Codici tributo 2521-2524: bollo fatture elettroniche in F24
Quando versare il bollo di ogni trimestre, quale codice usare se la scadenza slitta per la regola dei 5.000 € e cosa fa l'Agenzia con gli elenchi A e B
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
I codici 2521, 2522, 2523 e 2524 servono a versare in F24, sezione Erario, l'imposta di bollo maturata sulle fatture elettroniche di un trimestre solare: uno per trimestre, nell'ordine. Li ha istituiti la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 aprile 2019, insieme al 2525 per le sanzioni e al 2526 per gli interessi, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del DM 17 giugno 2014. Il bollo è di 2,00 € per fattura e riguarda solo i documenti senza IVA sopra 77,47 €, come per qualsiasi altra fattura: la regola sostanziale è nella scheda sull'imposta di bollo dell'art. 13 della Tariffa.
Elenco A ed elenco B: l'Agenzia conta le fatture, il contribuente corregge
Dal 2019 il conteggio non parte più dal contribuente. L'art. 12-novies del DL 30 aprile 2019 n. 34, attuato dal DM 4 dicembre 2020, impone all'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione nel portale «Fatture e corrispettivi» due elenchi per ogni trimestre:
- l'elenco A, non modificabile, con le fatture in cui chi ha emesso ha già indicato l'assolvimento del bollo;
- l'elenco B, modificabile, con le fatture in cui quell'indicazione manca ma l'obbligo risulta comunque. Ci finiscono i documenti che soddisfano tutte e tre queste condizioni: somma degli importi superiore a 77,47 €, campo «Natura» valorizzato con N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4, e assenza della codifica prevista per i casi di non assoggettamento al bollo.
Sull'elenco B il contribuente decide: conferma l'integrazione, oppure toglie le fatture che a suo giudizio non devono pagare. La finestra per intervenire si chiude l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi il 30 aprile, il 31 ottobre e il 31 gennaio; per il secondo trimestre il termine del 31 luglio è spostato al 10 settembre. Passata quella data l'importo si consolida.
- 15 aprile: L'Agenzia mette a disposizione gli elenchi A e B del primo trimestre — nel portale «Fatture e corrispettivi», per il soggetto IVA e per l'intermediario delegato
- 30 aprile: Ultimo giorno per modificare l'elenco B — si confermano o si tolgono le fatture integrate dall'Agenzia; dopo questa data l'elenco si consolida
- 15 maggio: Nel portale compare l'importo dovuto per il trimestre — calcolato sugli elenchi A e B come risultano dopo le modifiche
- 31 maggio: Scadenza del versamento con il codice tributo 2521 — differibile al 30 settembre se l'importo del primo trimestre è inferiore a 5.000 €, sempre con il codice 2521
Quattro codici, uno per trimestre, e restano quelli anche quando la scadenza slitta
Il versamento segue le scadenze dell'art. 6, comma 2, del DM 17 giugno 2014: 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo, 30 novembre per il terzo, 28 febbraio dell'anno successivo per il quarto (29 febbraio negli anni bisestili). I due differimenti per gli importi piccoli stanno invece altrove, e non nel decreto ministeriale: li prevede l'art. 17, comma 1-bis, del DL 26 ottobre 2019 n. 124, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 4, del DL 21 giugno 2022 n. 73 e applicabile alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023, quando la soglia è passata dai 250 € precedenti a 5.000 €. Il bollo del primo trimestre si versa nel termine del secondo e quello del primo e del secondo insieme nel termine del terzo, «senza applicazione di interessi e sanzioni». Un'avvertenza sulla lettera del testo: la norma dice «inferiore a 5.000 euro», la guida dell'Agenzia delle entrate riporta «non supera 5.000 euro», e la differenza si vede solo a esattamente 5.000,00 €. Se la scadenza cade in un giorno festivo si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
Il differimento sposta la data, non il codice. L'Agenzia delle entrate lo dice espressamente: per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre vanno usati i codici del trimestre per cui il bollo è dovuto, quindi 2521 e, se del caso, 2522. Un forfettario che rinvia i 32,00 € del primo trimestre a settembre versa con il 2521, non con il 2522: usare il codice del trimestre di pagamento produce un versamento imputato al periodo sbagliato e un trimestre che resta scoperto.
