Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Codice tributo 1038: la ritenuta sulle provvigioni in F24

Aliquota del primo scaglione IRPEF su base ridotta al 50% o al 20%, la soglia di 100 euro che rinvia il versamento e le esclusioni cadute nel 2026

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il codice tributo 1038 identifica nel modello F24, sezione Erario, il versamento della ritenuta d'acconto che committenti, preponenti e mandanti operano sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. La ritenuta è quella dell'art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600: l'aliquota è quella fissata dall'art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito — oggi il 23% fino a 28.000 euro — ma la base imponibile non è l'intera provvigione. È il 50% dell'ammontare, che scende al 20% se il percipiente dichiara al committente di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. L'incidenza effettiva è quindi dell'11,50% oppure del 4,60%, e questo è ciò che distingue il 1038 dal codice 1040 usato per la ritenuta sui compensi di lavoro autonomo, dove il 20% si applica sull'intero compenso.

Una sola aliquota, due basi imponibili

L'aliquota non è un numero scritto nell'art. 25-bis: la norma rinvia all'art. 11 del TUIR «per il primo scaglione di reddito», quindi il 23% previsto oggi dall'art. 11, comma 1, lettera a) per i redditi fino a 28.000 euro. Se il primo scaglione cambia, cambia anche la ritenuta sulle provvigioni, senza bisogno di modificare l'art. 25-bis.

La base, invece, è scritta nell'articolo ed è ridotta per costruzione: il 50% dell'ammontare delle provvigioni, oppure il 20% quando il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. Due precisazioni che nella pratica fanno la differenza:

  • la dichiarazione non ha scadenza. L'art. 25-bis stabilisce che «la dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente»: non va rinnovata ogni anno. Va invece comunicata la variazione che fa venire meno le condizioni, e l'omissione di quella comunicazione è punita con la sanzione da 250 € a 2.000 € dell'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • è una ritenuta d'acconto, non d'imposta, tranne che per gli incaricati alle vendite a domicilio, per i quali l'art. 25-bis prevede una ritenuta a titolo d'imposta commisurata alle provvigioni ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Il conto su un mese tipo, con tre agenti nelle due situazioni:

PercipienteProvvigione lordaBase imponibile della ritenutaRitenuta 23%
Agente plurimandatario, nessuna dichiarazione: base 50%5.000,00 €2.500,00 €575,00 €
Agente che si avvale di dipendenti e lo ha dichiarato: base 20%5.000,00 €1.000,00 €230,00 €
Procacciatore d'affari occasionale, nessuna dichiarazione: base 50%3.000,00 €1.500,00 €345,00 €
Rigo F24 del mese, codice tributo 103813.000,00 €5.000,00 €1.150,00 €
Provvigioni di un mese a tre agenti: base imponibile, ritenuta e rigo F24Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 25-bis DPR 600/1973 e art. 11, comma 1, TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Nel modello F24 le tre ritenute non si espongono su tre righe: la sezione Erario accoglie un solo rigo con il codice tributo 1038, il mese e l'anno di riferimento e l'importo a debito complessivo.

Campo della sezione ErarioValore
Codice tributo1038
Rateazione / regione / prov.non compilato
Mese di riferimentoil mese in cui la ritenuta si considera operata
Anno di riferimentol'anno cui il mese si riferisce
Importi a debito versati1.150,00 €

Sotto i 100 euro il versamento slitta, e le ritenute di dicembre no

Il momento in cui la ritenuta si considera operata non coincide sempre con il pagamento. La regola ordinaria è quella dell'art. 25-bis, primo comma: la ritenuta si opera all'atto del pagamento della provvigione. Ma quando, per disposizione normativa o per accordo contrattuale, è l'agente a trattenere direttamente la provvigione sulle somme che riscuote per conto del preponente, l'art. 25-bis sposta il calendario: ai fini del computo dei termini di versamento «la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti», e l'agente rimette al committente l'importo corrispondente alla ritenuta.

Sul versamento vero e proprio incide poi una regola introdotta dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e spesso ignorata: se l'importo dovuto per le ritenute degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 non supera 100 €, il versamento si fa insieme a quello del mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Le ritenute operate nel mese di dicembre restano fuori da questo rinvio: si versano comunque entro il giorno 16 del mese successivo.

