Adeguati assetti organizzativi: a chi tocca e come si valutano
Il dovere dell'art. 2086 del codice civile, i cinque assi con cui si verifica l'adeguatezza e le soglie di debito oltre cui scatta la segnalazione
16/09/2026
15/09/2026
8 min lettura
In sintesi
L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (art. 2086, secondo comma, del codice civile). Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza traduce quel dovere in capacità verificabili: rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, misurare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno i dodici mesi successivi, ricavare le informazioni che servono al test pratico di risanamento (art. 3, comma 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). L'imprenditore individuale resta su un obbligo più leggero, quello delle misure idonee (art. 3, comma 1). Nessuna delle due norme dice però come si stabilisce se un assetto è adeguato: quel metodo viene dalla dottrina della professione, che lo articola su cinque assi di analisi, e la verifica si chiude confrontando il debito scaduto dell'impresa con le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies, comma 1, CCII).
Un dovere che non aspetta la crisi
Il dovere nasce con l'impresa, non con il primo segnale di difficoltà. L'art. 2086, secondo comma, del codice civile lo lega a due funzioni distinte: l'assetto serve a far emergere per tempo la crisi e la perdita di continuità, e obbliga chi amministra ad attivarsi senza indugio per uno degli strumenti che l'ordinamento prevede per il risanamento.
La distinzione che conta per una PMI è quella fra impresa collettiva e impresa individuale. L'imprenditore collettivo istituisce un assetto ai sensi dell'art. 2086 del codice civile (art. 3, comma 2, CCII); l'imprenditore individuale adotta «misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi» e assume senza indugio le iniziative necessarie (art. 3, comma 1, CCII). Sono due soglie di adempimento diverse: una ditta individuale che tiene sotto controllo scaduto e flussi di cassa senza formalizzare un sistema di controllo di gestione è in regola, una SRL che si limita al bilancio annuale no.
Nella SRL la competenza è esclusiva degli amministratori: «l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori» (art. 2475, primo comma, del codice civile). La delega di fatto al consulente esterno non sposta la responsabilità, perché la norma non la rende delegabile. Il tema dei poteri e dei limiti dell'organo amministrativo è trattato nella scheda Amministrazione della SRL: art. 2475 c.c., poteri e limiti.
L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dedicata all'inquadramento degli istituti del Codice della crisi, colloca l'art. 3 fra i principi generali del Codice e ne riporta integralmente il testo: il dovere di adeguatezza non è una regola di settore, è il presupposto su cui poggiano la composizione negoziata e gli altri strumenti di regolazione della crisi.
Come si misura se un assetto è adeguato
La legge fissa il risultato da raggiungere e tace sul metodo. Il vuoto è stato colmato dalla dottrina della professione: la Fondazione nazionale dei commercialisti, nel documento di ricerca «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici» (2023) e nel documento gemello «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative» (2023), propone un percorso di valutazione a passi, con un questionario per ciascun passo. Sono documenti di dottrina professionale, non atti dell'amministrazione finanziaria: orientano la verifica, non la vincolano.
I cinque assi sono il modello di business, il modello gestionale, l'assetto organizzativo, l'assetto amministrativo e l'assetto contabile. Il primo indaga se l'impresa sappia dove crea valore e se quella consapevolezza sia condivisa dentro l'organizzazione. Il secondo guarda al sistema informativo e alle procedure autorizzative, perché un sistema informativo inadeguato a monte falsa ogni analisi a valle. Il terzo verifica organigramma, funzionigramma e mansionario, formalizzati e comunicati. Il quarto entra nel processo decisionale, nelle deleghe e nella loro corrispondenza ai poteri effettivi. Il quinto misura la contabilità: sistema informativo contabile integrato, contabilità analitica, indicatori di performance, budgeting e reporting, piano di tesoreria a sei mesi.
- Domanda: Il modello di business è definito, formalizzato e condiviso dentro l'organizzazione?
- sì → Il sistema informativo e le procedure autorizzative reggono quel modello?
- no → Lacuna sull'asse: si interviene lì prima di proseguire la valutazione
- Domanda: Il sistema informativo e le procedure autorizzative reggono quel modello?
- sì → Organigramma, funzionigramma e mansionario esistono e sono comunicati dentro l'impresa?
- no → Lacuna sull'asse: si interviene lì prima di proseguire la valutazione
- Domanda: Organigramma, funzionigramma e mansionario esistono e sono comunicati dentro l'impresa?
