Codici tributo 1704 e 1701: i crediti del sostituto in F24
Il 1704 per la somma della legge di bilancio 2025 e il 1701 per il trattamento integrativo: convivono, e nell'F24 conta il mese dell'erogazione
05/09/2026
5 min lettura
In sintesi
1704 e 1701 non sono codici del dipendente: sono i codici con cui il sostituto d'imposta recupera in compensazione, nel modello F24, somme che ha già messo in busta paga di tasca propria. Il 1704 vale per la somma riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 € (art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024 n. 207); il 1701 per il trattamento integrativo (art. 1, comma 4, del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3). Entrambi si espongono nella sezione Erario, nella colonna «importi a credito compensati», indicando nei campi «rateazione/regione/prov./mese rif.» e «anno di riferimento» il mese e l'anno dell'erogazione, nei formati 00MM e AAAA.
I due codici convivono, e questo è il punto che più spesso si legge sbagliato: la legge di bilancio 2025 non ha abrogato il trattamento integrativo, lo ha ritoccato. L'art. 1, comma 3, della legge n. 207/2024 modifica l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 3/2020 inserendo, nel confronto fra imposta lorda e detrazione, la diminuzione di 75 euro rapportata al periodo di lavoro nell'anno: una manutenzione della condizione di spettanza, non una soppressione. Un sostituto può quindi trovarsi con entrambi i crediti nello stesso modello.
Due somme che convivono, non un codice che sostituisce l'altro
Il trattamento integrativo spetta, alle condizioni dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 3/2020, «di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021» se il reddito complessivo non supera 15.000 €, e anche oltre quella soglia — fino a 28.000 € — al ricorrere della condizione sulle detrazioni descritta dallo stesso comma. La somma della legge di bilancio 2025 ha invece un presupposto tutto suo: reddito complessivo non superiore a 20.000 € e una percentuale applicata al reddito di lavoro dipendente.
| Voce | 1704 — somma art. 1, comma 4, legge n. 207/2024 | 1701 — trattamento integrativo, D.L. n. 3/2020 |
|---|---|---|
| Che cosa recupera il sostituto d'imposta | La somma riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro | Il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021 alle condizioni dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 3/2020 |
| Come si determina l'importo | Percentuale sul reddito di lavoro dipendente: 7,1%, 5,3% o 4,8% secondo la fascia | Importo fisso annuo, rapportato al periodo di lavoro |
| Colonna del modello F24 | Importi a credito compensati; importi a debito versati in caso di riversamento | Importi a credito compensati |
| Mese e anno di riferimento del rigo | Mese e anno dell'erogazione, o del recupero nel caso del riversamento (formati 00MM e AAAA) | Mese e anno dell'erogazione (formati 00MM e AAAA) |
| Codice corrispondente nel modello F24 enti pubblici | 175E | 170E |
| Recupero dell'importo non spettante dopo il conguaglio | In dieci rate di pari ammontare se supera 60 euro (art. 1, comma 7, legge n. 207/2024) | In otto rate di pari ammontare se supera 60 euro (art. 1, comma 3, D.L. n. 3/2020) |
| Risoluzione dell'Agenzia delle entrate che ha istituito il codice | n. 9/E del 31 gennaio 2025 | n. 35/E del 26 giugno 2020 |
Per il modello F24 «enti pubblici» valgono i codici corrispondenti: 175E per la somma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024 e 170E per il trattamento integrativo, entrambi esposti nella sezione «Erario» (valore F) con mese e anno nei campi «riferimento A» e «riferimento B».
Quanto vale la somma per i redditi fino a 20.000 euro
La percentuale non è unica: l'art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024 ne prevede tre, applicate al reddito di lavoro dipendente — 7,1% fino a 8.500 €, 5,3% oltre 8.500 € e fino a 15.000 €, 4,8% oltre 15.000 € — mentre la soglia di 20.000 € si misura sul reddito complessivo. Sono due grandezze diverse, e confonderle è l'errore che produce importi sbagliati in busta paga. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale, inoltre, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all'intero anno (art. 1, comma 5): un contratto iniziato a settembre non fa scendere il lavoratore in una fascia più bassa.
| Dipendente | Reddito di lavoro dipendente rapportato all'anno | Percentuale applicabile | Somma riconosciuta in busta paga |
|---|---|---|---|
| A — reddito di lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro | 8.000,00 € | 7,1% | 568,00 € |
| B — oltre 8.500 e fino a 15.000 euro | 12.000,00 € | 5,3% | 636,00 € |
| C — oltre 15.000 euro, con reddito complessivo entro 20.000 euro | 16.000,00 € | 4,8% | 768,00 € |
| Credito che il sostituto recupera con il codice 1704 | 1.972,00 € |
Tre dipendenti con 8.000 €, 12.000 € e 16.000 € di reddito di lavoro dipendente generano quindi 568,00 €, 636,00 € e 768,00 € di somma: 1.972,00 € che il datore anticipa in busta paga e recupera con il codice 1704.
