Codice tributo 1001: le ritenute IRPEF dei dipendenti in F24
Quali somme entrano nel 1001 e quali hanno un codice proprio, perché la soglia dei 100 euro non lo riguarda e cosa è cambiato dal luglio 2023
05/09/2026
8 min lettura
In sintesi
Il codice tributo 1001 versa nella sezione Erario del modello F24 le ritenute IRPEF che il sostituto d'imposta opera, con obbligo di rivalsa, sulle retribuzioni di lavoro dipendente e sui redditi assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Il termine è il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione delle somme, e non ci sono importi minimi: la soglia dei 100 € introdotta nel 2024 riguarda le ritenute degli artt. 25 e 25-bis, non quelle di lavoro dipendente. Dal 3 luglio 2023 il 1001 assorbe anche le retribuzioni degli impianti situati in Sicilia e in Sardegna, per le quali si usavano i codici 1601 e 1901, oggi soppressi.
Retribuzioni, arretrati, fine rapporto: tre causali e tre codici distinti
L'obbligo nasce dall'art. 23, comma 1, del D.P.R. 600/1973: enti, società, società di persone, imprenditori individuali, esercenti arti e professioni e il condominio quale sostituto d'imposta, quando corrispondono somme e valori di lavoro dipendente, «devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa». La ritenuta si calcola sulla parte imponibile corrisposta in ciascun periodo di paga, con le aliquote IRPEF ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui e applicando le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente rapportate allo stesso periodo (art. 23, comma 2). L'art. 24 estende il meccanismo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Non tutto ciò che il sostituto trattiene su un cedolino finisce però nel 1001. Retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e il relativo conguaglio hanno il codice 1001; gli emolumenti arretrati hanno il codice 1002; le ritenute su indennità per cessazione del rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata hanno il codice 1012. La distinzione emerge in modo netto dalla tabella di sostituzione allegata alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 28 aprile 2023, che a ciascun codice regionale soppresso associa il codice nazionale corrispondente.
Il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» accoglie il mese di corresponsione delle somme, non quello di competenza né quello di versamento; l'anno di riferimento è l'anno d'imposta della ritenuta. Se la ritenuta non trova capienza sui pagamenti in denaro contestuali, «il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta»: l'obbligo di versamento all'Erario resta comunque in capo al sostituto.
Dal 3 luglio 2023 anche gli impianti in Sicilia e in Sardegna versano con il 1001
Per decenni le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente maturati in Sicilia, in Sardegna e in Valle d'Aosta hanno avuto codici tributo dedicati, per consentire l'attribuzione del gettito alle Regioni a statuto speciale. La risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 ha rivisto quel sistema: per la Regione Siciliana e per la Regione Sardegna i codici sono stati soppressi, con l'indicazione dei codici nazionali da utilizzare in sostituzione. Il 1601 («Retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio — impianti in Sicilia») e il 1901, il suo omologo per la Sardegna, sono sostituiti dal 1001; il 1602 e il 1902 dal 1002; il 1612 e il 1912 dal 1012. L'efficacia operativa decorre dal 3 luglio 2023.
Per la Valle d'Aosta il percorso è stato opposto: i codici regionali restano, e la risoluzione ne ha anzi istituiti due nuovi — il 4332 e il 4936 — per le somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto in sede di assistenza fiscale, precisando che i codici 4331 e 4932 restano operativi solo «a debito».
Chi gestisce paghe per sedi in più regioni ha quindi oggi tre regimi diversi: nazionale per la Sicilia e la Sardegna, speciale per la Valle d'Aosta, nazionale per tutto il resto.
La soglia dei 100 euro riguarda gli artt. 25 e 25-bis, non il lavoro dipendente
Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha introdotto una soglia sotto la quale alcuni versamenti periodici si accorpano al mese successivo, e la misura viene spesso estesa per analogia a tutte le ritenute. Non è così, e il testo è esplicito: la disposizione riguarda «le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» — cioè i compensi di lavoro autonomo e le provvigioni — e stabilisce che, se l'importo dovuto non supera 100 €, «il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno», fermo restando che le ritenute operate a dicembre si versano entro il giorno 16 del mese successivo. Si applica ai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024. Fra quelle due ritenute, peraltro, la soglia è unica e non si sdoppia per articolo: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024 commenta la norma parlando dell'«ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta» riferito congiuntamente «ai compensi e alle provvigioni sopra citati», e chiarisce che lo slittamento può riguardare «solamente le ritenute operate dai sostituti d'imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno».
