Identificazione diretta IVA del soggetto non residente
Come il soggetto non residente assolve direttamente gli obblighi IVA in Italia, senza rappresentante fiscale, ex art. 35-ter DPR 633/1972: requisiti e procedura
02/06/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 35-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 consente al soggetto non residente, che non ha una stabile organizzazione in Italia, di assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, terzo comma). L'operatore presenta una dichiarazione all'ufficio competente prima di effettuare le operazioni e ottiene un numero di partita IVA «italiano» che evidenzia la natura di soggetto non residente identificato. Possono avvalersene i soggetti stabiliti in un altro Stato UE o in un Paese terzo con cui esistano strumenti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.
Quando si applica
- Operatore estero che effettua in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è debitore d'imposta (ad esempio cessioni interne verso privati o operazioni che non ricadono nel reverse charge del cessionario).
- Operatore estero che vuole detrarre l'IVA italiana sugli acquisti senza ricorrere al rimborso ai soggetti non residenti.
- In alternativa: nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, terzo comma, DPR 633/1972) oppure apertura di una stabile organizzazione, che esclude l'identificazione diretta.
Non possono avvalersi dell'identificazione diretta i soggetti di Paesi terzi privi di accordi di cooperazione amministrativa con l'Italia: per questi resta la via del rappresentante fiscale.
Come si applica nella pratica
La procedura si articola così:
| Fase | Adempimento |
|---|---|
| Dichiarazione preventiva | Presentazione all'ufficio competente, prima delle operazioni, del modello con i dati identificativi (art. 35-ter, commi 1 e 2) |
| Attribuzione partita IVA | L'ufficio assegna un numero di partita IVA che evidenzia la natura di non residente identificato (comma 3) |
| Operatività | Il numero va riportato nelle dichiarazioni e in ogni atto in cui è richiesto; l'operatore emette fatture, liquida e versa l'IVA, presenta la dichiarazione annuale |
| Variazioni | Ogni variazione dei dati va comunicata entro trenta giorni (comma 4) |
L'identificazione diretta non crea una stabile organizzazione e non muta i criteri di territorialità: stabilisce solo il canale con cui l'operatore estero adempie in proprio agli obblighi IVA italiani. Per le operazioni in cui il cessionario o committente italiano è debitore d'imposta in reverse charge, l'operatore estero identificato non addebita l'IVA.
Esempi pratici
Esempio 1 — E-commerce di beni con deposito in Italia
Una società francese detiene merce in un deposito italiano e vende a privati in Italia. Si identifica direttamente ex art. 35-ter, ottiene una partita IVA italiana e applica l'IVA italiana sulle vendite interne, liquidando e versando l'imposta in proprio.
Esempio 2 — Prestazione a privato italiano
Un professionista tedesco rende a privati italiani un servizio territorialmente rilevante in Italia per 4.000,00 €. Non potendo applicarsi il reverse charge (cliente privato), si identifica direttamente e assolve l'IVA italiana di 880,00 € tramite la partita IVA attribuita.
Esempio 3 — Operazione in reverse charge
La stessa società francese effettua una cessione di beni a un'impresa italiana soggetto passivo: l'operazione è in reverse charge e il cessionario italiano è debitore dell'imposta. La partita IVA da identificazione diretta serve per gli altri adempimenti, ma su questa operazione l'operatore estero non addebita l'IVA.
Errori comuni e come evitarli
- Identificarsi quando esiste una stabile organizzazione: la presenza di una stabile organizzazione in Italia esclude l'identificazione diretta; gli obblighi vanno assolti tramite quest'ultima.
- Presentare la dichiarazione dopo le prime operazioni: la dichiarazione è preventiva e va resa prima di effettuare le operazioni (comma 1).
- Addebitare l'IVA su operazioni in reverse charge: quando il cessionario italiano è debitore d'imposta, l'operatore estero identificato non applica l'imposta.
- Omettere la comunicazione delle variazioni: ogni modifica dei dati va comunicata entro trenta giorni (comma 4).
- Confondere identificazione diretta e rappresentante fiscale: sono due canali alternativi; non vanno attivati entrambi per la stessa posizione.
Riferimenti normativi
- Art. 35-ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — identificazione diretta del soggetto non residente.
- Art. 17, terzo comma, DPR 633/1972 — debitore d'imposta e rappresentante fiscale del non residente.
- Art. 35 DPR 633/1972 — dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività.
Risorse correlate
- Reverse charge e debitore d'imposta (art. 17 DPR 633/1972)
- Partita IVA: apertura, variazione e cessazione (art. 35 DPR 633/1972)
- Territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7-ter DPR 633/1972)
- Acquisti intracomunitari (art. 38 DL 331/1993)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 giugno 2026.
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