La soglia è una sola, riferita all'insieme delle due ritenute, non una soglia per ciascun articolo. Lo dice il testo dell'art. 9, comma 4, che prende come base «l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis», e lo conferma la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, che commenta la disposizione parlando dell'«ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta» con riferimento congiunto «ai compensi e alle provvigioni sopra citati». Un sostituto che nello stesso mese trattenga 60,00 € su una provvigione (codice 1038) e 60,00 € su un compenso di lavoro autonomo (codice 1040) ha quindi superato il limite, e versa entrambi alla scadenza ordinaria.

Il cumulo, oltre che fra i due articoli, è anche temporale. La stessa circolare precisa che l'ammontare non versato può «essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro». Da qui una conseguenza che la circolare esplicita: lo slittamento «può riguardare, pertanto, solamente le ritenute operate dai sostituti d'imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno», perché quelle di novembre vanno versate entro il 16 dicembre insieme alle precedenti, e quelle di dicembre entro il 16 gennaio.

1Giorno del pagamento della provvigioneIl committente, preponente o mandanteopera la ritenuta con obbligo dirivalsaArt. 25-bis, primo comma, DPR 600/1973: laritenuta si opera all'atto del pagamento,non alla data della fattura dell'agente.2Mese successivo, se è l'agente a trattenerela provvigioneLa ritenuta si considera operata nelmese successivo a quello dellatrattenutaVale quando le provvigioni sono trattenutedirettamente sulle somme riscosse: in quelcaso il percipiente rimette al committentel'importo corrispondente alla ritenuta.3Giorno 16 del mese successivoVersamento in F24, sezione Erario, conil codice tributo 1038Un solo rigo per il mese, con l'importocomplessivo delle ritenute operate e ilmese e l'anno di riferimento.4Se il dovuto del mese non supera 100 euroIl versamento si fa insieme a quellodel mese successivo, e comunque entroil 16 dicembre dello stesso annoArt. 9, comma 4, D.Lgs. 8 gennaio 2024 n.1, per i compensi corrisposti dal mese digennaio 2024. La norma misura la sogliasulle ritenute degli artt. 25 e 25-bis delDPR 600/1973.5Ritenute operate nel mese di dicembreSi versano comunque entro il giorno 16del mese successivo: il rinvio sotto i100 euro non le riguardaArt. 9, comma 4, secondo periodo, D.Lgs.1/2024.6Entro il terzo mese dell'anno successivoUltimo momento per correggere in unversamento successivo gli errorisull'importo della ritenutaArt. 25-bis DPR 600/1973, riferito alleprovvigioni trattenute dai percipienti.7Provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026Agenzie di viaggio e turismo, agenti emediatori marittimi e aerei e agentidi imprese petrolifere non sono piùesclusi dalla ritenutaArt. 1, commi 140 e 142, legge 30 dicembre2025 n. 199, il comma 142 come modificatodal decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38.8Dal 1° gennaio 2027L'art. 25-bis è abrogato e la stessadisciplina si legge nell'art. 39 deltesto unico versamenti e riscossioneArtt. 241, comma 1, lettera b), e 243 delD.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33. I commi 1 e 2dell'art. 39 riproducono aliquota e basiimponibili: cambia la norma da citare.
  1. Giorno del pagamento della provvigione: Il committente, preponente o mandante opera la ritenuta con obbligo di rivalsa — Art. 25-bis, primo comma, DPR 600/1973: la ritenuta si opera all'atto del pagamento, non alla data della fattura dell'agente.
  2. Mese successivo, se è l'agente a trattenere la provvigione: La ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello della trattenuta — Vale quando le provvigioni sono trattenute direttamente sulle somme riscosse: in quel caso il percipiente rimette al committente l'importo corrispondente alla ritenuta.
  3. Giorno 16 del mese successivo: Versamento in F24, sezione Erario, con il codice tributo 1038 — Un solo rigo per il mese, con l'importo complessivo delle ritenute operate e il mese e l'anno di riferimento.
  4. Se il dovuto del mese non supera 100 euro: Il versamento si fa insieme a quello del mese successivo, e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno — Art. 9, comma 4, D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, per i compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024. La norma misura la soglia sulle ritenute degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973.
  5. Ritenute operate nel mese di dicembre: Si versano comunque entro il giorno 16 del mese successivo: il rinvio sotto i 100 euro non le riguarda — Art. 9, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 1/2024.
  6. Entro il terzo mese dell'anno successivo: Ultimo momento per correggere in un versamento successivo gli errori sull'importo della ritenuta — Art. 25-bis DPR 600/1973, riferito alle provvigioni trattenute dai percipienti.
  7. Provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026: Agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei e agenti di imprese petrolifere non sono più esclusi dalla ritenuta — Art. 1, commi 140 e 142, legge 30 dicembre 2025 n. 199, il comma 142 come modificato dal decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38.
  8. Dal 1° gennaio 2027: L'art. 25-bis è abrogato e la stessa disciplina si legge nell'art. 39 del testo unico versamenti e riscossione — Artt. 241, comma 1, lettera b), e 243 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33. I commi 1 e 2 dell'art. 39 riproducono aliquota e basi imponibili: cambia la norma da citare.
Codice tributo 1038: quando la ritenuta si opera e quando si versaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 25-bis DPR 600/1973, art. 9 D.Lgs. 1/2024, art. 1 L. 199/2025 e artt. 241 e 243 D.Lgs. 33/2025Scarica i dati in CSV

