Codice tributo 3944 TARI: chi paga, rate F24 e TEFA a parte
Chi deve la TARI e su quali superfici, chi fissa rate e scadenze e perché dal 2021 il TEFA provinciale si versa con un codice tributo distinto dal 3944
05/09/2026
10 min lettura
In sintesi
Il codice tributo 3944 è quello con cui la TARI, la tassa sui rifiuti, si versa nella sezione «IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI» del modello F24. Non è nato con la TARI: appartiene alla famiglia di codici istituita per la TARES con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 27 maggio 2013, n. 37/E e ridenominata «TARI» con la risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E — così la richiama la risoluzione 18 gennaio 2021, n. 5/E.
Tre cose distinguono la TARI dagli altri tributi che si versano con l'F24. Il presupposto è la detenzione, non la proprietà: paga chi occupa i locali, anche in affitto (art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Le scadenze non sono nazionali: le fissa il Comune, con almeno due rate semestrali di norma (art. 1, comma 688). E dal 2021 il tributo provinciale TEFA, che prima viaggiava dentro l'importo della TARI, si versa con codici propri: la stessa richiesta di pagamento genera due righe di F24 dirette a due enti diversi.
Chi deve la TARI e su quali locali: conta la detenzione, non la proprietà
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013). Il soggetto passivo è quindi chi occupa l'immobile, non necessariamente chi lo possiede: in un negozio in affitto la TARI è del conduttore. In caso di più possessori o detentori l'obbligazione è unica e i coobbligati rispondono in solido (art. 1, comma 642).
Restano fuori dal presupposto le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, purché non operative, e le aree comuni condominiali dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641).
Due regole contano soprattutto per chi ha un'attività produttiva:
- La superficie è quella calpestabile. Fino all'attuazione dell'allineamento con i dati catastali previsto dal comma 647, la superficie assoggettabile delle unità a destinazione ordinaria è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; il passaggio alle superfici catastali decorrerà dal 1° gennaio successivo a un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 1, comma 645).
- Le superfici che producono rifiuti speciali non si contano. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto della parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649). La prova documentale è a carico dell'impresa: senza formulari e contratti di smaltimento, quella superficie resta tassata.
La commisurazione della tariffa segue i criteri del regolamento approvato con il DPR 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, comma 651); in alternativa il Comune può commisurarla alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte (art. 1, comma 652).
Quante rate e con quale scadenza: la fissa il Comune, non il calendario nazionale
Cercare la scadenza della TARI in uno scadenzario nazionale è l'errore di partenza: non esiste. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e resta consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013). Lo stesso comma prevede che dal 2015 i Comuni rendano disponibili modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente, o li inviino d'ufficio: l'avviso che arriva a casa è quell'adempimento, non una liquidazione da ricontrollare a mano.
Il versamento si effettua secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — cioè con il modello F24 e il codice 3944 — oppure tramite bollettino di conto corrente postale o le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso interbancari e postali (comma 688). Il fatto che l'avviso arrivi da una società e non dall'ufficio tributi non cambia nulla: i Comuni possono affidare accertamento e riscossione della TARI ai soggetti a cui al 31 dicembre 2013 risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o la riscossione del vecchio tributo sui rifiuti e sui servizi (art. 1, comma 691).
Il 3944, poi, non è solo. La risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014 ha ridenominato sei codici, già istituiti per la TARES dalla risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2013, e li ha divisi in due terne: una per la TARI del comma 639, una per la tariffa avente natura corrispettiva che il comma 668 consente ai Comuni con sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, in luogo della TARI.
- 3944 «TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES – art. 14 DL n. 201/2011», 3945 lo stesso codice «– INTERESSI», 3946 lo stesso «- SANZIONI».
- 3950 «TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011», 3951 «- INTERESSI», 3952 «- SANZIONI».
Due conseguenze pratiche. La prima: il 3950 non è un codice per interessi o sanzioni della TARI, è il codice di un prelievo diverso — chi paga la tariffa corrispettiva non usa il 3944, e viceversa. La seconda: la stessa risoluzione precisa che «tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo», quindi interessi e sanzioni di un avviso di accertamento comunale viaggiano su 3945 e 3946 (o 3951 e 3952), non dentro l'importo del tributo. Tutti e sei si espongono nella sezione «IMU e altri tributi locali», solo a debito, con il codice catastale del Comune, il numero degli immobili e il campo «rateazione/mese rif» nel formato NNRR.
