Regime ordinario, semplificato o forfettario: come si sceglie
Forfettario entro 85.000 €, semplificata entro 500.000 o 800.000 € (art. 18 DPR 600/1973), ordinaria per le società: soglie, opzioni e adempimenti
05/08/2026
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In sintesi
Il regime contabile e fiscale di un'attività dipende dalla forma giuridica del soggetto e dai ricavi o compensi dell'anno precedente, non da una preferenza dell'imprenditore: le persone fisiche entro 85.000 € applicano il forfettario con imposta sostitutiva del 15% (art. 1, commi 54 e 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), le imprese individuali e le società di persone entro 500.000 € di ricavi per le prestazioni di servizi o 800.000 € per le altre attività tengono la contabilità semplificata (art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600), mentre le società soggette a IRES e gli enti commerciali tengono in ogni caso la contabilità ordinaria (artt. 13 e 14 del DPR 600/1973).
| Profilo | Forfettario | Semplificata | Ordinaria |
|---|---|---|---|
| Chi può accedere | Solo persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni, senza le cause ostative del comma 57 | Imprese individuali e società di persone (art. 13, lettere c) e d), del DPR 600/1973) | Società IRES ed enti commerciali sempre; gli altri oltre soglia o per opzione |
| Soglie | 85.000 € di ricavi o compensi dell'anno precedente e 20.000 € lordi di spese per lavoro | 500.000 € di ricavi percepiti per i servizi, 800.000 € per le altre attività | Nessuna: regime naturale dei soggetti IRES, obbligatorio sopra i limiti della semplificata |
| Determinazione del reddito | Coefficiente di redditività per codice ATECO sui ricavi percepiti, poi imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi cinque periodi al ricorrere del comma 65) | Ricavi e proventi percepiti meno spese sostenute, con i correttivi dell'art. 66 del TUIR: criterio di cassa | Competenza economica: risultato di bilancio rettificato secondo il TUIR |
| IVA | Nessuna rivalsa sulle operazioni nazionali ed esonero dagli obblighi del DPR 633/1972, salvo numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto | Ordinaria: liquidazioni periodiche e registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23 e 25 del DPR 633/1972) | Ordinaria, con gli stessi registri e liquidazioni |
| Scritture obbligatorie | Esonero da registrazione e tenuta delle scritture; resta la conservazione dei documenti | Registro degli incassi e registro dei pagamenti, o registri IVA integrati; registro dei beni ammortizzabili | Libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, scritture ausiliarie e di magazzino e, se ne ricorrono i presupposti, registro dei beni ammortizzabili e libri sociali |
| Dichiarativi | Redditi con il quadro dedicato; nessuna dichiarazione IVA annuale | Redditi e IVA annuale; IRAP solo per le società di persone (imprese individuali escluse dal 2022) | Redditi, IRAP e IVA annuale, più il bilancio d'esercizio per chi vi è tenuto |
Quando si applica
Il forfettario riguarda le sole persone fisiche che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 € e hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 20.000 € lordi; con più codici ATECO si assume la somma dei ricavi e dei compensi. Le cause ostative più frequenti sono la partecipazione a società di persone o il controllo di una S.r.l. con attività riconducibile, l'attività svolta prevalentemente per il datore di lavoro attuale o dei due periodi d'imposta precedenti e i redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 €, limite elevato a 35.000 € per gli anni 2025 e 2026. L'elenco completo è nella scheda sul regime forfettario e la soglia di 85.000 €.
La semplificata è il regime naturale delle imprese minori e si estende di anno in anno finché i ricavi percepiti restano entro 500.000 € per i servizi o 800.000 € per le altre attività. Con attività miste contano i ricavi dell'attività prevalente e, in mancanza di annotazione distinta, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi; chi inizia può adottarla dal primo anno se presume di restare sotto i limiti, come spiega la scheda sulla contabilità semplificata per le imprese minori.
L'ordinaria è obbligatoria senza limiti di ricavi per le società soggette a IRES e per gli enti con oggetto esclusivo o principale commerciale; per gli altri scatta dall'anno successivo al superamento delle soglie, oppure si adotta per opzione.
Come si applica nella pratica
All'apertura la scelta si comunica nella dichiarazione di inizio attività: chi applica il forfettario dichiara di presumere la sussistenza dei requisiti, chi apre un'impresa commerciale può indicare la semplificata sulla base dei ricavi attesi ragguagliati ad anno. Gli adempimenti sono descritti nella scheda su apertura, variazione e cessazione della partita IVA.
