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IRPEFUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Welfare aziendale: cosa è esente e quanto ne deduce l'impresa

I servizi che il comma 2 tiene fuori dal reddito, il tetto di 1.000 e 2.000 euro fino al 2027 e la scelta fra 5 per mille e deduzione piena

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Un piano di welfare aziendale corre su due binari che il TUIR tiene distinti. Le opere, i servizi e le prestazioni elencati dall'articolo 51, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 — utilità sociale, istruzione dei familiari, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, polizze contro il rischio di non autosufficienza — non concorrono al reddito senza un tetto di importo, ma vanno offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. I beni ceduti e i servizi prestati del comma 3 restano invece dentro una franchigia annua, portata a 1.000 € — 2.000 € per i dipendenti con figli a carico — nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Per l'impresa la deducibilità non dipende dal tipo di benefit ma da chi ha deciso di erogarlo: il welfare volontario di utilità sociale sta nel 5 per mille del costo del lavoro (articolo 100, comma 1), quello previsto da contratto, accordo o regolamento aziendale è deducibile per intero come spesa per prestazioni di lavoro (articolo 95, comma 1).

Due binari nello stesso piano: i servizi del comma 2 e i beni del comma 3

La distinzione conta perché un piano di flexible benefit li mescola nello stesso carrello e la busta paga li tratta in modo diverso. Il rimborso della retta dell'asilo nido del figlio sta nella lettera f-bis) del comma 2 e non tocca la franchigia; il buono acquisto per il supermercato sta nel comma 3 e la consuma tutta.

VoceOpere, servizi e prestazioni (comma 2)Beni ceduti e servizi prestati (comma 3)
Esempi tipici in un piano di flexible benefitAsilo nido e rette scolastiche dei familiari, centri estivi e invernali, borse di studio, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, polizze contro il rischio di non autosufficienza, servizi di utilità socialeBuoni acquisto, omaggi, beni prodotti dall'azienda e ceduti al dipendente, alloggi, auto in uso promiscuo e — dal 2025 al 2027 — rimborso di utenze domestiche e spese per l'abitazione principale
Limite di importo per il dipendenteNessun tetto complessivo: valgono solo i limiti che la singola lettera prevede1.000 € l'anno nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, elevati a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico
Quanta scelta può avere il dipendenteDeve aderire all'offerta come proposta, senza pattuire altri aspetti della fruizione salvo il momento di utilizzo; se negozia, il benefit torna imponibile al valore normale (risposta AdE n. 41 del 2026)Sceglie liberamente dentro il budget assegnato, anche con un documento di legittimazione: qui si misura solo il valore complessivo, non come è stato composto
Sostituzione di un premio in denaroNon ammessa per libera scelta del lavoratore: i benefit di un regolamento riservato a chi rinuncia al premio in denaro sono imponibili al valore normale (risoluzione AdE n. 55/E del 2020)Ammessa solo nei casi previsti dalla disciplina dei premi di risultato, con le condizioni della circolare AdE n. 5/E del 2018
Che cosa serve documentare nel pianoIl contratto, l'accordo o il regolamento aziendale quando l'erogazione è obbligatoria, l'atto del datore di lavoro quando è volontaria, e il criterio oggettivo che individua la categoria di destinatariIl valore attribuito a ciascun bene o servizio e il cumulo per dipendente nel periodo d'imposta, perché il limite si verifica sull'insieme di quanto ricevuto
Deduzione per l'impresa5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro se l'erogazione è volontaria (art. 100, c. 1); deduzione piena se discende da contratto, accordo o regolamento (art. 95, c. 1)Deduzione piena come spesa per prestazioni di lavoro, comprese le liberalità in denaro o in natura (art. 95, c. 1)
Servizi del comma 2 e beni e servizi del comma 3 a confrontoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 51, c. 2 e c. 3, art. 95, c. 1, e art. 100, c. 1, DPR 917/1986Scarica i dati in CSV

La linea di confine è mobile, e a spostarla è il margine di trattativa lasciato al dipendente. Con la risposta a interpello n. 41 del 16 febbraio 2026 l'Agenzia delle entrate ha ricondotto alla lettera f) del comma 2 un servizio di mobilità sostenibile consistente nella messa a disposizione di e-bike per uso personale, riconoscendovi le finalità di utilità sociale del comma 1 dell'articolo 100. Il regime di esclusione, però, vale solo se i dipendenti aderiscono all'offerta così come proposta dalla società, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit.

L'Agenzia dice anche che cosa succede quando quel margine c'è: se i dipendenti pattuiscono altri aspetti della fruizione in ragione di specifiche esigenze personali o familiari, il valore del benefit torna a concorrere al reddito, e non secondo un criterio forfettario ma secondo il valore normale dei commi 1 e 3 dell'articolo 51. Nel caso esaminato il segnale d'allarme era la facoltà di scegliere modello, marca e tipologia del mezzo con riaddebito al dipendente del canone eccedente 3.500,00 € sui 36 mesi di leasing. Un piano di welfare si progetta quindi decidendo quanta scelta lasciare, perché è la scelta a spostare il benefit da un binario all'altro.

Mille euro, duemila con figli: il conto di un piano welfare nel 2026

Il limite del comma 390 si applica al valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati nel periodo d'imposta, e alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, per il canone di locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul relativo mutuo. È la stessa franchigia dell'articolo 51, comma 3: superata, l'intero valore concorre al reddito.

