Forfetario ODV e APS dal 2026: coefficienti 1% e 3% sui ricavi
Chi può optare per il forfetario dell'art. 86 del Codice del Terzo settore, che cosa entra negli 85.000 euro di plafond e quanta IRES resta da versare
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
L'art. 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) un regime forfetario opzionale per le sole attività commerciali: il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi percepiti un coefficiente di redditività dell'1 per cento per le ODV e del 3 per cento per le APS, a condizione che nel periodo d'imposta precedente i ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superino 85.000 euro. Il regime porta con sé l'esonero dalle scritture contabili, dagli obblighi IVA e dall'obbligo di operare le ritenute alla fonte. Le disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore, art. 86 compreso, si applicano agli enti iscritti al RUNTS dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per chi ha esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2026.
Chi può optare, e che cosa finisce davvero nel plafond degli 85.000 €
Il regime è riservato a due sole categorie soggettive — ODV e APS iscritte nella rispettiva sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore — e non è aperto agli altri enti del Terzo settore, che dispongono semmai del forfetario dell'art. 80. Poiché l'art. 86 non pone alcuna condizione sulla qualificazione fiscale dell'ente, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che vi possono accedere anche le ODV e le APS che, per effetto del test di prevalenza, assumono natura fiscalmente commerciale (circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, paragrafo 3.2).
La soglia di 85.000 euro — fissata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186, che ha riscritto l'art. 86, comma 1, sopprimendone un periodo — riguarda i ricavi dell'attività commerciale percepiti nel periodo d'imposta precedente, ragguagliati al periodo d'imposta. Per gli enti di nuova costituzione con primo periodo di gestione inferiore all'anno solare il limite si rapporta a quel periodo, computato in giorni.
Che cosa entra nel plafond è il punto su cui si sbaglia più spesso:
- entrano i ricavi delle attività di interesse generale e delle attività diverse svolte con modalità commerciali, e anche i corrispettivi della raccolta fondi quando questa è esercitata in modo continuativo, fuori dalle condizioni dell'art. 79, comma 4, lettera a), del Codice;
- non entrano i proventi di attività commerciali occasionali, che restano redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera i), del TUIR;
- non entrano, e questa è la differenza tecnicamente più rilevante rispetto all'art. 80, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e i proventi immobiliari. L'art. 86 parla solo di «ricavi»: si tratta di poste straordinarie, che l'Agenzia considera fuori dalla forfetizzazione, non concorrenti al plafond e da assoggettare a tassazione ordinaria (circolare n. 1/E del 2026, paragrafo 3.2). Nel forfetario dell'art. 80 le stesse componenti si sommano invece al reddito forfetizzato.
Le entrate che il Codice qualifica come non commerciali per ODV e APS non rilevano in nessun caso ai fini della soglia: la loro perimetrazione è quella degli artt. 84 e 85 del Codice.
L'opzione si comunica nella dichiarazione annuale oppure nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (art. 86, comma 2). Per il primo periodo d'imposta di vigenza del regime e per gli enti di nuova costituzione manca, per definizione, un esercizio precedente da misurare: l'opzione si esercita presumendo di restare entro il limite nel periodo d'imposta in corso. Il regime cessa dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni del comma 1 (art. 86, comma 14): la fuoriuscita è quindi sempre differita all'anno dopo, mai retroattiva.
