Codici tributo 4001, 4033, 4034: saldo e acconti IRPEF in F24
Quale codice per il saldo e quale per ogni rata di acconto, come si legge la soglia dei 103 euro e perché con gli ISA le rate diventano 50 e 50
05/09/2026
9 min lettura
In sintesi
Nel modello F24, sezione Erario, il codice 4001 versa il saldo IRPEF, il 4033 la prima rata di acconto e il 4034 la seconda rata o l'acconto in unica soluzione. I tre codici non si distinguono per importo ma per il periodo d'imposta a cui si riferiscono: il 4001 porta l'anno appena chiuso, il 4033 e il 4034 l'anno in corso. Il saldo e la prima rata si versano entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, la seconda rata nel mese di novembre (art. 17, commi 1 e 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435); l'acconto si divide in due rate del 40% e del 60% salvo che la prima non superi 103 €, e diventa 50% e 50% per chi applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
A separare i tre codici è l'anno di riferimento, non l'importo
L'errore che l'Agenzia intercetta più spesso su questa famiglia di codici non riguarda la cifra ma il campo «anno di riferimento», perché saldo e acconto convivono nella stessa delega di giugno pur appartenendo a due periodi d'imposta diversi.
- 4001 — IRPEF saldo: chiude i conti del periodo d'imposta concluso, al netto delle ritenute subite, dei crediti e degli acconti già versati. L'anno di riferimento è quello dell'imposta che si sta chiudendo.
- 4033 — IRPEF acconto, prima rata: anticipa l'imposta del periodo in corso. L'anno di riferimento è l'anno in corso, non quello del saldo che gli sta accanto nella stessa delega.
- 4034 — IRPEF acconto, seconda rata o unica soluzione: stesso anno di riferimento del 4033, scadenza diversa.
Sono le denominazioni della tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, interrogabile per singolo codice all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php (consultata il 5 settembre 2026): «IRPEF saldo» per il 4001, «IRPEF acconto prima rata» per il 4033, «IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione» per il 4034, tutti con contesto d'uso «per autoliquidazione» e tipo di contribuente «contribuente per imposte proprie».
Li usano le persone fisiche: imprenditori individuali, lavoratori autonomi, soci di società di persone tassati per trasparenza e in generale chiunque chiuda la dichiarazione con imposta a debito. Le società di capitali hanno una famiglia propria, con i codici IRES 2003, 2001 e 2002: non sono intercambiabili, perché identificano tributi diversi e non solo scadenze diverse.
La base su cui si calcola l'acconto non è l'imposta lorda né l'imposta netta, ma l'imposta del periodo precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto — il rigo «differenza» del modello Redditi. È una precisazione che cambia l'ordine di grandezza del versamento: un professionista che subisce molte ritenute ha un'imposta lorda alta e una «differenza» bassa, e l'acconto segue la seconda. La misura percentuale è oggi il 100%, e la norma che la fissa non è quella del 1977. L'art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97 — la disposizione che l'art. 17, comma 3, del D.P.R. 435/2001 richiama «e successive modificazioni» — porta ancora il 75% del testo originario; la percentuale è stata alzata dall'esterno, prima al 99% dall'art. 1, comma 301, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006», poi al 100% dall'art. 11, comma 18, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che dispone: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento». È quest'ultima la fonte vigente oggi: il testo unico dei versamenti e della riscossione la riprodurrà all'art. 72, ma solo dal 1° gennaio 2027.
Il 40 e il 60 per cento, e i 103 euro sotto cui l'acconto non si divide
Il frazionamento dell'acconto ha una sola condizione, ed è quantitativa: l'art. 17, comma 3, del D.P.R. 435/2001 prevede due rate «salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103». Sotto quella soglia non si versa nulla a giugno e l'intero acconto va alla scadenza di novembre, con il codice 4034.