Dal 2021 il TEFA non viaggia più dentro la TARI: due codici, due enti
Il TEFA — tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, istituito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 — è dovuto dagli stessi soggetti tenuti alla tassa sui rifiuti ed è commisurato alla stessa superficie (art. 19, commi 2 e 3). La provincia lo delibera in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5%, applicata sull'importo del tributo (art. 19, comma 3, e art. 1, comma 666, della legge n. 147 del 2013).
Fino all'anno d'imposta 2020 TARI e TEFA si versavano cumulativamente, con i soli codici della TARI e senza distinguere la parte provinciale. Dagli anni d'imposta 2021 e successivi il TEFA si versa distintamente, secondo gli importi indicati dal Comune, con i codici istituiti dalla risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021: TEFA per il tributo, TEFN per gli interessi, TEFZ per le sanzioni. La Struttura di gestione dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 241 del 1997 riversa poi ciascun importo al destinatario giusto — il Comune per la TARI, la provincia o la città metropolitana per il TEFA — sulla base del codice tributo e del codice catastale indicati nel modello.
Il caso: un negozio con TARI di 1.240,00 € e TEFA al 5%
Il Comune liquida per il 2026 una TARI di 1.240,00 € su un negozio e ha deliberato con la provincia un TEFA nella misura massima del 5%, pari a 62,00 €. Il piano di riscossione prevede due rate semestrali.
| Riga del modello F24 | Codice tributo | Importo a debito |
|---|---|---|
| TARI 2026, prima rata semestrale (rateazione 0102) | 3944 | 620,00 € |
| TARI 2026, seconda rata semestrale (rateazione 0202) | 3944 | 620,00 € |
| TEFA 2026, 5% della TARI, prima rata (rateazione 0102) | TEFA | 31,00 € |
| TEFA 2026, 5% della TARI, seconda rata (rateazione 0202) | TEFA | 31,00 € |
| Totale versato nell'anno nella sezione «IMU e altri tributi locali» | 1.302,00 € |
Nel modello F24 le righe sono quattro, non due, e ogni riga porta il proprio codice: due volte il 3944 e due volte il TEFA, tutte nella sezione «IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI» con il codice catastale del Comune. Chi versasse i 1.302,00 € sotto il solo 3944 pagherebbe l'importo giusto al soggetto sbagliato, perché il riversamento alla provincia segue il codice tributo, non l'intenzione di chi paga. Nel campo «rateazione/mese rif» del TEFA si indica il numero della rata nel formato NNRR — qui 0102 e 0202 — e 0101 quando il pagamento è in unica soluzione; in caso di ravvedimento si barra la casella «Ravv.» e nell'anno di riferimento si indica l'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
Chi usa il modello F24 EP espone gli stessi codici TEFA nella sezione «TARES-TARI» (valore 5), con il numero di rata e il numero degli immobili codificati nei campi «riferimento A» e «riferimento B». Anche il TEFA, del resto, ha la sua terna: TEFA per il tributo, TEFN per gli interessi, TEFZ per le sanzioni — così li espone la tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, interrogabile per singolo codice all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php (consultata il 5 settembre 2026), che riporta le stesse denominazioni anche per i sei codici della TARI e della tariffa.
Tributo o corrispettivo: cosa cambia dove il Comune ha la tariffa puntuale
Non tutti i Comuni applicano la TARI come tributo. Quelli che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, con regolamento, una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013).
