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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Codici tributo IRAP 3800, 3812, 3813: il rigo F24 compilato

Quale codice per il saldo e quali per i due acconti, come si compila la sezione Regioni con codice regione e anno, e chi dal 2022 non versa più

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

I codici tributo 3800, 3812 e 3813 identificano nel modello F24 il versamento dell'IRAP: 3800 il saldo, 3812 la prima rata di acconto, 3813 la seconda rata o l'acconto in unica soluzione. Non stanno nella sezione Erario: essendo l'IRAP un tributo regionale, i tre codici vanno esposti nella sezione Regioni, accompagnati dal codice della regione destinataria e dall'anno di riferimento. La stessa terna torna dal lato del credito: un credito IRAP esposto con il codice 3800 può pagare in compensazione interna i codici 3800, 3812 e 3813, come indica la tabella allegata alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 31 dicembre 2019 sulle compensazioni in F24.

Quanto si versa dipende dall'aliquota: quella ordinaria è del 3,90% sul valore della produzione netta (art. 16, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), ma ogni regione può variarla fino a 0,92 punti percentuali, anche in modo differenziato per settore di attività e per categoria di soggetti passivi (art. 16, comma 3). Prima di compilare l'F24 va quindi verificata l'aliquota deliberata dalla regione di competenza, non quella statale. Il dettaglio del calcolo sta nella scheda IRAP: aliquote e determinazione.

Chi versa ancora l'IRAP, dopo l'uscita delle persone fisiche

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e dalle persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021 n. 234). È il punto che rende obsoleta buona parte delle spiegazioni ancora in circolazione: l'imprenditore individuale e il professionista che lavora da solo, con o senza autonoma organizzazione, un F24 con i codici 3800, 3812 e 3813 non lo compilano più.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022 ha precisato i confini dell'esclusione, e vale la pena leggerli prima di darla per scontata:

  • l'impresa familiare, avendo natura di impresa individuale, rientra fra i soggetti esclusi a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022;
  • sono escluse anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria;
  • resta invece assoggettato a IRAP l'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR: l'esclusione riguarda le sole persone fisiche, non gli studi associati.

Continuano quindi a versare con questi codici le società di capitali, le società di persone commerciali, gli enti e le associazioni professionali. Su presupposto e soggetti passivi si veda IRAP: presupposto e soggetti passivi.

Un codice per il saldo, due per l'acconto: quale scegliere

L'IRAP «è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi» e gli acconti seguono «le disposizioni previste per le imposte sui redditi» (art. 30, commi 2 e 3, del D.Lgs. 446/1997). Il rinvio spiega perché i tre codici si comportano come la terna saldo-acconti dell'IRES: cambia il tributo, non il meccanismo.

Voce3800 — saldo IRAP3812 — acconto, prima rata3813 — acconto, seconda rata o unica soluzione
Che cosa si versaIl conguaglio dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta chiuso, al netto degli acconti già versatiIl 40% dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corsoIl residuo dell'acconto, oppure l'intero acconto se la prima rata non supera 103 euro
Anno di riferimento da indicare nel rigoL'anno d'imposta che si è chiusoL'anno d'imposta in corsoL'anno d'imposta in corso
Quando si versaAl termine del saldo delle imposte sui redditi (art. 17, comma 1, DPR 435/2001)Alla stessa scadenza del saldo (art. 17, comma 3, lettera a), DPR 435/2001)Nel mese di novembre (art. 17, comma 3, lettera b), DPR 435/2001)
Sezione del modello F24Regioni, con il codice della regione destinatariaRegioni, con il codice della regione destinatariaRegioni, con il codice della regione destinataria
Pagabile con un credito IRAP in compensazione internaSì, con il credito esposto sul codice 3800Sì, con il credito esposto sul codice 3800Sì, con il credito esposto sul codice 3800
IRAP in F24: quale codice per il saldo e quali per le due rate di accontoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 30 D.Lgs. 446/1997 e art. 17 DPR 435/2001Scarica i dati in CSV

Le denominazioni ufficiali sono quelle della tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, interrogabile per singolo codice all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php (consultata il 5 settembre 2026): «Imposta regionale sulle attività produttive saldo» per il 3800, «IRAP acconto prima rata» per il 3812, «IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione» per il 3813.

Il rinvio dell'art. 30 porta con sé anche la misura dell'acconto, che è il 100% dell'imposta del periodo precedente: la percentuale è quella fissata per le imposte sui redditi dall'art. 1, comma 301, della L. 30 dicembre 2004, n. 311. E porta con sé l'eccezione: per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale — quelli dell'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 — i versamenti di acconto IRAP «sono effettuati [...] in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento» (art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), e non 40 e 60.

