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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Acquiescenza all'avviso: due sconti a un terzo, e non sono uguali

Acquiescenza sull'intera pretesa o definizione delle sole sanzioni, il conto delle due strade, la rateazione e le somme che non tornano indietro

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'acquiescenza è la definizione prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218: le sanzioni irrogate si riducono a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, pagando entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute tenuto conto della riduzione. In ogni caso la sanzione non può scendere sotto un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Esiste però un secondo sconto «a un terzo» che si applica allo stesso avviso e che l'art. 15 non nomina: la definizione delle sole sanzioni prevista dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Chiudono cose diverse — l'una l'intera pretesa, l'altra soltanto la parte sanzionatoria — e la scelta fra le due è la decisione che questa scheda aiuta a prendere.

Due riduzioni a un terzo che non chiudono la stessa cosa

L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che le sanzioni collegate al tributo sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento: il contribuente riceve un solo documento, ma dentro ci sono due pretese. Il comma 2 consente di definire la sola parte sanzionatoria pagandone un terzo entro il termine per la proposizione del ricorso, e — a differenza dell'acquiescenza — non chiede nessuna rinuncia al contenzioso sull'imposta.

VoceAcquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/1997)Sole sanzioni (art. 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997)
Che cosa si definisceL'intera pretesa dell'atto: imposte, sanzioni e interessiLa sola parte sanzionatoria; la pretesa sulle imposte resta aperta
Sanzione dovutaUn terzo dell'irrogato, mai meno di un terzo dei minimi edittali delle violazioni più graviUn terzo della sanzione irrogata, con lo stesso limite minimo
Rinunce richiesteAl ricorso e all'istanza di accertamento con adesioneNessuna: l'atto resta impugnabile per la parte impositiva
Termine per il versamentoEntro il termine per la proposizione del ricorsoEntro il termine per la proposizione del ricorso
Effetto sull'attoL'atto diventa definitivo e la pretesa è chiusaL'atto resta impugnabile per le maggiori imposte, che vanno versate secondo le regole del giudizio
RateazioneFino a otto rate trimestrali, sedici sopra 50.000 € (rinvio dell'art. 15, comma 2, all'art. 8, comma 2)Non prevista dall'art. 17, comma 2, che richiede il pagamento entro il termine di ricorso
Acquiescenza o definizione delle sole sanzioni: che cosa cambia davveroFonte: Elaborazione SamBooks su art. 15 D.Lgs. 218/1997 e art. 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997Scarica i dati in CSV

L'Agenzia delle entrate ha spiegato la differenza in modo esplicito nella circolare n. 21 del 7 novembre 2024, motivando perché l'art. 17-bis del D.Lgs. 472/1997 richiami l'acquiescenza e non la definizione delle sole sanzioni: quest'ultima «fa salva la possibilità per il contribuente di impugnare la pretesa impositiva», mentre l'art. 17-bis «condiziona la definizione agevolata delle sanzioni alla rinuncia al contenzioso». E aggiunge che il versamento delle sanzioni in misura ridotta entro i termini di impugnazione «non definisce interamente la pretesa impositiva, poiché l'atto contiene anche quella fondata sulle maggiori imposte».

Una differenza tecnica che pesa sull'aritmetica: l'acquiescenza riduce a un terzo la sanzione irrogata nell'atto, mentre l'accertamento con adesione la fissa a un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, comma 5). Quando l'ufficio ha irrogato la sanzione oltre il minimo — per esempio applicando l'aumento dalla metà al doppio previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 471/1997 per le violazioni realizzate con documentazione falsa o condotte fraudolente — l'acquiescenza costa più dell'adesione, non meno.

C'è infine un caso in cui il beneficio non spetta affatto. Nelle società e associazioni dell'art. 5 del TUIR e nelle società che optano per la trasparenza, la definizione avviene con unico atto e in contraddittorio con i soci; verso i soggetti che non aderiscono o che, pur ritualmente convocati, non hanno partecipato al contraddittorio, l'art. 4, comma 2, esclude espressamente l'applicazione sia dell'art. 2, comma 5, sia dell'art. 15, comma 1. Per quel socio non c'è né lo sconto dell'adesione né quello dell'acquiescenza.