Un professionista chiude il periodo d'imposta 2025 con 9.000 € di imposta netta e 7.500 € di ritenute d'acconto subite. La differenza è 1.500 €: è insieme il saldo da versare e la base dell'acconto per il 2026. La prima rata vale il 40% di 1.500 €, cioè 600 €, e supera i 103 €: l'acconto si divide regolarmente in due. La seconda rata è il residuo 900 €.
| Delega e codice tributo | Anno di riferimento | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
|---|---|---|---|
| F24 del 30 giugno 2026, sezione Erario — 4001, saldo IRPEF | 2025 | 1.500,00 € | 0,00 € |
| F24 del 30 giugno 2026, sezione Erario — 4033, prima rata di acconto (40%) | 2026 | 600,00 € | 0,00 € |
| F24 del 30 novembre 2026, sezione Erario — 4034, seconda rata di acconto (60%) | 2026 | 900,00 € | 0,00 € |
| Totale versato nell'anno | 3.000,00 € | 0,00 € |
Il totale versato nell'anno, 3.000 €, è la somma del saldo dell'anno chiuso e dell'acconto dell'anno in corso: è la ragione per cui il primo anno di attività pesa quanto uno e mezzo. La stessa delega può ospitare crediti in compensazione, perché il versamento è unitario e i crediti dello stesso periodo si compensano nel medesimo modello (art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
Il versamento del 30 giugno può essere differito di trenta giorni maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001): è una facoltà, non una sanzione, e non va confusa con il ravvedimento. Gli adempimenti con scadenza fra il 1° e il 20 agosto si eseguono entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Chi versa l'acconto con il metodo previsionale — cioè su quanto stima di dover pagare per l'anno in corso, invece che sull'imposta dell'anno precedente — ha un margine preciso, e conviene conoscerlo prima di ridurre il versamento. La sanzione sull'acconto non si applica: se l'imposta che risulterà dovuta per il periodo in corso non supera 51,65 € per i soggetti IRPEF; se la prima rata versata non è inferiore al 40% di quanto risulterà dovuto a titolo di acconto; se il totale versato fra prima e seconda rata non è inferiore all'acconto che risulterà dovuto. Chi resta fuori da quei margini deve la sanzione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 su ogni importo non versato, non soltanto sulla parte che eccede il margine.
Chi applica gli ISA versa 50 e 50, non 40 e 60
Per i soggetti che esercitano attività economiche con indici sintetici di affidabilità fiscale approvati, e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite fissato per ciascun indice, i versamenti di acconto IRPEF, IRES e IRAP «sono effettuati [...] in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento» (art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124). La regola è in vigore dal 27 ottobre 2019 e vale anche per chi partecipa a società e associazioni con quei requisiti.
| Voce | Contribuente ordinario (art. 17, comma 3, D.P.R. 435/2001) | Soggetto ISA entro il limite di ricavi (art. 58 D.L. 124/2019) |
|---|---|---|
| Prima rata, codice 4033 | 40% dell'acconto dovuto, alla scadenza del saldo | 50% dell'acconto dovuto, alla stessa scadenza |
| Seconda rata, codice 4034 | 60% dell'acconto dovuto, nel mese di novembre | 50% dell'acconto dovuto, nel mese di novembre |
| Su un acconto di 1.500 € | 600 € a giugno e 900 € a novembre | 750 € a giugno e 750 € a novembre |
| Quando l'acconto non si divide | se la prima rata non supera 103 €, tutto alla scadenza di novembre con il codice 4034 | la soglia di 103 € dell'art. 17, comma 3, resta il riferimento |
| Chi rientra | tutte le persone fisiche con acconto IRPEF dovuto | chi esercita attività con ISA approvati e dichiara ricavi o compensi entro il limite del relativo decreto, e chi partecipa a società o associazioni con quei requisiti |
Il codice tributo non cambia: restano 4033 e 4034. Cambia la ripartizione, e quindi l'importo di giugno. Chi imposta la delega sul 40% per abitudine versa meno del dovuto e si espone alla sanzione sull'insufficiente versamento della prima rata.
Il secondo acconto è la scadenza che si sposta, ma non per tutti
L'art. 17, comma 3, lettera b), del D.P.R. 435/2001 colloca la seconda rata «nel mese di novembre»: l'ultimo giorno utile è quindi il 30 novembre, salvo slittamento al primo giorno lavorativo successivo se cade di sabato o in un giorno festivo.