L'art. 23 non compare in quell'elenco. Per il codice 1001 non esiste alcun importo minimo: una ritenuta di 35,00 € su un collaboratore con retribuzione bassa va versata entro il giorno 16 del mese successivo esattamente come una di 35.000,00 €, e accorparla al mese seguente è un versamento tardivo, sanabile solo con il ravvedimento e i relativi codici sanzione della serie 8900. La soglia vale invece per il codice tributo 1040, che versa proprio le ritenute dell'art. 25.
Sul termine del giorno 16 vale la pena ricostruire la catena, perché il D.P.R. 602/1973 conserva all'art. 8 la formulazione originaria («entro i primi quindici giorni del mese successivo»), anteriore all'unificazione dei versamenti. Le ritenute dell'art. 23 sono riscosse mediante versamento diretto (art. 3, comma 1, n. 1, del D.P.R. 602/1973); il versamento diretto rientra fra i debiti del versamento unitario (art. 17, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); e il termine del versamento unitario è il giorno 16 del mese di scadenza, con slittamento al primo giorno lavorativo successivo se cade di sabato o in giorno festivo — regola che l'art. 8 del testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33) riproduce dall'art. 18 del D.Lgs. 241/1997, e che si applicherà con quella numerazione dal 1° gennaio 2027.
Una delega di giugno con tre codici e un credito in compensazione
Nel mese di giugno una società corrisponde le retribuzioni ordinarie, alcuni emolumenti arretrati e l'indennità di fine rapporto di un dipendente che ha cessato il servizio. Le tre causali hanno codici distinti e convivono nella stessa delega, che ospita anche un credito d'imposta utilizzato in compensazione.
| Riga della sezione Erario | Mese di riferimento e anno | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
|---|---|---|---|
| 1001 — retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio | 0006 / 2026 | 4.250,00 € | 0,00 € |
| 1002 — emolumenti arretrati corrisposti nello stesso mese | 0006 / 2026 | 310,00 € | 0,00 € |
| 1012 — ritenute su indennità di cessazione del rapporto soggette a tassazione separata | 0006 / 2026 | 1.680,00 € | 0,00 € |
| Credito d'imposta utilizzato in compensazione nella stessa delega | 2025 | 0,00 € | 1.200,00 € |
| Totale della delega da versare entro il 16 luglio 2026 (saldo effettivo 5.040,00 €) | 6.240,00 € | 1.200,00 € |
Il saldo effettivo della delega è 5.040,00 €: la differenza fra i 6.240,00 € a debito e i 1.200,00 € portati a credito. La compensazione non riduce l'importo delle ritenute versate ai fini della quadratura con la Certificazione Unica e con il modello 770: riduce solo l'esborso di cassa, e i due dati vanno tenuti distinti in contabilità.
- Alla corresponsione della retribuzione: Il sostituto opera la ritenuta a titolo di acconto sulla parte imponibile del periodo di paga, con obbligo di rivalsa — art. 23, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973: aliquote IRPEF ragguagliate al periodo di paga e detrazioni rapportate allo stesso periodo
- Se la ritenuta non trova capienza nei pagamenti in denaro: Il sostituito versa al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, che resta comunque dovuta all'Erario — art. 23, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 600/1973
- Entro il giorno 16 del mese successivo: Versamento con F24, codice 1001, mese di riferimento pari al mese di corresponsione e anno pari all'anno d'imposta — termine del versamento unitario; non esiste una soglia minima al di sotto della quale il versamento si accorpa al mese seguente
- Se il giorno 16 cade di sabato o in giorno festivo: Il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo — regola richiamata dalla circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024 alla nota 11
- Entro il 28 febbraio dell'anno successivo: Conguaglio fra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, con le detrazioni spettanti — art. 23, comma 3, D.P.R. 600/1973; in caso di cessazione del rapporto il conguaglio si esegue alla data di cessazione
- Entro il 12 gennaio: Il dipendente può consegnare la Certificazione Unica di precedenti rapporti perché il sostituto ne tenga conto nel conguaglio — art. 23, comma 4, D.P.R. 600/1973; la disposizione non si applica a chi corrisponde trattamenti pensionistici
Il conguaglio di fine anno chiude il ciclo: entro il 28 febbraio dell'anno successivo — o alla data di cessazione, in caso di interruzione del rapporto — il sostituto confronta le ritenute operate con l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, tenendo conto delle detrazioni spettanti (art. 23, comma 3). Il dipendente che voglia far valere redditi di precedenti rapporti deve consegnare la relativa Certificazione Unica entro il 12 gennaio (art. 23, comma 4).
