Codice tributo 6099: il saldo IVA annuale in F24
Come si compila il rigo del 6099 nella sezione Erario, quali campi si sbagliano più spesso e che cosa costa rateizzare il saldo invece di rimandarlo
16/09/2026
16/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Il codice tributo 6099 identifica, nella sezione Erario del modello F24, il versamento del saldo IVA annuale: la differenza fra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e quanto già versato nel corso dell'anno con le liquidazioni periodiche e con l'acconto di dicembre. Il termine ordinario è il 16 marzo di ciascun anno (art. 6, comma 1, del DPR 14 ottobre 1999, n. 542).
Lo stesso codice compare in due colonne opposte della delega: fra gli importi a debito quando la dichiarazione chiude a debito, fra gli importi a credito compensati quando il credito annuale viene usato per estinguere altri debiti. Chi non versa in unica soluzione il 16 marzo ha due strade, e costano cifre diverse: rateizzare a partire da quella data, oppure rimandare al termine dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione.
Il rigo del 6099, campo per campo
I campi della sezione Erario che il 6099 vuole valorizzati sono pochi, e due di essi concentrano quasi tutti gli errori.
| Campo della sezione Erario | Valore |
|---|---|
| Codice tributo | 6099 |
| Rateazione/regione/prov./mese rif. | 0101 per il versamento in unica soluzione; numero della rata e numero complessivo delle rate in caso di rateazione |
| Anno di riferimento | Anno d'imposta della dichiarazione, non l'anno civile in cui si paga |
| Importi a debito versati | Saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale |
L'anno di riferimento è l'errore che torna più spesso. Il saldo versato il 16 marzo estingue il debito dell'anno precedente: indicare l'anno corrente lascia scoperto il debito vero e ne crea uno inesistente sull'altra annualità, con la comunicazione di irregolarità che arriva mesi dopo e un'imputazione da correggere in due direzioni.
Il secondo errore riguarda il codice. Il 6099 è il saldo da dichiarazione annuale, mentre l'anticipo di fine anno ha codici propri, distinti fra contribuenti mensili e trimestrali: il meccanismo di quell'anticipo è nella scheda sull'acconto IVA del 27 dicembre, l'elenco dei codici delle liquidazioni periodiche in quella sui codici tributo dell'IVA periodica.
Nella stessa delega il saldo convive con gli altri debiti in scadenza e con i crediti portati in compensazione, perché il versamento è unitario per costruzione. Una società di persone con liquidazioni mensili chiude l'anno con un saldo IVA a debito di 4.860,00 €; alla stessa scadenza deve le ritenute operate sulle retribuzioni di febbraio, 1.240,00 €, e dispone di un credito IRAP di 930,00 € già utilizzabile.
| Voce | Importo |
|---|---|
| 6099, saldo IVA dell'anno d'imposta precedente | 4.860,00 € |
| 1001, ritenute sui redditi di lavoro dipendente di febbraio | 1.240,00 € |
| 3800, credito IRAP portato in compensazione | -930,00 € |
| Saldo della delega del 16 marzo | 5.170,00 € |
Una precisazione sulla fonte, perché la citazione più diffusa è superata: il termine del saldo non sta nell'art. 27 del DPR 633/1972, i cui primi due commi sono abrogati dal 1998 (art. 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 100), ma nell'art. 6, comma 1, del DPR 542/1999, che è anche la norma che fissa la maggiorazione per il differimento.
Rateizzare da marzo o rimandare a giugno
Il saldo si può versare in rate mensili di pari importo, e dal 2024 non serve più esercitare l'opzione in dichiarazione: l'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha riscritto l'art. 20 del D.Lgs. 241/1997 spostando il termine ultimo dal mese di novembre al 16 dicembre e fissando al giorno 16 di ciascun mese la scadenza di ogni rata. Sulle rate successive alla prima maturano interessi del 4 per cento annuo (art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009), che si traducono nello 0,33 per cento per ogni mese di differimento. L'Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova disciplina nella circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, precisando che le modifiche si applicano a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La seconda strada è il differimento: il saldo può essere versato entro il termine previsto per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 6, comma 1, del DPR 542/1999). Il peso di quel rinvio sul bilancio dell'anno è sviluppato nella scheda sulla dichiarazione IVA annuale.
