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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/07/2026

Beni strumentali professionista: ammortamento e soglia 516,40 €

Quote di ammortamento, deduzione integrale sotto i 516,40 euro, durata minima del leasing e beni a uso promiscuo nel reddito di lavoro autonomo

Ultimo aggiornamento

30/07/2026

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In sintesi

I beni strumentali dell'esercente arte o professione si deducono per quote annuali di ammortamento, con deduzione integrale nell'anno di sostenimento se il costo unitario non supera 516,40 euro (art. 54-quinquies, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Le quote non possono eccedere quelle risultanti dai coefficienti tabellari fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotti alla metà nel primo periodo d'imposta. Gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione sono esclusi dall'ammortamento e seguono regole proprie. I beni mobili a uso promiscuo si deducono al 50%. Per i beni acquisiti in leasing la deduzione dei canoni è ammessa solo se il contratto rispetta una durata minima, diversa per immobili, veicoli e altri beni.

Quando si applica

  • Esercenti arti e professioni che determinano il reddito in via analitica ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 917/1986 (TUIR), sia in forma individuale sia associata.
  • Periodi d'imposta dal 2024: la disciplina del capo V del TUIR è stata riscritta dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, e si applica ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso a quella data — quindi già dal 2024 per chi ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (art. 6, comma 1, D.Lgs. 192/2024). Fanno eccezione le spese addebitate analiticamente al committente e i relativi rimborsi, per i quali fino al 31 dicembre 2024 resta il regime previgente (art. 6, comma 2), e l'ammortamento della clientela dell'art. 54-sexies, comma 3, che ha effetto dal periodo d'imposta successivo, cioè dal 2025 (art. 6, comma 4).
  • Beni mobili strumentali all'attività (arredi, macchine d'ufficio, hardware, strumentazione tecnica, attrezzature di studio), esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art. 54-septies, comma 2, TUIR.
  • Beni acquisiti in proprietà, in locazione finanziaria o a noleggio.
  • Beni immateriali (software, brevetti, marchi, clientela): regole dedicate nell'art. 54-sexies TUIR.
  • Non si applica ai contribuenti in regime forfettario (L. 27 dicembre 2014 n. 190): il reddito è determinato applicando ai compensi il coefficiente di redditività e nessun costo, ammortamento incluso, è deducibile analiticamente.

Come si applica nella pratica

1. Classificare la spesa: deduzione immediata o ammortamento

FattispecieTrattamentoRiferimento
Bene mobile strumentale, costo unitario fino a 516,40 €Deduzione integrale nel periodo d'imposta di sostenimentoart. 54-quinquies, c. 1
Bene mobile strumentale, costo unitario oltre 516,40 €Quote annuali di ammortamento sui coefficienti tabellariart. 54-quinquies, c. 1
Bene mobile a uso promiscuo (professione e uso personale o familiare)50% della quota di ammortamento o della deduzione integraleart. 54-quinquies, c. 3
Autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicliRegole speciali dell'art. 164, comma 1, lettera b) — esclusi dal 50%art. 54-quinquies, c. 3
Immobile strumentaleEscluso dall'ammortamentoart. 54-quinquies, c. 1
Oggetti d'arte, di antiquariato o da collezioneSpese di rappresentanza, limite 1% dei compensiart. 54-septies, c. 2
Beni immateriali (brevetti, software, clientela)Ammortamento con quote massime dedicateart. 54-sexies

La soglia va letta sul costo unitario del singolo bene, non sull'importo della fattura: cinque sedie da 180,00 € ciascuna restano cinque beni sotto soglia anche se documentate da un'unica fattura da 900,00 €.

2. Attenzione alla soglia: 516,40 € per il professionista

Il testo vigente dell'art. 54-quinquies, comma 1, indica la soglia in 516,40 euro; la disposizione gemella del reddito d'impresa, l'art. 102, comma 5, TUIR, indica 516,46 euro. La cifra di 516,46 euro è l'equivalente esatto di un milione di lire; il 516,40 euro compare nel testo dell'art. 54-quinquies introdotto dal D.Lgs. 192/2024 e risulta confermato dal testo coordinato vigente pubblicato su Normattiva (verifica sulla fonte primaria, art. 54-quinquies, commi 1 e 3). La divergenza di sei centesimi non è quindi un errore di questa scheda: rileva in concreto solo per un bene di costo unitario compreso tra 516,41 e 516,46 euro — ipotesi di scuola — e il riferimento letterale applicabile al lavoro autonomo resta 516,40 euro.

3. Calcolare la quota di ammortamento

La quota massima deducibile è data dall'applicazione al costo del bene del coefficiente stabilito per categorie di beni omogenei con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotto alla metà per il primo periodo d'imposta. Il coefficiente non è nel testo dell'art. 54-quinquies: va letto sulla tabella ministeriale in corrispondenza del gruppo e della specie di attività.

Se un bene viene eliminato dall'attività prima del completamento dell'ammortamento, il costo residuo è ammesso in deduzione nel periodo d'imposta di eliminazione (art. 54-quinquies, comma 1).

4. Leasing: durata minima del contratto

Bene in locazione finanziariaDurata minima del contratto per dedurre i canoni
Beni immobiliNon inferiore a 12 anni
Veicoli dell'art. 164, comma 1, lettera b), TUIRNon inferiore al periodo di ammortamento del coefficiente tabellare
Tutti gli altri beni strumentaliNon inferiore alla metà del periodo di ammortamento

I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano (art. 54-quinquies, comma 2): si tratta di una deroga espressa al principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo, e va gestita con un risconto in contabilità quando la fatturazione anticipa la maturazione.

