Omaggi a clienti e fornitori: la soglia dei 50 € su IVA e reddito
Che cosa cambia sopra e sotto i 50 euro di costo unitario, perché i beni prodotti dall'impresa seguono un'altra regola IVA e come si documenta l'uscita
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Un omaggio a un cliente o a un fornitore si tratta guardando il costo unitario del singolo bene. Fino a 50 € il costo è integralmente deducibile e non consuma il plafond di rappresentanza (art. 108, c. 2, TUIR), mentre l'IVA sull'acquisto resta detraibile (art. 19-bis1, c. 1, lett. h, DPR 633/1972). Oltre 50 € l'omaggio diventa spesa di rappresentanza, deducibile solo entro il tetto commisurato ai ricavi e altri proventi, e l'IVA non si detrae. Una seconda variabile cambia il quadro sul lato IVA: se il bene regalato è prodotto o commercializzato dall'impresa, la cessione gratuita è un'operazione imponibile (art. 2, c. 2, n. 4, DPR 633/1972) da documentare senza rivalsa. In tutti i casi l'uscita del bene va documentata, perché la merce che non si trova nei luoghi dell'impresa si presume ceduta (art. 1, c. 1, DPR 441/1997).
Cinquanta euro di costo unitario, non di fornitura: dove passa la linea
La soglia si misura sul singolo bene omaggiato, non sull'ordine né sul totale della campagna di regali. Duecento agende da 18,00 € l'una restano sotto soglia anche se la fattura del fornitore ammonta a 3.600,00 €; un solo cesto da 85,00 € la supera. Quando l'omaggio è composto da più articoli confezionati insieme il riferimento è il pacco, non i suoi componenti: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 13 luglio 2009 precisa che «nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono», e porta come esempio un cesto natalizio di tre beni da 20 euro ciascuno, da considerare come un unico omaggio da 60 euro e quindi soggetto al plafond.
| Voce | Bene estraneo all'attività, fino a 50 € | Bene estraneo all'attività, oltre 50 € | Bene prodotto o commercializzato dall'impresa |
|---|---|---|---|
| Deduzione dal reddito d'impresa | Integrale: il costo non consuma il plafond di rappresentanza | Spesa di rappresentanza: deducibile entro il plafond commisurato a ricavi e altri proventi | Integrale fino a 50 € di costo unitario, oltre come spesa di rappresentanza |
| IVA sull'acquisto o sulla produzione | Detraibile (art. 19-bis1, c. 1, lett. h) | Indetraibile: l'imposta resta a carico e si somma al costo | Detraibile: il bene è acquistato o prodotto per essere venduto |
| Cessione gratuita ai fini IVA | Esclusa dall'art. 2, c. 2, n. 4, perché sotto i 50 € | Esclusa dall'art. 2, c. 2, n. 4, perché la detrazione non è stata operata | Operazione imponibile: va documentata |
| Documento che accompagna l'uscita del bene | Documento di trasporto con causale «omaggio» o altra prova della destinazione | Documento di trasporto con causale «omaggio» o altra prova della destinazione | Fattura TD27 senza rivalsa, oppure TD01 o TD24 se si esercita la rivalsa |
Il regime di deduzione e quello di detrazione usano la stessa soglia ma norme diverse, e questo spiega perché coincidono solo in apparenza: la deducibilità integrale sta nell'art. 108, comma 2, del TUIR, la detraibilità nell'art. 19-bis1, comma 1, lettera h), del DPR 633/1972, che esclude dalla detrazione l'IVA sulle spese di rappresentanza «tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta». Sopra la soglia l'imposta non si recupera: resta a carico dell'impresa e si somma al costo del bene, che entra nel plafond per l'importo effettivamente sostenuto. Il funzionamento del plafond è descritto in Spese di rappresentanza: il plafond sui ricavi e la tracciabilità, e dal periodo d'imposta 2025 anche l'omaggio va pagato con mezzi tracciabili.