È la scadenza su cui il legislatore è intervenuto più spesso, e il precedente più istruttivo è il differimento disposto per il solo periodo d'imposta 2023: il termine passò dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, con facoltà di versare in cinque rate mensili da gennaio. L'Agenzia delle entrate ne ha delimitato l'ambito nella circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, e il perimetro è più stretto di quanto la sintesi giornalistica lasciasse intendere: ne beneficiavano le sole persone fisiche contestualmente titolari di partita IVA e con ricavi o compensi non superiori a 170.000 € dichiarati per il 2022. Restavano fuori le persone fisiche senza partita IVA — compresi i soci ai quali il reddito è imputato per trasparenza — chi superava la soglia, e tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- 30 giugno: Saldo IRPEF dell'anno chiuso (4001) e prima rata di acconto dell'anno in corso (4033) — art. 17, commi 1 e 3, D.P.R. 435/2001; due anni di riferimento diversi nella stessa delega
- Entro il trentesimo giorno successivo: Stesso versamento differito, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo — art. 17, comma 2, D.P.R. 435/2001; è una facoltà, non un ravvedimento
- Giorno 16 di ogni mese, fino al 16 dicembre: Rate del piano di rateazione di saldo e primo acconto, con interessi del 4% annuo sulle rate successive alla prima — circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024, § 1.1; la rateazione riguarda solo il primo acconto
- 20 agosto: Termine posticipato per gli adempimenti e i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto, senza maggiorazione — regola di differimento estiva, richiamata dalla circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024 alla nota 13
- Nel mese di novembre: Seconda rata di acconto (4034): ultimo giorno utile il 30 novembre, o il primo giorno lavorativo successivo — art. 17, comma 3, lettera b), D.P.R. 435/2001
Due conseguenze operative valgono anche fuori da quel caso. La prima: un rinvio del secondo acconto non è mai un rinvio del saldo, e il codice 4034 conserva l'anno di riferimento dell'acconto anche se il versamento cade nell'anno solare successivo. La seconda: la soglia si misura sui ricavi e compensi dichiarati, sommando le attività se il contribuente ne esercita più d'una.
Rateizzare il primo acconto: rate al giorno 16, fino al 16 dicembre
Saldo e prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili di uguale importo. Dalle somme dovute a saldo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 la rateazione non richiede più l'opzione in dichiarazione, le rate scadono il giorno 16 di ciascun mese e il piano deve chiudersi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione, non più entro novembre. Sulle rate successive alla prima maturano interessi del 4% annuo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, che precisa anche il punto meno noto: la rateazione riguarda soltanto il primo acconto, mai il secondo.
Gli interessi da rateazione non si sommano al tributo: viaggiano su una riga propria della delega, con il codice tributo 1668.
Riferimenti normativi
- Art. 17, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435: termine del 30 giugno per il saldo, differimento di trenta giorni con maggiorazione dello 0,40%, acconto in due rate del 40% e del 60% con la soglia di 103 €.
- Art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157: due rate del 50% per i soggetti ISA.
- Art. 11 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): aliquote e scaglioni che determinano l'imposta lorda liquidata con il codice 4001. Approfondimento: aliquote e scaglioni IRPEF e base imponibile IRPEF.
- Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: versamento unitario e compensazione dei crediti nella stessa delega. Il termine generale del versamento unitario è il giorno 16 del mese di scadenza, con slittamento al primo giorno lavorativo successivo se cade di sabato o in giorno festivo (art. 18, comma 1, dello stesso decreto, vigente fino al 31 dicembre 2026): non i «primi quindici giorni» dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che detta i termini del vecchio versamento diretto in tesoreria e non quelli della delega F24.
- Art. 1, comma 301, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e art. 11, comma 18, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99: misura dell'acconto IRPEF, dal 99% al 100% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 9 novembre 2023: ambito soggettivo del differimento della seconda rata di acconto per il periodo d'imposta 2023.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024: rateazione senza opzione, rate al giorno 16, chiusura entro il 16 dicembre, interessi al 4% annuo, rateazione limitata al primo acconto.
- Artt. 72 e 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33): misura dell'acconto e soglie di non applicazione della sanzione. Il testo unico si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 243), ma consolida regole già vigenti.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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