Il dato che manda in errore più spesso non è la scelta del codice ma l'anno di riferimento: il 3800 porta l'anno d'imposta che si è chiuso, il 3812 e il 3813 l'anno in corso, perché anticipano un'imposta non ancora liquidata. Un 3800 con l'anno in corso e un 3812 con l'anno precedente sono lo stesso errore visto da due lati.

Il modello F24 compilato, con il credito in compensazione

Nella sezione Regioni ogni rigo vuole quattro dati: il codice regione, il codice tributo, l'anno di riferimento e l'importo. Il codice regione si legge nella tabella dei codici delle regioni e delle province autonome pubblicata dall'Agenzia delle entrate — quella allegata, fra le altre, alla risoluzione n. 10 del 13 febbraio 2019, dove il Lazio è 08, la Lombardia 10 e il Veneto 21.

L'esempio qui sotto è il caso ricorrente di giugno: una S.r.l. laziale che nello stesso modello paga il saldo dell'anno chiuso, la prima rata di acconto dell'anno in corso e abbatte il totale con il credito IRAP residuo di un'annualità precedente.

Sezione del modello F24Codice tributoCodice regione / anno di riferimentoImporti a debito versatiImporti a credito compensati
Regioni380008 (Lazio) / 20251.200,00 €0,00 €
Regioni381208 (Lazio) / 20263.200,00 €0,00 €
Regioni380008 (Lazio) / 20240,00 €1.400,00 €
Saldo finale del modelloa debito meno a credito3.000,00 €0,00 €
Totale dei righi, a debito e a credito4.400,00 €1.400,00 €
Modello F24 di giugno: saldo IRAP, prima rata di acconto e credito compensatoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 17 DPR 435/2001 e sulla risoluzione AdE del 31 dicembre 2019 sulle compensazioni in F24Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Le due righe a debito valgono 4.400,00 €; il credito IRAP del 2024, esposto con lo stesso codice 3800 ma nella colonna dei crediti, ne compensa 1.400,00 €; il modello si chiude con un saldo finale di 3.000,00 € da addebitare. Non è un'acrobazia: la tabella allegata alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 31 dicembre 2019 elenca esattamente 3800, 3812 e 3813 fra i codici che un credito IRAP può pagare in compensazione interna. Il codice tributo, quindi, è lo stesso a debito e a credito: a distinguerli sono la colonna e l'anno di riferimento.

Il calendario: 30 giugno, il rinvio dello 0,40% e le rate

I termini non stanno nel decreto IRAP ma nell'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, che l'art. 30 richiama. E il giorno in cui la delega si paga lo fissa l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: le somme di cui all'art. 17 «devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza», e se il termine cade di sabato o in giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Non sono i «primi quindici giorni del mese successivo» dell'art. 8 del DPR 29 settembre 1973, n. 602: quell'articolo, tuttora presente nel decreto sulla riscossione, detta i termini del versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, cioè del canale che il versamento unitario con F24 ha sostituito. L'art. 18 è vigente fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 la stessa regola si legge all'art. 8 del testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33). Il saldo si versa entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione per le persone fisiche e per le società o associazioni dell'art. 5 del TUIR — che per l'IRAP, dopo l'uscita delle persone fisiche, vuol dire in pratica società di persone e associazioni professionali; per i soggetti IRES il termine è l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, e slitta all'ultimo giorno del mese successivo all'approvazione del bilancio quando questa avviene oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 17, comma 1).