Il rigo F24: conta il mese in cui si eroga, non quello in cui si versa
Il riferimento da scrivere nel rigo è il mese in cui la somma è stata pagata al lavoratore, «ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni», e resta quello anche se il credito viene usato in compensazione l'anno successivo: lo precisa la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020, che aggiunge due regole pratiche. La prima: se lo stesso F24 porta crediti maturati in mesi diversi, ogni mese vuole una riga distinta. La seconda: un'erogazione fatta a gennaio entro il 12 del mese si considera avvenuta nel dicembre precedente.
| Codice tributo | Mese di riferimento | Anno di riferimento | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
|---|---|---|---|---|
| 1001 — ritenute sui redditi di lavoro dipendente | 0002 | 2026 | 4.500,00 € | 0,00 € |
| 1704 — somma erogata a febbraio | 0002 | 2026 | 0,00 € | 1.850,00 € |
| 1701 — trattamento integrativo erogato a gennaio | 0001 | 2026 | 0,00 € | 640,00 € |
| Saldo finale del modello | — | — | 2.010,00 € | 0,00 € |
| Totale dei righi, a debito e a credito | 4.500,00 € | 2.490,00 € |
Nel modello dell'esempio il sostituto versa 4.500,00 € di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e vi compensa 1.850,00 € di somma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024 e 640,00 € di trattamento integrativo: il saldo da addebitare scende a 2.010,00 €. Alla compensazione di questi crediti non si applica il limite annuo generale (circolare n. 29/E del 2020), ma dal 1° luglio 2024 il modello F24 che espone compensazioni si presenta esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2023 n. 213). Sul rigo a debito delle ritenute si veda codice tributo 1001.
Quando la somma non spetta: conguaglio, rate e riversamento
Il sostituto riconosce le somme in via automatica e ne verifica la spettanza in sede di conguaglio (art. 1, comma 7, della legge n. 207/2024 e art. 1, comma 3, del D.L. n. 3/2020). Se in quella sede risultano non spettanti, le recupera — e qui le due misure divergono sul numero di rate.
- A ogni erogazione delle retribuzioni: Il sostituto riconosce in via automatica la somma e il trattamento integrativo, senza domanda del lavoratore — Art. 1, comma 7, della legge n. 207/2024 e art. 1, comma 3, del D.L. n. 3/2020.
- Alla prima scadenza utile delle ritenute: Il credito si espone in F24 con il mese e l'anno dell'erogazione, non del versamento — Risoluzioni AdE n. 35/E del 2020 e n. 9/E del 2025. Alla compensazione di questi crediti non si applica il limite annuo generale (circolare AdE n. 29/E del 2020).
- In sede di conguaglio: Il sostituto verifica la spettanza di quanto erogato e, se non spettava, ne recupera l'importo — Art. 1, comma 7, della legge n. 207/2024 e art. 1, comma 3, del D.L. n. 3/2020.
- Dalla prima retribuzione che sconta il conguaglio: Se l'importo da recuperare supera 60 euro: dieci rate per la somma del 2025, otto per il trattamento integrativo — È l'unica differenza operativa fra le due misure sul lato del recupero: dieci rate all'art. 1, comma 7, della legge n. 207/2024, otto all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 3/2020.
- Con la dichiarazione dei sostituti d'imposta: Il credito maturato va indicato nel modello 770 — Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020, paragrafo 7.
Nel riversamento il codice non cambia: la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 31 gennaio 2025 prevede che il 1704 sia esposto nella colonna «importi a debito versati» quando il sostituto deve restituire la somma già erogata e poi recuperata al dipendente, con mese e anno del recupero. Per il trattamento integrativo la circolare n. 29/E del 2020 mostra lo stesso schema, e nei suoi esempi il credito da conguaglio che nasce sul lato opposto viaggia con il codice 1627: si veda codici tributo 1627 e 6781. Se il recupero va male e occorre regolarizzare, la strada è il ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024 n. 207: somma per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, percentuali del 7,1%, 5,3% e 4,8% e ragguaglio all'anno.
- Art. 1, comma 3, della legge n. 207/2024: modifica dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 3/2020 sul trattamento integrativo.
- Art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 207/2024: riconoscimento automatico, verifica in conguaglio, recupero in dieci rate sopra i 60 euro, compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
- Art. 1, commi 1, 3 e 4, del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3: trattamento integrativo, condizioni di spettanza, recupero in otto rate sopra i 60 euro e compensazione del credito.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 26 giugno 2020: istituzione dei codici 1701 (F24) e 170E (F24 EP) e regole di compilazione.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 31 gennaio 2025: codici 1704 (F24) e 175E (F24 EP), esposizione a credito e, nel riversamento, a debito.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020: mese e anno di riferimento, righe distinte per mese, erogazione entro il 12 gennaio, esposizione del credito nel modello 770.
- Art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2023 n. 213: dal 1° luglio 2024 l'F24 con compensazioni si presenta solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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