Beni che l'impresa produce o vende: l'IVA torna sull'uscita con il TD27
Per i beni oggetto dell'attività propria l'IVA sull'acquisto o sulla produzione è detraibile, perché quei beni sono entrati in azienda per essere venduti. La conseguenza è che la loro cessione gratuita non sfugge all'imposta: l'art. 2, comma 2, n. 4, del DPR 633/1972 la tratta come cessione di beni, escludendo solo i beni estranei all'attività propria di costo unitario non superiore a 50 € e quelli per i quali la detrazione non è stata operata all'acquisto.
Le vie documentali che le fonti dell'Agenzia delle entrate descrivono sono due. La prima è la fattura con rivalsa dell'imposta sul destinatario, con tipo documento TD01 oppure TD24 quando l'operazione è accompagnata da un documento di trasporto. La seconda, che è la scelta naturale per un omaggio, è l'autofattura senza rivalsa: la guida alla compilazione della fattura elettronica indica il tipo documento TD27, fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa, in cui il cedente riporta i propri dati sia come cedente sia come cessionario, espone imponibile e imposta e annota il documento nel solo registro delle fatture emesse. Il TD27 può essere singolo o riepilogativo, e in questo secondo caso porta la data dell'ultima operazione o comunque una data del mese.
L'annotazione sul registro degli omaggi tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/1972 resta un'alternativa ammessa, e non è solo prassi professionale: nella consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022 l'Agenzia delle entrate ha scritto che la scelta concessa dalla circolare n. 32 del 27 aprile 1973 — autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile, oppure annotazione su un apposito «registro degli omaggi» dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite di ciascun giorno, distinti per aliquote — «non è venuta di per sé meno» e «resta, ad esempio, pienamente valida per i rapporti tra soggetti passivi d'imposta». Un limite però c'è, ed è il commercio al minuto: per chi certifica con il registratore telematico la stessa consulenza precisa che al completamento dell'operazione, anche senza incasso, al cliente va comunque rilasciato un documento commerciale o una fattura, «non risultando ammissibili alternative».
Senza un documento che segua il bene, l'omaggio si presume venduto
I beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui l'impresa svolge le proprie operazioni, né presso i suoi rappresentanti, si presumono ceduti (art. 1, c. 1, DPR 441/1997). Fra quei luoghi rientrano le sedi secondarie, le filiali, i depositi, i negozi e i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. La presunzione non opera se si dimostra che i beni sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti, oppure consegnati a terzi a un titolo che non trasferisce la proprietà, come lavorazione, deposito o comodato (art. 1, c. 2).
L'omaggio non rientra in nessuna di queste eccezioni, perché è a tutti gli effetti un trasferimento di proprietà: quello che serve non è escludere la cessione, ma provare che è avvenuta a titolo gratuito e con il regime che le compete. È la funzione del documento di trasporto con causale «omaggio» per i beni estranei all'attività e dell'autofattura per quelli prodotti o commercializzati dall'impresa. In assenza di uno dei due, in sede di controllo la merce mancante dal magazzino è merce che si presume venduta, con l'IVA e i ricavi che ne discendono.
Il caso di dicembre: 120 cesti su due fasce di prezzo
Un'impresa commerciale con ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per 2.000.000,00 € acquista, a dicembre, 90 cesti da 42,00 € l'uno per i clienti abituali e 30 cesti da 85,00 € l'uno per i clienti principali. I cesti non rientrano nell'attività propria dell'impresa.
