Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Codici tributo 8901-8911: la sanzione del ravvedimento in F24

Quale codice per ogni tributo, quanto vale davvero la frazione dell'art. 13 su un versamento saltato e perché il codice 8906 non si usa più

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

Tempo di lettura

8 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

I codici tributo della serie 8900 espongono nel modello F24 la sola sanzione dovuta in sede di ravvedimento operoso, su una riga distinta rispetto al tributo che si sta regolarizzando: 8901 per l'IRPEF, 8902 per l'addizionale regionale all'IRPEF, 8904 per l'IVA, 8907 per l'IRAP, 8911 per le altre violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP e IVA. Il codice 8906 è stato soppresso dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 28 aprile 2023 e non si usa più. Quanto si versa dipende da due norme diverse che si applicano in sequenza: l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 fissa la sanzione, l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 la frazione a cui il ravvedimento la riduce.

Il minimo su cui si applica la frazione non è quasi mai il 25 per cento

L'errore di calcolo più diffuso su questa famiglia di codici nasce da una sovrapposizione: si prende la sanzione base del 25% e le si applica direttamente la frazione del ravvedimento. Il conto giusto ha un passaggio in più, perché la sanzione base scende già da sola con il ritardo.

L'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 costruisce tre livelli: chi non esegue alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo «è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato»; «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione [...] è ridotta alla metà», quindi al 12,5%; e «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione [...] è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».

Solo su questo importo — il minimo edittale applicabile a quel ritardo — l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 applica la propria frazione. Chi parte dal 25% quando il ritardo è di quaranta giorni versa il doppio del dovuto; chi lo fa entro i quindici giorni versa molto di più, perché la riduzione giornaliera si perde per intera.

La riduzione, in ogni caso, spetta solo se «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento» delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza — con l'attenuazione, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, prevista dal comma 1-ter dello stesso articolo.

Dal decimo al quarto: quanto costa ravvedersi, giorno per giorno

Su 5.000 € di IVA periodica non versata, la sanzione piena vale 1.250 €. Il ravvedimento la riduce in funzione del momento in cui arriva: il comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 conta otto lettere, e le sette che valgono per l'omesso versamento — la lettera c) riguarda la dichiarazione omessa presentata entro novanta giorni, non il versamento — producono importi che vanno da poche decine di euro a oltre trecento.

Quando arriva il ravvedimentoFrazione del minimo (art. 13 D.Lgs. 472/1997)Sanzione effettiva sul tributo (%)Sanzione su 5.000 €
Quinto giorno di ritardo (minimo ridotto a 12,5% x 5/15 = 4,1667%)un decimo0,42%20,83 €
Dal sedicesimo al trentesimo giorno (minimo 12,5%)un decimo1,25%62,50 €
Dal trentunesimo al novantesimo giorno (minimo 12,5%)un nono1,39%69,44 €
Oltre novanta giorni, entro il termine della dichiarazione relativa all'anno della violazione (minimo 25%)un ottavo3,13%156,25 €
Oltre il termine di quella dichiarazione (minimo 25%)un settimo3,57%178,57 €
Dopo lo schema di atto non preceduto da verbale di constatazioneun sesto4,17%208,33 €
Dopo la constatazione della violazione con verbale (art. 24 L. 4/1929)un quinto5%250,00 €
Dopo lo schema di atto relativo alla violazione già constatataun quarto6,25%312,50 €
Ravvedimento di 5.000 € di IVA non versata: la sanzione per ciascuna finestraFonte: Elaborazione SamBooks su art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 e art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Tre finestre meritano una lettura attenta, perché sono state introdotte dalla riforma delle sanzioni e ciascuna vive a condizione che non si sia già imboccata una via alternativa di definizione. Il sesto del minimo si applica quando la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto dell'art. 6-bis, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 non preceduto da un verbale di constatazione, e sempre che non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (art. 13, comma 1, lettera b-ter). Il quinto si applica dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, purché non sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997 e comunque prima della comunicazione dello schema di atto (lettera b-quater). Il quarto vale quando lo schema di atto arriva su una violazione già constatata, sempre che non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (lettera b-quinquies). Sono tre momenti processuali distinti, non tre gradi di ritardo: contano gli atti ricevuti, non i giorni trascorsi.

