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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Imposta di bollo su fatture e documenti art. 13 DPR 642/1972

Imposta di bollo da 2,00 € su fatture e documenti senza IVA oltre 77,47 €: alternatività IVA/bollo, esenzione sulle fatture con IVA, libri e registri

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 13 della Tariffa, Allegato A, del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 assoggetta a imposta di bollo fatture, note, conti, ricevute, quietanze e documenti simili recanti addebitamenti o accreditamenti di somme: la misura vigente è di 2,00 € per ogni esemplare, dovuta quando la somma supera 77,47 €. Il principio cardine è l'alternatività IVA/bollo (art. 6 della Tabella, Allegato B): se l'operazione è assoggettata a IVA (imposta esposta o comunque applicata) il documento è esente da bollo; il bollo torna dovuto solo sui documenti privi di IVA. Per libri e registri contabili l'art. 16 della Tariffa prevede un'imposta di 16,00 € ogni cento pagine.

Quando si applica

Il presupposto oggettivo è la formazione di un documento commerciale recante l'addebitamento o l'accreditamento di una somma: fatture, note di debito o credito, conti, ricevute, quietanze e simili. Il presupposto soggettivo riguarda chiunque emetta tali documenti nell'esercizio di impresa, arte o professione.

L'imposta di bollo sulle fatture diventa concretamente dovuta solo quando l'operazione non è assoggettata a IVA e l'importo supera la soglia di esenzione. Le casistiche tipiche in cui il bollo da 2,00 € si applica sono:

  • fatture emesse in regime forfettario o di vantaggio (operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA per assenza di rivalsa);
  • fatture per operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 (es. prestazioni sanitarie, finanziarie, assicurative);
  • fatture per operazioni escluse o fuori campo IVA (es. art. 15 DPR 633/1972) e per operazioni non imponibili prive di indicazione IVA, quando superano la soglia.

Per i documenti su cui non risulta evidenziata l'IVA, l'esenzione da bollo ex art. 6 della Tabella resta applicabile a condizione che il documento indichi espressamente che si tratta di operazione assoggettata a IVA. Un'ulteriore esenzione (art. 6-bis della Tabella) riguarda i documenti scambiati tra soggetti partecipanti a un medesimo Gruppo IVA.

Come si applica nella pratica

Il testo originario della Tariffa esprime gli importi in lire (testo del 1972): la soglia di esenzione è indicata in "L. 150.000" e l'imposta sui libri in "L. 20.000". I valori vigenti, redenominati in euro e aggiornati dalla normativa successiva, sono i seguenti.

DocumentoImposta di bollo vigenteSoglia / unità
Fattura o documento commerciale senza IVA2,00 € per esemplaresomma > 77,47 €
Fattura o documento con IVA esposta/applicataesentequalsiasi importo
Libri e registri contabili (art. 2214 c.c.)16,00 €per 100 pagine o frazione

La regola dell'alternatività IVA/bollo si traduce nello schema operativo seguente.

Natura della fatturaIVAImportoBollo 2,00 €
Imponibile (aliquota ordinaria/ridotta)sì, espostaqualsiasino
Non imponibile/esportazione con indicazione IVAapplicataqualsiasino
Esente art. 10 DPR 633/1972no> 77,47 €
Esente art. 10 DPR 633/1972no≤ 77,47 €no
Regime forfettariono> 77,47 €

La soglia di 77,47 € e l'imposta di 2,00 € corrispondono alla redenominazione delle 150.000 lire e all'importo introdotto dalla normativa di aggiornamento in vigore dal 2013; si tratta dei valori da utilizzare oggi, non degli importi storici in lire riportati nel testo della Tariffa.

Per la fattura cartacea il bollo si assolve con marca da bollo o, per chi vi è autorizzato, in modo virtuale. Per la fattura elettronica l'assolvimento avviene cumulativamente con versamento tramite modello F24, secondo scadenze trimestrali fissate da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo e termini non sono fissati dal testo della Tariffa); sul documento deve comparire l'apposita indicazione di assolvimento. Per l'assolvimento in via continuativa si rinvia alla disciplina del bollo in modo virtuale (art. 15-bis DPR 642/1972).

Esempi pratici

Esempio 1 — Fattura del forfettario di importo superiore alla soglia

Un professionista in regime forfettario emette una fattura di 1.000,00 € senza addebito di IVA. Poiché l'operazione non è assoggettata a IVA e l'importo supera 77,47 €, è dovuta l'imposta di bollo di 2,00 €, che il professionista può addebitare in fattura al cliente come rimborso spesa.

Esempio 2 — Prestazione esente art. 10 sopra e sotto soglia

Uno studio fattura una prestazione esente ex art. 10 DPR 633/1972 per 120,00 €: trattandosi di operazione senza IVA e di importo superiore a 77,47 €, va applicato il bollo di 2,00 €. La stessa prestazione fatturata per 50,00 € resta invece sotto la soglia di 77,47 € e non sconta alcun bollo.

Esempio 3 — Fattura con IVA esposta

Una società emette una fattura elettronica TD01 per 2.440,00 € (2.000,00 € di imponibile più 440,00 € di IVA al 22%). Poiché l'operazione è assoggettata a IVA con imposta esposta, opera l'alternatività ex art. 6 della Tabella B: la fattura è esente da bollo, qualunque sia l'importo.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare il bollo sulle fatture con IVA esposta: è l'errore più diffuso; per l'art. 6 della Tabella B le fatture con IVA applicata sono sempre esenti, mai soggette a bollo.
  • Omettere il bollo sulle fatture esenti art. 10 o del forfettario sopra 77,47 €: l'assenza di IVA rende il bollo dovuto; l'omissione espone emittente e cessionario a responsabilità solidale.
  • Usare gli importi in lire della Tariffa come valori vigenti: il testo storico riporta 150.000 lire di soglia e 20.000 lire sui libri; vanno usati i valori redenominati e aggiornati (77,47 €, 2,00 €, 16,00 €).
  • Confondere la soglia con il singolo addebito: la verifica dei 77,47 € va fatta sulla somma complessiva del documento, non sulle singole voci.
  • Dimenticare l'indicazione obbligatoria: per i documenti senza IVA esposta l'esenzione da bollo richiede l'espressa annotazione che l'operazione è assoggettata a IVA.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13 — fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti (presupposto e soglia di esenzione, testo storico in lire).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 16 — libri e registri (imposta per ogni cento pagine; libri ex art. 2214 c.c.).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tabella Allegato B, art. 6 — esenzione delle fatture relative a operazioni assoggettate a IVA (alternatività IVA/bollo).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tabella Allegato B, art. 6-bis — esenzione dei documenti tra soggetti partecipanti a un Gruppo IVA.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15-bis — pagamento in modo virtuale per determinati soggetti.
  • Misura vigente dell'imposta (2,00 € per fattura) introdotta dal DL 43/2013, in vigore dal 26 giugno 2013; soglia di 77,47 € corrispondente alla redenominazione delle 150.000 lire.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.