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AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Imposta di bollo sulle fatture senza IVA: 2 € sopra 77,47 €

Quali documenti pagano i 2 €, come si misura la soglia di 77,47 € su una fattura mista e perché una fattura con IVA applicata non sconta mai il bollo

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

L'imposta di bollo su una fattura è di 2,00 € per ogni esemplare e si paga soltanto quando il documento non sconta l'IVA: se l'imposta sul valore aggiunto è applicata, il bollo non è dovuto (art. 6 della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642). La misura di 2,00 € è quella rideterminata dall'art. 7-bis, comma 3, del DL 26 aprile 2013 n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013 n. 71, che ha portato a due euro tutte le imposte fisse di bollo prima fissate in 1,81 €. Il bollo scatta solo oltre una soglia: la nota 2 dell'art. 13 della Tariffa esclude l'imposta «quando la somma non supera L. 150.000», cioè 77,47 € una volta convertita in euro.

Due euro per esemplare, e la soglia che si misura sulla parte senza IVA

Il presupposto è il documento, non l'operazione: la Tariffa colpisce «fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi», oltre a ricevute e quietanze rilasciate a liberazione di un'obbligazione pecuniaria. Ogni esemplare paga per sé: la stessa fattura consegnata in due copie sconta due volte l'imposta.

Sul punto in cui si sbaglia più spesso, l'Agenzia delle entrate è netta. In una fattura che espone insieme corrispettivi con IVA e corrispettivi senza, la soglia di 77,47 € non si misura sul totale del documento: si misura sulla somma dei soli componenti non assoggettati a IVA, e se quella somma supera i 77,47 € il bollo è dovuto anche quando il resto della fattura è imponibile (risposta a interpello n. 45/2024, che richiama la risoluzione n. 98/E del 3 luglio 2001). Un totale alto non basta a far scattare l'imposta, e un totale basso non basta a evitarla.

Documento emesso nel meseTrattamento ai fini IVABollo dovuto
Fattura 41 da 1.200,00 € a una casa di curaEsente art. 10 DPR 633/1972, parte senza IVA sopra soglia2,00 €
Fattura 42 da 60,00 € per la stessa prestazione esenteEsente art. 10 DPR 633/1972, sotto i 77,47 €0,00 €
Fattura 43 da 3.050,00 € con IVA al 22%Imponibile: opera l'esenzione dell'art. 6 Tabella B0,00 €
Fattura 44 da 900,00 €, di cui 120,00 € di anticipazioniMista: la parte esclusa art. 15 DPR 633/1972 supera i 77,47 €2,00 €
Fattura 45 da 2.000,00 € emessa in regime forfettarioFuori campo IVA, importo sopra soglia2,00 €
Bollo dovuto nel mese6,00 €
Un mese di fatture di uno studio: quali documenti pagano il bolloFonte: Elaborazione SamBooks su art. 13 della Tariffa e art. 6 della Tabella, DPR 642/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Nel mese l'ufficio ha emesso cinque documenti: due esenti ex art. 10 DPR 633/1972, uno imponibile, uno misto con 120,00 € di anticipazioni escluse da IVA e uno in regime forfettario. Pagano il bollo solo i tre in cui la parte senza IVA supera la soglia, per 6,00 € complessivi nel mese.

Con l'IVA applicata il bollo non c'è: come funziona l'alternatività

L'art. 6 della Tabella B esenta le fatture «riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». La formula parla di operazioni assoggettate, non di IVA esposta: per i documenti in cui l'imposta non risulta evidenziata l'esenzione resta, ma solo a condizione che il documento contenga l'indicazione espressa che si tratta del pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. È una condizione formale, e senza quella riga il documento torna nel campo dell'art. 13 della Tariffa.

VoceFattura con IVA applicataFattura senza IVA
Norma che decideArt. 6 della Tabella B: documento esente da bolloArt. 13 della Tariffa: 2,00 € per ogni esemplare
Soglia di importoNessuna: l'esenzione vale per qualsiasi importoDovuto solo se la parte senza IVA supera 77,47 €
Codice Natura tipico nel file XMLAssente: l'imposta è esposta in fatturaN2.1, N2.2, N3.5, N3.6 oppure N4
Che cosa deve comparire sul documentoSe l'IVA non è evidenziata, l'indicazione che l'operazione è assoggettata a IVAL'indicazione di assolvimento dell'imposta di bollo
Fattura con IVA e fattura senza IVA: che cosa cambia per il bolloFonte: Elaborazione SamBooks su art. 13 della Tariffa e art. 6 della Tabella, DPR 642/1972Scarica i dati in CSV

Una seconda esenzione, di perimetro molto più stretto, riguarda i documenti scambiati fra soggetti che partecipano a un medesimo Gruppo IVA: l'art. 6-bis della Tabella B li esenta, ma solo per le operazioni che, se rese verso un soggetto esterno al gruppo, ricadrebbero nelle esenzioni degli artt. 6 e 15 della stessa Tabella B. Fuori da quel perimetro il bollo resta dovuto anche all'interno del gruppo.

