Codici tributo 1627 e 6781: le ritenute versate in più
Dal 2015 l'eccedenza non si scomputa più dai versamenti ma si compensa in F24: quale codice per quale ritenuta, e quando tocca al 6781
05/09/2026
4 min lettura
In sintesi
1627 e 6781 sono i codici con cui il sostituto d'imposta recupera in F24 le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati che ha versato in misura superiore al dovuto. Non li usa mai il lavoratore. Entrambi si espongono nella sezione Erario, fra gli «importi a credito compensati»; li distingue il momento in cui l'eccedenza viene alla luce.
Il 1627 è l'«eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati» prevista dall'art. 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175; il 6781 è l'eccedenza «scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta», cioè quella che emerge dal modello 770, e risale alla risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005. Le denominazioni sono quelle dell'allegato alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 31 dicembre 2019 sui modelli F24 con crediti in compensazione.
Dal 2015 lo scomputo diretto non esiste più
È il punto che rende sbagliata metà di ciò che si legge su questi codici. L'art. 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 175/2014 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17» dello stesso decreto — cioè in compensazione nel modello F24.
La risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 31 dicembre 2019 lo dice senza margini: per effetto di quell'articolo «il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute». Il 1627 non è quindi il codice dello «scomputo immediato»: è il codice della compensazione che ha sostituito lo scomputo.
- Quando emerge l'eccedenza: Il sostituto rileva di aver versato ritenute in misura superiore al dovuto — Può nascere da un conguaglio, dalla cessazione di un rapporto o da un errore di versamento.
- Nel primo modello F24 utile: L'eccedenza si espone nella sezione Erario, colonna «importi a credito compensati», con il codice della sua fila — Art. 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 175/2014: dal 1° gennaio 2015 lo scomputo dai successivi versamenti avviene esclusivamente con le modalità dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
- Alla presentazione della delega: Il modello F24 che espone compensazioni si presenta solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate — Art. 1, commi 95 e 96, della legge n. 213/2023, dal 1° luglio 2024. Per i crediti dei sostituti d'imposta non è invece richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito: la risoluzione del 31 dicembre 2019 limita quell'obbligo a imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP e IVA.
- Se l'eccedenza emerge dalla dichiarazione: Il codice cambia: si usa il 6781, non il 1627 — Denominazione del codice 6781 nell'allegato della risoluzione del 31 dicembre 2019: «eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta», con richiamo alla risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005.
- Sul limite annuo di compensazione: Le somme dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014 non consumano il plafond — Art. 15, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 175/2014: dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Due conseguenze pratiche. La prima: le somme dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014 non concorrono al limite annuo dell'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, quindi la compensazione non consuma il plafond. La seconda: l'obbligo di presentare prima la dichiarazione da cui emerge il credito, introdotto nel 2019, riguarda le compensazioni classificate come imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP e IVA — non la categoria dei sostituti d'imposta, in cui questi codici sono classificati. Resta invece l'obbligo di presentare l'F24 con compensazioni solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, esteso a tutti dal 1° luglio 2024 (art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2023 n. 213).
Una mappa dei codici: dipendenti, autonomi, capitale, addizionali
Ogni tipo di ritenuta ha la sua coppia di codici, e sbagliare fila è un errore silenzioso: la delega passa, ma il credito si attacca al tributo sbagliato.
| Voce | Eccedenza rilevata dal sostituto (art. 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 175/2014) | Eccedenza scaturente dalla dichiarazione del sostituto (modello 770) |
|---|---|---|
| Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati | 1627 | 6781 — denominazione riferita al modello 770 semplificato |
| Ritenute su lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi | 1628 | 6782 — denominazione riferita al modello 770 semplificato |
| Ritenute e imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi | 1629 | 6783 — denominazione riferita al modello 770 ordinario |
| Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto | 1669 | Nessun codice dedicato nell'allegato della risoluzione |
| Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto | 1671 | Nessun codice dedicato nell'allegato della risoluzione |
| Somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale | 1631, previsto dalla lettera a) dello stesso art. 15 | Nessun codice dedicato nell'allegato della risoluzione |
Il 6783 fa eccezione nella coppia: la sua denominazione richiama il modello 770 ordinario, mentre 6781 e 6782 richiamano il 770 semplificato — una distinzione ereditata dai due modelli di allora, che oggi convivono nella dichiarazione unica dei sostituti. Accanto a questi vive il codice 1631, per le somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto a seguito di assistenza fiscale, previsto dalla lettera a) dello stesso art. 15. Per il lato a debito si vedano codice tributo 1001, codice tributo 1040 e codice tributo 1038.
Il rigo F24 del recupero, con i conti
Un datore ha versato a dicembre 900,00 € di ritenute in più e 150,00 € di addizionale comunale in più. A gennaio recupera entrambe le eccedenze compensandole con le ritenute del mese.
| Codice tributo | Riferimento del rigo | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
|---|---|---|---|
| 1001 — ritenute sui redditi di lavoro dipendente del mese | mese 0001, anno 2026 | 5.200,00 € | 0,00 € |
| 1627 — eccedenza di versamenti di ritenute su lavoro dipendente | anno 2025 | 0,00 € | 900,00 € |
| 1671 — eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta | anno 2025 | 0,00 € | 150,00 € |
| Saldo finale del modello | a debito meno a credito | 4.150,00 € | 0,00 € |
| Totale dei righi, a debito e a credito | 5.200,00 € | 1.050,00 € |
Le ritenute del mese valgono 5.200,00 €; l'eccedenza di ritenute (codice 1627) ne compensa 900,00 € e quella di addizionale comunale (codice 1671) altri 150,00 €: il saldo da addebitare scende a 4.150,00 €. Il credito compare anche dal lato opposto in un caso frequente: negli esempi della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020, quando il sostituto riversa a debito un trattamento integrativo non spettante, il credito da conguaglio che gli si contrappone viaggia proprio con il 1627 — si veda codici tributo 1704 e 1701. Se l'eccedenza è stata invece compensata a sproposito, la regolarizzazione passa dal ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi
- Art. 15, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175: dal 1° gennaio 2015 le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive si scomputano esclusivamente con le modalità dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non concorrono al limite dell'art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000.
- Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241: versamento unitario con eventuale compensazione dei crediti.
- Art. 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 600: ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operata dal sostituto d'imposta.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 31 dicembre 2019 sui modelli F24 contenenti crediti in compensazione: denominazione dei codici 1627, 1628, 1629, 1631, 1669, 1671, 6781, 6782 e 6783; impossibilità dello scomputo diretto; perimetro dell'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 18 gennaio 2005, richiamata dalla denominazione dei codici 6781, 6782 e 6783.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020: esempi di F24 in cui il credito da conguaglio è esposto con il codice 1627.
- Art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2023 n. 213: dal 1° luglio 2024 l'F24 con compensazioni si presenta solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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