Trasferte: 46,48 € esenti al giorno e tracciabilità dal 2025
Indennità forfetaria, rimborso analitico o misto: quanto resta esente per il dipendente, quanto deduce l'impresa e quali spese vanno pagate in modo tracciato
05/09/2026
6 min lettura
In sintesi
Una trasferta fuori dal territorio comunale ha due lati fiscali che non coincidono: per il dipendente conta l'art. 51, comma 5, del TUIR, che stabilisce quanto delle somme ricevute resta fuori dal reddito; per il datore di lavoro conta l'art. 95, commi 3, 3-bis e 4, che stabilisce quanto di quelle somme è deducibile. Il rimborso può essere forfetario, analitico o misto, e la quota esente cambia con il sistema scelto: 46,48 € al giorno in Italia e 77,47 € all'estero nel forfetario, ridotti di un terzo o di due terzi quando vitto o alloggio sono anche rimborsati o forniti gratuitamente. Dal 2025 le spese di vitto, alloggio e trasporto con taxi o NCC sostenute in Italia danno luogo a rimborso esente e deducibile solo se pagate con mezzi tracciabili; per le trasferte all'estero la condizione non si applica.
Tre sistemi di rimborso, tre franchigie diverse
L'art. 51, comma 5, del TUIR esprime ancora i propri limiti in lire: 90.000 al giorno per le trasferte in Italia, 150.000 per quelle all'estero, e 30.000 (50.000 all'estero) per il rimborso delle altre spese nel sistema analitico. Gli importi in euro che si usano nella pratica — 46,48 €, 77,47 €, 15,49 €, 25,82 € — sono la conversione di quei valori al tasso fisso di 1.936,27 lire per euro, mai recepita nel testo dell'articolo: i primi due sono citati in questa forma dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, gli altri due sono la conversione dei corrispondenti importi in lire.
| Voce | Forfetario | Analitico | Misto |
|---|---|---|---|
| Che cosa riceve il lavoratore | Una sola indennità di trasferta, oltre al rimborso di viaggio e trasporto | Il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto | Un'indennità di trasferta più il rimborso analitico di vitto o alloggio, o di entrambi |
| Quota giornaliera esente in Italia | 46,48 €, al netto delle spese di viaggio e trasporto | L'intero rimborso documentato, più fino a 15,49 € di altre spese anche non documentabili | 30,99 € se è rimborsato vitto o alloggio, 15,49 € se sono rimborsati entrambi |
| Quota giornaliera esente all'estero | 77,47 €, al netto delle spese di viaggio e trasporto | L'intero rimborso documentato, più fino a 25,82 € di altre spese anche non documentabili | 51,65 € se è rimborsato vitto o alloggio, 25,82 € se sono rimborsati entrambi |
| Rimborsi di spese diverse da vitto, alloggio, viaggio e trasporto | Tassati per intero, anche se documentati | Esenti entro il tetto giornaliero di 15,49 € (25,82 € all'estero) | Tassati per intero, oltre l'indennità ridotta |
| Viaggio e trasporto, indennità chilometrica compresa | Esenti se rimborsati su idonea documentazione | Esenti se rimborsati su idonea documentazione | Esenti se rimborsati su idonea documentazione |
| Spese soggette a pagamento tracciabile dal 2025 | Viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia | Vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia | Vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia |
Due precisazioni che il testo della norma rende facili da sbagliare. La riduzione di un terzo e di due terzi non scatta soltanto quando vitto o alloggio sono rimborsati: scatta anche quando sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro, per esempio con la mensa aziendale o con un alloggio di proprietà. E il tetto di 15,49 € del sistema analitico non è una seconda indennità di trasferta: copre il rimborso di altre spese, anche non documentabili, sostenute in occasione della trasferta — nel sistema forfetario, invece, ogni rimborso di spese diverse da viaggio e trasporto è tassato per intero, anche se documentato.
Le spese di viaggio e trasporto restano fuori dal reddito in tutti e tre i sistemi quando sono rimborsate su idonea documentazione, e l'Agenzia precisa che vi rientra anche l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio. Le trasferte dentro il territorio comunale seguono invece la regola opposta: indennità e rimborsi concorrono integralmente al reddito, salvo i soli rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.
