Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Codice tributo 1668: gli interessi di chi paga a rate

Il 4% annuo sulle rate successive alla prima, il codice che cambia con la sezione dell'F24 e i due interessi che con questo non c'entrano nulla

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il codice 1668 identifica, nella sezione Erario del modello F24, gli interessi da rateazione: quelli che maturano quando il saldo e l'acconto della dichiarazione si versano in rate mensili invece che in un'unica soluzione. Non è il codice del tributo rateizzato — quello resta il suo — ma un rigo a parte, che affianca la quota capitale in ogni delega successiva alla prima.

Due precisazioni che valgono più della definizione. La prima: il 1668 non copre tutte le sezioni. La tabella allegata alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 14 febbraio 2023 assegna gli interessi da rateazione al 1668 per i tributi della sezione Erario, al 3805 per quelli della sezione Regioni (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF) e al 3857 per l'addizionale comunale e gli altri tributi locali. La seconda: gli interessi sono dovuti solo sulle rate successive alla prima, al tasso del 4% annuo previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 — così lo ricostruisce la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 5 agosto 2021.

Che cosa si può rateizzare, e fino a quando

La facoltà nasce dall'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Nel testo oggi vigente — riportato per esteso dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024 — le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi INPS «possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia». Restano fuori le somme dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto IVA.

Il perimetro pratico lo descrive la risoluzione n. 53/E del 2021: saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, versamento annuale dell'IVA e IRAP. La rateazione della cartella di pagamento è un'altra cosa e segue altre regole — è la dilazione dell'art. 19 del DPR 602/1973, che ha presupposti, durata e termini suoi.

1Fino al saldo del periodo d'imposta incorso al 31 dicembre 2022La rateazione richiedeva un'opzione indichiarazione e andava chiusa entro ilmese di novembreLe parole «previa opzione esercitata dalcontribuente in sede di dichiarazioneperiodica» e «mese di novembre» sono staterimosse dall'art. 8, comma 1, lettera a),del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1.2Alla scadenza ordinaria del saldoPrima rata: si versa la quota capitalecon il codice del tributo, senzainteressi di rateazioneGli interessi sono dovuti sulle ratesuccessive alla prima (risoluzione AdE n.53/E del 5 agosto 2021); l'art. 20, comma1, li fa decorrere dal mese di scadenza.3Entro il giorno 16 di ciascun meseRate successive: quota capitale con ilcodice del tributo e interessi su unrigo a parte, con il codice dellasezioneArt. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1,lettera b), del D.Lgs. n. 1/2024.416 dicembreTermine ultimo: il pagamento ratealeva comunque completato entro questadataArt. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997nel testo vigente. La nuova scadenza siapplica a partire dal saldo delle imposterelative al periodo d'imposta in corso al31 dicembre 2023 (art. 8, comma 2, delD.Lgs. n. 1/2024).
  1. Fino al saldo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022: La rateazione richiedeva un'opzione in dichiarazione e andava chiusa entro il mese di novembre — Le parole «previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica» e «mese di novembre» sono state rimosse dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1.
  2. Alla scadenza ordinaria del saldo: Prima rata: si versa la quota capitale con il codice del tributo, senza interessi di rateazione — Gli interessi sono dovuti sulle rate successive alla prima (risoluzione AdE n. 53/E del 5 agosto 2021); l'art. 20, comma 1, li fa decorrere dal mese di scadenza.
  3. Entro il giorno 16 di ciascun mese: Rate successive: quota capitale con il codice del tributo e interessi su un rigo a parte, con il codice della sezione — Art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2024.
  4. 16 dicembre: Termine ultimo: il pagamento rateale va comunque completato entro questa data — Art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 nel testo vigente. La nuova scadenza si applica a partire dal saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2024).
La rateazione della dichiarazione, prima e dopo il decreto AdempimentiFonte: Elaborazione SamBooks su art. 20 D.Lgs. n. 241/1997, art. 8 D.Lgs. n. 1/2024 e risoluzione AdE n. 53/E del 2021Scarica i dati in CSV

Due modifiche del 2024 hanno cambiato le abitudini di chi compila: l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha soppresso l'opzione da esercitare in dichiarazione, ha spostato il termine finale dal «mese di novembre» al 16 dicembre e ha riscritto il comma 4 nella forma «i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese». Le nuove regole valgono a partire dal saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 8, comma 2).