| Mese del primo trimestre | Fatture senza IVA sopra 77,47 € | Bollo maturato |
|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 5 | 10,00 € |
| Febbraio 2026 | 4 | 8,00 € |
| Marzo 2026 | 7 | 14,00 € |
| Da versare con il codice 2521 entro il 31 maggio 2026 | 32,00 € |
Nel modello i codici si espongono nella sezione Erario, solo nella colonna «importi a debito versati», con l'anno di riferimento pari all'anno del trimestre a cui il bollo si riferisce: per il quarto trimestre 2026 versato il 28 febbraio 2027 l'anno da indicare resta il 2026. Il versamento unitario in F24 e la compensazione seguono le regole ordinarie dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Versamento saltato: la comunicazione via PEC, e cosa costa rimediare prima
Se il versamento è omesso, carente o tardivo, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione telematica all'indirizzo PEC presente in INI-PEC con l'importo del bollo, gli interessi e la sanzione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 ridotta a un terzo. È una riduzione che si perde restando fermi: chi si accorge del ritardo prima della comunicazione può usare il ravvedimento operoso, e la stessa procedura web del portale calcola sanzione e interessi e permette di pagarli con i codici 2525 e 2526.
Va tenuto presente che il pagamento dal portale funziona per addebito su un IBAN intestato al contribuente: chi versa tramite intermediario o con crediti da compensare deve passare dall'F24 telematico, dove i codici tributo sono quelli elencati sopra.
Le domande di chi ci arriva
Se in un trimestre non ho emesso fatture con bollo, devo comunque presentare un F24?
No: senza imposta dovuta non c'è nulla da versare e il codice non va esposto. Va comunque guardato l'elenco B del trimestre, perché l'Agenzia può avervi inserito fatture che ritiene soggette a bollo e che, se non vengono tolte entro la data di modifica, generano un importo dovuto.
Il versamento del primo trimestre mi slitta a settembre: uso il codice 2522?
No, si usa il 2521. L'Agenzia precisa che per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre valgono i codici dei trimestri per cui l'imposta è dovuta. Il differimento sposta solo la scadenza, e se pago due trimestri insieme espongo due righe distinte, 2521 e 2522.
L'Agenzia ha messo nell'elenco B una fattura che secondo me non paga il bollo: cosa faccio?
Si elimina dall'elenco B entro la data limite di modifica del trimestre, che precede sempre quella del versamento. Se il termine è passato resta la richiesta di riesame all'ufficio: se accolta, la fattura compare nella scheda delle fatture escluse in autotutela e l'importo dovuto viene rideterminato.
Ho versato il bollo con dieci giorni di ritardo: quale sanzione mi arriva?
Non il 25% pieno dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997: entro novanta giorni la misura scende alla metà e, entro quindici giorni, a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, quindi all'8,33%. Ravvedendosi entro trenta giorni si applica un decimo di quella misura (art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997): su 32,00 € di bollo sono 0,27 €, più gli interessi legali. Se invece arriva la comunicazione dell'Agenzia, la sanzione è ridotta a un terzo.
Il bollo che addebito in fattura al cliente va versato con lo stesso codice?
Sì: l'addebito al cliente è un fatto contrattuale, mentre verso l'erario il debitore resta chi ha emesso la fattura. L'importo confluisce nel bollo del trimestre in cui la fattura è stata emessa e si versa con il codice di quel trimestre, che il cliente abbia rimborsato o no i 2,00 €.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13, c. 1: misura di 2,00 € per esemplare e soglia di esenzione di 77,47 €.
- DL 30 aprile 2019 n. 34, art. 12-novies, c. 1: elenchi delle fatture elettroniche rilevanti per il calcolo del bollo, messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 17, c. 1: versamento unitario con modello F24 e compensazione.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, c. 1: sanzione per omesso o tardivo versamento, ridotta a un terzo nella comunicazione dell'Agenzia.
- DL 26 ottobre 2019 n. 124, art. 17, c. 1 e c. 1-bis: comunicazione telematica dell'Agenzia con la sanzione ridotta a un terzo, e differimento del versamento sotto i 5.000 €, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 4, del DL 21 giugno 2022 n. 73 e applicabile alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13, c. 1, lett. a): ravvedimento a un decimo del minimo entro trenta giorni dalla violazione.
- DM 17 giugno 2014, art. 6, c. 2, come sostituito dal DM 28 dicembre 2018 e modificato dal DM 4 dicembre 2020: scadenze trimestrali di versamento.
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019: istituzione dei codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2526.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 570 del 30 agosto 2021: regolarizzazione del bollo sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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