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AdempimentiUltimo aggiornamento: 12/06/2026

Codice tributo 1038 F24: ritenute su provvigioni agenti

Il codice tributo 1038 nel modello F24 versa la ritenuta IRPEF sulle provvigioni di agenzia, mediazione e rappresentanza (art. 25-bis), sezione Erario.

Ultimo aggiornamento

12/06/2026

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In sintesi

Il codice tributo 1038 identifica nel modello F24 il versamento della ritenuta IRPEF a titolo di acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, disciplinata dall'art. 25-bis del DPR 600/1973. La ritenuta si applica con l'aliquota del primo scaglione IRPEF (23%) commisurata al 50% delle provvigioni (aliquota effettiva 11,50%), ridotta al 20% delle provvigioni — effettiva 4,60% — se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi. Si colloca nella sezione Erario; ai fini del versamento, l'art. 25-bis prevede che la ritenuta si consideri operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono trattenute dai percipienti. È distinto dal 1040 del lavoro autonomo (art. 25).

Quando si applica

Il codice 1038 si usa quando il committente/preponente (sostituto d'imposta) paga provvigioni e trattiene la ritenuta da riversare all'Erario.

  • Soggetto obbligato: chi corrisponde la provvigione (casa mandante, impresa committente).
  • Base ordinaria: 23% sul 50% delle provvigioni (effettivo 11,50%).
  • Base ridotta: 23% sul 20% delle provvigioni (effettivo 4,60%) se l'agente comunica di avvalersi stabilmente di dipendenti o terzi.
  • Sezione F24: Erario. Decorrenza versamento: la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono trattenute dai percipienti (art. 25-bis), con versamento entro il 16 del mese successivo a tale decorrenza.

Come si applica nella pratica

Campo F24 (sezione Erario)Valore
Codice tributo1038
Mese di riferimentomese in cui la ritenuta si considera operata (art. 25-bis)
Anno di riferimentoanno d'imposta (es. 2026)
Importi a debito versatitotale ritenute provvigioni del periodo

La base ridotta (20%) richiede la dichiarazione dell'agente, da rinnovare secondo le regole vigenti e con valenza per le provvigioni successive alla comunicazione. La disciplina dell'art. 25-bis è stata interessata da modifiche con effetto sulle provvigioni corrisposte dal 2026: verificare la decorrenza applicabile al periodo.

Esempi pratici

Esempio 1 — Provvigione con ritenuta ordinaria

Una casa mandante paga a un agente plurimandatario una provvigione di 5.000,00 € senza dichiarazione di dipendenti. Ritenuta: 23% × 50% × 5.000,00 = 575,00 € (effettivo 11,50%). Versa con codice 1038 secondo la decorrenza dell'art. 25-bis (ritenuta considerata operata nel mese successivo).

Esempio 2 — Provvigione con base ridotta

L'agente ha comunicato di avvalersi stabilmente di dipendenti. Sulla stessa provvigione di 5.000,00 €: 23% × 20% × 5.000,00 = 230,00 € (effettivo 4,60%), versati con codice 1038.

Esempio 3 — Mese con più agenti

In un mese la mandante paga provvigioni a tre agenti con ritenute di 575,00 €, 230,00 € e 345,00 €. Nell'F24 un solo rigo 1038 a debito 1.150,00 €, con mese di riferimento pari a quello in cui la ritenuta si considera operata, anno 2026.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere 1038 e 1040: le provvigioni (art. 25-bis) hanno base ridotta (50% o 20%) e codice 1038; i compensi di lavoro autonomo (art. 25) hanno aliquota piena 20% e codice 1040.
  • Applicare il 20% pieno alle provvigioni: l'aliquota è 23% ma su base ridotta (50% → 11,50% effettivo), non 20% sull'intero.
  • Usare la base ridotta senza dichiarazione: il 20% (effettivo 4,60%) spetta solo previa comunicazione dell'agente; in assenza si applica il 50%.
  • Sbagliare la decorrenza del versamento: per le provvigioni la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui sono trattenute dai percipienti (art. 25-bis), regola diversa dal lavoro autonomo.
  • Omettere il versamento: sanare con ravvedimento operoso prima del controllo.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-bis — ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 — versamento unitario e compensazione F24

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-12.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 12/06/2026.