L'opzione per il regime superiore ha una durata minima. L'impresa in semplificata che opta per l'ordinaria è vincolata dall'inizio del periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata e, in ogni caso, per quel periodo e i due successivi, finché non la revoca. È vincolato per almeno un triennio anche chi tiene i soli registri IVA senza annotare incassi e pagamenti, presumendo che la data di registrazione coincida con quella di incasso o pagamento, e il forfettario che opta per l'IVA e le imposte nei modi ordinari, comunicando la scelta con la prima dichiarazione annuale successiva.
L'uscita dal forfettario segue due tempi diversi. Se viene meno un requisito del comma 54 o si verifica una causa ostativa, il regime cessa dall'anno successivo; se i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 €, cessa nell'anno stesso e l'IVA è dovuta dalle operazioni che comportano il superamento.
Cambiano gli obblighi contabili, non la fatturazione elettronica, che riguarda tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti in Italia senza distinzione di regime. In ordinaria le registrazioni nelle scritture cronologiche vanno eseguite non oltre sessanta giorni e i libri conservati fino alla definizione degli accertamenti (scheda su tenuta e conservazione delle scritture contabili); in semplificata la convalida delle bozze dei registri messe a disposizione dall'Agenzia fa venir meno l'obbligo di tenuta dei registri degli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972, fermo il registro degli incassi.
Esempi pratici
Esempio 1 — Grafica freelance in forfettario che nel 2026 incassa 96.000 €
Nel 2025 la professionista percepisce compensi per 72.000 € e non ha dipendenti: applica il forfettario nel 2026. Durante il 2026 incassa 96.000 €, quindi supera 85.000 € ma resta sotto 100.000 €: il regime si applica per tutto il 2026 e cessa dal 2027, con passaggio alla semplificata e IVA in rivalsa.
Esempio 2 — Impresa individuale di riparazioni con 540.000 € di ricavi incassati
L'officina svolge prestazioni di servizi e nel 2025 incassa 465.000 €: sotto 500.000 €, applica la semplificata anche nel 2026. Nel 2026 incassa 540.000 € e supera il limite: dal 2027 è obbligata alla contabilità ordinaria, con libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie.
Esempio 3 — Dipendente con 38.000 € di reddito che apre partita IVA nel 2026
Il lavoratore percepisce nel 2025 redditi di lavoro dipendente per 38.000 €, oltre il limite di 35.000 € valido per il 2025 e il 2026: la causa ostativa gli preclude il forfettario. Apre quindi la partita IVA in contabilità semplificata, con IVA in rivalsa, registri e liquidazioni periodiche.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: confondere la soglia di permanenza con quella di uscita immediata. 85.000 € porta all'uscita dall'anno successivo, 100.000 € all'uscita immediata con IVA dovuta dalle operazioni che superano il limite: monitorare i due valori separatamente.
- Errore: calcolare le soglie della semplificata per competenza. I ricavi si assumono come somme incassate registrate: contano gli incassi effettivi, non il fatturato emesso.
- Errore: revocare l'opzione per l'ordinaria dopo un solo esercizio. Vincola per il periodo in cui è esercitata e per i due successivi: va valutata su un orizzonte triennale.
- Errore: dedurre gli ammortamenti in semplificata senza il registro dei beni ammortizzabili. Le quote sono deducibili a condizione che il registro sia tenuto: istituirlo prima del primo cespite.
- Errore: sommare male i ricavi con più codici ATECO. Per l'accesso al forfettario si assume la somma dei ricavi e dei compensi di tutte le attività, non il valore dell'attività principale.
Riferimenti normativi
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-71 — regime forfettario.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 12 — limite elevato a 35.000 € per il 2025 e il 2026.
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 13, 14, 18 e 22 — scritture contabili e imprese minori.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 66 — reddito delle imprese minori.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 23 e 25 — registrazione di fatture emesse e acquisti.
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, artt. 1 e 4 — fattura elettronica e documenti IVA precompilati.
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, artt. 2 e 8 — termini dei dichiarativi.
Risorse correlate
- TUIR art. 66: reddito delle imprese minori in contabilità semplificata
- Libro giornale e libro degli inventari: obblighi di tenuta
- Documenti IVA precompilati: bozze dei registri, LIPE e dichiarazione annuale
- Cassetto fiscale: cosa contiene e come si consulta
- Piano dei conti: struttura, mastri e conti per le PMI
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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