Se il termine viene mancato, la sanzione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 è pari al 25% dell'importo non versato, ridotta alla metà per i ritardi non superiori a novanta giorni e ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro i primi quindici giorni; su questa base si innesta poi il ravvedimento operoso, che riduce ancora la sanzione in funzione di quando si rimedia.

Quali rapporti stanno dentro: l'elenco è tassativo, e dal 1° maggio 2026 le esclusioni sono meno

L'elenco del primo comma dell'art. 25-bis — commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari — non si estende per analogia. L'Agenzia delle Entrate lo ha ribadito nella risposta a interpello n. 250 del 2025, richiamando la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24: «l'elencazione dei rapporti contenuta nel primo comma dell'art. 25-bis è da considerare tassativa e, pertanto, anche se altri rapporti presentino affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile a tali rapporti». Nel caso deciso — una piattaforma che conclude in nome proprio contratti di noleggio per conto di marchi di abbigliamento — l'Agenzia ha concluso che i compensi relativi all'attività di noleggio non vanno assoggettati alla ritenuta, perché il noleggio non rientra in nessuno dei rapporti elencati. Restano fuori, per la stessa ragione, i compensi da mandato con o senza rappresentanza, da spedizione e da figure similari.

Il perimetro si è invece allargato dal lato delle esclusioni. L'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha soppresso dal quinto comma dell'art. 25-bis le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,»; il comma 141 ha fatto la stessa soppressione sull'art. 39, comma 5, del testo unico versamenti e riscossione. La decorrenza è nel comma 142, riscritto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38: le nuove disposizioni «si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026». Da quella data quelle categorie non sono più fuori dal campo di applicazione, e chi le paga deve operare la ritenuta e versarla con il codice 1038.

Chi tiene la contabilità di un preponente ha quindi due date da distinguere in un solo esercizio: fino alle provvigioni corrisposte al 30 aprile 2026 valgono le vecchie esclusioni, dal 1° maggio 2026 no. E ne ha una terza davanti: dal 1° gennaio 2027 l'art. 25-bis è abrogato dall'art. 241, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, e la stessa disciplina si legge nell'art. 39 del testo unico, che ne riproduce commi e percentuali. Cambia la norma da citare in un atto o in un ricorso, non il calcolo. Il dettaglio sostanziale della ritenuta resta nella scheda dedicata alla ritenuta sulle provvigioni degli agenti.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-bis — ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 11, comma 1 — aliquote per scaglioni di reddito: il primo scaglione è il rinvio da cui l'art. 25-bis prende l'aliquota
  • D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 9, commi 4 e 5 — soglia di 100 euro per il rinvio del versamento e regola sulle ritenute di dicembre, per i compensi corrisposti da gennaio 2024
  • Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024 — lettura della soglia dei 100 euro: unica per le ritenute degli artt. 25 e 25-bis, con cumulo mese su mese, e slittamento praticabile solo sui compensi corrisposti da gennaio a ottobre
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 140 e 142 — soppressione di alcune esclusioni dal quinto comma dell'art. 25-bis, con effetto sulle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026
  • D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, artt. 39, 241 e 243 — testo unico in materia di versamenti e di riscossione: riproduce la disciplina all'art. 39, abroga l'art. 25-bis e si applica dal 1° gennaio 2027
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 11 e 13 — sanzione per l'omessa comunicazione e sanzione per l'omesso o tardivo versamento
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 250 del 2025 — tassatività dei rapporti dell'art. 25-bis: i compensi per contratti di noleggio non sono soggetti alla ritenuta

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Adempimenti

Vedi tutte le 207 schede su Adempimenti