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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Oneri deducibili IRPEF art. 10 TUIR: dal reddito complessivo

Guida operativa all'art. 10 TUIR: contributi previdenziali, previdenza complementare, assegni al coniuge, colf e liberali deducibili dal reddito

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Meccanismo, soggetti e limiti degli oneri che si sottraggono al reddito complessivo prima di calcolare l'IRPEF, distinti dalle detrazioni d'imposta.

In sintesi

L'art. 10 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina gli oneri deducibili: dal reddito complessivo si deducono, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che lo compongono, alcuni oneri sostenuti dal contribuente. La deduzione opera abbattendo la base imponibile IRPEF prima del calcolo dell'imposta, quindi il risparmio dipende dall'aliquota marginale del contribuente. È un meccanismo diverso dalla detrazione d'imposta dell'art. 15 TUIR, che riduce l'imposta lorda di una percentuale fissa della spesa.

Quando si applica

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, compresi quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza e quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (art. 10, comma 1, lett. e, TUIR).
  • Contributi alla previdenza complementare (fondi pensione e PEPP) versati alle condizioni e nei limiti previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR).
  • Contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, fino a un massimo di euro 3.615,20 (art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR).
  • Assegni periodici al coniuge in conseguenza di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura risultante dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli (art. 10, comma 1, lett. c, TUIR).
  • Assegni periodici da testamento o donazione modale e assegni alimentari verso le persone indicate nell'art. 433 del codice civile (art. 10, comma 1, lett. d, TUIR).
  • Contributi, donazioni e oblazioni a organizzazioni non governative idonee, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. g, TUIR).
  • Contributi per colf e addetti all'assistenza personale o familiare, nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, TUIR.

Come si applica nella pratica

L'onere deducibile si sottrae dal reddito complessivo del periodo d'imposta in cui è stato sostenuto, secondo il principio di cassa, dando luogo al reddito imponibile su cui si calcola l'IRPEF. Il risparmio fiscale è pari all'onere deducibile moltiplicato per l'aliquota marginale del contribuente: per questo la deduzione è tendenzialmente più vantaggiosa per i redditi medio-alti rispetto alla detrazione d'imposta a percentuale fissa.

La tabella riepiloga i principali oneri deducibili previsti dall'art. 10, comma 1, e i relativi limiti come risultanti dal testo della norma.

Onere deducibileRiferimentoLimite / condizione
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatorilett. e)Integrale, se versati per legge o alla gestione obbligatoria
Previdenza complementare (fondi pensione, PEPP)lett. e-bis)Nei limiti del DLgs 252/2005 (art. 8)
Fondi integrativi del SSNlett. e-ter)Massimo 3.615,20 €
Assegni periodici al coniugelett. c)Importo da provvedimento giudiziale, esclusi i figli
Assegni alimentari e da testamentolett. d)Verso persone ex art. 433 c.c., nei limiti del provvedimento
Contributi e oblazioni a ONGlett. g)Massimo 2% del reddito complessivo dichiarato
Contributi colf e addetti assistenzacomma 2Nei limiti previsti dal comma 2

Il comma 2 estende la deducibilità dei contributi previdenziali della lett. e) anche quando versati per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile fiscalmente a carico. Per i contributi ai fondi integrativi SSN, ai fini del calcolo del limite di 3.615,20 € si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR (reddito di lavoro dipendente). Per gli oneri sostenuti da società semplici, il comma 3 ne dispone la deduzione dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione di imputazione del reddito.

La distinzione con l'art. 15 TUIR è centrale: la stessa spesa non può essere contemporaneamente dedotta dal reddito e detratta dall'imposta. Per gli oneri detraibili (spese mediche generiche, interessi su mutuo prima casa, spese di istruzione, premi assicurativi) si rinvia alla scheda sulle detrazioni IRPEF per oneri art. 15 TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Contributi previdenziali obbligatori di un professionista

Un professionista iscritto alla propria cassa di previdenza versa nell'anno contributi previdenziali obbligatori per 8.400,00 €. L'importo è integralmente deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), TUIR. Con un'aliquota marginale del 43%, il risparmio IRPEF è pari a 8.400,00 × 43% = 3.612,00 €.

Esempio 2 — Versamento a fondo pensione complementare

Un lavoratore dipendente versa 5.164,57 € a un fondo pensione negoziale. Il contributo è deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR alle condizioni e nei limiti previsti dal DLgs 252/2005. Con un'aliquota marginale del 35%, la deduzione genera un risparmio d'imposta di 5.164,57 × 35% = 1.807,60 €, riducendo il reddito imponibile dell'anno.

Esempio 3 — Assegno periodico al coniuge separato

A seguito di sentenza di separazione, un contribuente corrisponde all'ex coniuge un assegno periodico di 1.200,00 € al mese, di cui 400,00 € espressamente destinati al mantenimento del figlio. È deducibile solo la quota a favore del coniuge: 800,00 € × 12 = 9.600,00 € l'anno (art. 10, comma 1, lett. c, TUIR). La quota di 400,00 € mensili per il figlio non è deducibile.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere deduzione dal reddito e detrazione d'imposta: la deduzione (art. 10) abbatte la base imponibile e vale l'aliquota marginale; la detrazione (art. 15) riduce l'imposta lorda di una percentuale fissa. Verificare in quale categoria rientra ciascun onere prima di indicarlo in dichiarazione.
  • Dedurre l'intero assegno al coniuge comprese le somme per i figli: la lett. c) esclude espressamente le somme destinate al mantenimento dei figli. Scorporare sempre la quota figli, anche quando il provvedimento indica un importo unico (in tal caso si presume ripartito).
  • Superare il tetto dei fondi integrativi SSN: la lett. e-ter) fissa il limite a 3.615,20 €, da calcolare comprendendo anche i contributi sanitari ex art. 51, comma 2, lett. a), TUIR. Sommare le due voci prima di dedurre.
  • Dimenticare il limite percentuale per le liberali a ONG: la lett. g) ammette la deduzione fino al 2% del reddito complessivo dichiarato. Erogazioni superiori non sono deducibili per la parte eccedente.
  • Dedurre per cassa oneri non pagati nell'anno: la deduzione segue il principio di cassa; un contributo di competenza dell'anno ma versato l'anno successivo si deduce nel periodo d'imposta del pagamento.

Riferimenti normativi

  • Art. 10, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Oneri deducibili
  • Art. 10, comma 1, lett. c), d), e), e-bis), e-ter), g), TUIR
  • Art. 10, comma 2 e comma 3, TUIR
  • Art. 15, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Detrazioni per oneri
  • Art. 51, comma 2, lett. a), TUIR — Reddito di lavoro dipendente
  • Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 — Previdenza complementare
  • Art. 433 del codice civile — Soggetti obbligati agli alimenti

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.