Registro delle imprese e REA: chi si iscrive ed entro quando
Obbligo di iscrizione, denuncia al REA e termine di trenta giorni del codice civile, con il conto di un ordine firmato prima che la società sia iscritta
16/09/2026
16/09/2026
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In sintesi
L'imprenditore commerciale ha trenta giorni dall'inizio dell'impresa per chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2196, comma 1, codice civile), tenuto presso la camera di commercio nell'ufficio previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e vigilato da un giudice delegato; altri trenta giorni decorrono da ogni modificazione degli elementi iscritti e dalla cessazione dell'impresa (art. 2196, comma 3). Il registro raccoglie le iscrizioni che la legge prescrive ed è pubblico, quindi consultabile da chiunque (art. 2188, commi 1 e 3). L'obbligo grava sugli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività bancaria o assicurativa, oppure un'attività ausiliaria delle precedenti (art. 2195, comma 1). Le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V e le società cooperative si iscrivono comunque, anche quando non esercitano un'attività commerciale (art. 2200, comma 1); restano fuori da quell'obbligo generale i piccoli imprenditori (art. 2202, comma 1) e la società semplice, che il capo II del titolo V disciplina a parte.
Chi ha l'obbligo e chi ne resta fuori
L'obbligo di iscrizione nasce da presupposti diversi a seconda di chi ha davanti l'ufficio. Per l'imprenditore individuale conta l'attività effettivamente esercitata, secondo l'elenco chiuso dell'art. 2195, comma 1, del codice civile; lo stesso articolo, al comma 2, estende a quelle attività tutte le disposizioni di legge che parlano di impresa commerciale, se non risulta diversamente. Per le società conta invece la forma giuridica scelta: l'art. 2200, comma 1, assoggetta all'iscrizione i tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V — società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata — e le società cooperative, anche quando l'attività commerciale non c'è, e rinvia ai titoli V e VI del libro V per la disciplina di dettaglio. La società semplice, che il capo II dello stesso titolo disciplina a parte, non rientra in quell'elenco: è il caso di chi svolge un'attività non commerciale senza aver scelto uno degli altri tipi (art. 2249, comma 2).
| Voce | Imprenditore individuale | Società e cooperative |
|---|---|---|
| Che cosa fa scattare l'obbligo | L'attività effettivamente esercitata, secondo l'elenco dell'art. 2195, comma 1 | La forma giuridica adottata: i tipi dei capi III e seguenti del titolo V e le cooperative, anche senza attività commerciale (art. 2200, comma 1) |
| Chi ne resta fuori | I piccoli imprenditori, esclusi dall'obbligo generale (art. 2202, comma 1) | La società semplice, che il capo II del titolo V lascia fuori dall'obbligo generale dell'art. 2200, comma 1 |
| Che cosa produce l'iscrizione | Opponibilità ai terzi dei fatti iscritti (art. 2193, commi 1 e 2) | Per le società di capitali, l'acquisto della personalità giuridica (art. 2331, comma 1) |
I piccoli imprenditori non rientrano nell'obbligo generale (art. 2202, comma 1). Sono comunque presenti nel registro, in sezioni speciali la cui iscrizione «ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali» (art. 8, comma 5, della legge 580/1993). La formula della legge indica una funzione sola — la certificazione anagrafica di pubblicità notizia — a cui si aggiungono gli effetti che le singole leggi speciali riconoscono a quelle iscrizioni. Lo stesso articolo rinvia le norme di attuazione a un regolamento che a oggi non è stato adottato, sicché continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (art. 8, commi 6-bis e 6-ter).
Accanto al registro vive il repertorio delle notizie economiche e amministrative. La denuncia al REA è prevista dagli articoli 7 e 9 del DPR 581/1995, richiamati per nome dall'art. 35, comma 8, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso comma consente ai soggetti tenuti all'iscrizione o alla denuncia di assolvere presso l'ufficio del registro delle imprese anche le dichiarazioni IVA di inizio, variazione e cessazione attività: l'ufficio trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate, rilascia la certificazione dell'operazione e, per l'inizio attività, comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito. È il presupposto normativo della Comunicazione Unica, che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 aprile 2025 indica come canale della dichiarazione di variazione dei dati per chi è iscritto al registro delle imprese. La procedura fiscale in sé è trattata nella scheda su apertura, variazione e cessazione della partita IVA. La stessa facoltà è riprodotta nell'art. 68, comma 11, del testo unico dell'IVA allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, che si applica dal 1° gennaio 2027: chi passa dall'ufficio del registro non cambierà procedura, cambierà soltanto l'articolo da richiamare.
