Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero 2026 INPS
Retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori italiani all'estero in Paesi senza convenzione: base contributiva, datori di lavoro e conguagli
22/06/2026
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In sintesi
Le retribuzioni convenzionali sono le retribuzioni figurative, fissate annualmente con decreto interministeriale, che si prendono a base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. In questi casi la contribuzione non si calcola sulla retribuzione effettivamente erogata, ma su un imponibile convenzionale determinato per fasce e settori. I valori per il 2026 sono stati individuati dal decreto interministeriale del 29 maggio 2026. La circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 ne illustra l'ambito di applicazione e fornisce le istruzioni operative, comprese quelle per le regolarizzazioni contributive.
Quando si applica
Il regime delle retribuzioni convenzionali riguarda i datori di lavoro che inviano lavoratori italiani a prestare la propria attività in Paesi extra-UE non legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale (totali o parziali). In presenza di tali accordi, infatti, vale la disciplina pattizia e non quella convenzionale.
Sono interessati in particolare:
- datori di lavoro con dipendenti distaccati o assunti per operare stabilmente in Paesi terzi privi di convenzione;
- lavoratori italiani soggetti alle assicurazioni obbligatorie italiane durante la permanenza all'estero;
- le posizioni che richiedono una regolarizzazione dei versamenti già effettuati nei mesi precedenti l'emanazione del decreto annuale, da allineare ai nuovi valori convenzionali.
Il presupposto giuridico è l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che àncora la contribuzione a retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale.
Come si applica nella pratica
L'imponibile contributivo non è la retribuzione reale, ma il valore convenzionale corrispondente alla fascia e al settore di appartenenza del lavoratore, come fissato dalle tabelle allegate al decreto interministeriale del 29 maggio 2026. Su tale imponibile si applicano le aliquote contributive ordinarie.
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Base di calcolo | Retribuzione convenzionale (non quella effettiva) |
| Fonte dei valori 2026 | Decreto interministeriale 29 maggio 2026, tabelle allegate |
| Quadro normativo | Art. 4, c. 1, D.L. 317/1987 conv. L. 398/1987 |
| Istruzioni operative | Circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 |
| Regolarizzazioni | Conguaglio dei mesi pregressi ai nuovi valori (modalità in circolare) |
Operativamente:
- il datore individua, per ciascun lavoratore all'estero, la fascia di retribuzione convenzionale in base al settore e al livello, secondo le tabelle 2026;
- applica all'imponibile convenzionale le aliquote dovute alle gestioni interessate;
- poiché il decreto annuale è pubblicato in corso d'anno, i mesi già versati su valori provvisori vanno regolarizzati allineandoli alle tabelle definitive, secondo le istruzioni della circolare n. 66/2026.
Gli importi puntuali delle fasce e dei settori sono contenuti nelle tabelle allegate al decreto del 29 maggio 2026: vanno consultati direttamente, senza ricostruzioni a memoria.
Esempi pratici
Esempio 1 — Tecnico distaccato in un Paese senza convenzione
Un'impresa di costruzioni invia un tecnico in un Paese extra-UE privo di accordi di sicurezza sociale con l'Italia. La contribuzione non si calcola sullo stipendio realmente erogato, ma sulla retribuzione convenzionale prevista per il settore e la fascia di inquadramento del lavoratore, secondo le tabelle 2026 del D.I. 29 maggio 2026.
Esempio 2 — Regolarizzazione dei mesi pregressi
Una società ha versato i contributi di gennaio-maggio 2026 sui valori convenzionali dell'anno precedente, in attesa del nuovo decreto. Pubblicate le tabelle 2026, deve regolarizzare la differenza, conguagliando i mesi già versati ai nuovi imponibili convenzionali secondo le istruzioni della circolare n. 66/2026.
Esempio 3 — Lavoratore in Paese con convenzione: regime escluso
Un dipendente è inviato in un Paese che ha sottoscritto con l'Italia una convenzione di sicurezza sociale. In questo caso non si applicano le retribuzioni convenzionali: la posizione contributiva segue la disciplina dell'accordo bilaterale e non le tabelle del decreto interministeriale.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: calcolare i contributi sulla retribuzione effettiva. Per i Paesi senza convenzione la base è quella convenzionale fissata dal decreto annuale.
- Errore: applicare il regime convenzionale anche ai Paesi con accordo di sicurezza sociale. In quel caso prevale la disciplina pattizia.
- Errore: omettere la regolarizzazione dei mesi versati su valori provvisori. Il conguaglio ai nuovi valori 2026 è parte integrante dell'adempimento.
- Errore: sbagliare fascia o settore. L'imponibile dipende dalla corretta collocazione del lavoratore nelle tabelle del D.I. 29 maggio 2026.
- Errore: inventare gli importi delle tabelle. I valori 2026 sono quelli allegati al decreto; vanno letti, non stimati.
Riferimenti normativi
- Circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 — Determinazione per l'anno 2026 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale; regolarizzazioni contributive.
- Decreto interministeriale del 29 maggio 2026 (individuazione delle retribuzioni convenzionali 2026 e relative tabelle allegate).
- Art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-22.
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