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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Cinque per mille: soggetti, scelta e riparto (D.Lgs. 111/2017)

Disciplina del cinque per mille IRPEF ex D.Lgs. 111/2017: destinatari, scelta in dichiarazione dei redditi, criteri di riparto e obblighi di rendicontazione

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 disciplina il cinque per mille: per ciascun esercizio finanziario una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF è destinata, in base alla scelta del contribuente espressa nella dichiarazione dei redditi, alle finalità di interesse generale indicate dal decreto (enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, ricerca scientifica e universitaria, ricerca sanitaria, attività sociali del comune di residenza, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici). Si tratta di una scelta di destinazione di parte dell'imposta già dovuta, non di un onere aggiuntivo: non aumenta né riduce l'imposta del contribuente. I criteri di riparto e i termini di erogazione sono fissati con D.P.C.M. (art. 4 e art. 5), mentre l'art. 8 impone ai beneficiari obblighi di rendicontazione e trasparenza.

Quando si applica

Il cinque per mille opera in sede di dichiarazione annuale dei redditi (modello Redditi PF o modello 730). Il contribuente persona fisica può destinare la quota apponendo la firma in uno dei riquadri dedicati e, ove richiesto, indicando il codice fiscale dell'ente prescelto.

Le categorie di destinatari (art. 3, comma 1) sono:

  • lett. a) enti di cui all'art. 1 della legge delega (L. 106/2016), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • lett. b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
  • lett. c) finanziamento della ricerca sanitaria;
  • lett. d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • lett. e) associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale che svolgono rilevante attività di interesse sociale.

Resta inoltre ferma la destinazione a favore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 3, comma 3). L'efficacia della lett. a) per gli ETS decorre dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS (art. 3, comma 2).

Come si applica nella pratica

Il flusso operativo del cinque per mille si articola in quattro fasi: scelta del contribuente, accreditamento dell'ente, riparto ed erogazione, rendicontazione.

1. Scelta in dichiarazione. Il contribuente esprime la destinazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente (art. 3, comma 1). La scelta è facoltativa, gratuita e non incide sull'imposta dovuta: è una mera indicazione di destinazione di una quota di gettito già acquisito dall'Erario. Le scelte non espresse sono ripartite secondo le modalità definite dal D.P.C.M. (art. 5, comma 1).

2. Accreditamento dell'ente (art. 4). Gli enti destinatari accedono al riparto secondo modalità e termini fissati con D.P.C.M.; è prevista la formazione di un elenco permanente degli iscritti, aggiornato e pubblicato annualmente, oltre agli elenchi annuali degli enti ammessi.

3. Riparto ed erogazione (art. 5). Il D.P.C.M. fissa i criteri di riparto e l'importo minimo erogabile a ciascun ente sulla base delle scelte dei contribuenti (comma 1). I beneficiari comunicano all'amministrazione erogatrice i dati necessari al pagamento, così da consentire l'erogazione entro la chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno (comma 2). Chi non comunica i dati nei termini perde il diritto al contributo per l'esercizio di riferimento, e le somme sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 3), salvo i casi di contenzioso (comma 4).

Adempimento del beneficiarioTermineFonte
Comunicazione dati per il pagamentotermine fissato dal D.P.C.M.art. 5, comma 2
Redazione del rendicontoentro 1 anno dalla ricezione delle sommeart. 8, comma 1
Trasmissione del rendiconto all'amministrazione erogatriceentro 30 giorni dalla redazioneart. 8, comma 1
Pubblicazione su sito web di importi e rendicontoentro 30 giorni dalla scadenza del termine di redazioneart. 8, comma 2

4. Trasparenza e rendicontazione (art. 8). I beneficiari redigono un apposito rendiconto entro un anno dalla ricezione delle somme, lo trasmettono all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni con relazione illustrativa (comma 1) e ne danno pubblicità sul proprio sito web (comma 2). In caso di omessa pubblicazione, dopo la diffida con termine di 30 giorni, è irrogata una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito (comma 3). Sul tema della destinazione delle imposte, va tenuto presente che il cinque per mille non va confuso con l'otto per mille (destinato a Stato e confessioni religiose) né con il due per mille (destinato a partiti politici): si tratta di istituti distinti, regolati da norme diverse.

Esempi pratici

Esempio 1 — Scelta nel modello 730

Un lavoratore dipendente con IRPEF lorda di 6.000,00 € sceglie nel modello 730 di destinare il cinque per mille a una ODV iscritta al RUNTS, indicandone il codice fiscale. La sua imposta non varia: l'Erario destinerà all'ente una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF dovuta dal contribuente (30,00 €), senza alcun esborso aggiuntivo a suo carico.

Esempio 2 — Comunicazione dati e rischio decadenza

Un'associazione ammessa al riparto riceve la comunicazione di assegnazione ma non trasmette nei termini i dati di pagamento (IBAN, legale rappresentante) all'amministrazione erogatrice. Per effetto dell'art. 5, comma 3, perde il diritto al contributo per quell'esercizio e le somme sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. La perdita del diritto si evita rispettando puntualmente i termini fissati dal D.P.C.M.

Esempio 3 — Rendiconto e sanzione per omessa pubblicazione

Un ETS percepisce 12.000,00 € a titolo di cinque per mille. Deve redigere il rendiconto entro un anno dalla ricezione (art. 8, comma 1) e pubblicarlo sul proprio sito. Omessa la pubblicazione, l'amministrazione lo diffida concedendo 30 giorni; in caso di inerzia, è applicata una sanzione pari al 25% del contributo, ossia 3.000,00 € (art. 8, comma 3).

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare il cinque per mille come un onere deducibile: è una scelta di destinazione di imposta già dovuta (art. 3, comma 1), non un onere che riduce l'IRPEF; non va indicato tra deduzioni o detrazioni.
  • Confondere cinque, otto e due per mille: sono istituti distinti con finalità e destinatari diversi; le firme nei rispettivi riquadri non sono alternative tra loro.
  • Non comunicare i dati di pagamento nei termini: l'inadempimento fa perdere il diritto al contributo per l'esercizio (art. 5, comma 3), salvo contenzioso.
  • Omettere o ritardare il rendiconto: il rendiconto va redatto entro un anno e trasmesso entro i 30 giorni successivi (art. 8, comma 1); l'omessa pubblicazione comporta sanzione del 25% (art. 8, comma 3).
  • Considerare la lett. a) già operativa a prescindere dal RUNTS: la destinazione agli ETS della lett. a) ha effetto dall'anno successivo all'operatività del Registro (art. 3, comma 2).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111, art. 1 — Definizioni (beneficiario, amministrazione erogatrice, Registro).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111, art. 2 — Oggetto (riforma strutturale del cinque per mille).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111, art. 3 — Destinazione del cinque per mille (commi 1, 2, 3).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111, art. 5 — Riparto ed erogazione del contributo (commi 1, 2, 3).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111, art. 8 — Trasparenza della destinazione delle somme (commi 1, 2, 3).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.