- sì → Le deleghe e il processo decisionale corrispondono ai poteri decisori effettivi?
- no → Lacuna sull'asse: si interviene lì prima di proseguire la valutazione
- Domanda: Le deleghe e il processo decisionale corrispondono ai poteri decisori effettivi?
- sì → Contabilità analitica, indicatori, budgeting e piano di tesoreria sono in uso?
- no → Lacuna sull'asse: si interviene lì prima di proseguire la valutazione
- Domanda: Contabilità analitica, indicatori, budgeting e piano di tesoreria sono in uso?
- sì → Assetto adeguato: la verifica dei dodici mesi dell'art. 3, c. 3, lett. b), CCII è sostenibile
- no → Lacuna sull'asse: si interviene lì prima di proseguire la valutazione
- Esito: Assetto adeguato: la verifica dei dodici mesi dell'art. 3, c. 3, lett. b), CCII è sostenibile
- Esito: Lacuna sull'asse: si interviene lì prima di proseguire la valutazione
Due avvertenze pratiche emergono dalle stesse check-list. La prima è che la presenza di uno strumento non ne prova l'adeguatezza: un organigramma può esserci ed essere sproporzionato all'impresa, un processo di budgeting può esistere senza rispettare i criteri della programmazione. La seconda è la proporzionalità, che la dottrina àncora ai limiti dimensionali dell'art. 2435-ter del codice civile: sopra quelle dimensioni conviene percorrere l'intero questionario, sotto si adatta la profondità dell'analisi alla realtà aziendale.
Per una PMI il risultato minimo accettabile è riconoscibile: un piano di tesoreria aggiornato, una reportistica periodica sullo scaduto attivo e passivo, un cruscotto mensile su margini e indebitamento, e una persona identificata dentro l'azienda a cui spetta il monitoraggio. La verifica dei dodici mesi dell'art. 3, comma 3, lettera b), CCII è la prova che questi strumenti devono superare.
Le soglie oltre cui il debito diventa una segnalazione
L'art. 3, comma 4, CCII elenca quattro segnali che agevolano la previsione della crisi anche prima che questa emerga: retribuzioni scadute da almeno trenta giorni per oltre la metà del monte mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quelli non scaduti; esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni, o che da almeno sessanta giorni superano gli affidamenti, purché valgano almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; e le esposizioni debitorie qualificate dell'art. 25-novies, comma 1, CCII.
Le esposizioni qualificate sono l'unico segnale con una conseguenza esterna automatica: superata la soglia, il creditore pubblico segnala all'imprenditore e all'organo di controllo via posta elettronica certificata, invitando a valutare l'istanza di composizione negoziata (art. 25-novies, comma 3, CCII).
| Voce | Che cosa fa scattare la segnalazione | Soglia e termine di invio |
|---|---|---|
| INPS | Ritardo oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali | Oltre il 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e oltre 15.000 € con lavoratori subordinati o parasubordinati, oltre 5.000 € senza; invio entro 60 giorni |
| INAIL | Premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non versati | Oltre 5.000 €; invio entro 60 giorni |
| Agenzia delle entrate | Debito IVA scaduto risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche | Oltre 5.000 € e almeno il 10% del volume d'affari dell'anno precedente, in ogni caso oltre 20.000 €; invio con la comunicazione di irregolarità e comunque entro 150 giorni |
| Agenzia delle entrate-Riscossione | Crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni | Oltre 100.000 € per le imprese individuali, 200.000 € per le società di persone, 500.000 € per le altre società; invio entro 60 giorni |
I termini di invio sono differenziati: l'Agenzia delle entrate segnala contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; INPS, INAIL e Agenzia delle entrate-Riscossione entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni (art. 25-novies, comma 2, CCII). Tutte le decorrenze del comma 4 sono ormai maturate: 1° gennaio 2022 per l'INPS, entrata in vigore del Codice per l'INAIL, secondo trimestre 2022 per l'Agenzia delle entrate, 1° luglio 2022 per l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La procedura completa è nella scheda Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: art. 25-novies CCII.