L'omesso versamento non è solo un problema di sanzione amministrativa. L'art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 € per ciascun periodo d'imposta, «se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione». La soglia è annua e riguarda le sole ritenute certificate.
Riferimenti normativi
- Art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: obbligo di ritenuta a titolo di acconto con rivalsa, calcolo per periodo di paga con le aliquote IRPEF e le detrazioni, conguaglio entro il 28 febbraio, consegna della certificazione di precedenti rapporti entro il 12 gennaio. Approfondimento: ritenuta sul lavoro dipendente.
- Art. 24, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: estensione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Art. 3, comma 1, n. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e art. 17, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: le ritenute dell'art. 23 sono riscosse mediante versamento diretto e rientrano nel versamento unitario.
- Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (testo unico versamenti e riscossione, applicabile dal 1° gennaio 2027, che riproduce l'art. 18 del D.Lgs. 241/1997): versamento entro il giorno 16 del mese di scadenza, con slittamento al primo giorno lavorativo se il termine cade di sabato o in giorno festivo.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 28 aprile 2023: soppressione dei codici 1601, 1602, 1612, 1901, 1902 e 1912 con indicazione dei codici 1001, 1002 e 1012 in sostituzione, istituzione dei codici 4332 e 4936 per la Valle d'Aosta, efficacia dal 3 luglio 2023.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, § 1.2: soglia di 100 € per le ritenute degli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, applicabile ai compensi corrisposti dal gennaio 2024.
- Art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: omesso versamento di ritenute certificate oltre 150.000 € per periodo d'imposta.
- Sulle addizionali che viaggiano nella stessa delega: codici tributo 3802, 3848 e 3847.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
Risorse correlate
Codice tributo 1038 — ritenute sulle provvigioni
Aliquota del primo scaglione IRPEF su base ridotta al 50% o al 20%, la soglia di 100 euro che rinvia il versamento e le esclusioni cadute nel 2026
Leggi la schedaCodice tributo 1040 — ritenute IRPEF lavoro autonomo
Il codice tributo 1040 nel modello F24 versa la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% sui compensi di lavoro autonomo (art. 25), sezione Erario, entro il 16.
Leggi la schedaCodice tributo 1550 (imposta di registro sugli atti privati)
Il codice del 2020 per autoliquidare in F24 l'imposta di registro sugli atti privati, la famiglia 1551-1554 e i codici diversi dopo l'avviso
Leggi la schedaCodici tributo 1627 e 6781 (eccedenze di versamenti di ritenute)
Dal 2015 l'eccedenza non si scomputa più dai versamenti ma si compensa in F24: quale codice per quale ritenuta, e quando tocca al 6781
Leggi la schedaAltre schede su Adempimenti
- Abuso del diritto ed elusione fiscale: presupposti, procedimento e ripresaQuando un'operazione priva di sostanza economica diventa elusiva, come si provano le ragioni extrafiscali e che cosa l'ufficio deve fare prima di accertare
- Accertamento con adesione: effetti, sanzioni ridotte, rate e deducibilitàSanzioni a un terzo del minimo con due esclusioni, il perfezionamento col pagamento, sedici rate sopra 50.000 euro e il costo di decadere dal piano
- Accertamento con adesione: le tre istanze, i termini e le sospensioniQuale istanza usare secondo il momento, la sospensione di novanta o trenta giorni, il divieto di seconda istanza e la proroga che avvantaggia l'ufficio
- Accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)Rettifica analitica, presunzioni gravi precise e concordanti o metodo induttivo puro: che cosa deve provare l'ufficio e dove comincia la difesa dell'impresa
- Accessi, ispezioni e verifiche ai fini delle imposte dirette (art. 33 DPR 600/1973)Il rinvio alla disciplina IVA, l'accesso in banca autorizzato dal direttore regionale e le tre strade dopo il verbale, da un sesto alla sanzione piena
- Accessi, ispezioni e verifiche IVA: art. 52 DPR 633/1972Le tre autorizzazioni che servono per entrare, il divieto di sequestrare i libri e il prezzo di un rifiuto di esibizione che costa 11.470 €