Codice tributo 3918 IMU altri fabbricati: calcolo, F24, scadenze
Quali fabbricati si versano con il 3918, come si passa dalla rendita catastale all'importo di acconto e saldo e come si compila la sezione IMU dell'F24
05/09/2026
6 min lettura
In sintesi
Il codice tributo 3918 identifica nel modello F24 il versamento dell'IMU dovuta al Comune per gli «altri fabbricati»: seconde case e abitazioni a disposizione, uffici, negozi, magazzini e autorimesse, cioè tutti i fabbricati che non hanno un codice proprio. Il codice non è stato istituito dalla riforma del 2020: è uno di quelli nati con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2012, n. 35/E e confermati per il regime IMU vigente dalla risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E, che ne riporta la denominazione esatta «IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE».
L'imposta si versa in due rate — acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre — nella sezione «IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI» del modello F24, indicando il codice catastale del Comune, il numero degli immobili e l'anno d'imposta (art. 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Le due rate non sono due metà uguali: l'acconto si calcola con l'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente, il saldo a conguaglio con quella deliberata per l'anno in corso, e la differenza fra le due aliquote è tutta nella seconda rata.
Quali fabbricati passano dal 3918, e quali hanno un codice proprio
Il 3918 è il codice residuale dell'IMU comunale sui fabbricati: si usa per ciò che non rientra in una delle categorie a cui la risoluzione n. 29/E del 2020 assegna un codice dedicato. Vi rientrano tipicamente le abitazioni diverse da quella principale (gruppo catastale A, escluse A/10), gli uffici A/10, i negozi C/1, i magazzini e le autorimesse C/2, C/3 e C/6, gli immobili locati o concessi in comodato.
Hanno invece un codice proprio, e sbagliarlo significa attribuire il gettito alla voce sbagliata:
| Codice | Denominazione (risoluzione n. 29/E del 2020) |
|---|---|
| 3912 | IMU su abitazione principale e relative pertinenze — COMUNE (solo categorie A/1, A/8, A/9) |
| 3913 | IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale — COMUNE |
| 3914 | IMU per i terreni — COMUNE |
| 3916 | IMU per le aree fabbricabili — COMUNE |
| 3923 / 3924 | IMU — interessi e sanzioni da accertamento — COMUNE |
| 3925 / 3930 | IMU immobili produttivi del gruppo catastale D — STATO e incremento COMUNE |
| 3939 | IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita — COMUNE |
Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, e il possesso dell'abitazione principale non è presupposto d'imposta, salvo che si tratti di unità classificate in A/1, A/8 o A/9 (art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019): per queste ultime il codice resta il 3912. I fabbricati merce hanno il 3939, istituito dalla stessa risoluzione n. 29/E «per esigenze di monitoraggio». Chi versa con il modello F24 EP non usa questi codici ma i corrispondenti in formato Enti pubblici: per gli altri fabbricati il 355E, esposto nella sezione «IMU» (valore G).
Il quadro sostanziale — presupposto, soggetti passivi, base imponibile — è nella scheda IMU: presupposto, soggetti passivi e base imponibile; le aliquote e le esenzioni in IMU: aliquote e calcolo dell'imposta e in IMU: esenzioni, versamento e dichiarazione.
Dalla rendita catastale all'importo da versare: un negozio C/1
La base imponibile non è il prezzo di acquisto né il valore di mercato: è la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria (art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019). I moltiplicatori sono 160 per il gruppo A (esclusa A/10) e per C/2, C/6 e C/7; 140 per il gruppo B e per C/3, C/4 e C/5; 80 per A/10 e per D/5; 65 per il gruppo D diverso da D/5; 55 per la categoria C/1. Sull'imponibile così ottenuto si applica l'aliquota: per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota di base è lo 0,86%, che il consiglio comunale può aumentare fino all'1,06% o azzerare (art. 1, comma 754).
Il caso: negozio C/1 con rendita di 3.000,00 €, aliquota comunale salita all'1,06%
Una S.r.l. possiede per tutto il 2026 un negozio classificato C/1, rendita catastale 3.000,00 €. Per il 2025 il Comune applicava lo 0,96%; per il 2026 delibera l'1,06%, aliquota pubblicata nel prospetto del Dipartimento delle finanze.
| Passaggio del calcolo | Importo |
|---|---|
| Rendita catastale del negozio (categoria C/1) al 1° gennaio 2026 | 3.000,00 € |
| Rendita rivalutata del 5% (comma 745) | 3.150,00 € |
| Base imponibile: rendita rivalutata per il moltiplicatore 55 della C/1 (comma 745) | 173.250,00 € |
| IMU dovuta per l'intero 2026, aliquota comunale 1,06% (comma 754) | 1.836,45 € |
| Acconto al 16 giugno: primo semestre con l'aliquota 2025 dello 0,96% (comma 762) | 831,60 € |
| Saldo al 16 dicembre: conguaglio sull'imposta dovuta per l'intero anno (comma 762) | 1.004,85 € |
| IMU 2026 versata con il codice tributo 3918 | 1.836,45 € |
L'acconto di 831,60 € si calcola con l'aliquota dell'anno precedente, come impone il comma 762: la differenza fra le due aliquote non compare a giugno, si scarica tutta sul saldo di 1.004,85 €. Chi versa a dicembre la stessa cifra di giugno resta scoperto di 173,25 €, e su quella somma matura la sanzione da tardivo versamento.