Una giornata di trasferta con albergo rimborsato: quanto finisce in busta paga
Un'impresa manda un dipendente in trasferta per una giornata in un'altra provincia e gli riconosce un'indennità di 40,00 €. Prenota e paga con carta aziendale il pernottamento in albergo, per 110,00 €, e rimborsa a parte il biglietto ferroviario documentato. Poiché l'alloggio è rimborsato, la franchigia esente scende di un terzo, da 46,48 € a 30,99 €: la parte di indennità che concorre a formare il reddito è 9,01 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Indennità di trasferta corrisposta per la giornata | 40,00 € |
| Franchigia esente ridotta di un terzo perché l'alloggio è rimborsato (46,48 € meno un terzo) | -30,99 € |
| Rimborso analitico dell'albergo, documentato e pagato con carta aziendale: non concorre al reddito | 110,00 € |
| Quota dell'indennità che concorre a formare il reddito | 9,01 € |
Il rimborso dell'albergo, in sé, non concorre al reddito: è documentato ed è stato pagato con carta aziendale, quindi soddisfa anche la condizione di tracciabilità introdotta dal 2025. Il biglietto del treno è spesa di viaggio, resta fuori dal reddito e non è soggetto ad alcun obbligo di tracciabilità. Se la stessa impresa avesse rimborsato anche i pasti, la franchigia sarebbe scesa di due terzi, a 15,49 €, e l'imponibile sarebbe salito a 24,51 €.
La tracciabilità dal 2025 non riguarda tutte le spese, né le trasferte all'estero
L'obbligo nasce dall'art. 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (comma 83) e vale anche ai fini IRAP (comma 82). Nella formulazione originaria riguardava i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea — cioè taxi e noleggio con conducente — senza distinzione di luogo. L'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 ha poi inserito nell'art. 51, comma 5, le parole «sostenute nel territorio dello Stato», con effetto sulle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi già dal 1° gennaio 2025.
Il perimetro che ne risulta, come lo ricostruisce la circolare n. 15/E del 2025, è più stretto di quanto la sintesi giornalistica del provvedimento lasci intendere:
| Spesa rimborsata | Pagamento tracciabile richiesto |
|---|---|
| Vitto e alloggio sostenuti in Italia | Sì |
| Viaggio e trasporto con taxi o NCC in Italia | Sì |
| Qualsiasi spesa sostenuta all'estero | No |
| Viaggio con mezzi pubblici di linea, treno, aereo | No |
| Indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio | No |
| Altre spese, diverse da vitto, alloggio, viaggio e trasporto | No |
Sono mezzi idonei il versamento bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, quindi carte di debito, di credito e prepagate e assegni bancari e circolari. Restano fuori il contante e ogni altro strumento non nominativo. Due chiarimenti operativi della stessa circolare evitano errori di competenza: le novità si applicano anche alle trasferte di chi produce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e per la deducibilità dal reddito d'impresa i rimborsi erogati dal 2025 a fronte di spese sostenute nel 2024 non richiedono la tracciabilità, perché la condizione segue la spesa, non il rimborso.
Quanto può dedurre l'impresa, e la regola speciale dell'autotrasporto
Sul lato del datore di lavoro l'art. 95, comma 3, del TUIR ammette in deduzione le spese di vitto e alloggio per le trasferte fuori dal comune entro un tetto giornaliero di 180,76 €, elevato a 258,23 € per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il collaboratore è autorizzato a usare un autoveicolo di sua proprietà o noleggiato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio di un autoveicolo di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, elevati a 20 se con motore diesel: la quota eccedente resta indeducibile anche se effettivamente rimborsata. Il comma 3-bis subordina poi la deduzione di vitto, alloggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia al pagamento tracciabile, con lo stesso perimetro visto per il dipendente.
Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci hanno un'alternativa che le altre non hanno: in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese per le trasferte dei propri dipendenti fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo forfetario di 59,65 € al giorno, elevato a 95,80 € per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (art. 95, comma 4). È un'opzione di sistema: o la deduzione forfetaria, o quella delle spese effettive.
Restano fuori da questa scheda, ma incidono sullo stesso costo del personale, il regime del fringe benefit dell'auto concessa a uso promiscuo, quello del welfare aziendale e la deducibilità al 75% delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni, che segue una regola propria e non va confusa con i tetti giornalieri dell'art. 95.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 51, comma 5 — indennità per trasferte fuori dal comune, franchigia di lire 90.000 (150.000 all'estero), riduzione di un terzo e di due terzi, rimborso analitico entro lire 30.000 (50.000 all'estero) e condizione di tracciabilità per le spese sostenute nel territorio dello Stato.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 95, comma 3 — deduzione di vitto e alloggio fino a 180,76 € al giorno (258,23 € all'estero) e limite dei 17 o 20 cavalli fiscali per l'autoveicolo del dipendente.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 95, comma 3-bis — condizione di tracciabilità per la deduzione delle spese sostenute nel territorio dello Stato.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 95, comma 4 — deduzione forfetaria di 59,65 € al giorno (95,80 € all'estero) per le imprese di autotrasporto di merci.
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, commi 81, 82 e 83 — introduzione dell'obbligo di tracciabilità, estensione ai fini IRAP e decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
- Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, commi 1 e 3 — limitazione dell'obbligo alle spese sostenute nel territorio dello Stato e decorrenza.
- Agenzia delle entrate, circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, paragrafi 2 e 4 — perimetro della tracciabilità per il reddito di lavoro dipendente e per il reddito d'impresa.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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