Adesione al PVC: sanzioni a un sesto, trenta giorni, codici F24
Perché la riduzione è a un sesto, la doppia comunicazione entro trenta giorni, i sessanta giorni dell'ufficio e i codici tributo istituiti nel 2024
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
L'adesione ai verbali di constatazione, disciplinata dall'art. 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, consente al contribuente di accettare il contenuto integrale di un processo verbale di constatazione entro trenta giorni dalla consegna, chiudendo la posizione con un atto di definizione dell'accertamento parziale e con le sanzioni ridotte alla metà della misura prevista per l'accertamento con adesione: un sesto del minimo di legge, contro un terzo.
L'istituto è stato inserito nel decreto dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, e si applica ai verbali consegnati dal 30 aprile 2024. È lo sconto sanzionatorio più profondo previsto dal decreto, e in cambio chiede la cosa più impegnativa: accettare il verbale per intero, senza selezionare i rilievi.
Un sesto del minimo: da dove viene il numero, e quanto vale
L'art. 5-quater, comma 6, non fissa una percentuale propria: dice che «la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà». Poiché quelle norme fissano le sanzioni a un terzo del minimo previsto dalla legge, l'adesione al verbale le porta a un sesto — ed è esattamente così che l'Agenzia delle entrate ha descritto il beneficio nella risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024, con cui ha istituito i codici tributo dell'istituto.
Il conto su un caso concreto. Un processo verbale contesta a una S.r.l. costi indeducibili per 80.000 € in un periodo d'imposta. Con l'aliquota IRES del 24 per cento (art. 77, comma 1, TUIR) la maggiore imposta è di 19.200 €; la sanzione per dichiarazione infedele è il 70 per cento della maggiore imposta dovuta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, nella misura applicabile per effetto dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 5 giugno 2024 n. 87).
| Voce | Importo | Misura applicata |
|---|---|---|
| Maggiore IRES accertata sui costi ripresi | 19.200,00 € | 24% di 80.000 € |
| Sanzione piena per dichiarazione infedele | 13.440,00 € | 70% della maggiore imposta |
| Sanzione in accertamento con adesione ordinario | 4.480,00 € | un terzo del minimo |
| Sanzione con adesione al verbale di constatazione | 2.240,00 € | un sesto del minimo |
| Totale da versare aderendo al verbale, oltre interessi | 21.440,00 € |
Le tre misure a confronto, sulla stessa sanzione base di 13.440 €: piena resta 13.440 €, in accertamento con adesione scende a 4.480 €, con l'adesione al verbale a 2.240 €. Fra le ultime due corrono 2.240 €, ed è il prezzo che il contribuente paga per conservare la possibilità di discutere l'imponibile: l'adesione al PVC ha a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale (art. 5-quater, comma 2), mentre nel contraddittorio dell'adesione ordinaria la base imponibile si può rideterminare. Quando i rilievi contengono una parte solida e una discutibile, il confronto va fatto sulla somma, non sulla sola percentuale.
Un limite che il testo pone e che vale la pena leggere per esteso: la condizione ammessa dal comma 1, lettera b), è soltanto «la rimozione di errori manifesti». Non è una porta per discutere la fondatezza dei rilievi — per quella serve l'accertamento con adesione dopo l'avviso — ma per correggere ciò che è sbagliato in modo evidente: un importo riportato male, una duplicazione, un'annualità errata.
Trenta giorni per decidere, sessanta perché l'ufficio risponda
I termini dell'art. 5-quater sono stretti e si incastrano l'uno nell'altro. Vale la pena notare che nel periodo di riflessione il contribuente non corre rischi di decadenza a favore dell'ufficio: il comma 4 sospende i termini per l'accertamento fino alla comunicazione dell'adesione, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla consegna del verbale.
- Giorno 0: Consegna del processo verbale di constatazione — I termini per l'accertamento restano sospesi fino alla comunicazione dell'adesione e comunque non oltre il trentesimo giorno (comma 4)
- Entro trenta giorni dalla consegna: Comunicazione dell'adesione, senza condizioni oppure condizionata alla rimozione di errori manifesti — Va inviata sia all'ufficio dell'Agenzia indicato nel verbale sia all'organo che lo ha redatto (commi 1 e 2)
- Nei dieci giorni successivi, solo per l'adesione condizionata: L'organo verbalizzante può correggere gli errori manifesti e aggiornare il verbale — Ne informa immediatamente il contribuente e l'ufficio dell'Agenzia (comma 3)
- Entro sessanta giorni dalla comunicazione: L'ufficio notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale — Nell'adesione condizionata il termine decorre dalla comunicazione dell'organo verbalizzante, non da quella del contribuente (comma 5)
- Nei termini dell'art. 8, dall'atto di definizione: Versamento in unica soluzione o della prima rata, fino a otto o sedici rate trimestrali — Sulle rate successive alla prima gli interessi al saggio legale decorrono dal giorno successivo alla notifica dell'atto di definizione (comma 6)
- In caso di mancato pagamento: Iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute — A norma dell'art. 14 del D.P.R. 602/1973 (comma 7): il verbale aderito non torna discutibile
Due passaggi meritano attenzione operativa. Il primo è la doppia comunicazione: l'adesione va comunicata sia al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale sia all'organo che lo ha redatto (art. 5-quater, comma 2), che nella pratica è spesso un reparto della Guardia di finanza. Il secondo riguarda l'adesione condizionata: il termine di sessanta giorni entro cui l'ufficio notifica l'atto di definizione non decorre dalla comunicazione del contribuente ma da quella con cui l'organo verbalizzante informa l'Agenzia di aver corretto il verbale (art. 5-quater, comma 5). Chi condiziona l'adesione, quindi, sposta in avanti anche la propria scadenza di pagamento.
