Gruppo IVA: vincoli finanziario economico organizzativo 70-ter
I tre vincoli ex art. 70-ter D.P.R. 633/1972 per il Gruppo IVA: controllo ex art. 2359 c.c. dal 1º luglio, presunzione comma 4 e interpello di disapplicazione
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 70-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 stabilisce le tre condizioni necessarie per costituire un Gruppo IVA: il vincolo finanziario, il vincolo economico e il vincolo organizzativo, che devono coesistere tra i soggetti passivi stabiliti in Italia. Il vincolo finanziario presuppone un rapporto di controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, sussistente almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente. Verificato il vincolo finanziario, i commi 2 e 3 (economico e organizzativo) si presumono sussistenti (presunzione del comma 4): per superarli occorre un interpello di disapplicazione.
Quando si applica
L'articolo opera quando due o più soggetti passivi stabiliti in Italia — esercenti impresa, arte o professione — intendono configurarsi come unico soggetto passivo IVA ai sensi dell'art. 70-bis. La norma non disciplina la mera procedura di versamento infragruppo (quella è la liquidazione IVA di gruppo dell'art. 73, che lascia intatta l'autonomia soggettiva di ciascuna società), ma la nascita di un soggetto IVA unico con una sola partita IVA, in logica all-in/all-out.
I tre vincoli vanno letti come condizione cumulativa:
- Vincolo finanziario (comma 1): esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., oppure i soggetti sono controllati dal medesimo soggetto, purché residente in Italia o in uno Stato con cui l'Italia ha un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Il controllo deve sussistere almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente. Il comma 1-bis lo considera sussistente anche tra i partecipanti a un Gruppo Bancario ex art. 37-bis del T.U.B. (D.Lgs. 1º settembre 1993 n. 385).
- Vincolo economico (comma 2): almeno una forma di cooperazione economica tra a) attività principale dello stesso genere; b) attività complementari o interdipendenti; c) attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più dei soggetti.
- Vincolo organizzativo (comma 3): un coordinamento, in via di diritto (libro V, titolo V, capo IX c.c., direzione e coordinamento di società) o in via di fatto, tra gli organi decisionali, anche se svolto da un altro soggetto.
Come si applica nella pratica
Il fulcro operativo dell'art. 70-ter è la presunzione del comma 4: accertato il vincolo finanziario, i vincoli economico e organizzativo si presumono sussistenti. In pratica chi controlla il requisito finanziario non deve provare gli altri due. Specularmente, chi vuole escludere un soggetto dal perimetro deve dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e lo fa solo tramite istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), della L. 27 luglio 2000 n. 212 (comma 5). Senza interpello accolto, il soggetto entra nel perimetro per effetto della presunzione.
| Vincolo | Comma | Requisito chiave | Riferimento incrociato |
|---|---|---|---|
| Finanziario | 1 | Controllo ex art. 2359, c.1, n. 1) c.c., dal 1º luglio anno precedente | Art. 2359 c.c. |
| Finanziario (banche) | 1-bis | Partecipazione a Gruppo Bancario | Art. 37-bis T.U.B. |
| Economico | 2 | Una delle tre forme di cooperazione (a/b/c) | — |
| Organizzativo | 3 | Coordinamento in via di diritto o di fatto | Libro V, tit. V, capo IX c.c. |
| Presunzione | 4 | Finanziario → si presumono economico e organizzativo | — |
| Disapplicazione | 5 | Interpello per insussistenza economico/organizzativo | Art. 11, c.1, lett. e), L. 212/2000 |
| Recupero crediti | 6 | Economico insussistente per partecipazioni ex art. 113 TUIR | Art. 113 TUIR |
Il vincolo finanziario è la chiave di volta: la verifica della detrazione IVA e della determinazione dell'imposta a livello di gruppo presuppone che il perimetro sia stato definito correttamente proprio sulla base dei tre vincoli. Una particolarità riguarda il comma 6: quando il vincolo finanziario deriva da partecipazioni acquisite per il recupero di crediti o dalla conversione in azioni di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (art. 113, comma 1, TUIR), il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente; per dimostrarne la sussistenza — e quindi includere il soggetto — è prevista un'istanza di interpello ex art. 11, comma 1, lett. b), L. 212/2000.