Il caso. Una SRL con volume d'affari 2025 di 1.200.000,00 € arriva al 30/06/2026 con quattro posizioni scadute: IVA non versata risultante dalle liquidazioni periodiche per 28.000,00 €, contributi INPS arretrati da oltre novanta giorni per 9.000,00 € (a fronte di 40.000,00 € dovuti nell'anno precedente), premi INAIL per 2.400,00 € e carichi affidati all'agente della riscossione per 180.000,00 €. L'esposizione complessiva è di 219.400,00 €.
| Posizione scaduta | Debito scaduto | Soglia di legge | Segnalazione |
|---|---|---|---|
| IVA da liquidazioni periodiche (Agenzia delle entrate) | 28.000,00 € | oltre 5.000 € e almeno il 10% del volume d'affari 2025 (120.000 €), in ogni caso oltre 20.000 € | dovuta, per la clausola oltre 20.000 € |
| Contributi previdenziali scaduti da oltre 90 giorni (INPS) | 9.000,00 € | oltre il 30% dei contributi dovuti nel 2025 (12.000 €) e oltre 15.000 € | non dovuta, nessuna delle due condizioni |
| Premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni (INAIL) | 2.400,00 € | oltre 5.000 € | non dovuta |
| Carichi affidati scaduti da oltre 90 giorni (Agenzia delle entrate-Riscossione) | 180.000,00 € | oltre 500.000 € per le società di capitali (100.000 € per le imprese individuali) | non dovuta |
| Esposizione scaduta complessiva | 219.400,00 € |
Una sola posizione fa scattare la segnalazione, e non è la più grande. Sull'IVA non ricorrono entrambe le condizioni della lettera c): i 28.000,00 € superano i 5.000,00 €, ma restano sotto il 10% del volume d'affari (120.000,00 €); interviene però la clausola di chiusura, che impone la segnalazione in ogni caso oltre 20.000,00 €. L'INPS resta fuori due volte, sotto il 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente (12.000,00 €) e sotto i 15.000,00 €, e le due condizioni vanno soddisfatte insieme. L'INAIL è sotto i 5.000,00 €. I 180.000,00 € affidati alla riscossione non toccano la soglia delle società di capitali, che è di 500.000,00 €: la stessa cifra avrebbe superato la soglia di 100.000,00 € prevista per le imprese individuali. Un assetto che monitora solo l'importo assoluto del debito, invece del rapporto con la soglia di ciascun ente, avrebbe guardato dalla parte sbagliata.
Le domande di chi ci arriva
Quali sono gli obblighi dell'imprenditore sull'assetto organizzativo e contabile della società?
Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi (art. 2086, secondo comma, del codice civile). Nella SRL l'istituzione spetta esclusivamente agli amministratori. Il perimetro del dovere è nella sezione «Un dovere che non aspetta la crisi».
Quali requisiti deve avere un assetto per essere considerato adeguato?
Deve consentire di rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno i dodici mesi successivi e di ricavare le informazioni per la lista di controllo e il test pratico di risanamento (art. 3, comma 3, CCII). Il metodo di verifica, per assi, è descritto nella sezione sulla misurazione.
Quali sono le soglie di debito IVA oltre cui l'Agenzia delle entrate segnala la crisi?
Il debito IVA scaduto risultante dalle liquidazioni periodiche rileva sopra 5.000,00 € quando è almeno pari al 10% del volume d'affari dell'anno precedente, e in ogni caso sopra 20.000,00 € (art. 25-novies, comma 1, lettera c), CCII). Il confronto fra le quattro soglie è nell'ultima sezione.
Da che importo l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnala i carichi affidati?
Oltre 100.000,00 € per le imprese individuali, oltre 200.000,00 € per le società di persone e oltre 500.000,00 € per le altre società, sui crediti scaduti da più di novanta giorni (art. 25-novies, comma 1, lettera d), CCII). La forma giuridica cambia la soglia a parità di debito, come mostra il caso numerico.
L'imprenditore individuale ha gli stessi obblighi di una società?
No. L'art. 3, comma 1, CCII gli chiede misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a intervenire senza indugio, non un assetto formalizzato ai sensi dell'art. 2086, secondo comma, del codice civile, che riguarda l'imprenditore in forma societaria o collettiva.
Riferimenti normativi
- art. 2086, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile)
- art. 2475, primo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile)
- art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
- art. 13, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (lista di controllo e test pratico di risanamento)
- art. 25-novies, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)
- circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: inquadramento e approfondimento degli istituti, Parte I
- Fondazione nazionale dei commercialisti, documenti di ricerca «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici» e «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative», 2023 (dottrina professionale)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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