Codice tributo 1668: gli interessi di chi paga a rate
Il 4% annuo sulle rate successive alla prima, il codice che cambia con la sezione dell'F24 e i due interessi che con questo non c'entrano nulla
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Il codice 1668 identifica, nella sezione Erario del modello F24, gli interessi da rateazione: quelli che maturano quando il saldo e l'acconto della dichiarazione si versano in rate mensili invece che in un'unica soluzione. Non è il codice del tributo rateizzato — quello resta il suo — ma un rigo a parte, che affianca la quota capitale in ogni delega successiva alla prima.
Due precisazioni che valgono più della definizione. La prima: il 1668 non copre tutte le sezioni. La tabella allegata alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 14 febbraio 2023 assegna gli interessi da rateazione al 1668 per i tributi della sezione Erario, al 3805 per quelli della sezione Regioni (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF) e al 3857 per l'addizionale comunale e gli altri tributi locali. La seconda: gli interessi sono dovuti solo sulle rate successive alla prima, al tasso del 4% annuo previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 — così lo ricostruisce la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 5 agosto 2021.
Che cosa si può rateizzare, e fino a quando
La facoltà nasce dall'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Nel testo oggi vigente — riportato per esteso dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024 — le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi INPS «possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia». Restano fuori le somme dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto IVA.
Il perimetro pratico lo descrive la risoluzione n. 53/E del 2021: saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, versamento annuale dell'IVA e IRAP. La rateazione della cartella di pagamento è un'altra cosa e segue altre regole — è la dilazione dell'art. 19 del DPR 602/1973, che ha presupposti, durata e termini suoi.
- Fino al saldo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022: La rateazione richiedeva un'opzione in dichiarazione e andava chiusa entro il mese di novembre — Le parole «previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica» e «mese di novembre» sono state rimosse dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1.
- Alla scadenza ordinaria del saldo: Prima rata: si versa la quota capitale con il codice del tributo, senza interessi di rateazione — Gli interessi sono dovuti sulle rate successive alla prima (risoluzione AdE n. 53/E del 5 agosto 2021); l'art. 20, comma 1, li fa decorrere dal mese di scadenza.
- Entro il giorno 16 di ciascun mese: Rate successive: quota capitale con il codice del tributo e interessi su un rigo a parte, con il codice della sezione — Art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2024.
- 16 dicembre: Termine ultimo: il pagamento rateale va comunque completato entro questa data — Art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 nel testo vigente. La nuova scadenza si applica a partire dal saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2024).
Due modifiche del 2024 hanno cambiato le abitudini di chi compila: l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha soppresso l'opzione da esercitare in dichiarazione, ha spostato il termine finale dal «mese di novembre» al 16 dicembre e ha riscritto il comma 4 nella forma «i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese». Le nuove regole valgono a partire dal saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 8, comma 2).
Tre interessi che si confondono di continuo
Chi versa in ritardo o in modo differito può trovarsi davanti a tre cose diverse, e solo una si versa con il 1668. La maggiorazione dello 0,40% per il rinvio di trenta giorni non è un interesse da rateazione: è l'interesse corrispettivo dell'art. 17, comma 2, del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, e si somma al tributo, versandosi con il codice del tributo stesso. Gli interessi da ravvedimento hanno invece un codice per ciascun tributo — 1989 per l'IRPEF, 1990 per l'IRES, 1991 per l'IVA, 1992 per le imposte sostitutive e le altre imposte erariali, 1993 per l'IRAP, 1994 per l'addizionale regionale, 1998 per quella comunale — come elenca la stessa risoluzione n. 6/E del 2023.
- Domanda: Gli interessi nascono dall'aver dilazionato in rate mensili il saldo o l'acconto della dichiarazione?
- sì, è una rateazione → In quale sezione del modello F24 si versa il tributo rateizzato?
- no → Si tratta invece del rinvio di trenta giorni dell'intero versamento?
- Domanda: In quale sezione del modello F24 si versa il tributo rateizzato?
- Erario → Sezione Erario: gli interessi si versano con il codice 1668, su un rigo distinto dalla quota capitale
- Regioni → Sezione Regioni (IRAP, addizionale regionale): gli interessi si versano con il codice 3805
- IMU e tributi locali → IMU e altri tributi locali (addizionale comunale): gli interessi si versano con il codice 3857
- Domanda: Si tratta invece del rinvio di trenta giorni dell'intero versamento?
