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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Codici tributo 2003, 2001, 2002: saldo e acconti IRES in F24

Perché il termine del saldo IRES dipende dalla chiusura dell'esercizio e dall'approvazione del bilancio, e quanto vale la soglia di 20,66 euro

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Nel modello F24, sezione Erario, il codice 2003 versa il saldo IRES, il 2001 la prima rata di acconto e il 2002 la seconda rata o l'acconto in unica soluzione. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24% (art. 77 del TUIR). A differenza di quanto accade per le persone fisiche, il termine del saldo IRES non è una data fissa del calendario: è l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta e si sposta se una disposizione di legge consente di approvare il bilancio oltre quattro mesi (art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Il 30 giugno vale per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, non per tutti.

Il termine del saldo non è una data del calendario: è il sesto mese dopo la chiusura

L'art. 17, comma 1, del D.P.R. 435/2001 detta due regole diverse nello stesso comma. Per le persone fisiche e per le società di persone il saldo si versa «entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione»: una data. Per i soggetti IRES e per l'IRAP il saldo si versa «entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»: una distanza dalla chiusura dell'esercizio.

Le due regole coincidono solo per chi chiude il 31 dicembre. Una società con esercizio a cavallo che chiude il 30 settembre versa il saldo entro il 31 marzo successivo, e la prima rata di acconto con lo stesso codice tributo alla stessa data, perché l'art. 17, comma 3, lettera a), colloca la prima rata «nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente».

Lo stesso vale a valle: la seconda rata di acconto si versa «nel mese di novembre», ma i soggetti IRES e IRAP con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la versano «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta» (art. 17, comma 3, lettera b). Per l'esercizio che chiude il 30 settembre, quindi, la seconda rata scade il 31 agosto, non a novembre.

Anche per l'IRES resta la facoltà di differire il versamento di trenta giorni maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2).

Bilancio approvato oltre i quattro mesi: di quanto scala il versamento

La terza e la quarta frase dell'art. 17, comma 1, disciplinano il caso che più spesso genera errori nelle società con assemblea rinviata. I soggetti che «in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio» versano il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. E se il bilancio non viene approvato nemmeno entro quel termine più lungo, il versamento «è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso»: la proroga segue il termine di legge, non il ritardo effettivo dell'assemblea.

  • Domanda: Una disposizione di legge consente alla società di approvare il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio?
    • no, vale il termine ordinario di quattro mesi → Saldo entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta: 30 giugno per l'esercizio che chiude il 31 dicembre
    • sì, il termine di legge è più lungo → Il bilancio è stato effettivamente approvato entro quel termine più lungo?
  • Domanda: Il bilancio è stato effettivamente approvato entro quel termine più lungo?
    • sì, approvato nel termine → Saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
    • no, assemblea non deliberante → Saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di approvazione, anche se il bilancio non è stato approvato
  • Esito: Saldo entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta: 30 giugno per l'esercizio che chiude il 31 dicembre
  • Esito: Saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
  • Esito: Saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di approvazione, anche se il bilancio non è stato approvato
Entro quando si versa il saldo IRES con il codice 2003Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435

Il punto pratico è che il codice tributo non registra nulla di tutto questo: il 2003 resta il 2003, e l'unico campo che testimonia il periodo d'imposta è l'anno di riferimento. Un versamento fuori termine si riconosce solo confrontando quella data con la chiusura dell'esercizio.

Il conto di giugno: saldo, prima rata e credito compensato nella stessa delega

Una S.r.l. con esercizio coincidente con l'anno solare chiude il 2025 con 30.000 € di IRES dovuta e ha versato nel corso del 2025 acconti per 26.000 €. Il saldo da versare con il codice 2003 è quindi 4.000 €, anno di riferimento 2025.

L'acconto per il 2026 si commisura all'imposta del periodo precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto — non al saldo residuo — ed è dovuto nella misura del 100% di quell'importo: lo fissa l'art. 1, comma 301, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per cui «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 [...] la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento». Il 101% che compare in qualche schema è l'aumento disposto dall'art. 11, comma 20, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Nel caso, la base è 30.000 €: la prima rata vale il 40%, cioè 12.000 € con il codice 2001, e la seconda il 60%, cioè 18.000 € con il codice 2002. Se la società dispone di un credito d'imposta utilizzabile, lo espone nella stessa delega fra gli importi a credito compensati, perché il versamento è unitario (art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Riga della sezione ErarioAnno di riferimentoImporti a debito versatiImporti a credito compensati
2003 — saldo IRES del periodo d'imposta chiuso20254.000,00 €0,00 €
2001 — prima rata di acconto IRES sul periodo in corso, 40% di 30.000 €202612.000,00 €0,00 €
Credito d'imposta utilizzato in compensazione nella stessa delega20250,00 €2.000,00 €
Totale della delega del 30 giugno 2026 (saldo netto da versare: 14.000 €)16.000,00 €2.000,00 €
S.r.l. con 30.000 € di IRES e 26.000 € di acconti: la delega del 30 giugnoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 17, commi 1 e 3, D.P.R. 435/2001 e art. 17 D.Lgs. 241/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La ripartizione 40/60 non vale per tutti. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite fissato per ciascun indice — quelli indicati dall'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 — i versamenti di acconto IRES, IRPEF e IRAP «sono effettuati [...] in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento» (art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124). I codici tributo restano 2001 e 2002: cambia solo quanto va sul primo dei due.