Tre interessi che si confondono di continuo

Chi versa in ritardo o in modo differito può trovarsi davanti a tre cose diverse, e solo una si versa con il 1668. La maggiorazione dello 0,40% per il rinvio di trenta giorni non è un interesse da rateazione: è l'interesse corrispettivo dell'art. 17, comma 2, del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, e si somma al tributo, versandosi con il codice del tributo stesso. Gli interessi da ravvedimento hanno invece un codice per ciascun tributo — 1989 per l'IRPEF, 1990 per l'IRES, 1991 per l'IVA, 1992 per le imposte sostitutive e le altre imposte erariali, 1993 per l'IRAP, 1994 per l'addizionale regionale, 1998 per quella comunale — come elenca la stessa risoluzione n. 6/E del 2023.

  • Domanda: Gli interessi nascono dall'aver dilazionato in rate mensili il saldo o l'acconto della dichiarazione?
    • sì, è una rateazione → In quale sezione del modello F24 si versa il tributo rateizzato?
    • no → Si tratta invece del rinvio di trenta giorni dell'intero versamento?
  • Domanda: In quale sezione del modello F24 si versa il tributo rateizzato?
    • Erario → Sezione Erario: gli interessi si versano con il codice 1668, su un rigo distinto dalla quota capitale
    • Regioni → Sezione Regioni (IRAP, addizionale regionale): gli interessi si versano con il codice 3805
    • IMU e tributi locali → IMU e altri tributi locali (addizionale comunale): gli interessi si versano con il codice 3857
  • Domanda: Si tratta invece del rinvio di trenta giorni dell'intero versamento?
    • sì, versamento differito di trenta giorni → È la maggiorazione dello 0,40%: si somma al tributo e si versa con il codice del tributo stesso
    • no, versamento tardivo da sanare → È un ravvedimento: gli interessi hanno un codice per tributo (1989 IRPEF, 1990 IRES, 1991 IVA, 1993 IRAP)
  • Esito: Sezione Erario: gli interessi si versano con il codice 1668, su un rigo distinto dalla quota capitale
  • Esito: Sezione Regioni (IRAP, addizionale regionale): gli interessi si versano con il codice 3805
  • Esito: IMU e altri tributi locali (addizionale comunale): gli interessi si versano con il codice 3857
  • Esito: È la maggiorazione dello 0,40%: si somma al tributo e si versa con il codice del tributo stesso
  • Esito: È un ravvedimento: gli interessi hanno un codice per tributo (1989 IRPEF, 1990 IRES, 1991 IVA, 1993 IRAP)
Interessi in F24: quando si usa il 1668 e quando serve un altro codiceFonte: Elaborazione SamBooks su risoluzione AdE n. 6/E del 14 febbraio 2023 e art. 17, comma 2, DPR n. 435/2001
VoceSezione ErarioSezione RegioniSezione IMU e altri tributi locali
Codice degli interessi da rateazione166838053857
Tributi tipici della sezioneIRPEF, IRES, IVA, imposte sostitutive e altre imposte erarialiIRAP e addizionale regionale all'IRPEFAddizionale comunale all'IRPEF
Codice degli interessi da ravvedimento, che è un'altra cosa1989 IRPEF, 1990 IRES e addizionali IRES, 1991 IVA, 1992 imposte sostitutive e altre erariali1993 IRAP, 1994 addizionale regionale1998 addizionale comunale
Campo rateazione in caso di versamento a rateFormato «NNRR»: numero della rata in pagamento e numero complessivo delle rateFormato «NNRR», accanto al codice della regioneFormato «NNRR», accanto al codice catastale del comune
Il codice degli interessi cambia con la sezione del modello F24Fonte: Elaborazione SamBooks sulla tabella allegata alla risoluzione AdE n. 6/E del 14 febbraio 2023Scarica i dati in CSV

Che il 1668 sia un debito autonomo del modello F24, e non un accessorio del tributo, lo conferma l'art. 17, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 241/1997: il versamento unitario e la compensazione riguardano espressamente «gli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20».

Il piano di rateazione con i conti fatti

Un contribuente rateizza in sei rate un saldo di 6.000,00 €, con prima rata alla scadenza ordinaria di giugno e rate successive il 16 di ogni mese. La prima rata non porta interessi; sulle altre matura il 4% annuo.