130 giugnoSaldo IRAP dell'anno chiuso (codice3800) e prima rata di accontodell'anno in corso (codice 3812)Art. 17, comma 1, DPR 435/2001: il terminevale per le persone fisiche e per lesocietà o associazioni di cui all'art. 5del TUIR, che per l'IRAP significa oggisocietà di persone e associazioniprofessionali. Per i soggetti IRES valeinvece l'ultimo giorno del sesto mesesuccessivo alla chiusura del periodod'imposta.2Entro trenta giorni dal termineStesso versamento, maggiorato dello0,40% a titolo di interessecorrispettivoArt. 17, comma 2, DPR 435/2001. Lamaggiorazione si somma al tributo e siversa con lo stesso codice: non ha un rigodedicato.3Nel mese di novembreSeconda rata di acconto, o acconto inunica soluzione se la prima rata nonsuperava 103 euro (codice 3813)Art. 17, comma 3, lettera b), DPR 435/2001.Per i soggetti IRES con periodo d'impostanon coincidente con l'anno solare la ratasi versa entro l'ultimo giornodell'undicesimo mese dello stesso periodo.416 dicembreUltimo giorno utile per completare larateazione del saldo e del primoaccontoArt. 20 del D.Lgs. 241/1997 nel testomodificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio2024 n. 1, illustrato dalla circolare AdEn. 9/E del 2 maggio 2024: le rate siversano entro il giorno 16 di ciascun mese.Gli interessi della rateazione dell'IRAP siespongono nella sezione Regioni con ilcodice 3805 (risoluzione AdE n. 6/E del2023).
  1. 30 giugno: Saldo IRAP dell'anno chiuso (codice 3800) e prima rata di acconto dell'anno in corso (codice 3812) — Art. 17, comma 1, DPR 435/2001: il termine vale per le persone fisiche e per le società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, che per l'IRAP significa oggi società di persone e associazioni professionali. Per i soggetti IRES vale invece l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
  2. Entro trenta giorni dal termine: Stesso versamento, maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo — Art. 17, comma 2, DPR 435/2001. La maggiorazione si somma al tributo e si versa con lo stesso codice: non ha un rigo dedicato.
  3. Nel mese di novembre: Seconda rata di acconto, o acconto in unica soluzione se la prima rata non superava 103 euro (codice 3813) — Art. 17, comma 3, lettera b), DPR 435/2001. Per i soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la rata si versa entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo.
  4. 16 dicembre: Ultimo giorno utile per completare la rateazione del saldo e del primo acconto — Art. 20 del D.Lgs. 241/1997 nel testo modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, illustrato dalla circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024: le rate si versano entro il giorno 16 di ciascun mese. Gli interessi della rateazione dell'IRAP si espongono nella sezione Regioni con il codice 3805 (risoluzione AdE n. 6/E del 2023).
Le scadenze IRAP dell'anno, dal saldo di giugno alla chiusura della rateazioneFonte: Elaborazione SamBooks su art. 17 DPR 435/2001 e circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024Scarica i dati in CSV

Tre dettagli che valgono denaro. Il primo: l'acconto si versa in due rate — il 40% alla prima e il residuo alla seconda — «salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103» (art. 17, comma 3); sotto quella soglia l'acconto si versa tutto alla seconda scadenza, con il codice 3813. Il secondo: chi paga entro il trentesimo giorno successivo al termine non è in ritardo, ma deve maggiorare le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2), e la maggiorazione si somma al tributo con il suo stesso codice, non su un rigo separato. Il terzo: saldo e primo acconto si possono rateizzare, e dal saldo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 la rateazione va chiusa entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione, con le rate al giorno 16 di ciascun mese — è la modifica dell'art. 20 del D.Lgs. 241/1997 operata dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, illustrata dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024. Gli interessi della rateazione hanno un codice a parte, e per l'IRAP non è il 1668: la tabella della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 14 febbraio 2023 assegna alla sezione Regioni il codice 3805, mentre il codice tributo 1668 resta ai tributi della sezione Erario. Nello stesso rigo il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» si valorizza nel formato NNRR, dove NN è il numero della rata in pagamento e RR il numero complessivo delle rate. Per la terna gemella dell'IRES si veda codici tributo IRES 2003, 2001 e 2002, e per il quadro del mese lo scadenzario fiscale di novembre.

Riferimenti normativi

  • Art. 16, commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446: aliquota ordinaria del 3,90% e facoltà delle regioni di variarla fino a 0,92 punti percentuali.
  • Art. 30, commi 2 e 3, del D.Lgs. 446/1997: riscossione dell'IRAP con modalità e termini delle imposte sui redditi, acconti secondo le stesse disposizioni.
  • Art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021 n. 234: l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022.
  • Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022: perimetro dell'esclusione, con impresa familiare e azienda coniugale escluse ed esercizio in forma associata assoggettato.
  • Art. 17, commi 1, 2 e 3, del DPR 7 dicembre 2001 n. 435: termini del saldo, differimento di trenta giorni con maggiorazione dello 0,40%, acconto in due rate con il 40% alla prima e soglia di 103 euro.
  • Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241: versamento unitario entro il giorno 16 del mese di scadenza, con slittamento al primo giorno lavorativo successivo per sabato e festivi. Vigente fino al 31 dicembre 2026, poi art. 8 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33.
  • Art. 1, comma 301, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 e art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124: misura dell'acconto al 100% e ripartizione in due rate del 50% per i soggetti ISA.
  • Tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, ricerca per singolo codice tributo (https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php, consultata il 5 settembre 2026): denominazioni ufficiali di 3800, 3812 e 3813.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 31 dicembre 2019 sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti in compensazione: nell'allegato, il credito IRAP «3800» paga i codici 3800, 3812 e 3813.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 13 febbraio 2019: tabella dei codici delle regioni e delle province autonome.
  • Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024: art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, rateazione da completare entro il 16 dicembre e rate da versare entro il giorno 16 di ciascun mese.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 14 febbraio 2023: tabella dei codici degli interessi da rateazione, con il 3805 per la sezione Regioni, e formato «NNRR» del campo rateazione.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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