| Componente del costo | Quantità | Valore unitario | Importo |
|---|---|---|---|
| Cesti di valore unitario fino a 50 € | 90 | 42,00 € | 3.780,00 € |
| Cesti di valore unitario oltre 50 € | 30 | 85,00 € | 2.550,00 € |
| IVA al 22 per cento indetraibile sui cesti oltre soglia | 30 | 18,70 € | 561,00 € |
| Costo complessivo rilevato in contabilità | 6.891,00 € |
Dei 6.891,00 € complessivi, 3.780,00 € sono deducibili per intero e non toccano il plafond, perché il valore unitario non supera i 50 €. I restanti 3.111,00 €, cioè 2.550,00 € di imponibile più 561,00 € di IVA rimasta a carico, sono spesa di rappresentanza: il plafond dell'esercizio vale l'1,5 per cento di 2.000.000,00 €, quindi 30.000,00 €, e la quota vi rientra per intero. Sul lato IVA si detrae soltanto l'imposta sui 90 cesti sotto soglia, pari a 831,60 €.
Le domande di chi ci arriva
Se regalo campioni gratuiti ai clienti, devo trattarli come una cessione ai fini IVA?
No, se sono campioni di modico valore appositamente contrassegnati: l'art. 2, comma 3, lettera d), del DPR 633/1972 li tiene fuori dalle cessioni di beni. È un regime diverso da quello dell'omaggio, che resta una cessione gratuita e segue la soglia dei 50 € di costo unitario.
Quando una cessione gratuita di beni non è imponibile ai fini IVA?
In due casi indicati dall'art. 2, comma 2, n. 4, del DPR 633/1972: quando il bene non rientra nella produzione o nel commercio dell'impresa e ha costo unitario non superiore a 50 €, e quando all'atto dell'acquisto o dell'importazione non è stata operata la detrazione dell'imposta. Fuori da questi casi la cessione gratuita è imponibile.
L'IVA sugli omaggi è sempre detraibile o c'è un limite di costo?
C'è un limite preciso: l'imposta sulle spese di rappresentanza è indetraibile, salvo quella sui beni di costo unitario non superiore a 50 € (art. 19-bis1, c. 1, lett. h, DPR 633/1972). Sopra la soglia l'IVA resta a carico dell'impresa e si somma al costo dell'omaggio.
Gli omaggi ai dipendenti seguono le stesse regole di quelli ai clienti?
No. I beni ceduti gratuitamente ai dipendenti si valutano come compenso in natura nel reddito di lavoro dipendente, secondo l'art. 51, comma 3, del TUIR, con una soglia di esenzione che le leggi di bilancio hanno più volte derogato. Lo ha ricordato l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 89 del 2024.
Se non trovo della merce in magazzino, il fisco presume che l'abbia venduta?
Sì, salvo prova contraria: i beni che non si trovano nei luoghi dell'impresa si presumono ceduti (art. 1, c. 1, DPR 441/1997). Per gli omaggi la prova è il documento che accompagna l'uscita, cioè il documento di trasporto con causale «omaggio» oppure l'autofattura per i beni oggetto dell'attività.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 108, c. 2: deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 € e plafond delle spese di rappresentanza.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1, c. 1, lett. h: indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza, salvo i beni di costo unitario non superiore a 50 €.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2, c. 2, n. 4: cessioni gratuite di beni ed esclusioni dal campo di applicazione dell'imposta.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2, c. 3, lett. d: campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, non considerati cessioni di beni.
- DPR 10 novembre 1997 n. 441, art. 1, c. 1 e 2: presunzione di cessione dei beni non presenti nei luoghi dell'impresa e casi in cui non opera.
- Agenzia delle entrate, circolare n. 34/E del 13 luglio 2009: valore complessivo dell'omaggio composto da più beni e disciplina delle spese di rappresentanza.
- Agenzia delle entrate, guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, tipo documento TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 89 del 2024: beni offerti in omaggio ai dipendenti e regime ai fini IRPEF.
- Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022, par. 11: il registro degli omaggi ex art. 39 del DPR 633/1972, concesso dalla circolare n. 32 del 27 aprile 1973, «non è venuta di per sé meno», ma non sostituisce il documento commerciale per chi certifica i corrispettivi; citata in prosa.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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