Se il possesso non copre l'anno intero, l'imposta è dovuta in proporzione ai mesi: il mese si computa per intero solo quando il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto (art. 1, comma 761), quindi per un mese di trenta giorni servono almeno sedici giorni, non quindici. Con lo stesso negozio acquistato il 10 aprile 2026, i mesi da conteggiare sarebbero nove e l'IMU annua scenderebbe a 1.377,34 € (1.836,45 € × 9/12).
Il calendario del 3918: acconto, prospetto delle aliquote, saldo, ravvedimento
Le due scadenze non bastano a governare l'adempimento: fra l'una e l'altra c'è la data in cui l'aliquota diventa conoscibile, ed è quella che rende possibile il conguaglio.
- 1° gennaio dell'anno d'imposta: Si cristallizza la rendita catastale su cui si calcola la base imponibile — conta la rendita vigente a questa data; le variazioni per interventi edilizi decorrono dalla fine dei lavori o dall'utilizzo, se anteriore (art. 1, comma 745)
- 16 giugno: Acconto: imposta del primo semestre con l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente — codice 3918, casella «Acc.»; barrando anche «Saldo» si versa in unica soluzione l'imposta annua (art. 1, comma 762)
- 28 ottobre: Il Dipartimento delle finanze pubblica il prospetto delle aliquote deliberate dal Comune — è la data alla quale si legge l'aliquota da usare per il conguaglio di dicembre (art. 1, commi 762 e 767)
- 16 dicembre: Saldo: conguaglio sull'imposta dovuta per l'intero anno con le aliquote pubblicate — codice 3918, casella «Saldo»: qui si assorbe per intero l'eventuale aumento di aliquota deliberato per l'anno in corso
- Dopo la scadenza, con il ravvedimento: Sanzione e interessi si versano insieme all'imposta, sotto lo stesso codice 3918 — si barra «Ravv.» e nell'anno di riferimento si indica l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata (risoluzione n. 29/E del 2020)
Il contribuente può anche versare l'IMU complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno (art. 1, comma 762): in quel caso, sul modello F24, si barrano entrambe le caselle «Acc.» e «Saldo». Sul ravvedimento vale una particolarità che distingue l'IMU dai tributi erariali: sanzione e interessi non hanno un codice tributo separato, si versano insieme all'imposta sotto lo stesso 3918, come precisa la risoluzione n. 29/E del 2020. I codici 3923 e 3924 esistono, ma sono per interessi e sanzioni da accertamento, cioè da atto del Comune, non da ravvedimento spontaneo: il calcolo delle riduzioni è quello ordinario del ravvedimento operoso.
Come si compila la sezione «IMU e altri tributi locali»
La risoluzione n. 29/E del 2020 elenca campo per campo cosa scrivere, e ogni campo omesso è un versamento che il Comune non riconosce come proprio.
- Codice ente/codice comune: il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dalla tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate. È il campo che attribuisce il gettito: senza, l'IMU non arriva al Comune giusto.
- Casella «Ravv.»: da barrare se il pagamento è a titolo di ravvedimento.
- Caselle «Acc.» e «Saldo»: acconto, saldo, o entrambe per il versamento in unica soluzione.
- Numero immobili: il numero degli immobili, massimo tre cifre.
- Anno di riferimento: l'anno d'imposta nel formato AAAA. In caso di ravvedimento si indica l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata, non quello del pagamento tardivo.
Gli importi vanno esposti esclusivamente nella colonna «importi a debito versati». Per gli anni d'imposta fino al 2019 restano validi i codici istituiti dalle risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012, n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013: un ravvedimento su annualità vecchie non cambia codice, cambia solo l'anno di riferimento.
Riferimenti normativi
- Risoluzione Agenzia delle entrate 29 maggio 2020, n. 29/E — istruzioni di versamento IMU tramite F24 e F24 EP; conferma del codice 3918 «IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE» già istituito con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012; istituzione del codice 3939 per i fabbricati merce; compilazione campo per campo e regola del ravvedimento
- Art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160 — abolizione dell'imposta unica comunale dal 2020, salvo la TARI, e disciplina dell'IMU nei commi da 739 a 783
- Art. 1, comma 740, legge n. 160 del 2019 — presupposto dell'imposta ed esclusione dell'abitazione principale, salvo le categorie A/1, A/8 e A/9
- Art. 1, comma 745, legge n. 160 del 2019 — base imponibile: rendita catastale al 1° gennaio rivalutata del 5% e moltiplicatori per categoria
- Art. 1, comma 754, legge n. 160 del 2019 — aliquota di base dello 0,86% per gli immobili diversi dall'abitazione principale, aumentabile fino all'1,06%
- Art. 1, comma 761, legge n. 160 del 2019 — imposta dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi di possesso
- Art. 1, comma 762, legge n. 160 del 2019 — versamento in due rate al 16 giugno e al 16 dicembre, acconto con le aliquote dell'anno precedente, saldo a conguaglio sul prospetto pubblicato al 28 ottobre
- Art. 1, comma 765, legge n. 160 del 2019 — versamento secondo l'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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