| Voce | TARI come tributo (art. 1, comma 639) | Tariffa corrispettiva (art. 1, comma 668) |
|---|---|---|
| Dove si applica | Regola generale in tutti i Comuni | Solo nei Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, previa adozione del regolamento |
| Chi applica e riscuote | Il Comune, che può affidare accertamento e riscossione ai soggetti cui al 31 dicembre 2013 era affidato il servizio rifiuti o la riscossione del vecchio tributo (comma 691) | Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che la applica e la riscuote in proprio |
| Documento che riceve l'utente | Richiesta di pagamento o avviso del Comune, di norma con modello di pagamento precompilato (comma 688) | Fattura del gestore: nella risposta a interpello n. 183 del 2024 è emessa con IVA al 10%, n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 |
| Codici tributo per il modello F24 | Codici della famiglia TARI, fra cui il 3944, istituiti con la risoluzione n. 37/E del 2013 e ridenominati con la risoluzione n. 45/E del 2014 | Codici propri, istituiti con la risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013 e ridenominati con la risoluzione n. 47/E del 24 aprile 2014 |
| TEFA provinciale | Riscosso unitamente al tributo; dal 2021 con i codici TEFA, TEFN e TEFZ, distinti da quelli della TARI | Riscosso unitamente alla tariffa; dal 2021 con gli stessi codici TEFA, TEFN e TEFZ |
| Componenti perequative ARERA UR1a e UR2a | Dovute dal 1° gennaio 2024 e indicate separatamente nella richiesta di pagamento | Dovute dal 1° gennaio 2024 e indicate separatamente come maggiorazione del corrispettivo |
La differenza non è nominale. Nella risposta a interpello 24 aprile 2024, n. 183 il gestore che applica la tariffa corrispettiva emette fattura agli utenti con IVA al 10%, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633: un documento che l'impresa registra e su cui detrae, cosa che con il tributo non accade. Dove invece il prelievo resta tributo, la richiesta di pagamento del Comune non è una fattura.
Su entrambe grava dal 1° gennaio 2024 la stessa novità: la delibera ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif ha introdotto due componenti perequative da addebitare a ogni utenza come maggiorazione — la UR1a, inizialmente pari a 0,10 € per utenza, e la UR2a, inizialmente pari a 1,50 € per utenza — da indicare separatamente nella richiesta di pagamento e destinate a conti gestiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Non rientrano nelle entrate tariffarie del servizio, quindi non sono TARI: chi le cerca dentro il totale del 3944 non le trova.
Per il versamento con F24 degli altri tributi locali che condividono la stessa sezione del modello, si veda la scheda Codice tributo 3918 IMU altri fabbricati; per il calcolo delle riduzioni in caso di versamento tardivo, Ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi
- Risoluzione Agenzia delle entrate 18 gennaio 2021, n. 5/E — istituzione dei codici TEFA, TEFN e TEFZ; versamento cumulativo di TARI e TEFA fino al 2020 e distinto dal 2021; compilazione dei modelli F24 e F24 EP; richiamo ai codici TARI istituiti con la risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2013 e ridenominati con la risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014
- Art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 — istituzione della IUC e della componente TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- Art. 1, comma 641, legge n. 147 del 2013 — presupposto della TARI ed esclusioni delle aree scoperte non operative e delle aree comuni condominiali
- Art. 1, comma 642, legge n. 147 del 2013 — soggetti passivi e solidarietà fra più possessori o detentori
- Art. 1, comma 645, legge n. 147 del 2013 — superficie calpestabile come base della TARI fino all'attuazione dell'allineamento catastale
- Art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013 — esclusione delle superfici in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali
- Art. 1, commi 651 e 652, legge n. 147 del 2013 — criteri di commisurazione della tariffa
- Art. 1, comma 666, legge n. 147 del 2013 — applicazione del tributo provinciale nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
- Art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013 — tariffa avente natura corrispettiva nei Comuni con misurazione puntuale
- Art. 1, comma 688, legge n. 147 del 2013 — modalità di versamento, scadenze fissate dal Comune con almeno due rate semestrali, unica soluzione entro il 16 giugno, modelli precompilati
- Art. 1, comma 691, legge n. 147 del 2013 — affidamento di accertamento e riscossione della TARI
- Art. 19, commi 2, 3 e 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 — TEFA: soggetti passivi, misura fra l'1% e il 5%, riversamento alla provincia da parte della Struttura di gestione
- Risoluzione Agenzia delle entrate 24 aprile 2014, n. 45/E, «Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa» — denominazioni ufficiali dei codici 3944, 3945, 3946, 3950, 3951 e 3952, utilizzabili anche per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo, ed esposizione nella sezione «IMU e altri tributi locali»
- Tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, ricerca per singolo codice tributo (
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php, consultata il 5 settembre 2026) — riscontro delle denominazioni dei sei codici TARI/tariffa e dei tre codici TEFA, TEFN e TEFZ - Risposta a interpello Agenzia delle entrate 24 aprile 2024, n. 183 — fatturazione con IVA al 10% della tariffa corrispettiva e componenti perequative UR1a e UR2a della delibera ARERA n. 386/2023/R/Rif
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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