Le denominazioni ufficiali dei tre codici si leggono nella tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, interrogabile per singolo codice all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php (consultata il 5 settembre 2026), e portano tutte il rinvio all'art. 72 del D.P.R. 917/1986 come modificato dal D.Lgs. 344/2003 e alla risoluzione n. 76/E del 27 maggio 2004: «IRES saldo» per il 2003, «IRES - acconto prima rata» per il 2001, «IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione» per il 2002.

Saldo e prima rata possono essere rateizzati in rate mensili di uguale importo. Dalle somme dovute a saldo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 non serve più esercitare l'opzione in dichiarazione, le rate scadono il giorno 16 di ciascun mese e il piano deve chiudersi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione; sulle rate successive alla prima maturano interessi del 4% annuo. L'Agenzia delle entrate lo ha illustrato nella circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, che aggiunge il chiarimento decisivo per chi costruisce il piano: la rateazione riguarda soltanto il primo acconto, mai la seconda rata. La stessa circolare ricorda che un termine che cade di sabato o in giorno festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo, e che gli adempimenti in scadenza dal 1° al 20 agosto si eseguono entro il 20 agosto senza maggiorazioni. Gli interessi da rateazione viaggiano su una riga propria, con il codice tributo 1668.

Sotto 20,66 euro la sanzione sull'acconto non scatta, e non è la soglia dell'IRPEF

Le soglie di tolleranza sugli acconti non sono le stesse per tutti i tributi, e la differenza è di due volte e mezzo. La sanzione per omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti non si applica se l'imposta che risulterà dovuta per il periodo in corso, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non supera 51,65 € per i soggetti IRPEF ma 20,66 € per i soggetti IRES e per quelli IRAP.

Accanto alla soglia ci sono due margini che riguardano chi determina l'acconto con il metodo previsionale: nessuna sanzione se la prima rata versata non è inferiore al 40% di quanto risulterà dovuto a titolo di acconto, e nessuna sanzione sulla seconda rata se il versato complessivo non è inferiore all'acconto che risulterà dovuto. Fuori da questi margini si applica la sanzione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 su ogni importo non versato, sanabile con il ravvedimento operoso e con i relativi codici sanzione della serie 8900.

Dal 1° gennaio 2027 il 24 per cento si legge all'art. 86 di un testo unico nuovo

Due testi unici entrati nell'ordinamento fra il 2025 e il 2026 riscrivono la numerazione delle norme richiamate da questa scheda, senza toccarne il contenuto e senza toccare i codici tributo.

  • Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33) raccoglie le regole del versamento unitario: il termine del giorno 16 del mese di scadenza con lo slittamento per sabato e festivi passa all'art. 8, i pagamenti rateali all'art. 10, il differimento di agosto all'art. 11, la disciplina dell'acconto all'art. 72.
  • Il testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) trasferisce all'art. 86 l'aliquota del 24% oggi all'art. 77 del TUIR, e all'art. 82 l'elenco dei soggetti passivi oggi all'art. 73.

Entrambi si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243 del primo, art. 377 del secondo). Fino ad allora restano vigenti le norme che consolidano, e le due numerazioni convivono nella pratica: un atto o una comunicazione redatti oggi citeranno il TUIR, uno del 2027 il testo unico. Chi archivia le deleghe e le motivazioni degli accertamenti farebbe bene a datare la citazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 17, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435: termine del saldo IRES al sesto mese successivo alla chiusura, slittamento per bilancio approvato oltre quattro mesi, differimento con maggiorazione dello 0,40%, acconto in due rate del 40% e del 60% con termine speciale per gli esercizi non solari.
  • Art. 77 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): aliquota IRES del 24%. Sui soggetti passivi si veda soggetti passivi IRES e residenza fiscale.
  • Art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: versamento unitario e compensazione dei crediti nella stessa delega. Il termine generale del versamento unitario è il giorno 16 del mese di scadenza, con slittamento al primo giorno lavorativo successivo se cade di sabato o in giorno festivo (art. 18, comma 1, dello stesso decreto, vigente fino al 31 dicembre 2026), e non i «primi quindici giorni» dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina il vecchio versamento diretto in tesoreria.
  • Art. 1, comma 301, della L. 30 dicembre 2004, n. 311: misura dell'acconto IRES fissata al 100% dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
  • Art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157: due rate del 50% ciascuna per i soggetti ISA di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 34/2019.
  • Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: sanzione del 25% di ogni importo non versato.
  • Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, § 1.1: rateazione senza opzione, rate al giorno 16, chiusura entro il 16 dicembre, interessi al 4% annuo, rateazione limitata al primo acconto.
  • Artt. 8, 10, 11, 72, 74 e 243 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (testo unico versamenti e riscossione) e artt. 82, 86 e 377 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (testo unico delle imposte sui redditi): numerazione applicabile dal 1° gennaio 2027.
  • Per i corrispondenti codici delle persone fisiche: codici tributo IRPEF 4001, 4033 e 4034.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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