Marca, bollo virtuale o F24: come si assolve, e chi risponde se non è assolto

La Tariffa prevede come modo ordinario la marca o il bollo a punzone. Chi ne fa un uso continuativo può chiedere l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale (art. 15 DPR 642/1972): il documento riporta allora la dicitura del modo di pagamento e gli estremi dell'autorizzazione, e l'imposta si versa in rate bimestrali su liquidazione dell'ufficio. Per le fatture elettroniche passate dal Sistema di Interscambio la strada è invece il versamento trimestrale con modello F24, di cui si occupa la scheda sui codici tributo 2521-2524.

Se il bollo non viene assolto, la responsabilità non resta di chi ha emesso il documento. L'art. 22 del decreto obbliga in solido al pagamento dell'imposta e delle sanzioni tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano un documento non in regola, e anche chi lo enuncia o lo allega ad altri atti. Ne resta fuori la parte a cui il documento viene rimesso e che non ha partecipato alla sua formazione, ma a una condizione precisa che il secondo periodo dello stesso comma detta: deve presentarlo all'ufficio entro quindici giorni dal ricevimento e regolarizzarlo pagando la sola imposta. Solo allora la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore. Chi lascia passare quei quindici giorni resta obbligato in solido, e la sanzione è pari all'80% dell'imposta non corrisposta (art. 25).

La via ordinaria della regolarizzazione passa dall'ufficio, che annota sull'atto la sanzione riscossa (art. 31), e i pubblici ufficiali che ricevono un documento irregolare hanno l'obbligo di inviarglielo (art. 19). Le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio seguono però un'altra strada: nella risposta a interpello n. 570 del 30 agosto 2021 l'Agenzia delle entrate ha escluso per quei documenti l'obbligo di invio all'ufficio previsto dall'art. 19, perché l'irregolarità viene recuperata con la comunicazione telematica dell'Agenzia e con il ravvedimento, secondo il provvedimento del Direttore del 4 febbraio 2021.

Per i libri e i registri contabili la misura e le regole sono diverse da quelle delle fatture, e stanno nell'art. 16 della Tariffa: se ne parla nella scheda sulle scritture contabili obbligatorie.

Le domande di chi ci arriva

Ma le fatture che emetto con IVA sono esenti dal bollo?

Sì, e per qualsiasi importo: l'art. 6 della Tabella B esenta i documenti relativi a corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. La soglia di 77,47 € non c'entra, perché riguarda solo i documenti privi di IVA. Il dettaglio, comprese le fatture miste, è nella sezione sull'alternatività.

C'è una soglia minima sotto la quale non devo applicare il bollo sulle ricevute?

Sì: 77,47 €, che è la conversione delle 150.000 lire indicate nella nota 2 dell'art. 13 della Tariffa. Sotto o pari a quell'importo il bollo non è dovuto. Attenzione alle ricevute rilasciate a saldo per una somma inferiore al debito originario senza indicarlo, che la stessa nota esclude dall'esonero.

Cosa devo scrivere in fattura per non pagare il bollo se l'IVA non si vede?

Serve l'indicazione espressa che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. Senza quella dicitura l'esenzione dell'art. 6 della Tabella B non opera e il documento torna soggetto ai 2,00 € dell'art. 13 della Tariffa.

Dobbiamo pagare il bollo sulle fatture scambiate tra società dello stesso gruppo IVA?

No, se l'operazione è fra le esenzioni richiamate dall'art. 6-bis della Tabella B, cioè quelle che sarebbero esenti anche verso un soggetto esterno al gruppo (artt. 6 e 15 della Tabella B e art. 66, comma 5, del DL 331/1993). Per le altre operazioni interne al gruppo il bollo resta dovuto alle condizioni ordinarie.

Se il mio cliente non paga il bollo che gli ho addebitato, rischio io?

Sì. L'art. 22 del DPR 642/1972 obbliga in solido tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano un documento non in regola: chi ha emesso la fattura resta fra i soggetti a cui l'ufficio può chiedere imposta e sanzione dell'80% prevista dall'art. 25.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13, c. 1 e nota 2: imposta su fatture, note, conti e simili documenti; soglia di 150.000 lire, pari a 77,47 €.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tabella Allegato B, art. 6: esenzione dei documenti relativi a operazioni assoggettate a IVA (alternatività IVA/bollo).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tabella Allegato B, art. 6-bis: esenzione dei documenti fra soggetti partecipanti a un Gruppo IVA.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, art. 22, c. 1: solidarietà nel pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, art. 25, c. 1: sanzione dell'80% dell'imposta non corrisposta.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, art. 31, c. 1: regolarizzazione presso l'ufficio.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, art. 19, c. 1: obbligo dei pubblici ufficiali di inviare all'ufficio i documenti non in regola.
  • DL 26 aprile 2013 n. 43, art. 7-bis, c. 3, convertito dalla L. 24 giugno 2013 n. 71: rideterminazione in 2,00 € delle imposte fisse di bollo prima pari a 1,81 €.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 45/2024: soglia dei 77,47 € misurata sui componenti non assoggettati a IVA ed esenzione dell'art. 15 della Tabella B per le fatture relative a esportazioni di merci.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 570 del 30 agosto 2021: le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio non seguono la via dell'art. 19 del DPR 642/1972.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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