- sì, versamento differito di trenta giorni → È la maggiorazione dello 0,40%: si somma al tributo e si versa con il codice del tributo stesso
- no, versamento tardivo da sanare → È un ravvedimento: gli interessi hanno un codice per tributo (1989 IRPEF, 1990 IRES, 1991 IVA, 1993 IRAP)
- Esito: Sezione Erario: gli interessi si versano con il codice 1668, su un rigo distinto dalla quota capitale
- Esito: Sezione Regioni (IRAP, addizionale regionale): gli interessi si versano con il codice 3805
- Esito: IMU e altri tributi locali (addizionale comunale): gli interessi si versano con il codice 3857
- Esito: È la maggiorazione dello 0,40%: si somma al tributo e si versa con il codice del tributo stesso
- Esito: È un ravvedimento: gli interessi hanno un codice per tributo (1989 IRPEF, 1990 IRES, 1991 IVA, 1993 IRAP)
| Voce | Sezione Erario | Sezione Regioni | Sezione IMU e altri tributi locali |
|---|---|---|---|
| Codice degli interessi da rateazione | 1668 | 3805 | 3857 |
| Tributi tipici della sezione | IRPEF, IRES, IVA, imposte sostitutive e altre imposte erariali | IRAP e addizionale regionale all'IRPEF | Addizionale comunale all'IRPEF |
| Codice degli interessi da ravvedimento, che è un'altra cosa | 1989 IRPEF, 1990 IRES e addizionali IRES, 1991 IVA, 1992 imposte sostitutive e altre erariali | 1993 IRAP, 1994 addizionale regionale | 1998 addizionale comunale |
| Campo rateazione in caso di versamento a rate | Formato «NNRR»: numero della rata in pagamento e numero complessivo delle rate | Formato «NNRR», accanto al codice della regione | Formato «NNRR», accanto al codice catastale del comune |
Che il 1668 sia un debito autonomo del modello F24, e non un accessorio del tributo, lo conferma l'art. 17, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 241/1997: il versamento unitario e la compensazione riguardano espressamente «gli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20».
Il piano di rateazione con i conti fatti
Un contribuente rateizza in sei rate un saldo di 6.000,00 €, con prima rata alla scadenza ordinaria di giugno e rate successive il 16 di ogni mese. La prima rata non porta interessi; sulle altre matura il 4% annuo.
| Rata | Scadenza | Quota capitale, con il codice del tributo | Interesse applicato, in punti percentuali | Interessi con il codice 1668 |
|---|---|---|---|---|
| 1ª rata | 30 giugno | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2ª rata | 16 luglio | 1.000,00 € | 0,18 | 1,80 € |
| 3ª rata | 16 agosto | 1.000,00 € | 0,51 | 5,10 € |
| 4ª rata | 16 settembre | 1.000,00 € | 0,84 | 8,40 € |
| 5ª rata | 16 ottobre | 1.000,00 € | 1,17 | 11,70 € |
| 6ª rata | 16 novembre | 1.000,00 € | 1,5 | 15,00 € |
| Totale del piano | 6.000,00 € | 42,00 € |
Il piano costa 42,00 € di interessi, versati con il codice 1668 su un rigo distinto da quello della quota capitale, per un esborso complessivo di 6.042,00 €. Nel rigo il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» si valorizza nel formato NNRR, dove NN è il numero della rata in pagamento e RR il numero complessivo delle rate — «0206» per la seconda di sei — mentre il campo «anno di riferimento» porta l'anno d'imposta della somma rateizzata, come mostra la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 27 dicembre 2022 nell'usare il 1668 «indicando l'anno di riferimento 2022».
Gli interessi non si calcolano «un dodicesimo del 4% per ogni mese», e sulla seconda rata la differenza si vede. Le istruzioni al modello REDDITI Persone fisiche 2026, fascicolo 1, § Rateazione, dispongono che «sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda (art. 5 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009)», e aggiungono che «sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento». Il metodo commerciale conta l'anno in 360 giorni e il mese in 30: lo 0,33% è il risultato di un intervallo di trenta giorni, non una regola a sé.
La conseguenza è che la seconda rata quasi mai porta lo 0,33%. Con prima rata al 30 giugno e rate successive il 16 di ogni mese, fra le due scadenze corrono sedici giorni commerciali e l'interesse è dello 0,18% — è l'esempio che le stesse istruzioni riportano: «qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2026, la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,18 per cento». Da lì in poi ogni rata aggiunge trenta giorni pieni, cioè 0,33 punti: 0,51%, 0,84%, 1,17%, 1,50%. Due avvertenze di calendario chiudono il quadro: la rata che scade fra il 1° e il 20 agosto si può versare entro il 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione, e chi differisce di trenta giorni maggiorando lo 0,40 per cento (art. 17, comma 2, del DPR n. 435/2001) ritrova le stesse percentuali su un calendario spostato, applicate a un importo già maggiorato. Per i tributi che si rateizzano più spesso si vedano codici tributo IRPEF 4001, 4033 e 4034 e codici tributo IRAP 3800, 3812 e 3813; se invece la rata è saltata e occorre sanare, la strada è il ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi
- Art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241: rateazione delle somme dovute a saldo e in acconto, interessi decorrenti dal mese di scadenza, pagamento da completare entro il 16 dicembre, versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese (testo vigente riportato dalla circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024).