Il conto su un accertamento da 90.000 euro di maggiore imposta

Un avviso accerta a una S.r.l. una maggiore IRES di 90.000 € e irroga la sanzione per dichiarazione infedele nella misura del 70 per cento della maggiore imposta dovuta, cioè 63.000 € (art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, nella misura applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 per effetto dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 5 giugno 2024 n. 87).

VoceImportoMisura applicata
Maggiore IRES accertata nell'avviso90.000,00 €importo accertato, non riducibile in acquiescenza
Sanzione irrogata per dichiarazione infedele63.000,00 €70% della maggiore imposta
Sanzione dovuta prestando acquiescenza21.000,00 €un terzo dell'irrogato (art. 15, comma 1)
Totale da versare entro il termine di ricorso, oltre interessi111.000,00 €
Avviso con 90.000 euro di maggiore IRES: quanto si versa in acquiescenzaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997 e art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Chiudendo in acquiescenza si versano 111.000 € oltre interessi entro il termine di ricorso, e l'atto diventa definitivo. Definendo invece le sole sanzioni si versano 21.000 € e si impugna l'avviso per la sola imposta: in pendenza di giudizio l'ufficio può iscrivere a ruolo a titolo provvisorio un terzo delle imposte accertate, 30.000 € (art. 15, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), quindi l'esborso iniziale è di 51.000 € invece di 111.000 €.

Le due strade convergono se il ricorso viene respinto: dopo la sentenza di primo grado si versano i due terzi del tributo (art. 68, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546) e alla definitività l'intera maggiore imposta, mentre le sanzioni restano ferme ai 21.000 € già definiti. Il conto finale è lo stesso dell'acquiescenza — 111.000 € — ma con anni di giudizio, interessi e spese in più. Quella da evitare è la terza strada: impugnare senza definire le sanzioni e poi perdere, perché in quel caso la sanzione resta piena e il dovuto sale a 153.000 €. La riduzione a un terzo si perde per intero il giorno dopo la scadenza del termine di ricorso, e non si recupera in nessun grado successivo.

Sul fronte della cassa, l'art. 15, comma 2, richiama i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, quindi anche l'acquiescenza si rateizza: fino a otto rate trimestrali di pari importo, sedici se le somme dovute superano 50.000 €. La prima rata va versata entro il termine per la proposizione del ricorso, non entro i venti giorni dell'adesione, perché è il comma 1 dell'art. 15 a fissare il termine. Le somme si pagano con il modello F24, come versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, salvo che per il tributo siano previste modalità diverse (art. 15-bis). Il rinvio del comma 2 comprende anche l'art. 8, comma 4: il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine della successiva fa decadere dal piano, con le conseguenze dell'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973.

L'ambito dell'art. 15 non si esaurisce nell'accertamento. Il comma 2 estende la riduzione anche alla rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni prima casa indicate nella Nota II-bis dell'art. 1 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e nell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194: è l'ipotesi che nella pratica arriva più spesso ai privati, e passa spesso inosservata perché nessuno la cerca dentro il decreto sull'adesione.

Quale strada, e perché pagando non si torna indietro

La scelta non si riduce a un confronto di percentuali: dipende da quanto sono solidi i rilievi e da che cosa si vuole conservare.

  • Domanda: I rilievi dell'avviso sono fondati nella sostanza?
    • sì, i rilievi reggono → Serve dilazionare il pagamento?
    • no, in tutto o in parte → Si contesta la misura della pretesa o la sua stessa esistenza?
  • Domanda: Serve dilazionare il pagamento?
    • sì, serve dilazione → Acquiescenza rateizzata: sanzioni a un terzo, prima rata entro il termine di ricorso, fino a otto o sedici rate trimestrali
    • no, si paga subito → Acquiescenza in unica soluzione entro il termine di ricorso: sanzioni a un terzo e atto definitivo
  • Domanda: Si contesta la misura della pretesa o la sua stessa esistenza?
    • la misura della pretesa → Istanza di accertamento con adesione: si tratta l'imponibile e le sanzioni scendono a un terzo del minimo
    • l'esistenza della pretesa → Ricorso, con la facoltà di definire intanto le sole sanzioni a un terzo (art. 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997)
  • Esito: Acquiescenza rateizzata: sanzioni a un terzo, prima rata entro il termine di ricorso, fino a otto o sedici rate trimestrali
  • Esito: Acquiescenza in unica soluzione entro il termine di ricorso: sanzioni a un terzo e atto definitivo
  • Esito: Istanza di accertamento con adesione: si tratta l'imponibile e le sanzioni scendono a un terzo del minimo
  • Esito: Ricorso, con la facoltà di definire intanto le sole sanzioni a un terzo (art. 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997)
Avviso di accertamento notificato: quale strada conviene percorrereFonte: Elaborazione SamBooks su art. 6 e art. 15 D.Lgs. 218/1997 e art. 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997