5. Uscita del bene: plusvalenze e minusvalenze

La cessione a titolo oneroso, il risarcimento per perdita o danneggiamento e la destinazione al consumo personale o familiare generano plusvalenza imponibile (art. 54-bis, comma 1). La plusvalenza è la differenza tra corrispettivo o indennizzo e costo non ammortizzato — valore normale nel caso di autoconsumo — e rileva nella stessa proporzione esistente tra ammortamento fiscalmente dedotto e ammortamento complessivamente effettuato (art. 54-bis, comma 2): il bene dedotto al 50% perché promiscuo genera plusvalenza tassabile per metà. Le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate con cessione a titolo oneroso o risarcimento, non in caso di autoconsumo (art. 54-quater).

Esempi pratici

Esempio 1 — Studio individuale, notebook da 1.400,00 €

Un consulente acquista nel 2026 un notebook a 1.400,00 € + IVA, destinato esclusivamente all'attività.

  • Costo unitario superiore a 516,40 € → obbligo di ammortamento, nessuna deduzione integrale.
  • Ipotizzando per l'esempio un coefficiente tabellare del 20% (il coefficiente va verificato sulla tabella ministeriale): quota piena 280,00 €, ridotta alla metà nel primo periodo d'imposta → 140,00 € deducibili nel 2026.
  • Dal 2027 la quota torna a 280,00 € l'anno fino a esaurimento del costo.
  • Se nel 2029 il notebook viene rottamato con costo residuo di 420,00 €, quel residuo è integralmente deducibile nel 2029.

Esempio 2 — Attrezzature sotto soglia e bene a uso promiscuo

Una fisioterapista acquista nel 2026: un lettino da 480,00 €, due sgabelli da 120,00 € ciascuno e un tablet da 700,00 € che usa anche in famiglia.

  • Lettino 480,00 € e sgabelli 120,00 € ciascuno: costo unitario sotto 516,40 € → 720,00 € integralmente deducibili nel 2026.
  • Tablet 700,00 € a uso promiscuo: sopra soglia, quindi ammortizzabile, e deducibile nella misura del 50% (art. 54-quinquies, comma 3) → base fiscale 350,00 €; con coefficiente ipotizzato al 20% e riduzione del primo anno, quota 2026 = 35,00 €.
  • Se il tablet fosse costato 500,00 €, sarebbe stato sotto soglia ma comunque deducibile solo al 50% → 250,00 € nel 2026.

Esempio 3 — Leasing di strumentazione diagnostica da 36.000,00 €

Uno studio odontoiatrico associato stipula nel 2026 un leasing su un'apparecchiatura diagnostica del valore di 36.000,00 €, con canoni annui di 8.400,00 €.

  • Coefficiente ipotizzato per l'esempio: 12,5% → periodo di ammortamento 8 anni → durata minima del contratto per dedurre i canoni: 4 anni (metà del periodo di ammortamento, art. 54-quinquies, comma 1, lettera c)).
  • Contratto di durata 5 anni: requisito rispettato, i canoni sono deducibili per il loro ammontare maturato in ciascun periodo d'imposta.
  • Contratto di durata 3 anni: durata inferiore al minimo → i canoni non sono deducibili nella misura contrattuale; occorre riparametrare la deduzione sulla durata fiscale minima.
  • I canoni si deducono per maturazione e non per pagamento: un canone anticipato incassato dalla società di leasing a dicembre 2026 e riferito al 2027 va risontato.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare la soglia all'importo della fattura invece che al costo unitario — la deduzione integrale spetta per ciascun bene il cui costo unitario non supera 516,40 €. Verificare il dettaglio delle righe di fattura prima di capitalizzare o spesare.
  • Usare i 516,46 € dell'impresa nel quadro del lavoro autonomo — l'art. 102, comma 5, riguarda il reddito d'impresa; per il professionista il riferimento letterale è l'art. 54-quinquies, comma 1, con 516,40 €.
  • Ammortizzare l'immobile dello studio — gli immobili sono esclusi dall'ammortamento dall'art. 54-quinquies, comma 1. Per l'immobile strumentale o a uso promiscuo si applicano il comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo.
  • Dimenticare la riduzione a metà del primo periodo d'imposta — la quota piena nel primo anno genera una deduzione eccedente da riprendere a tassazione.
  • Dedurre i canoni di leasing per cassa — l'art. 54-quinquies, comma 2, impone la maturazione: è una deroga al principio di cassa e va gestita con ratei e risconti.
  • Tassare l'intera plusvalenza su un bene dedotto al 50% — l'art. 54-bis, comma 2, impone la proporzione tra ammortamento dedotto e ammortamento effettuato: sul bene promiscuo la plusvalenza concorre per metà.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, comma 1 — Quote di ammortamento dei beni strumentali, deduzione integrale fino a 516,40 euro, deduzione del costo residuo, durata minima dei contratti di leasing.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, comma 2 — Deducibilità per maturazione dei canoni di locazione finanziaria.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, comma 3 — Deduzione al 50% dei beni mobili a uso promiscuo.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-bis, commi 1 e 2 — Plusvalenze dei beni mobili strumentali e proporzione con l'ammortamento dedotto.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quater — Minusvalenze dei beni mobili strumentali.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-sexies — Ammortamento dei beni e degli elementi immateriali.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 2 — Oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione trattati come spese di rappresentanza.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102, comma 5 — Soglia di 516,46 euro nel reddito d'impresa (confronto).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164, comma 1, lettera b) — Veicoli esclusi dalla regola generale del 50%.
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, art. 5 — Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo (introduzione degli artt. 54-bis a 54-octies TUIR).
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, art. 6, comma 1 — Decorrenza dai redditi di lavoro autonomo prodotti dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.