Codici tributo 1627 e 6781: eccedenze ritenute dipendenti
I codici tributo 1627 e 6781 recuperano in F24 le eccedenze di ritenute sui dipendenti: il 1627 per scomputo immediato, il 6781 dal modello 770
14/06/2026
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In sintesi
I codici tributo 1627 e 6781 servono al sostituto d'imposta per recuperare in compensazione, con il modello F24, le eccedenze di versamento delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati. La differenza è nel meccanismo: il 1627 identifica l'eccedenza recuperata per scomputo immediato dai versamenti successivi, tipicamente quando emerge dai conguagli di fine anno o dalla cessazione del rapporto (in attuazione delle semplificazioni del D.Lgs. 175/2014); il 6781 identifica invece l'eccedenza che scaturisce dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Entrambi si espongono nella sezione Erario del modello F24, tra gli "importi a credito compensati". Il 1627 è stato istituito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015, il 6781 dalla Risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005.
Quando si applica
Sono entrambi codici "lato sostituto d'imposta": nascono da ritenute versate in misura superiore al dovuto.
- 1627 — eccedenza di ritenute su lavoro dipendente e assimilati recuperata scomputandola dai versamenti successivi, senza attendere la dichiarazione. È la via tipica per le eccedenze da conguaglio di fine anno o da cessazione del rapporto. Codici "fratelli": 1628 (lavoro autonomo), 1629 (redditi di capitale).
- 6781 — eccedenza di ritenute su lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale che emerge dal modello 770. Codici "fratelli": 6782 (lavoro autonomo), 6783 (redditi di capitale).
Anche il modello F24 EP (enti pubblici) prevede i codici corrispondenti, indicati nelle relative risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.
Come si applica nella pratica
Gli importi si espongono nella sezione Erario, colonna "importi a credito compensati", con il codice (1627 o 6781), l'anno di riferimento dell'eccedenza e l'importo; il credito si compensa con le ritenute e gli altri tributi a debito del sostituto. Dal 1° luglio 2024 la presentazione dell'F24 con compensazioni è ammessa esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
| Codice | Origine dell'eccedenza | Codici fratelli |
|---|---|---|
| 1627 | scomputo immediato (conguagli, cessazioni) | 1628 (autonomo), 1629 (capitale) |
| 6781 | dichiarazione del sostituto (modello 770) | 6782 (autonomo), 6783 (capitale) |
La dicitura ufficiale del 6781 richiama il "770 semplificato", modello oggi confluito nel 770 unico: il codice resta valido per le eccedenze che emergono dalla dichiarazione del sostituto.
Esempi pratici
Esempio 1 — Eccedenza da conguaglio di fine anno
A dicembre il sostituto, effettuati i conguagli, rileva di aver versato 900,00 € di ritenute su lavoro dipendente in più del dovuto. Recupera l'eccedenza scomputandola dai versamenti di gennaio con il codice 1627, sezione Erario, importi a credito compensati, anno di riferimento 2026.
Esempio 2 — Eccedenza che emerge dal modello 770
In sede di compilazione del 770 il sostituto rileva un'eccedenza di versamenti di ritenute su lavoro dipendente per 1.200,00 €. La recupera in compensazione con il codice 6781, sezione Erario, anno di riferimento dell'eccedenza.
Esempio 3 — Eccedenza su ritenute di lavoro autonomo
Se l'eccedenza riguarda ritenute su redditi di lavoro autonomo, non si usa il 1627 né il 6781 ma i rispettivi codici "fratelli": 1628 (scomputo immediato) o 6782 (da 770).
Errori comuni e come evitarli
- Confondere 1627 e 6781: il 1627 è per lo scomputo immediato (conguagli/cessazioni), il 6781 per l'eccedenza che emerge dal modello 770.
- Usarli per ritenute di lavoro autonomo: in quel caso valgono i codici 1628 o 6782, non 1627/6781.
- Esporre l'importo a debito: sono crediti, vanno tra gli "importi a credito compensati" nella sezione Erario.
- Ignorare l'obbligo telematico: dal 1° luglio 2024 l'F24 con compensazioni si presenta solo tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate.
- Confondere F24 ordinario ed F24 EP: gli enti pubblici usano i codici EP dedicati indicati dalle risoluzioni AdE, non i codici 1627 e 6781.
Riferimenti normativi
- Art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate dal sostituto d'imposta.
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (semplificazioni fiscali): recupero per scomputo delle eccedenze di versamento delle ritenute.
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015: istituzione del codice tributo 1627 (e dei codici fratelli 1628 e 1629).
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 18 gennaio 2005: codice tributo 6781 per le eccedenze di ritenute scaturenti dalla dichiarazione del sostituto.
Risorse correlate
- Codice tributo 1001 — ritenute IRPEF lavoro dipendente
- Codice tributo 1040 — ritenute IRPEF lavoro autonomo
- Codice tributo 1038 — ritenute su provvigioni agenti
- Ravvedimento operoso: sanzioni ridotte dopo il D.Lgs. 87/2024
Disclaimer
Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.
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