RataScadenzaQuota capitale, con il codice del tributoInteresse applicato, in punti percentualiInteressi con il codice 1668
1ª rata30 giugno1.000,00 €00,00 €
2ª rata16 luglio1.000,00 €0,181,80 €
3ª rata16 agosto1.000,00 €0,515,10 €
4ª rata16 settembre1.000,00 €0,848,40 €
5ª rata16 ottobre1.000,00 €1,1711,70 €
6ª rata16 novembre1.000,00 €1,515,00 €
Totale del piano6.000,00 €42,00 €
Saldo di 6.000 euro in sei rate: quanto pesano gli interessi del 1668Fonte: Elaborazione SamBooks sulle istruzioni al modello REDDITI PF 2026, § Rateazione: 4% annuo con metodo commerciale (art. 5 del D.M. 21 maggio 2009)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il piano costa 42,00 € di interessi, versati con il codice 1668 su un rigo distinto da quello della quota capitale, per un esborso complessivo di 6.042,00 €. Nel rigo il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» si valorizza nel formato NNRR, dove NN è il numero della rata in pagamento e RR il numero complessivo delle rate — «0206» per la seconda di sei — mentre il campo «anno di riferimento» porta l'anno d'imposta della somma rateizzata, come mostra la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 27 dicembre 2022 nell'usare il 1668 «indicando l'anno di riferimento 2022».

Gli interessi non si calcolano «un dodicesimo del 4% per ogni mese», e sulla seconda rata la differenza si vede. Le istruzioni al modello REDDITI Persone fisiche 2026, fascicolo 1, § Rateazione, dispongono che «sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda (art. 5 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009)», e aggiungono che «sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento». Il metodo commerciale conta l'anno in 360 giorni e il mese in 30: lo 0,33% è il risultato di un intervallo di trenta giorni, non una regola a sé.

La conseguenza è che la seconda rata quasi mai porta lo 0,33%. Con prima rata al 30 giugno e rate successive il 16 di ogni mese, fra le due scadenze corrono sedici giorni commerciali e l'interesse è dello 0,18% — è l'esempio che le stesse istruzioni riportano: «qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2026, la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,18 per cento». Da lì in poi ogni rata aggiunge trenta giorni pieni, cioè 0,33 punti: 0,51%, 0,84%, 1,17%, 1,50%. Due avvertenze di calendario chiudono il quadro: la rata che scade fra il 1° e il 20 agosto si può versare entro il 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione, e chi differisce di trenta giorni maggiorando lo 0,40 per cento (art. 17, comma 2, del DPR n. 435/2001) ritrova le stesse percentuali su un calendario spostato, applicate a un importo già maggiorato. Per i tributi che si rateizzano più spesso si vedano codici tributo IRPEF 4001, 4033 e 4034 e codici tributo IRAP 3800, 3812 e 3813; se invece la rata è saltata e occorre sanare, la strada è il ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi

  • Art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241: rateazione delle somme dovute a saldo e in acconto, interessi decorrenti dal mese di scadenza, pagamento da completare entro il 16 dicembre, versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese (testo vigente riportato dalla circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024).
  • Art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1: soppressione dell'opzione in dichiarazione, termine finale spostato al 16 dicembre, nuovo comma 4 e decorrenza dal saldo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
  • Art. 17, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 241/1997: gli interessi del pagamento rateale rientrano nel versamento unitario e nella compensazione.
  • Art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (testo unico in materia di versamenti e di riscossione): riproduce la disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 e rinvia, per la misura dell'interesse, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 150, della L. 27 dicembre 2007 n. 244. È la numerazione che le istruzioni dell'Agenzia già citano.
  • Agenzia delle entrate, istruzioni al modello REDDITI Persone fisiche 2026, fascicolo 1, § Rateazione: 4% annuo calcolato con il metodo commerciale dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, 0,33% forfetario sulle rate mensili successive, 0,18% sulla seconda rata quando la prima scade il 30 giugno, interessi da versare separatamente dall'imposta.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 5 agosto 2021: perimetro della rateazione e interessi al 4% annuo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, dovuti sulle rate successive alla prima.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 14 febbraio 2023: codici degli interessi da rateazione per sezione (1668 Erario, 3805 Regioni, 3857 IMU e tributi locali), codici degli interessi da ravvedimento e formato «NNRR» del campo rateazione.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 27 dicembre 2022: uso del codice 1668 con l'indicazione dell'anno di riferimento.
  • Art. 17, comma 2, del DPR 7 dicembre 2001 n. 435: maggiorazione dello 0,40% per il differimento di trenta giorni, distinta dagli interessi da rateazione.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Adempimenti

Vedi tutte le 207 schede su Adempimenti