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AdempimentiUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Codice ATECO: come si verifica e quando va comunicato

Il codice registrato in Anagrafe tributaria, la variazione entro trenta giorni e gli effetti su indici di affidabilità, concordato e forfetario

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

Chi apre una partita IVA dichiara il tipo e l'oggetto dell'attività e i luoghi in cui viene esercitata (art. 35, comma 2, lettera d, DPR 26 ottobre 1972, n. 633); il codice ATECO è la forma codificata di quel dato. Dal 1° gennaio 2025 la classificazione di riferimento è ATECO 2025, pubblicata con comunicato ISTAT nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 e operativa dal 1° aprile 2025 in sostituzione di ATECO 2007 nell'aggiornamento 2022. Il passaggio non obbliga di per sé a presentare una dichiarazione di variazione: i nuovi codici si comunicano in occasione della prima variazione utile. Il codice registrato conta perché diversi istituti lo leggono: individua il modello di indice sintetico di affidabilità fiscale applicabile, condiziona l'accesso al concordato preventivo biennale e determina il coefficiente di redditività del regime forfetario.

Dove è scritto il codice e come si controlla

Il codice attività non vive in un solo posto. Per i soggetti IVA il dato di riferimento è quello registrato in Anagrafe tributaria, e la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 aprile 2025 indica dove leggerlo: nell'area riservata del sito dell'Agenzia, alla sezione «Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica», dove compaiono il codice prevalente e quelli secondari collegati alla propria posizione fiscale. All'area riservata si accede con SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d'identità elettronica e, per i titolari di partita IVA, anche con le credenziali Entratel o Fisconline. Gli altri contenuti di quella sezione sono descritti nella scheda sul cassetto fiscale.

Per le imprese iscritte al registro delle imprese lo stesso dato esiste anche sul versante camerale, perché le dichiarazioni IVA di inizio, variazione e cessazione possono essere presentate all'ufficio del registro, che trasmette i dati all'Agenzia (art. 35, comma 8, DPR 633/1972); il quadro è nella scheda su iscrizione al registro delle imprese e REA. Un disallineamento fra i due archivi è possibile, ed è la ragione per cui il controllo conviene farlo su entrambi prima di una scadenza dichiarativa.

La classificazione in vigore ha cambiato molte etichette. ATECO 2025 ha modificato codici e note esplicative a tutti i livelli gerarchici rispetto ad ATECO 2007 nell'aggiornamento 2022, e per accompagnare la ricodifica l'ISTAT ha reso disponibile sul proprio sito una tavola di raccordo bidirezionale fra le due versioni, come ricorda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 18 luglio 2025. Su come individuare l'attività prevalente e quelle secondarie quando le attività sono più di una, il riferimento è la scheda su come scegliere il codice ATECO.

Quando il cambio di codice va comunicato

La regola generale è quella dell'art. 35, comma 3, del DPR 633/1972: al variare di uno degli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di inizio attività, fra cui il tipo e l'oggetto dell'attività, il contribuente presenta la dichiarazione di variazione entro trenta giorni. La regola speciale riguarda il solo passaggio da una classificazione all'altra. La risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025 è esplicita: l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR 633/1972 e dell'art. 7, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 605. Il contribuente comunica i codici coerenti con la nuova classificazione in occasione della prima dichiarazione di variazione presentata per altri motivi, oppure quando lo prevedano disposizioni specifiche.

  • Domanda: Il codice registrato descrive ancora l'attività effettivamente esercitata?
    • sì, l'attività è quella → Nessun adempimento: il codice resta quello registrato
    • no, il codice non corrisponde più → Il disallineamento dipende soltanto dalla sostituzione di ATECO 2007 con ATECO 2025?
  • Domanda: Il disallineamento dipende soltanto dalla sostituzione di ATECO 2007 con ATECO 2025?
    • sì, è solo la nuova classificazione → Nessuna dichiarazione dovuta per il solo cambio di classificazione: il nuovo codice si comunica alla prima variazione utile (risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025)
    • no, l'attività è cambiata davvero → Dichiarazione di variazione entro trenta giorni (art. 35, comma 3, DPR 633/1972): ComUnica se l'impresa è iscritta al registro delle imprese, altrimenti il modello AA7/10, AA9/12, AA5/6 o ANR/3
  • Esito: Nessun adempimento: il codice resta quello registrato
  • Esito: Nessuna dichiarazione dovuta per il solo cambio di classificazione: il nuovo codice si comunica alla prima variazione utile (risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025)
  • Esito: Dichiarazione di variazione entro trenta giorni (art. 35, comma 3, DPR 633/1972): ComUnica se l'impresa è iscritta al registro delle imprese, altrimenti il modello AA7/10, AA9/12, AA5/6 o ANR/3
Codice ATECO da aggiornare: serve una dichiarazione di variazione?Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 35, comma 3, DPR 633/1972 e risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 aprile 2025

