Visto di conformità sulle dichiarazioni art. 35 D.Lgs. 241/1997
Visto di conformità sulle dichiarazioni: oggetto, soggetti abilitati, uso per compensazioni e rimborsi, certificazione tributaria e sanzioni per visto infedele
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 disciplina il visto di conformità: l'attestazione, rilasciata su richiesta del contribuente, della conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla documentazione contabile. Lo rilasciano i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e i professionisti abilitati alla trasmissione telematica (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro). Nella pratica il visto è il presupposto per la compensazione dei crediti oltre la soglia di legge, per i rimborsi IVA e per il modello 730. Il visto infedele è sanzionato dall'art. 39 con una sanzione amministrativa da 258 € a 2.582 €; per le dichiarazioni dei redditi è dovuta in alternativa una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.
Quando si applica
Il visto di conformità si colloca a valle della predisposizione della dichiarazione e attesta la corrispondenza tra i dati dichiarati, la documentazione di supporto e le scritture contabili. È richiesto, o fortemente consigliato, nelle situazioni in cui l'ordinamento subordina un beneficio o una procedura alla verifica di un soggetto terzo abilitato:
- compensazione orizzontale dei crediti (IVA e imposte dirette) di importo annuo superiore alla soglia di legge, oltre la quale la compensazione tramite F24 richiede l'apposizione del visto;
- rimborsi IVA di importo rilevante, in alternativa alla prestazione di garanzia;
- modello 730 elaborato e trasmesso dal CAF o dal professionista, sul quale il visto è elemento strutturale della procedura di assistenza fiscale.
La soglia che fa scattare l'obbligo di visto sulle compensazioni (pari, in via generale, a 5.000 € annui per ciascuna tipologia di credito) deriva dalla normativa successiva in materia di compensazioni e costituisce il contesto operativo di riferimento; non è fissata dall'art. 35, che individua oggetto e soggetti del visto.
Accanto al visto, l'art. 36 prevede la certificazione tributaria (il cosiddetto "visto pesante"), riservata ai revisori iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni e che abbiano tenuto le scritture contabili del contribuente. La certificazione presuppone il previo rilascio del visto di conformità e produce effetti più ampi sul piano dell'accertamento.
Come si applica nella pratica
Il soggetto che appone il visto verifica la corrispondenza tra dati dichiarati, documentazione e scritture contabili, assumendone la responsabilità. La tabella sintetizza i tre istituti dell'art. 35 e seguenti.
| Istituto | Soggetti abilitati | Oggetto | Norma |
|---|---|---|---|
| Visto di conformità | CAF e professionisti abilitati alla trasmissione telematica | conformità dati dichiarazione ↔ documentazione e scritture | art. 35 |
| Certificazione tributaria | revisori con almeno 5 anni di esercizio che tengono le scritture | esatta applicazione delle norme sostanziali (visto pesante) | art. 36 |
Le sanzioni per il rilascio infedele sono graduate dall'art. 39.
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| Visto di conformità (o asseverazione) infedele | da 258 € a 2.582 € | art. 39, c. 1, lett. a) |
| Visto infedele su dichiarazione redditi (modalità DM 164/1999) | 30% della maggiore imposta riscontrata | art. 39, c. 1, lett. a) |
| Certificazione tributaria infedele | da 516 € a 5.165 € | art. 39, c. 1, lett. b) |
In caso di visto infedele su dichiarazione dei redditi, il professionista o il CAF può evitare la sanzione fissa versando una somma pari al 30% della maggiore imposta, sempre che l'infedeltà non sia stata indotta da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente; è inoltre possibile trasmettere una dichiarazione rettificativa, con riduzione della somma dovuta secondo le regole del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Per le ipotesi più gravi o ripetute l'art. 39 prevede la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto da uno a tre anni e, nei casi reiterati, l'inibizione. La correzione di errori già emersi resta gestibile anche tramite dichiarazione integrativa (art. 2 DPR 322/1998).
Esempi pratici
Esempio 1 — Credito IVA in compensazione oltre soglia
Una società chiude la dichiarazione IVA annuale con un credito di 8.000,00 € che intende utilizzare in compensazione orizzontale tramite F24. Superata la soglia di 5.000,00 €, la compensazione richiede l'apposizione del visto di conformità ex art. 35: senza visto, gli F24 in compensazione verrebbero scartati.
Esempio 2 — Visto infedele su dichiarazione dei redditi
Un professionista appone il visto su una dichiarazione dei redditi successivamente rettificata dall'ufficio per una maggiore imposta di 2.000,00 €. Ricorrendo le condizioni della lett. a) dell'art. 39, in luogo della sanzione da 258 € a 2.582 € è tenuto a versare il 30% della maggiore imposta, pari a 600,00 €, salva la responsabilità del contribuente in caso di condotta dolosa o gravemente colposa.
Esempio 3 — Certificazione tributaria infedele
Un revisore che tiene da anni le scritture di un'impresa in contabilità ordinaria rilascia la certificazione tributaria ex art. 36, poi risultata infedele. Si applica la sanzione amministrativa da 516 € a 5.165 € prevista dall'art. 39, comma 1, lett. b), con possibile sospensione da uno a tre anni in caso di violazioni reiterate.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere visto di conformità e certificazione tributaria: il primo attesta la conformità dei dati (art. 35), la seconda l'esatta applicazione delle norme sostanziali ed è riservata a revisori con cinque anni di esercizio (art. 36).
- Compensare crediti oltre soglia senza visto: l'F24 in compensazione oltre il limite annuo viene scartato se la dichiarazione è priva del visto.
- Ritenere la sanzione sempre fissa: per le dichiarazioni dei redditi l'art. 39 prevede in alternativa il 30% della maggiore imposta, non solo l'importo da 258 € a 2.582 €.
- Trascurare la responsabilità del professionista: il visto infedele espone a sanzione, sospensione e, nei casi reiterati, inibizione dalla facoltà di rilascio.
- Attribuire la soglia di 5.000 € all'art. 35: la soglia deriva dalla disciplina delle compensazioni; l'art. 35 definisce solo oggetto e soggetti del visto.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 35 — visto di conformità: oggetto (conformità dei dati delle dichiarazioni alla documentazione e alle scritture contabili) e soggetti abilitati (CAF e professionisti).
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 36 — certificazione tributaria ("visto pesante"): soggetti (revisori con almeno cinque anni di esercizio) ed effetti.
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 39 — sanzioni per visto infedele (da 258 € a 2.582 €; 30% della maggiore imposta sui redditi) e per certificazione tributaria infedele (da 516 € a 5.165 €), con sospensione e inibizione.
- Soglia di 5.000 € annui per l'obbligo di visto sulle compensazioni: disciplina delle compensazioni richiamata come contesto operativo, non fissata dall'art. 35.
Risorse correlate
- Dichiarazione integrativa e correzione errori (art. 2 DPR 322/1998)
- Dichiarazione IVA annuale e termini (art. 8 DPR 322/1998)
- Ravvedimento operoso e F24 (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 31 maggio 2026.
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