Da quale giorno si contano i termini
Per l'imprenditore commerciale il conto parte dall'inizio dell'impresa: entro trenta giorni va chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è stabilita la sede, indicando le generalità dell'imprenditore, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa e i nomi di institori e procuratori (art. 2196, comma 1, codice civile). Lo stesso termine vale per l'iscrizione delle modificazioni di quegli elementi e della cessazione dell'impresa, e decorre dal giorno in cui la modificazione o la cessazione si verifica (art. 2196, comma 3). Trenta giorni valgono anche per la sede secondaria con rappresentanza stabile, da iscrivere sia presso l'ufficio della sede principale sia presso quello del luogo in cui la sede secondaria è istituita (art. 2197, commi 1 e 2).
- Giorno 0: Inizio dell'impresa commerciale — da qui decorre il termine per la domanda di iscrizione (art. 2196, comma 1, codice civile)
- Entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa: Domanda di iscrizione all'ufficio della circoscrizione in cui è stabilita la sede — la domanda indica generalità, ditta, oggetto e sede dell'impresa, institori e procuratori
- Entro 30 giorni dall'istituzione: Iscrizione della sede secondaria con rappresentanza stabile — due domande, all'ufficio della sede principale e a quello della sede secondaria (art. 2197, commi 1 e 2)
- Entro 30 giorni dall'evento: Iscrizione di ogni modificazione degli elementi iscritti e della cessazione — art. 2196, comma 3: il termine decorre dal giorno in cui la modificazione o la cessazione si verifica
- Entro 8 giorni dalla comunicazione del rifiuto: Ricorso al giudice del registro contro il rifiuto di iscrizione — art. 2189, comma 3: il rifiuto è comunicato con raccomandata e il giudice provvede con decreto
La domanda va sottoscritta dall'interessato e l'ufficio, prima di procedere, accerta l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge (art. 2189, commi 1 e 2). Se rifiuta, lo comunica con raccomandata: da quel momento il richiedente ha otto giorni per ricorrere al giudice del registro, che provvede con decreto (art. 2189, comma 3). Quando invece un'iscrizione obbligatoria non viene chiesta, l'ufficio invita l'imprenditore con raccomandata a presentarla entro un termine congruo e, decorso inutilmente quel termine, il giudice del registro può ordinarla con decreto (art. 2190, comma 1). L'ipotesi opposta è disciplinata dall'art. 2191, comma 1: un'iscrizione avvenuta senza le condizioni di legge viene cancellata con decreto del giudice del registro, sentito l'interessato.
Una distinzione che genera errori ricorrenti riguarda le date. La data dell'atto costitutivo, quella di iscrizione e quella di apertura della partita IVA possono non coincidere, e ogni norma fiscale richiama l'evento che le interessa. Nella risposta a interpello n. 479 del 19 ottobre 2020 l'Agenzia delle entrate ha esaminato una società costituita con atto notarile il 30 aprile 2020, che aveva aperto la partita IVA lo stesso giorno e si era iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese soltanto a maggio: ai fini del contributo a fondo perduto dell'art. 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34, la società rientrava fra i beneficiari «a prescindere dagli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione nel registro delle imprese». Il chiarimento vale per la misura esaminata, ma insegna a leggere quale data la singola norma prende come riferimento prima di dare per scontato che sia quella camerale.
Il periodo scoperto prima dell'iscrizione
Per le società di capitali l'iscrizione non è un adempimento fra gli altri: è con l'iscrizione nel registro che la società acquista la personalità giuridica (art. 2331, comma 1, codice civile). Nell'intervallo fra la stipula dell'atto costitutivo e l'iscrizione la società non dispone ancora di un patrimonio separato opponibile ai terzi, e per le operazioni compiute in suo nome rispondono illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito, insieme al socio unico fondatore e ai soci che hanno deciso, autorizzato o consentito l'operazione (art. 2331, comma 2).
| Voce | Importo |
|---|---|
| Fornitura ordinata in nome della società prima dell'iscrizione | 18.000,00 € |
| Capitale sottoscritto risultante dall'atto costitutivo | -10.000,00 € |
| Esposizione eccedente il capitale sottoscritto | 8.000,00 € |
Il conto si legge così: una S.r.l. il cui atto costitutivo indica un capitale sottoscritto di 10.000,00 €, misura minima ordinaria fissata dall'art. 2463, comma 2, numero 4, riceve l'iscrizione tre settimane dopo la stipula. L'amministratore ordina nel frattempo una fornitura da 18.000,00 €. Quell'ordine non incontra il limite del capitale: i 18.000,00 € gravano per intero su chi ha agito, e gli 8.000,00 € che eccedono il capitale sottoscritto misurano soltanto la distanza fra il rischio reale e quello che i soci si aspettavano di correre. La responsabilità resta anche se la società viene iscritta subito dopo, perché il comma 2 dell'art. 2331 guarda al momento dell'operazione.