Ricordare che il verbale è l'atto con cui si constatano le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie (art. 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4) aiuta a collocare l'istituto: si aderisce a una constatazione, non a una pretesa già liquidata. È per questo che l'atto che chiude il procedimento è un accertamento parziale, e non l'accertamento definitivo del periodo d'imposta.
Il versamento: quindici codici tributo, e due causali per i contributi
Con la risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024 l'Agenzia delle entrate ha istituito una famiglia dedicata di codici tributo per le somme risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale previsto dal comma 6. Sono codici propri dell'istituto: usare quelli dell'adesione ordinaria o del ravvedimento espone il versamento a errata imputazione.
| Voce | Codice tributo |
|---|---|
| IRPEF e relativi interessi | 9976 |
| IRES e relativi interessi | 9977 |
| IVA e relativi interessi | 9978 |
| Ritenute e relativi interessi | 9979 |
| Altre imposte dirette e sostitutive | 9982 |
| Imposte indirette e altri tributi minori | 9983 |
| Altri tributi erariali | 9984 |
| Recupero crediti d'imposta e agevolativi | 9985 |
| Sanzione relativa ai tributi erariali | 9986 |
| Addizionale regionale all'IRPEF | 9987 |
| IRAP e relativi interessi | 9988 |
| Sanzione relativa all'addizionale regionale | 9989 |
| Sanzione relativa all'IRAP | 9990 |
| Addizionale comunale all'IRPEF | 9991 |
| Sanzione relativa all'addizionale comunale | 9992 |
I codici si espongono nella sezione «Erario» del modello F24, solo nella colonna «importi a debito versati», riportando nei campi «codice ufficio», «codice atto» e «anno di riferimento» i dati indicati nell'atto di definizione. Per i codici 9987, 9988, 9989 e 9990 il campo «rateazione/Regione/Prov./mese rif.» ospita il codice della Regione; per il 9991 e il 9992 il codice catastale del Comune destinatario. Per i contributi previdenziali risultanti dallo stesso atto la risoluzione ha istituito le causali APM1 per i contributi artigiani e CPM1 per i contributi commercianti.
Sul versamento valgono i termini e le modalità dell'art. 8: pagamento in unica soluzione o rateale, fino a otto rate trimestrali di pari importo, o sedici se le somme dovute superano 50.000 €. Il termine è di venti giorni, e qui va detto da quando decorrono, perché l'art. 8, comma 1, li fa partire «dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7» — un atto che nell'adesione ordinaria si forma in contraddittorio e che il contribuente sottoscrive. Nell'adesione al verbale l'atto è invece unilaterale e notificato: l'art. 5-quater, comma 5, prevede che l'ufficio «notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale», e il comma 6 fissa la decorrenza degli interessi «dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione». I venti giorni decorrono perciò dalla notifica dell'atto di definizione, non da una redazione che il contribuente non conosce. La stessa lettura era già quella dell'Agenzia delle entrate sul precedente art. 5-bis: la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, § 5.2, nota 44, distingue i momenti del perfezionamento e precisa che «l'adesione ai sensi dell'art. 5-bis si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale», mentre quella dell'art. 7 «si perfeziona con il versamento della prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione». Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione (art. 5-quater, comma 6): è una precisazione che l'art. 8 non contiene per l'adesione ordinaria, dove il testo non qualifica il tasso. In caso di mancato pagamento l'ufficio iscrive a ruolo a titolo definitivo le somme dovute, a norma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (art. 5-quater, comma 7): il verbale, una volta aderito, non torna discutibile.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 5-quater, commi 1-7 — adesione ai verbali di constatazione: adesione senza condizioni o condizionata alla rimozione di errori manifesti, termine di trenta giorni dalla consegna, doppia comunicazione, correzione entro dieci giorni, atto di definizione entro sessanta giorni, sanzioni ridotte alla metà, iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 2, comma 5 — misura di riferimento delle sanzioni nell'accertamento con adesione: un terzo del minimo previsto dalla legge.
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 8, comma 1 — versamento entro venti giorni, che nell'adesione al verbale decorrono dalla notifica dell'atto di definizione (art. 5-quater, commi 5 e 6).
- Agenzia delle entrate, circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 — momenti del perfezionamento dell'adesione: con la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale nell'adesione al processo verbale di constatazione.
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 8, comma 2 — versamento rateale fino a otto rate trimestrali, sedici se le somme superano 50.000 €.
- D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, art. 41, comma 2 — l'art. 1 del decreto si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.
- Legge 7 gennaio 1929 n. 4, art. 24 — le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, comma 2 — sanzione del 70 per cento della maggiore imposta dovuta per dichiarazione infedele.
- D.Lgs. 5 giugno 2024 n. 87, art. 5, comma 1 — le nuove misure sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 77, comma 1 — aliquota IRES del 24 per cento.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 14 — iscrizioni a ruolo a titolo definitivo in base ad accertamenti definitivi.
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024 — codici tributo da 9976 a 9992 e causali APM1 e CPM1; riduzione delle sanzioni a un sesto; applicabilità ai verbali consegnati dal 30 aprile 2024.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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