1% o 3%: il conto di un'APS con 40.000 € di ricavi commerciali
Un'APS iscritta al RUNTS gestisce un servizio bar aperto anche a non associati e percepisce nel 2026 ricavi commerciali per 40.000,00 €, sotto la soglia degli 85.000 €. Applicando il coefficiente del 3 per cento previsto per le APS, il reddito imponibile è 1.200,00 € e l'IRES dovuta, con l'aliquota del 24 per cento dell'art. 77 del TUIR, è 288,00 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Ricavi commerciali percepiti nel periodo d'imposta 2026 | 40.000,00 € |
| Reddito imponibile forfetario: 3% dei ricavi, coefficiente APS (art. 86, comma 3) | 1.200,00 € |
| IRES dovuta: 24% del reddito imponibile forfetario (art. 77, comma 1, TUIR) | -288,00 € |
| Ricavi al netto dell'IRES del regime forfetario | 39.712,00 € |
Il confronto con le alternative rende evidente il peso della scelta, a parità di ricavi:
- regime ordinario: a fronte di costi effettivi documentati per 26.500,00 €, l'utile dell'attività commerciale sarebbe 13.500,00 € e l'IRES 3.240,00 €;
- forfetario dell'art. 80, coefficiente del 7 per cento per le prestazioni di servizi fino a 130.000 € di ricavi: imponibile 2.800,00 €, IRES 672,00 €;
- forfetario dell'art. 86: imponibile 1.200,00 €, IRES 288,00 €.
Fra il regime ordinario e l'art. 86 corrono 2.952,00 € di imposta all'anno. Il rovescio della medaglia è che nel forfetario i costi effettivi sono irrilevanti: se l'attività chiudesse in perdita, l'ente pagherebbe comunque l'IRES sul reddito forfetizzato. Le perdite fiscali maturate prima dell'ingresso nel regime restano computabili in diminuzione, secondo i commi 5 e 6 dell'art. 80 richiamati dall'art. 86, comma 4.
Art. 86 o art. 80: due forfetari che non si scelgono con lo stesso criterio
Un ente che sia insieme APS e ETS non commerciale ha davanti entrambi i regimi, e la convenienza non si decide solo sul coefficiente più basso: pesano il tetto di ricavi, il trattamento delle poste straordinarie e gli effetti sull'IVA, che l'art. 80 non tocca affatto.
| Voce | Forfetario art. 86 (solo ODV e APS) | Forfetario art. 80 (tutti gli ETS non commerciali) |
|---|---|---|
| Chi può accedere | ODV e APS iscritte nella rispettiva sezione del RUNTS, anche se di natura fiscalmente commerciale | Enti del Terzo settore non commerciali ai sensi dell'art. 79, comma 5, comprese ODV e APS |
| Limite di ricavi per l'accesso | 85.000 € di ricavi percepiti nel periodo d'imposta precedente, ragguagliati al periodo | Nessuna soglia di accesso: oltre 300.000 € di ricavi cambia soltanto il coefficiente |
| Coefficiente di redditività | 1% per le ODV, 3% per le APS, senza scaglioni | Prestazioni di servizi 7%, 10%, 17%; altre attività 5%, 7%, 14%, per scaglioni di ricavi |
| Plusvalenze, sopravvenienze, dividendi e proventi immobiliari | Fuori dal forfait: tassati in via ordinaria e irrilevanti ai fini del plafond | Si aggiungono al reddito determinato con i coefficienti (art. 80, comma 1) |
| Effetti ai fini IVA | Niente rivalsa né detrazione; esonero da versamento, dichiarazione annuale, liquidazioni e registri | Nessuno: il regime riguarda le sole imposte sui redditi, l'IVA resta ordinaria |
| Come si esercita l'opzione | Dichiarazione annuale o dichiarazione di inizio attività IVA (art. 86, comma 2) | Dichiarazione annuale dei redditi, con effetto per almeno un triennio (art. 80, comma 3) |
L'opzione per il regime ordinario o per quello dell'art. 80 è sempre possibile, si comunica con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta ed è valida per almeno un triennio (art. 86, comma 13). Nel passaggio da un regime all'altro operano i criteri di raccordo del comma 15: i ricavi già tassati nel forfetario non tornano a rilevare, quelli di competenza non ancora tassati rilevano nei periodi successivi. Per i beni strumentali il costo non ammortizzato è quello risultante alla fine del periodo precedente all'ingresso nel regime, se acquistati prima dell'opzione, ed è il prezzo d'acquisto se acquistati durante il regime. Un raffronto con il forfetario degli enti non commerciali basato sul TUIR è nella scheda sull'art. 145 del TUIR; quello con il regime delle persone fisiche, che condivide la soglia ma non il resto, nella scheda sul forfetario delle PMI.