Sul ritardo, infine, il codice civile prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 € a 1.032,00 € a carico di chi è tenuto agli adempimenti camerali per le funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ridotta a un terzo se la denuncia, la comunicazione o il deposito arrivano nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine (art. 2630, comma 1); il caso più frequente, quello del bilancio depositato fuori termine, è trattato nella scheda su approvazione e deposito del bilancio. Chi si iscrive assume anche l'obbligo del diritto annuale dovuto alla camera di commercio, che segue regole proprie di misura e di scadenza: il dettaglio è nella scheda sul codice tributo 3850.
Le domande di chi ci arriva
Entro quanto tempo devo iscrivere la mia attività commerciale al registro delle imprese?
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa, presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è stabilita la sede (art. 2196, comma 1, codice civile). Lo stesso termine di trenta giorni si riapre a ogni modificazione degli elementi iscritti e alla cessazione dell'impresa, e in quei casi decorre dal giorno in cui l'evento si verifica.
Ho aperto una sede secondaria in un'altra città, entro quando devo comunicarlo al registro delle imprese?
Entro trenta giorni, e le domande sono due: una all'ufficio del luogo dove si trova la sede principale, l'altra all'ufficio del luogo in cui la sede secondaria è istituita, indicando anche la sede principale e il nome del rappresentante preposto (art. 2197, commi 1 e 2). La regola vale solo per le sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile.
Cosa succede se mi rifiutano l'iscrizione al registro?
Il rifiuto va comunicato con raccomandata al richiedente, che entro otto giorni può ricorrere al giudice del registro; il giudice provvede con decreto (art. 2189, comma 3, codice civile). Il termine è breve e decorre dalla comunicazione, non dalla data della domanda respinta.
Cosa succede se mi dimentico di fare un'iscrizione obbligatoria al registro delle imprese?
L'ufficio invita l'imprenditore con raccomandata a presentare la domanda entro un termine congruo; se il termine passa senza esito, il giudice del registro può ordinare l'iscrizione con decreto (art. 2190, comma 1). Resta ferma la sanzione amministrativa da 103,00 € a 1.032,00 € dell'art. 2630, comma 1, per chi era tenuto all'adempimento in una società o in un consorzio, ridotta a un terzo entro i trenta giorni successivi alla scadenza.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2188, commi 1 e 3 — istituzione del registro delle imprese e sua pubblicità
- Codice civile, art. 2189, commi 1, 2 e 3 — domanda, controlli dell'ufficio, rifiuto e ricorso entro otto giorni
- Codice civile, art. 2190, comma 1, e art. 2191, comma 1 — iscrizione e cancellazione ordinate dal giudice del registro
- Codice civile, art. 2195, commi 1 e 2 — imprenditori soggetti a registrazione
- Codice civile, art. 2249, comma 2 — società con oggetto non commerciale regolate dalle disposizioni sulla società semplice
- Codice civile, art. 2196, commi 1 e 3 — termine di trenta giorni per l'iscrizione, per le modificazioni e per la cessazione
- Codice civile, art. 2197, commi 1 e 2 — sedi secondarie con rappresentanza stabile
- Codice civile, art. 2200, comma 1, e art. 2202, comma 1 — società sempre iscritte, piccoli imprenditori esclusi dall'obbligo generale
- Codice civile, art. 2331, commi 1 e 2 — acquisto della personalità giuridica e responsabilità per le operazioni anteriori
- Codice civile, art. 2463, comma 2, numero 4 — capitale minimo della società a responsabilità limitata
- Codice civile, art. 2630, comma 1 — sanzione da 103,00 € a 1.032,00 € per omesse denunce, comunicazioni e depositi, ridotta a un terzo entro trenta giorni
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 8 — dichiarazioni IVA presentate tramite l'ufficio del registro delle imprese
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, commi 5, 6-bis e 6-ter — funzione delle sezioni speciali e regolamento di attuazione non ancora adottato
- DPR 7 dicembre 1995, n. 581, articoli 7 e 9 — regolamento di attuazione del registro delle imprese e denuncia al REA
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 68, comma 11 (t.u. allegato) — dichiarazioni IVA presentate all'ufficio del registro delle imprese, dal 1° gennaio 2027
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 479 del 19 ottobre 2020 — data di iscrizione e contributo a fondo perduto dell'art. 25 del DL 34/2020
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025 — Comunicazione Unica per la dichiarazione di variazione dei dati dei soggetti iscritti al registro delle imprese
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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