Sul come si manifesta la rinuncia, la circolare n. 21 del 2024 è utile perché allarga il perimetro oltre l'atto formale: rilevano «non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti quali l'omessa notifica del medesimo e la mancata costituzione in giudizio», purché sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata. Il versamento nei termini, quindi, è la condizione che regge tutto: senza quello non c'è definizione, comunque la si dichiari.

C'è però un effetto che va conosciuto prima di firmare l'ordine di bonifico, e la stessa circolare lo enuncia senza margini: la definizione agevolata, totale o parziale, inibisce il potere di autotutela, e l'ufficio non restituisce le somme versate a seguito della definizione. «L'adesione agli istituti di definizione agevolata comporta l'irripetibilità delle somme versate dal contribuente»: chi paga in acquiescenza e solo dopo scopre un vizio manifesto dell'atto — un errore di calcolo, un pagamento non considerato — non potrà ottenere il rimborso in autotutela. Se un dubbio c'è, va sciolto prima del versamento, non dopo.

Il percorso inverso è invece previsto. Quando l'ufficio annulla parzialmente l'atto in autotutela, l'art. 17-bis del D.Lgs. 472/1997 consente di avvalersi della definizione agevolata dell'art. 15 «alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto», purché il contribuente rinunci al ricorso e l'atto non sia già definitivo; la circolare precisa che il versamento va eseguito entro il termine per impugnare il provvedimento di autotutela, ovvero entro sessanta giorni dalla sua notifica. Se invece l'annullamento parziale arriva quando l'atto è già definitivo per mancata impugnazione, la definizione agevolata è possibile solo se l'istanza di autotutela era stata presentata nei termini per proporre ricorso (art. 17-bis, comma 1-bis).

Le altre due strade sono trattate a parte: l'accertamento con adesione, che è l'unica che permette di rideterminare l'imponibile, e il ricorso tributario, con le sue regole di pagamento in pendenza di giudizio.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 15, commi 1 e 2 — sanzioni ridotte a un terzo per rinuncia a impugnare e a formulare istanza di adesione, con pagamento entro il termine di ricorso; limite di un terzo dei minimi edittali; rinvio agli artt. 2, commi 3, 4 e 5 ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4; estensione agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni prima casa.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 15-bis — pagamento mediante versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 2, comma 5 — nell'adesione le sanzioni si applicano a un terzo del minimo previsto dalla legge, misura diversa dal terzo dell'irrogato dell'art. 15.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 4, comma 2 — verso i soci che non aderiscono o non partecipano al contraddittorio non si applicano l'art. 2, comma 5, e l'art. 15, comma 1.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 8, comma 2 — otto rate trimestrali, sedici se le somme dovute superano 50.000 euro.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 17, commi 1 e 2 — irrogazione contestuale delle sanzioni collegate al tributo e definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un terzo entro il termine di ricorso.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 17-bis, commi 1 e 1-bis — definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, commi 2 e 3 — sanzione del 70 per cento della maggiore imposta e aumento dalla metà al doppio per condotte fraudolente.
  • D.Lgs. 5 giugno 2024 n. 87, art. 5, comma 1 — le nuove misure sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 15, comma 1 — iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per un terzo degli ammontari accertati.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 68, comma 1 — pagamento dei due terzi del tributo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 7 novembre 2024 — irripetibilità delle somme versate a seguito di definizione agevolata, rilevanza dei comportamenti concludenti, termini della definizione dopo l'autotutela parziale e ragione per cui l'art. 17-bis non richiama l'art. 17.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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