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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/07/2026

Spese di rappresentanza del professionista: 1% dei compensi

Plafond dell'1% dei compensi percepiti, omaggi e oggetti d'arte dentro il limite, pagamento tracciabile e confine con le spese di pubblicità

Ultimo aggiornamento

30/07/2026

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In sintesi

Le spese di rappresentanza dell'esercente arte o professione sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi tracciabili dell'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (art. 54-septies, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). La condizione di tracciabilità riguarda le spese di rappresentanza sostenute dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 che l'ha introdotta. Nel plafond rientrano per espressa previsione di legge anche l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione — anche quando sono utilizzati come beni strumentali dello studio — e i beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito, cioè gli omaggi ai clienti. Le spese di pubblicità e propaganda, invece, non sono soggette a questo limite e si deducono in via ordinaria.

Quando si applica

  • Esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 917/1986 (TUIR), in forma individuale o associata.
  • Periodi d'imposta dal 2024: la disciplina è quella introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti dal periodo d'imposta in corso a quella data — quindi già dal 2024 per chi ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (art. 6, comma 1).
  • Tracciabilità: solo per le spese sostenute dal 18 giugno 2025. La condizione è stata aggiunta al primo periodo dell'art. 54-septies, comma 2, dall'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, in vigore dal 18 giugno 2025; convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025 n. 108). L'art. 1, comma 5, secondo periodo, dello stesso decreto dispone che quelle disposizioni si applicano alle spese di rappresentanza «sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto»: per le spese sostenute fino al 17 giugno 2025 la deducibilità entro l'1% non è condizionata al mezzo di pagamento. L'art. 1, comma 2, del decreto ha inoltre abrogato la lettera b) dell'art. 1, comma 81, della L. 30 dicembre 2024 n. 207 — la lettera che, nell'elenco delle modifiche al TUIR, precedeva quelle all'art. 95 e interveniva sul lavoro autonomo: non esiste quindi un obbligo di tracciabilità decorrente dal 1° gennaio 2025.
  • Omaggi a clienti, potenziali clienti, colleghi e segnalatori.
  • Acquisto o importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, compresi quelli esposti o utilizzati nello studio.
  • Eventi, inaugurazioni, ospitalità e cortesie di natura non pubblicitaria.
  • Non si applica ai contribuenti in regime forfettario (L. 27 dicembre 2014 n. 190): il coefficiente di redditività assorbe ogni costo.

Come si applica nella pratica

1. Il plafond dell'1% dei compensi percepiti

plafond annuo        = compensi percepiti nel periodo d'imposta x 1%
deduzione effettiva  = MIN(spese di rappresentanza tracciate; plafond)

La base è costituita dai compensi percepiti, non fatturati, coerentemente col principio di cassa dell'art. 54, comma 1. L'eccedenza non è deducibile e non si riporta ai periodi successivi. Su compensi percepiti di 80.000,00 € il plafond è di 800,00 €: un tetto stretto, che rende opportuno separare in contabilità le voci di rappresentanza da quelle di pubblicità.

2. Cosa entra nel plafond per espressa previsione di legge

VoceTrattamentoRiferimento
Omaggi e beni destinati a essere ceduti a titolo gratuitoNel plafond dell'1%, senza alcuna soglia unitariaart. 54-septies, c. 2
Oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se usati come beni strumentaliNel plafond dell'1%: esclusi dall'ammortamentoart. 54-septies, c. 2 e art. 54-quinquies, c. 1
Eventi, ospitalità e cortesie di natura non pubblicitariaNel plafond dell'1%art. 54-septies, c. 2
Spese di pubblicità e propagandaFuori dal plafond: deducibili in via ordinariaart. 54, c. 1
Prestazioni alberghiere e somministrazioni75% con tetto del 2% dei compensiart. 54-septies, c. 1

L'inclusione degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione è la previsione con l'impatto pratico più forte: il quadro acquistato per la sala d'attesa non è un bene strumentale ammortizzabile, ma una spesa di rappresentanza che consuma il plafond dell'1% nell'anno di acquisto. L'art. 54-quinquies, comma 1, esclude coerentemente quegli oggetti dall'ammortamento, e l'art. 54-bis li esclude dalle plusvalenze dei beni strumentali.

