Codice tributo 3850: diritto camerale, scadenze e righe F24
Chi lo deve per la sede e per ogni unità locale, la misura fissata entro il 31 ottobre dell'anno prima e perché la scadenza non è il 30 giugno per tutti
05/09/2026
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In sintesi
Il codice tributo 3850 identifica nel modello F24 il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, la prima delle entrate con cui l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 finanzia il sistema camerale. Va indicato nella sezione «IMU e altri tributi locali» con la sigla della provincia della Camera competente e l'anno di riferimento. Due cose lo rendono meno banale di quanto sembri: la misura non è nella legge ma in un decreto ministeriale che deve essere adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente, e l'impresa che ha unità locali in province diverse non compila un rigo solo — ne compila uno per ciascuna Camera, con la sigla di quella provincia.
Chi lo deve, e perché un'impresa sola può avere due righe F24
Il diritto annuale è dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nei registri tenuti dalla Camera di commercio, cioè il registro delle imprese istituito presso ciascuna Camera dall'art. 8 della legge 580/1993 e il REA. L'art. 18, comma 4, non fissa gli importi ma il metodo con cui il Ministero li determina, e da quel metodo discendono le tre situazioni che si incontrano in pratica:
- diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese;
- diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per tutti gli altri soggetti, con importi minimi e massimi anch'essi fissati dal decreto;
- diritti annuali per le unità locali, che la norma nomina espressamente come voce a sé.
È l'ultimo punto a generare l'errore più frequente di compilazione. Il diritto dovuto per un'unità locale spetta alla Camera nella cui circoscrizione l'unità si trova: se sede e unità locale stanno in province diverse, il modello F24 ospita due righe con lo stesso codice 3850 e sigle diverse, non una riga sola con la somma.
| Voce del versamento | Codice ente (sigla provincia) | Importo |
|---|---|---|
| Diritto per la sede legale, commisurato al fatturato dell'esercizio precedente | RE | 200,00 € |
| Diritto per l'unità locale situata nella stessa provincia della sede | RE | 40,00 € |
| Aumento del 20% autorizzato per la Camera di Reggio Emilia (tetto di legge) | RE | 48,00 € |
| Diritto per l'unità locale in provincia di Modena: Camera diversa, riga F24 diversa | MO | 40,00 € |
| Totale versato con il codice 3850, su due righe distinte | 328,00 € |
Sulla misura così determinata può innestarsi un aumento: l'art. 18, comma 10, consente al Ministero, su richiesta di Unioncamere e per programmi e progetti condivisi con le Regioni, di autorizzare l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 20% per gli esercizi di riferimento. Non è quindi una maggiorazione che la singola Camera si delibera da sé: è autorizzata a livello ministeriale, vale per gli esercizi indicati e ha un tetto scritto nella legge. Da qui la conseguenza operativa: due imprese identiche in due province possono versare importi diversi, e il confronto con l'anno precedente non è mai automatico.
| Campo della sezione «IMU e altri tributi locali» | Valore |
|---|---|
| Codice ente / codice comune | sigla della provincia della Camera competente |
| Codice tributo | 3850 |
| Anno di riferimento | anno per cui il diritto è dovuto |
| Importi a debito versati | diritto dovuto a quella Camera, maggiorazione inclusa |
La misura dell'anno prossimo si conosce entro il 31 ottobre di quest'anno
L'art. 18, comma 5, della legge 580/1993 fissa una data che vale la pena segnare: quando il fabbisogno del sistema camerale varia in modo significativo, il decreto che aggiorna la misura del diritto annuale va adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Chi prepara un budget o un preventivo di spesa per l'esercizio successivo ha quindi, in autunno, un dato non stimato ma pubblicato.
Il termine di versamento è invece agganciato a quello delle imposte sui redditi: il diritto annuale si paga con lo stesso modello F24 e alla stessa scadenza del primo acconto, in attuazione del regolamento previsto dall'art. 18, comma 7. E la prima rata di acconto, dice l'art. 17, comma 3, lettera a), del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, si versa «nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente». Il che porta al punto seguente.