Resta invece fuori dal ravvedimento la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni: in quel caso «la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa» (art. 13, comma 2-ter). E il pagamento non impedisce all'ufficio di proseguire i controlli (comma 1-quater).

Il codice 8906 è soppresso, e dal 2023 i sostituti d'imposta hanno codici propri

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 28 aprile 2023 ha riorganizzato le sanzioni da ravvedimento dei sostituti d'imposta, con efficacia operativa dal 3 luglio 2023. Ha istituito codici dedicati alle ritenute e alle trattenute dichiarate nel modello 770 — fra gli altri 8947 per le ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, 8948 per lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi, 8949 per i redditi di capitale, 8950 e 8951 per l'addizionale regionale trattenuta dal sostituto, 8953 per l'addizionale comunale sui redditi diversi — e ha soppresso il codice 8906, denominato «Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta».

VoceSanzione dovuta dal contribuente sui propri tributiSanzione dovuta dal sostituto su ritenute e trattenute del modello 770
Codici in uso8901 IRPEF, 8902 addizionale regionale IRPEF, 8904 IVA, 8907 IRAP, 8911 altre violazioni su redditi, imposte sostitutive, IRAP e IVA8947 lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; 8948 lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; 8949 redditi di capitale; 8950 e 8951 addizionale regionale; 8953 addizionale comunale sui redditi diversi
Sezione del modello F24ErarioErario per le ritenute erariali, Regioni per l'addizionale regionale, «IMU e altri tributi locali» per l'addizionale comunale
Codice ente da indicarenessunocodice della Regione (tabella T0) o codice catastale del Comune destinatario (tabella T4)
Mese di riferimentonon previsto: si indica l'anno d'imposta della violazionemese di riferimento nel formato MM e anno nel formato AAAA
Interessi da ravvedimentoesposti secondo le istruzioni del codice tributo impiegato, su riga distinta rispetto alla sanzionecumulati al tributo che si intende ravvedere, senza una riga propria (risoluzione n. 18/E del 2023)
Codici soppressiil codice 8906 «Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta» non è più utilizzabileoperativi dal 3 luglio 2023; nella stessa occasione sono stati soppressi i codici 1601 e 1901, sostituiti dal 1001
Sanzione da ravvedimento: codici del contribuente e codici del sostitutoFonte: Elaborazione SamBooks su risoluzione AdE n. 18/E del 28 aprile 2023 e sulla tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrateScarica i dati in CSV

Le denominazioni non sono descrizioni di comodo: la tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, interrogabile per singolo codice all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php, espone 8901 come «Sanzione pecuniaria IRPEF», 8902 come «Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF», 8904 come «Sanzione pecuniaria IVA», 8907 come «Sanzione pecuniaria IRAP» e 8911 come «Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA» — l'8911 è l'unico della serie previsto sia per il contribuente per imposte proprie sia per il sostituto d'imposta. Interrogata sul 8906, denominato «Sanzione pecuniaria sostituti di imposta», la stessa tabella risponde che il codice «è stato soppresso a decorrere dal 03/07/2023». Consultazione del 5 settembre 2026.

Sui nuovi codici la risoluzione detta due istruzioni che cambiano la compilazione. La prima: il campo «Codice Regione» o «Codice ente/codice comune» va valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario, ripresi dalle tabelle T0 e T4 pubblicate dall'Agenzia. La seconda, e va letta bene: «in sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere». Su questi codici, quindi, gli interessi non hanno una riga propria.

La stessa risoluzione ha soppresso i codici 1601 e 1901, che il sostituto usava per le retribuzioni degli impianti in Sicilia e in Sardegna, indicando il 1001 come codice da utilizzare in sostituzione: un cambiamento che riguarda il versamento ordinario delle ritenute di lavoro dipendente prima ancora del ravvedimento.