Un dipendente riceve nel 2026 buoni acquisto per 900,00 € e il rimborso delle bollette di luce e gas per 400,00 €, quindi 1.300,00 € complessivi. Se non ha figli a carico il limite è 1.000 € e diventano imponibili tutti i 1.300,00 €; se ha un figlio a carico e lo dichiara al datore di lavoro il limite sale a 2.000 € e nulla entra in busta paga. Il rimborso della retta dell'asilo nido dello stesso figlio, 1.500,00 € nell'anno, resta fuori dal conto in entrambi i casi, perché è una somma erogata per i servizi di educazione e istruzione dei familiari ai sensi della lettera f-bis).

VoceImporto
Buoni acquisto ceduti al dipendente nel 2026900,00 €
Rimborso delle utenze domestiche di energia elettrica e gas400,00 €
Quota imponibile se il dipendente non ha figli a carico (limite 1.000 €)1.300,00 €
Quota imponibile se il dipendente ha un figlio a carico (limite 2.000 €)0,00 €
Valore complessivo soggetto al limite annuo1.300,00 €
Piano welfare 2026: quanto resta esente e quanto entra in busta pagaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 51, c. 3, DPR 917/1986 e art. 1, c. 390, L. 207/2024Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il limite più alto non è automatico e va raccolto: le condizioni della dichiarazione che il lavoratore deve rendere sono nella scheda sull'articolo 51. Sul piano procedurale, invece, l'articolo 1, comma 390, aggiunge un passaggio che riguarda solo chi struttura un piano: il datore di lavoro provvede all'attuazione della norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, dove presenti.

Quanto ne deduce l'impresa dipende da chi ha deciso di erogarlo

L'articolo 95, comma 1, del TUIR stabilisce che le spese per prestazioni di lavoro dipendente comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1. Quest'ultimo limita al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi la deduzione delle spese per opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, sostenute volontariamente per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

L'articolazione fra le due norme è quella descritta dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 41 del 16 febbraio 2026: la stessa spesa è deducibile per intero ai sensi dell'articolo 95 se sostenuta in conformità a un accordo o a un regolamento aziendale, ed è invece deducibile nel limite del 5 per mille ai sensi dell'articolo 100, comma 1, se sostenuta volontariamente dal datore di lavoro. Su 800.000,00 € di spese per prestazioni di lavoro il tetto del 5 per mille è di 4.000,00 €: un piano volontario da 6.000,00 € resta indeducibile per 2.000,00 €, mentre lo stesso piano formalizzato in un regolamento aziendale si deduce per intero.

La conversione di un premio di risultato in servizi di welfare segue regole proprie, chiarite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018; il quadro complessivo degli oneri di utilità sociale è nella scheda sull'articolo 100 del TUIR, mentre le regole generali di determinazione del reddito del dipendente stanno nella scheda sull'articolo 51.

Le domande di chi ci arriva

Posso riconoscere il welfare a un solo dipendente che merita?

No, non con l'esclusione del comma 2, che presuppone una platea collettiva. Nella risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 l'Agenzia delle entrate precisa che «categorie di dipendenti» non si riferisce alle sole categorie del codice civile, ma a tutti i dipendenti di un certo tipo, livello o qualifica, o a un gruppo omogeneo, anche se alcuni non fruiscono di fatto delle utilità. Vietata è l'attribuzione ad personam.

Il rimborso dell'asilo nido consuma il limite dei 1.000 euro?

No. Le somme, i servizi e le prestazioni erogati per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione dei familiari, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, le ludoteche, i centri estivi e invernali e le borse di studio, stanno nella lettera f-bis) del comma 2 e non concorrono al reddito senza un tetto di importo: sono un binario diverso da quello della franchigia del comma 3.

Quanto posso dedurre al massimo per i servizi di welfare che offro spontaneamente?

Il 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del TUIR. Su 800.000,00 € di costo del lavoro il tetto è 4.000,00 €. Se invece l'erogazione discende da un contratto collettivo, da un accordo o da un regolamento aziendale, la deduzione è piena ai sensi dell'articolo 95, comma 1.

Che differenza fa mettere il piano welfare in un regolamento aziendale?

Cambia il regime di deduzione in capo all'impresa, non la tassazione in capo al dipendente. Un piano volontario ricade nel limite del 5 per mille dell'articolo 100, comma 1; lo stesso piano reso obbligatorio da un contratto, da un accordo o da un regolamento aziendale rientra fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili per intero ai sensi dell'articolo 95, comma 1.

Posso far scegliere al dipendente fra un premio in denaro e i servizi welfare?

Non liberamente. Nella risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefit erogati da un regolamento aziendale rivolto ai soli lavoratori che abbiano deciso di non percepire un premio in denaro assumono rilevanza reddituale secondo il valore normale: l'esclusione non è estensibile alla sostituzione di retribuzioni altrimenti imponibili scelta dagli interessati.

Riferimenti normativi

  • Art. 51, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR): opere, servizi e prestazioni di welfare che non concorrono al reddito.
  • Art. 51, comma 3, TUIR: franchigia sul valore dei beni ceduti e dei servizi prestati.
  • Art. 95, comma 1, TUIR: deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, comprese le liberalità in denaro o in natura.
  • Art. 100, comma 1, TUIR: limite del 5 per mille per le spese di utilità sociale sostenute volontariamente.
  • Art. 1, commi 390 e 391, della legge 30 dicembre 2024 n. 207: limite di 1.000 € e 2.000 € per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 e dichiarazione del lavoratore.
  • Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 29 marzo 2018: premi di risultato e welfare aziendale.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 25 settembre 2020: nozione di «categorie di dipendenti» e limiti alla sostituzione di un premio in denaro.
  • Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 16 febbraio 2026: e-bike assegnate ai dipendenti in un piano di welfare.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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