- Art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1: soppressione dell'opzione in dichiarazione, termine finale spostato al 16 dicembre, nuovo comma 4 e decorrenza dal saldo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
- Art. 17, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 241/1997: gli interessi del pagamento rateale rientrano nel versamento unitario e nella compensazione.
- Art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (testo unico in materia di versamenti e di riscossione): riproduce la disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 e rinvia, per la misura dell'interesse, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 150, della L. 27 dicembre 2007 n. 244. È la numerazione che le istruzioni dell'Agenzia già citano.
- Agenzia delle entrate, istruzioni al modello REDDITI Persone fisiche 2026, fascicolo 1, § Rateazione: 4% annuo calcolato con il metodo commerciale dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, 0,33% forfetario sulle rate mensili successive, 0,18% sulla seconda rata quando la prima scade il 30 giugno, interessi da versare separatamente dall'imposta.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 5 agosto 2021: perimetro della rateazione e interessi al 4% annuo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, dovuti sulle rate successive alla prima.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 14 febbraio 2023: codici degli interessi da rateazione per sezione (1668 Erario, 3805 Regioni, 3857 IMU e tributi locali), codici degli interessi da ravvedimento e formato «NNRR» del campo rateazione.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 27 dicembre 2022: uso del codice 1668 con l'indicazione dell'anno di riferimento.
- Art. 17, comma 2, del DPR 7 dicembre 2001 n. 435: maggiorazione dello 0,40% per il differimento di trenta giorni, distinta dagli interessi da rateazione.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
Risorse correlate
Codici tributo 1704 e 1701 (crediti del sostituto d'imposta)
Il 1704 per la somma della legge di bilancio 2025 e il 1701 per il trattamento integrativo: convivono, e nell'F24 conta il mese dell'erogazione
Leggi la schedaCodici tributo 2521-2524 (bollo fatture elettroniche)
Quando versare il bollo di ogni trimestre, quale codice usare se la scadenza slitta per la regola dei 5.000 € e cosa fa l'Agenzia con gli elenchi A e B
Leggi la schedaCodice tributo 3850 — diritto annuale camerale
Chi lo deve per la sede e per ogni unità locale, la misura fissata entro il 31 ottobre dell'anno prima e perché la scadenza non è il 30 giugno per tutti
Leggi la schedaCodice tributo 3918 (IMU altri fabbricati)
Quali fabbricati si versano con il 3918, come si passa dalla rendita catastale all'importo di acconto e saldo e come si compila la sezione IMU dell'F24
Leggi la schedaAltre schede su Adempimenti
- Abuso del diritto ed elusione fiscale: presupposti, procedimento e ripresaQuando un'operazione priva di sostanza economica diventa elusiva, come si provano le ragioni extrafiscali e che cosa l'ufficio deve fare prima di accertare
- Accertamento con adesione: effetti, sanzioni ridotte, rate e deducibilitàSanzioni a un terzo del minimo con due esclusioni, il perfezionamento col pagamento, sedici rate sopra 50.000 euro e il costo di decadere dal piano
- Accertamento con adesione: le tre istanze, i termini e le sospensioniQuale istanza usare secondo il momento, la sospensione di novanta o trenta giorni, il divieto di seconda istanza e la proroga che avvantaggia l'ufficio
- Accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)Rettifica analitica, presunzioni gravi precise e concordanti o metodo induttivo puro: che cosa deve provare l'ufficio e dove comincia la difesa dell'impresa
- Accessi, ispezioni e verifiche ai fini delle imposte dirette (art. 33 DPR 600/1973)Il rinvio alla disciplina IVA, l'accesso in banca autorizzato dal direttore regionale e le tre strade dopo il verbale, da un sesto alla sanzione piena
- Accessi, ispezioni e verifiche IVA: art. 52 DPR 633/1972Le tre autorizzazioni che servono per entrare, il divieto di sequestrare i libri e il prezzo di un rifiuto di esibizione che costa 11.470 €