Partecipazioni per recupero crediti bancari art. 113 TUIR
L'art. 113 TUIR consente agli intermediari di disapplicare la PEX sulle partecipazioni acquisite per recuperare crediti, deducendo perdite e svalutazioni
31/05/2026
5 min lettura
In sintesi
L'art. 113 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) consente agli intermediari finanziari di optare per la non applicazione del regime di participation exemption (art. 87) alle partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi di recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. L'opzione produce un effetto preciso: le partecipazioni vengono equiparate ai crediti estinti o convertiti ai fini degli artt. 101 comma 5 (perdite su crediti) e 106 (svalutazione crediti), così che le perdite e le svalutazioni restino deducibili invece di cadere nel regime di esenzione/indeducibilità della PEX.
Quando si applica
La disposizione riguarda esclusivamente gli intermediari finanziari — banche e soggetti vigilati — che entrano nel capitale di un'impresa debitrice per recuperare un'esposizione creditizia, anziché perseguire altre forme di recupero. L'opzione è ammessa nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 23 della L. 28 dicembre 2005 n. 262.
Due sono le fattispecie tipiche (art. 113, c. 2):
- acquisizione di partecipazioni per il recupero del credito — occorre documentare i motivi di convenienza rispetto ad altre forme di recupero, le modalità e i tempi previsti e, in caso di partecipazione diretta nella società debitrice, che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi al realizzo e alla valorizzazione del patrimonio;
- conversione di crediti in azioni di nuova emissione — occorre che la difficoltà finanziaria del debitore sia temporanea, che vi siano ragionevoli prospettive di riequilibrio economico-finanziario nel medio periodo e che la conversione sia economicamente conveniente; il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria.
Come si applica nella pratica
Il razionale è di sistema. In assenza dell'opzione, una partecipazione che soddisfa i requisiti PEX produrrebbe, in caso di realizzo o di svalutazione, una minusvalenza o un componente negativo indeducibile (corollario dell'esenzione delle plusvalenze al 95% ex art. 87): per la banca che ha convertito un credito in azioni allo scopo di recuperarlo, questo significherebbe perdere la deducibilità della perdita sostanziale. La deroga dell'art. 113 ripristina il trattamento "da credito".
Il meccanismo si articola in più passaggi.
| Fase | Effetto |
|---|---|
| Opzione (c. 1) | Disapplicazione della PEX (art. 87) sulle partecipazioni da recupero crediti / conversione |
| Equiparazione (c. 4) | Le partecipazioni sono trattate come i crediti estinti o convertiti ai fini degli artt. 101 c. 5 e 106 |
| Condizione (c. 4) | Il valore dei crediti convertiti deve essere trasferito alle azioni ricevute |
| Vincolo (c. 3) | Rinuncia alle opzioni di consolidato (sezioni II e III) e di trasparenza (art. 115) verso la partecipata, finché ne mantiene il possesso |
L'equiparazione del comma 4 estende anche alle quote successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione, sempre a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni.
Sul piano procedurale, l'intermediario può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e) della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), indicando nell'istanza le condizioni dei commi 2 e 3 (art. 113, c. 5). Chi non intende applicare la PEX ma non ha presentato l'interpello, oppure non ha ricevuto risposta positiva, deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia (art. 113, comma 6).
Esempi pratici
Esempio 1 — Conversione di credito in azioni con opzione
Una banca vanta un credito di 5.000.000,00 € verso una S.r.l. in temporanea difficoltà. Nell'ambito di un piano di risanamento, converte il credito in azioni di nuova emissione, trasferendo alle azioni il valore di 5.000.000,00 €. Esercitando l'opzione ex art. 113, la partecipazione resta fiscalmente "credito": un'eventuale perdita successiva potrà essere dedotta ex art. 101, comma 5, anziché restare indeducibile sotto il regime PEX.
Esempio 2 — Svalutazione della partecipazione da recupero
Nell'esempio precedente, a fine esercizio la banca svaluta la partecipazione per 1.500.000,00 € a fronte del peggioramento del piano. Grazie all'equiparazione del comma 4, la svalutazione è trattata ai fini dell'art. 106 come svalutazione di credito, e quindi deducibile secondo le relative regole, anziché rappresentare un componente indeducibile.
Esempio 3 — Rinuncia al consolidato verso la partecipata
La medesima banca aderisce al consolidato nazionale di gruppo. Dopo l'opzione ex art. 113 sulla partecipazione nella società risanata, il comma 3 impone la rinuncia a includere quella partecipata nel consolidato e nella trasparenza (art. 115) per tutto il periodo in cui ne mantiene il possesso: la partecipata resta fuori dal perimetro di tassazione di gruppo.
Errori comuni e come evitarli
- Considerare l'opzione automatica: la disapplicazione della PEX è una facoltà che richiede l'esercizio espresso dell'opzione e la sussistenza delle condizioni del comma 2; senza opzione si applica il regime ordinario PEX dell'art. 87.
- Omettere il trasferimento del valore alle azioni: l'equiparazione del comma 4 opera solo "a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute"; in mancanza, l'effetto di deducibilità ex artt. 101 comma 5 e 106 non si produce.
- Includere comunque la partecipata nel consolidato o nella trasparenza: il comma 3 impone la rinuncia alle opzioni di gruppo e all'art. 115 verso la partecipata finché se ne mantiene il possesso; mantenerle è incompatibile con l'opzione.
- Saltare interpello e segnalazione in dichiarazione: chi non presenta l'interpello del comma 5, o non riceve risposta positiva, deve comunque segnalare nella dichiarazione gli elementi essenziali (comma 6); l'omissione espone a contestazioni.
- Estendere il regime a soggetti non legittimati: la norma riguarda solo gli intermediari finanziari nel rispetto della vigilanza Banca d'Italia, non qualunque creditore che converta crediti in partecipazioni.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 113 — Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 87 — Plusvalenze esenti (participation exemption), oggetto della disapplicazione opzionale.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 101, comma 5 — Perdite su crediti, ai cui fini è disposta l'equiparazione.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 106 — Svalutazione dei crediti, ai cui fini è disposta l'equiparazione.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 115 — Trasparenza fiscale, cui l'intermediario rinuncia verso la partecipata.
- L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 11, comma 1, lettera e) — interpello, richiamato dal comma 5.
- L. 28 dicembre 2005 n. 262, art. 23 — disposizioni di vigilanza Banca d'Italia, richiamate dal comma 1.
Risorse correlate
- Participation exemption: plusvalenze esenti (art. 87 TUIR)
- Minusvalenze e perdite su crediti (art. 101 TUIR)
- Svalutazione dei crediti (art. 106 TUIR)
- Trasparenza fiscale (art. 115 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 31 maggio 2026.
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