3. Rappresentanza o pubblicità: il criterio operativo

La norma non definisce le spese di rappresentanza del professionista, ma la distinzione ha effetti diversi: la spesa pubblicitaria mira a promuovere l'attività verso un pubblico indistinto con un rapporto sinallagmatico documentabile (contratto, prestazione, corrispettivo), la spesa di rappresentanza è un'erogazione gratuita a fini di immagine verso soggetti individuati. Per il reddito d'impresa il criterio è codificato dall'art. 108, comma 2, TUIR, che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per i requisiti di inerenza e commisura il plafond ai ricavi con tre fasce (1,5% fino a 10 milioni, 0,6% da 10 a 50 milioni, 0,4% oltre 50 milioni); per il lavoro autonomo quel rinvio non esiste, quindi la qualificazione va sostenuta con la documentazione della singola spesa.

4. Il concorso con il limite del 75% e del 2%

Una cena offerta a un cliente è, allo stesso tempo, somministrazione di alimenti e bevande (art. 54-septies, comma 1) e spesa di rappresentanza (comma 2). L'art. 54-septies non disciplina espressamente il concorso tra i due limiti. L'impostazione prudenziale, coerente con la lettera dei due commi, riduce prima la spesa al 75% e sottopone poi il risultato al plafond dell'1%, non a quello del 2%: la spesa che ha natura di rappresentanza segue il limite più stretto. È una scelta da documentare in modo uniforme nel corso dell'esercizio e da verificare con il proprio consulente in presenza di importi rilevanti.

5. IVA sugli omaggi e sulla rappresentanza

L'IVA relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, non è ammessa in detrazione, tranne quella sostenuta per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a cinquanta euro (art. 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). La soglia di 50 € è quindi un criterio IVA e non reddituale: sul reddito di lavoro autonomo non esiste alcuna soglia unitaria, e anche un omaggio da 20,00 € consuma il plafond dell'1%.

Esempi pratici

Esempio 1 — Omaggi natalizi ai clienti

Una commercialista percepisce nel 2026 compensi per 90.000,00 € e acquista 40 confezioni regalo da 35,00 € + IVA ciascuna, per 1.400,00 € complessivi, pagate con bonifico.

  • Plafond: 1% di 90.000,00 € = 900,00 €.
  • Spese di rappresentanza: 1.400,00 € → deducibili 900,00 €; le restanti 500,00 € sono indeducibili e non riportabili.
  • IVA: costo unitario 35,00 €, inferiore a 50,00 € → l'IVA di 308,00 € è integralmente detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera h).
  • Se le confezioni fossero costate 60,00 € l'una, l'IVA sarebbe stata interamente indetraibile e sarebbe diventata parte del costo, aggravando lo sfondamento del plafond.

Esempio 2 — Quadro per la sala d'attesa

Uno studio notarile percepisce nel 2026 compensi per 250.000,00 € e acquista un dipinto d'autore per 6.000,00 €, destinato alla sala d'attesa, pagato con bonifico.

  • Il dipinto è un oggetto d'arte: non è ammortizzabile (art. 54-quinquies, comma 1) ed è per legge spesa di rappresentanza (art. 54-septies, comma 2).
  • Plafond: 1% di 250.000,00 € = 2.500,00 €.
  • Deduzione 2026: 2.500,00 €; le restanti 3.500,00 € sono definitivamente indeducibili, senza possibilità di ripartizione su più esercizi.
  • L'eventuale futura cessione del dipinto non genera plusvalenza da bene strumentale: l'art. 54-bis esclude espressamente gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Esempio 3 — Cena con i clienti e sponsorizzazione sportiva

Un ingegnere percepisce nel 2026 compensi per 120.000,00 €. Sostiene 1.000,00 € per una cena con tre clienti (tracciata) e 3.000,00 € per la sponsorizzazione di una squadra locale, con contratto scritto, logo sulle maglie e fattura.