Esempi pratici
Esempio 1 — Holding che controlla due operative dello stesso settore
La Alfa Holding S.p.A. detiene il 90% di Beta S.r.l. e l'80% di Gamma S.r.l., entrambe attive nella produzione di componentistica meccanica. Il controllo è in essere dal 1º marzo dell'anno precedente. Il vincolo finanziario sussiste (controllo comune ex art. 2359, c.1, n. 1, da prima del 1º luglio dell'anno precedente). Per il comma 4, economico (attività dello stesso genere) e organizzativo si presumono: le tre società possono costituire il Gruppo IVA senza ulteriore onere probatorio.
Esempio 2 — Controllo recente che non integra il requisito temporale
La Delta S.p.A. acquisisce il controllo di Epsilon S.r.l. il 15 settembre. Pur sussistendo dal 16 settembre un controllo ex art. 2359, c.1, n. 1, il vincolo finanziario per il Gruppo IVA non è integrato per l'anno successivo, perché non sussiste «almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente». L'ingresso di Epsilon nel perimetro slitta in avanti: il requisito temporale del comma 1 è un filtro spesso sottovalutato.
Esempio 3 — Esclusione di una controllata estranea al core business
La Zeta Holding controlla al 100% sia Eta S.r.l. (servizi industriali del gruppo) sia Theta S.r.l., una controllata acquisita per il recupero di un credito da 1.250.000,00 €, che opera in un settore del tutto autonomo. Per Theta il vincolo finanziario c'è, ma rientra nell'ipotesi del comma 6 (partecipazione ex art. 113 TUIR): il vincolo economico si considera insussistente e Theta resta fuori dal Gruppo IVA, salvo interpello che ne dimostri la sussistenza.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere Gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo: l'art. 70-ter riguarda il soggetto IVA unico (una sola partita IVA, all-in/all-out); la liquidazione IVA di gruppo dell'art. 73 è solo una procedura di versamento infragruppo che lascia autonomia soggettiva. Sono istituti distinti.
- Trascurare il requisito temporale del 1º luglio: il controllo deve sussistere «almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente» (comma 1). Un controllo acquisito dopo quella data non integra il vincolo finanziario per l'anno successivo.
- Ritenere i tre vincoli alternativi: devono coesistere. La presunzione del comma 4 li deriva tutti dal solo vincolo finanziario, ma ciò non significa che basti un vincolo economico o organizzativo da solo.
- Pensare di poter escludere un soggetto con una semplice valutazione interna: l'insussistenza del vincolo economico o organizzativo si prova solo con interpello ex art. 11, c.1, lett. e), L. 212/2000 (comma 5). In mancanza, la presunzione del comma 4 prevale.
- Ignorare l'ipotesi recupero crediti del comma 6: per le partecipazioni ex art. 113 TUIR il vincolo economico è ex lege insussistente, con onere probatorio invertito a carico di chi vuole includere il soggetto.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-ter — Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo (commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-bis — Requisiti per la costituzione del Gruppo IVA (soggetti che possono divenire unico soggetto passivo).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quater — Costituzione del Gruppo IVA (opzione, decorrenza, durata).
- Codice civile, art. 2359, primo comma, n. 1) — Società controllate (nozione di controllo richiamata dal vincolo finanziario).
Risorse correlate
- Gruppo IVA: requisiti per la costituzione (art. 70-bis)
- Gruppo IVA: opzione, decorrenza e durata (art. 70-quater)
- Liquidazione IVA di gruppo: versamento infragruppo (art. 73)
- Detrazione IVA sugli acquisti (art. 19)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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