Le due strade si possono combinare: si rimanda al termine dei redditi e si rateizza da lì, applicando prima la maggiorazione e poi gli interessi di rateazione sulle rate successive alla prima. Il confronto fra le due, a parità di saldo, mostra che la differenza è modesta e va pesata contro la liquidità che ciascuna lascia in cassa.
| Voce | Quattro rate dal 16 marzo | Unica soluzione al 30 giugno |
|---|---|---|
| Scadenze | 16 marzo, 16 aprile, 16 maggio, 16 giugno | Termine dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi |
| Misura degli interessi | 4 per cento annuo, pari allo 0,33 per cento al mese, sulle rate successive alla prima | 0,40 per cento per ogni mese o frazione dal 16 marzo, quattro periodi in tutto |
| Importo di ogni versamento | 1.215,00 € di capitale per rata | 4.937,76 € in una sola volta |
| Interessi o maggiorazione | 24,06 € | 77,76 € |
| Totale versato | 4.884,06 € | 4.937,76 € |
Su un saldo di 4.860,00 € la rateazione in quattro rate da 1.215,00 € costa 24,06 € di interessi, per un esborso complessivo di 4.884,06 €; il versamento in unica soluzione al 30 giugno ne costa 77,76 €, per 4.937,76 €. I 53,70 € di differenza non dicono quale strada convenga: dipende da quanti mesi passano e da quanta cassa serve tenere ferma fino all'estate.
Il saldo omesso o versato in ritardo segue la sanzione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sanabile con il ravvedimento operoso prima che arrivi la comunicazione di irregolarità.
Le domande di chi ci arriva
Quale anno va scritto nel campo «anno di riferimento» del 6099?
L'anno d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA, non l'anno civile del pagamento. Il saldo del 16 marzo estingue il debito dell'anno precedente: indicare l'anno corrente lascia aperto il debito vero e ne crea uno inesistente sull'altra annualità.
Entro quale data si versa la differenza fra la dichiarazione IVA annuale e i versamenti già eseguiti?
Entro il 16 marzo di ciascun anno (art. 6, comma 1, del DPR 14 ottobre 1999, n. 542). In alternativa entro il termine dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data.
Quante rate si possono chiedere per il saldo IVA, e fino a quando?
Le rate sono mensili e di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese e termine ultimo il 16 dicembre dello stesso anno (art. 20 del D.Lgs. 241/1997, nel testo riscritto dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1). Il numero dipende quindi dalla data di partenza, e dal 2024 non serve più l'opzione in dichiarazione.
Il saldo IVA si può compensare con altri crediti nella stessa delega?
Sì: il 6099 a debito è un debito come gli altri del versamento unitario e si può estinguere con i crediti compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. La delega che contiene una compensazione viaggia però solo sui servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, e restano fermi i limiti generali dei crediti.
Riferimenti normativi
- DPR 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6, comma 1 — versamento della differenza fra imposta dovuta in dichiarazione annuale e somme già versate, entro il 16 marzo, e maggiorazione dello 0,40 per cento per il differimento
- DPR 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 1 — termine dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, a cui il saldo IVA può essere differito
- DPR 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 2 — facoltà di versare entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40 per cento
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 — dichiarazione IVA annuale da cui il saldo emerge
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1 — versamento unitario e compensazione del saldo con crediti disponibili
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 8 — riscrittura dell'art. 20 del D.Lgs. 241/1997: opzione in dichiarazione soppressa, termine ultimo al 16 dicembre e rate al giorno 16 di ciascun mese
- DPR 23 marzo 1998, n. 100, art. 2, comma 1 — abrogazione del primo e del secondo comma dell'art. 27 del DPR 633/1972
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 — sanzione per omesso o tardivo versamento del saldo
- Agenzia delle entrate, circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 — rateazione del saldo e dell'acconto dopo la riscrittura dell'art. 20 del D.Lgs. 241/1997, con termine ultimo al 16 dicembre e interessi del 4 per cento annuo
- Agenzia delle entrate, «Avvertenze per la compilazione del mod. F24» — indicazione di 0101 nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» per il versamento in unica soluzione, e regole del paragrafo «Rateazione» per il pagamento rateale
Il «0101» non viene da una norma: è la convenzione fissata dalle «Avvertenze per la compilazione del mod. F24» pubblicate dall'Agenzia delle entrate, dove si legge che «se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov./mese rif." della sezione "Erario" […] indicare 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni […] nel paragrafo rateazioni». Il numero delle rate e la compilazione del campo seguono quindi quelle istruzioni, che vanno lette nella versione in vigore per l'anno del versamento.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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