Restano fermi due obblighi che non dipendono dalla dichiarazione. Dal 1° aprile 2025 tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento utilizzano i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate. E quando la variazione va fatta davvero, il canale dipende da dove il soggetto è iscritto: la Comunicazione Unica messa a disposizione da Unioncamere per chi è iscritto al registro delle imprese; altrimenti uno dei modelli pubblicati dall'Agenzia. Quali siano lo dice la nota 5 della risoluzione n. 24/E: il modello AA9/12 per le persone fisiche, il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche titolari di partita IVA, il modello AA5/6 per quelli che partita IVA non ne hanno, il modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di un soggetto non residente prevista dall'art. 35-ter del DPR 633/1972. A decidere non è dunque l'attività svolta, ma la natura giuridica del soggetto. Il testo unico dell'IVA allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, riprende la stessa disciplina nell'art. 68 e si applica dal 1° gennaio 2027: gli elementi da dichiarare e il termine di trenta giorni per la variazione restano quelli di oggi (art. 68, commi 2 e 3).

Che cosa il fisco decide a partire dal codice

Il primo istituto che legge il codice è quello degli indici sintetici di affidabilità fiscale, istituiti per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50: il modello applicabile a un contribuente discende dall'attività economica esercitata, e quindi dal codice con cui è classificata. Che il legame sia stretto lo ha mostrato proprio il cambio di classificazione. La circolare n. 11/E del 18 luglio 2025 racconta che ATECO 2025 ha reso necessaria un'attività di aggiornamento straordinaria: quattordici indici del comparto del commercio al dettaglio sono stati revisionati in anticipo perché nella nuova classificazione il «canale di vendita» non rappresenta più il criterio guida per differenziare quelle attività, sostituito da una logica basata sulla tipologia di prodotti venduti. Tre indici sono stati eliminati e le relative attività sono confluite negli indici più affini.

VoceImporto
Credito IVA annuale da utilizzare in compensazione84.000,00 €
Limite annuo dell'esonero dal visto di conformità sui crediti IVA-70.000,00 €
Quanto il credito eccede il limite dell'esonero14.000,00 €
Credito IVA e limite dell'esonero dal visto per i contribuenti premiatiFonte: Elaborazione SamBooks su art. 9-bis, comma 11, lettera a), del DL 24 aprile 2017, n. 50Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il livello di affidabilità conseguito ha conseguenze misurabili, ma a una condizione che la norma enuncia in apertura: i benefici sono riconosciuti «in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici» (art. 9-bis, comma 11, DL 50/2017), e quali siano i livelli ai quali è collegata la graduazione di ciascun beneficio non sta nel decreto: li individua un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che può differenziare i termini di accesso a seconda del tipo di attività svolta (art. 9-bis, comma 12). Chi vuole sapere se il beneficio gli spetta deve quindi partire dal proprio punteggio e dal provvedimento in vigore per quel periodo d'imposta.

Fra i benefici, la lettera a) del comma 11 prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000,00 € annui per l'IVA e fino a 50.000,00 € annui per le imposte dirette e l'IRAP. Un'impresa che ha raggiunto il livello richiesto e chiude l'anno con un credito IVA di 84.000,00 € eccede di 14.000,00 € il limite entro cui l'esonero opera, e oltre quella soglia il visto torna necessario: il livello di affidabilità diventa così una voce di costo e di tempi, non soltanto un punteggio.