Una scadenza che non è il 30 giugno per tutti
«Il diritto camerale si paga entro il 30 giugno» è vero solo per una parte delle imprese. L'art. 17, comma 1, del DPR 435/2001 distingue tre casi, e il diritto annuale li segue tutti e tre:
- persone fisiche e società di persone: saldo entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, quindi diritto camerale alla stessa data;
- soggetti IRES: saldo entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per una S.r.l. con esercizio solare è ancora il 30 giugno, ma per una società con esercizio a cavallo — chiusura al 30 settembre, per dire — il termine cade il 31 marzo;
- società che approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio: saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione, e se il bilancio non viene approvato nel termine, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di quel termine. È il caso di chi si avvale del maggior termine per l'approvazione del bilancio.
In tutti i casi resta la finestra dell'art. 17, comma 2: si può versare entro il trentesimo giorno successivo maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- Entro il 31 ottobre dell'anno precedente: Il decreto ministeriale aggiorna la misura del diritto annuale per l'anno successivo — Art. 18, comma 5, legge 580/1993, quando si verificano variazioni significative del fabbisogno del sistema camerale.
- 30 giugno: Persone fisiche e società di persone: versamento del diritto con il codice 3850, insieme al saldo e al primo acconto — Art. 17, commi 1 e 3, lettera a), DPR 435/2001: la prima rata di acconto si versa nel termine del saldo dell'anno precedente.
- Ultimo giorno del sesto mese dopo la chiusura dell'esercizio: Soggetti IRES: per chi ha esercizio solare è ancora il 30 giugno, per gli altri no — Art. 17, comma 1, DPR 435/2001. Con esercizio chiuso al 30 settembre il termine cade il 31 marzo.
- Ultimo giorno del mese dopo l'approvazione del bilancio: Società che approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio — Art. 17, comma 1, DPR 435/2001. Se il bilancio non è approvato nel termine, si versa entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di quel termine.
- Entro il trentesimo giorno successivo al termine: Versamento ancora tempestivo con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo — Art. 17, comma 2, DPR 435/2001.
- Oltre il termine, senza maggiorazione: Sanzione del 25% dell'importo non versato, dimezzata entro novanta giorni di ritardo — Art. 18, comma 8, legge 580/1993, che rinvia all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e al D.Lgs. 472/1997 sul ravvedimento operoso.
Se anche quella finestra passa, l'art. 18, comma 8, della legge 580/1993 rinvia per le sanzioni al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: la sanzione è quindi la stessa dell'omesso o tardivo versamento di un tributo erariale — il 25% dell'importo non versato, ridotto alla metà per i ritardi non superiori a novanta giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro i primi quindici — con il ravvedimento operoso a ridurla ulteriormente. Su un diritto di 328,00 € non versato alla scadenza, la sanzione piena vale 82,00 €, che scendono a 41,00 € se si rimedia entro novanta giorni e a 27,33 € se il versamento arriva con dieci giorni di ritardo — un quindicesimo del 12,5% per ciascuno dei dieci giorni — prima ancora di applicare il ravvedimento.
Il diritto camerale rientra infine fra i debiti che il versamento unitario dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 consente di pagare nello stesso F24 delle imposte, insieme — se ce ne sono — ai codici tributo IRES del saldo e dell'acconto.
Riferimenti normativi
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18 — finanziamento delle camere di commercio: il diritto annuale (comma 1), il metodo di determinazione della misura e i diritti per le unità locali (comma 4), il decreto di aggiornamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente (comma 5), il regolamento su termini e riscossione (comma 7), il rinvio alle sanzioni tributarie (comma 8), l'aumento fino al 20% per programmi e progetti (comma 10)
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8 — registro delle imprese istituito presso la camera di commercio
- DPR 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 — termini di versamento del saldo e degli acconti, maggiorazione dello 0,40% nei trenta giorni successivi
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 — versamento unitario e compensazione con il modello F24
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 — sanzione per omesso o tardivo versamento, richiamata dall'art. 18, comma 8, della legge 580/1993
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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