Gli interessi si calcolano al tasso legale, che nel 2026 è l'1,60 per cento

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento contestuale del tributo, della sanzione ridotta e «degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno» (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 472/1997). Non è il 4% annuo che matura sulle rate dei pagamenti rateali: è il saggio degli interessi legali dell'art. 1284 del codice civile, che il Ministero dell'economia e delle finanze fissa ogni anno con proprio decreto. Per il 2026 è dell'1,60% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Sui 5.000 € dell'esempio, un ravvedimento al quarantesimo giorno di ritardo produce una sanzione di 69,44 € — un nono di 625,00 €, cioè del 12,5% applicabile ai ritardi entro novanta giorni — e interessi per 8,77 €, calcolati sui giorni effettivi di ritardo su base annua di 365 giorni. La delega chiude a 5.078,21 €: il tributo con il proprio codice, la sanzione con il codice 8904 e gli interessi sulla riga dedicata. Quando il saggio cambia a cavallo di due anni solari, il calcolo si spezza in due tronconi, ciascuno con il tasso del proprio periodo.

Il presupposto sanzionatorio, la scelta della finestra e il calcolo complessivo sono trattati per esteso nella scheda sul ravvedimento operoso e il versamento con F24.

Le domande di chi ci arriva

Posso ancora ravvedermi se ho già ricevuto la comunicazione dello schema di atto?

Sì. Le lettere b-ter e b-quinquies del comma 1 servono proprio a questo: un sesto del minimo dopo lo schema di atto non preceduto da verbale, un quarto quando la violazione era già stata constatata. Restano ferme le condizioni sull'accertamento con adesione, e le frazioni ordinate per data stanno nella sezione «Dal decimo al quarto».

Quando faccio il ravvedimento, la sanzione ridotta va pagata insieme al tributo?

Sì, e insieme agli interessi. Il comma 2 dell'art. 13 chiede il pagamento contestuale del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori al tasso legale, che maturano giorno per giorno fino alla data del versamento. Il conto è nella sezione sul tasso legale.

Qual è il tasso di interesse legale da applicare dal 1° gennaio 2026?

L'1,60 per cento in ragione d'anno, fissato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2025. Vale per gli interessi che maturano dal 1° gennaio 2026: per i giorni ricadenti nel 2025 si applica il tasso precedente, come mostra la sezione «Gli interessi si calcolano al tasso legale».

Quali codici tributo uso per le sanzioni da ravvedimento sulle ritenute del 770?

Non l'8906, soppresso dal 3 luglio 2023. La risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 ha istituito i codici dedicati alle sanzioni sulle ritenute del modello 770, mentre l'8911 resta previsto anche per il sostituto d'imposta. Il dettaglio è nella sezione sul codice 8906.

Riferimenti normativi

  • Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: sanzione del 25% di ogni importo non versato, ridotta alla metà entro novanta giorni di ritardo e a un quindicesimo per giorno entro quindici giorni.
  • Art. 13, comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies) e c), e commi 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: frazioni del ravvedimento dal decimo al quarto del minimo con le rispettive condizioni di accesso, interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, esclusione oltre i novanta giorni di ritardo nella dichiarazione.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 28 aprile 2023: istituzione dei codici tributo per le sanzioni da ravvedimento sulle ritenute del modello 770, soppressione del codice 8906, sostituzione dei codici 1601 e 1901 con il 1001.
  • Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2025: saggio degli interessi legali fissato all'1,60% in ragione d'anno dal 1° gennaio 2026.
  • Tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate, ricerca per singolo codice tributo (https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/RicercaTributo.php, consultata il 5 settembre 2026): denominazioni ufficiali di 8901, 8902, 8904, 8907 e 8911, tutti esposti nella sezione Erario con l'anno di riferimento della violazione che si regolarizza, e soppressione del codice 8906 «Sanzione pecuniaria sostituti di imposta» a decorrere dal 3 luglio 2023.
  • Sui tributi regolarizzabili: codici tributo IRPEF 4001, 4033 e 4034 e codici tributo IRES 2003, 2001 e 2002.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Adempimenti

Vedi tutte le 207 schede su Adempimenti