Il secondo istituto è il concordato preventivo biennale: vi accedono, con le modalità del titolo dedicato, i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dell'art. 9-bis del DL 50/2017 (art. 10, comma 1, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13). Il terzo è il regime forfetario, dove il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o ai compensi percepiti il coefficiente di redditività indicato nell'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificato a seconda del codice ATECO (art. 1, comma 64). Su quest'ultimo punto c'è uno sfasamento da conoscere: l'allegato 4 elenca i gruppi di settore per «codici attività ATECO 2007», sicché oggi il coefficiente si individua ancora sulla classificazione sostituita e non su ATECO 2025. Il testo unico dei redditi allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che si applica dal 1° gennaio 2027, mette per iscritto la regola transitoria: fino all'approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla base di ATECO 2025, il reddito imponibile continua a determinarsi con il coefficiente «individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007» (art. 235, comma 6). La tabella per gruppo di settore e il modo di applicarla stanno nella scheda sui coefficienti di redditività del forfetario. Dalla stessa data gli indici sintetici sono disciplinati dall'art. 49 del testo unico degli adempimenti allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

Le domande di chi ci arriva

Dove si controlla il codice ATECO che risulta all'Agenzia delle entrate?

Nell'area riservata del sito dell'Agenzia, alla sezione «Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica», dove sono esposti il codice prevalente e quelli secondari registrati in Anagrafe tributaria (risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025). L'accesso avviene con SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d'identità elettronica, oppure con credenziali Entratel o Fisconline.

Il passaggio alla classificazione ATECO 2025 obbliga a presentare una dichiarazione di variazione?

No. La risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025 esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati per il solo effetto della nuova classificazione. I codici coerenti con ATECO 2025 si comunicano in occasione della prima dichiarazione di variazione presentata per altri motivi, o quando lo prevedano disposizioni specifiche.

Entro quanto va comunicato un cambio reale di attività?

Entro trenta giorni dalla variazione, con la dichiarazione prevista dall'art. 35, comma 3, del DPR 633/1972, che riguarda il mutamento di uno degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività. Il canale è ComUnica per chi è iscritto al registro delle imprese, altrimenti il modello AA7/10, AA9/12, AA5/6 o ANR/3 secondo la natura del soggetto.

Con un livello di affidabilità elevato si è esonerati dal visto di conformità per compensare i crediti?

Solo se il livello conseguito è quello a cui il beneficio è collegato: i benefici spettano in relazione ai diversi livelli di affidabilità, e quali diano accesso a ciascuno lo individua un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 9-bis, commi 11 e 12, DL 24 aprile 2017, n. 50). Raggiunto quel livello, l'esonero opera per la compensazione di crediti fino a 70.000,00 € annui per l'IVA e fino a 50.000,00 € annui per le imposte dirette e l'IRAP; oltre quelle soglie il visto torna necessario.

Qual è il coefficiente di redditività del forfetario per il mio codice?

Dipende dal gruppo di settore in cui il codice ricade, secondo l'allegato 4 della legge 190/2014 richiamato dall'art. 1, comma 64, che elenca i gruppi per «codici attività ATECO 2007»: il coefficiente si individua quindi ancora sulla classificazione precedente, e l'art. 235, comma 6, del testo unico dei redditi allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, lo conferma per il periodo successivo al 1° gennaio 2027, fino all'approvazione dei coefficienti nuovi. La tabella completa è nella scheda dedicata ai coefficienti di redditività.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 2, lettera d — tipo e oggetto dell'attività fra gli elementi della dichiarazione di inizio attività
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 3 — dichiarazione di variazione entro trenta giorni
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 8 — dichiarazioni presentate all'ufficio del registro delle imprese
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35-ter, comma 1 — identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti
  • DPR 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, comma 8 — comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria richiamata dalla risoluzione n. 24/E del 2025
  • DL 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis, comma 1 — istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  • DL 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis, comma 11 — benefici riconosciuti in relazione ai livelli di affidabilità conseguiti e soglie dell'esonero dal visto di conformità
  • DL 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis, comma 12 — livelli di affidabilità individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 10, comma 1 — accesso al concordato preventivo biennale per chi applica gli indici
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 64 — coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, allegato 4 — coefficienti di redditività per gruppo di settore
  • D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 68, commi 2, 3 e 11 (t.u. allegato) — elementi della dichiarazione, variazione entro trenta giorni e ufficio del registro delle imprese, dal 1° gennaio 2027
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 235, comma 6 (t.u. allegato) — coefficienti individuati sulla classificazione ATECO 2007 fino all'approvazione dei nuovi
  • D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 49 (t.u. allegato) — indici sintetici di affidabilità fiscale dal 1° gennaio 2027
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025 — nuova classificazione ATECO 2025, verifica del codice e comunicazione della variazione
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 11/E del 18 luglio 2025 — impatto di ATECO 2025 sugli indici sintetici di affidabilità fiscale

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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