Che cosa cade e che cosa resta negli adempimenti
L'esonero è ampio ma non totale, e la distinzione fra ciò che cade e ciò che resta è quella che determina il carico amministrativo reale:
| Adempimento | Trattamento nel regime dell'art. 86 |
|---|---|
| Registrazioni e scritture contabili | Esonero (comma 5), fermi i registri imposti da norme non tributarie |
| Conservazione dei documenti emessi e ricevuti | Obbligo confermato, ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973 (comma 5) |
| Dichiarazione dei redditi | Obbligo, nei termini del DPR 322/1998 (comma 5) |
| Ritenute alla fonte, comprese le addizionali | Esonero (comma 6), con obbligo di indicare in dichiarazione codice fiscale e ammontare corrisposti senza ritenuta |
| Rivalsa IVA e detrazione sugli acquisti | Precluse entrambe (comma 7, lettera a) |
| Versamento IVA, dichiarazione annuale, liquidazioni periodiche, registri | Esonero (comma 8), salva numerazione e conservazione delle fatture di acquisto |
| Operazioni in cui l'ente è debitore d'imposta | Fattura da emettere o integrare e IVA da versare entro il giorno 16 del mese successivo (comma 9) |
| Indici sintetici di affidabilità fiscale | Esclusione (comma 16) |
Tre precisazioni operative che l'Agenzia ha aggiunto nella circolare n. 1/E del 2026. L'esonero dalle ritenute è una facoltà, non un divieto: l'ente che continui a operarle non tiene per ciò solo un comportamento concludente di uscita dal regime. Se, pur non essendovi tenuto, emette una fattura su richiesta del committente, la fattura elettronica deve riportare il codice natura N2.2. Gli acquisti intracomunitari di beni restano fuori dal campo IVA entro la soglia annua di 10.000,00 € al netto dell'imposta, oltre la quale tornano le regole ordinarie. Sull'assetto contabile che resta dovuto anche fuori dal perimetro tributario si veda la scheda sulle scritture contabili degli enti del Terzo settore.
Un chiarimento sulla decorrenza vale più di ogni altro, perché è cambiato di recente. Nella versione originaria, l'art. 101, comma 10, del Codice subordinava all'autorizzazione della Commissione europea l'efficacia degli artt. 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86. Dopo la comfort letter con cui, nel marzo 2025, la Direzione generale Concorrenza ha riconosciuto in via preliminare la compatibilità delle misure fiscali del Codice con la disciplina degli aiuti di Stato, il comma 10 è stato modificato e oggi subordina all'autorizzazione il solo art. 77 sui titoli di solidarietà. Il forfetario dell'art. 86 non attende quindi alcuna autorizzazione: si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 104, comma 2, come modificato dall'art. 8 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84). Per un ente con esercizio dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 il primo periodo utile decorre dal 1° luglio 2026.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 86 — Regime forfetario per le attività commerciali di ODV e APS: soglia di 85.000 euro (comma 1), opzione (comma 2), coefficienti dell'1% e del 3% (comma 3), esoneri contabili e IVA (commi 5-9), cessazione (comma 14), esclusione dagli ISA (comma 16).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 80, comma 1 — Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali: coefficienti dal 5% al 17% per scaglioni di ricavi.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 79, comma 5 — Qualificazione degli enti del Terzo settore non commerciali.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 101, comma 10 — Autorizzazione della Commissione europea, oggi riferita al solo art. 77.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 104, comma 2 — Decorrenza del Titolo X dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 77, comma 1 — Aliquota IRES del 24 per cento.
- Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, paragrafi 1.5 e 3.2 — Chiarimenti sul Titolo X del Codice del Terzo settore, sulla decorrenza e sul regime forfetario di ODV e APS.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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