  • Cena: spesa di somministrazione con finalità di rappresentanza. Impostazione prudenziale: 75% di 1.000,00 € = 750,00 €, da confrontare con il plafond dell'1% = 1.200,00 € → deducibili 750,00 €.
  • Sponsorizzazione: spesa promozionale con controprestazione documentata, deducibile in via ordinaria ai sensi dell'art. 54, comma 1 → 3.000,00 € deducibili, fuori dal plafond dell'1%.
  • La differenza di trattamento sta nella documentazione: contratto, obbligo di veicolare il segno distintivo e corrispettivo pattuito rendono la spesa promozionale e non di cortesia.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare la soglia di 50 € come criterio di deducibilità dal reddito — nel lavoro autonomo non esiste alcuna soglia unitaria: i 50 € dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera h), riguardano solo la detraibilità dell'IVA.
  • Ammortizzare quadri e oggetti d'antiquariato dello studio — l'art. 54-septies, comma 2, li qualifica come spese di rappresentanza anche se usati come beni strumentali, e l'art. 54-quinquies, comma 1, li esclude dall'ammortamento.
  • Pagare in contanti le spese di rappresentanza — l'art. 54-septies, comma 2, subordina la deduzione al pagamento con versamento bancario o postale o con gli altri strumenti dell'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
  • Calcolare il plafond sui compensi fatturati — la base è l'ammontare dei compensi percepiti, per il principio di cassa dell'art. 54, comma 1.
  • Trattare come rappresentanza le sponsorizzazioni con controprestazione — se esiste un obbligo contrattuale di promozione, la spesa è promozionale e non subisce il limite dell'1%; la qualificazione va sostenuta con il contratto.
  • Riportare l'eccedenza agli anni successivi — il plafond è annuale e la parte non deducibile è persa in via definitiva.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 2 — Deducibilità delle spese di rappresentanza nei limiti dell'1% dei compensi percepiti, condizione di tracciabilità, inclusione degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e dei beni destinati a cessione gratuita.
  • D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, comma 1, lettera e), numero 1) — Aggiunta della condizione di tracciabilità al primo periodo dell'art. 54-septies, comma 2, TUIR. Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, in vigore dal 18 giugno 2025.
  • D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, comma 5, secondo periodo — Decorrenza: la condizione si applica alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
  • D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, comma 2 — Abrogazione dell'art. 1, comma 81, lettera b), della L. 30 dicembre 2024 n. 207.
  • L. 30 luglio 2025 n. 108 — Conversione con modificazioni del D.L. 84/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 1 — Prestazioni alberghiere e somministrazioni: 75% con tetto del 2% dei compensi.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54, comma 1 — Determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo e principio di cassa.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, comma 1 — Esclusione degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione dall'ammortamento dei beni strumentali.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-bis, comma 1 — Esclusione degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione dal regime delle plusvalenze dei beni strumentali.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 108, comma 2 — Spese di rappresentanza nel reddito d'impresa: requisiti di inerenza da decreto ministeriale e plafond commisurato ai ricavi e proventi della gestione caratteristica, pari all'1,5% fino a 10 milioni di euro, allo 0,6% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni e allo 0,4% per la parte eccedente 50 milioni; sono comunque deducibili le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (confronto).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lettera h) — Indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza, salvo i beni di costo unitario non superiore a cinquanta euro.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 23 — Sistemi di pagamento ammessi ai fini della tracciabilità.
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, artt. 5 e 6, comma 1 — Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo e relativa decorrenza.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.