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AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Rettifica delle società o accertamento d'ufficio: che atto arriva

Un atto solo per la società e per i soci quando la dichiarazione c'è, presunzioni libere quando manca: come cambiano le prove e i destinatari

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Due articoli vicini del DPR 29 settembre 1973 n. 600 governano situazioni opposte. L'articolo 40 presuppone che una dichiarazione ci sia e ne disciplina la rettifica per i soggetti diversi dalle persone fisiche: si procede con unico atto, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari, e per il reddito complessivo si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o al rendiconto. L'articolo 41 presuppone il contrario: nessuna dichiarazione, o una dichiarazione nulla. In quel caso l'ufficio procede all'accertamento d'ufficio e determina il reddito complessivo sui dati e le notizie comunque raccolti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti richiesti dal terzo comma dell'articolo 38 e di prescindere dalle risultanze della dichiarazione e delle scritture contabili, ancorché regolarmente tenute.

Entrambi gli articoli sono stati abrogati dal D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento: l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2027 e fino a quella data i due articoli restano vigenti nel testo qui descritto. Il decreto contiene una clausola di salvaguardia per cui i rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti norme del testo unico.

Chi riceve l'atto quando a essere rettificata è una società di persone

Il primo comma dell'articolo 40 riguarda i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e non pone problemi di destinatario: l'atto resta in capo alla società. Il secondo comma cambia scena. Per le società e le associazioni indicate nell'articolo 5 del DPR 29 settembre 1973 n. 597, oggi articolo 5 del TUIR, si procede con unico atto ai fini dell'imposta dovuta dalla società e ai fini delle imposte sul reddito dovute dai singoli soci o associati: un solo provvedimento produce effetti su più posizioni fiscali.

Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce quale disciplina si applica al calcolo, e distingue: valgono le disposizioni del primo comma per le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, quelle dell'articolo 38 per le società semplici e per le società o associazioni equiparate.

  • Domanda: La dichiarazione è stata presentata ed è valida?
    • no: omessa o nulla → Accertamento d'ufficio: il reddito complessivo si determina sui dati comunque raccolti, con presunzioni anche prive dei requisiti del terzo comma dell'articolo 38 (art. 41)
    • sì, la dichiarazione c'è → Il dichiarante è una società o associazione fra quelle indicate nell'articolo 5 del DPR 597/1973, oggi articolo 5 del TUIR?
  • Domanda: Il dichiarante è una società o associazione fra quelle indicate nell'articolo 5 del DPR 597/1973, oggi articolo 5 del TUIR?
    • sì: società di persone o associazione equiparata → Rettifica con unico atto, con effetti sull'imposta della società e sulle imposte dovute dai singoli soci o associati (art. 40, secondo comma)
    • no: soggetto passivo dell'imposta sulle persone giuridiche → Rettifica con unico atto sul reddito complessivo imponibile, applicando le regole dell'articolo 39 sul reddito d'impresa (art. 40, primo comma)
  • Esito: Accertamento d'ufficio: il reddito complessivo si determina sui dati comunque raccolti, con presunzioni anche prive dei requisiti del terzo comma dell'articolo 38 (art. 41)
  • Esito: Rettifica con unico atto, con effetti sull'imposta della società e sulle imposte dovute dai singoli soci o associati (art. 40, secondo comma)
  • Esito: Rettifica con unico atto sul reddito complessivo imponibile, applicando le regole dell'articolo 39 sul reddito d'impresa (art. 40, primo comma)
Dalla dichiarazione al destinatario dell'atto: rettifica o accertamento d'ufficioFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 40 e 41 DPR 600/1973

Una società in nome collettivo con due soci, titolari rispettivamente del 60 e del 40 per cento, si vede rettificare il reddito d'impresa dichiarato per il 2023 con un maggior imponibile di 180.000 €. L'unico atto imputa 108.000 € al primo socio e 72.000 € al secondo, e su quelle quote si misureranno le maggiori imposte personali e le sanzioni per dichiarazione infedele, pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta da ciascuno. La società non è quindi l'unica destinataria degli effetti: ogni socio si trova con una posizione propria da difendere o da definire.

Destinatario dell'imputazioneMaggior reddito
Socio con quota di partecipazione del 60%108.000,00 €
Socio con quota di partecipazione del 40%72.000,00 €
Maggior reddito d'impresa rettificato in capo alla s.n.c. con unico atto180.000,00 €
Maggior reddito di 180.000 € rettificato a una s.n.c. e imputato ai due sociFonte: Elaborazione SamBooks su art. 40, secondo comma, DPR 600/1973Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Un atto solo, ma non tutti i destinatari possono impugnarlo

L'unicità dell'atto non produce un'unica difesa, e due decisioni di merito raccolte nel massimario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mostrano dove passa la linea.

La Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna (sezione IX, sentenza n. 2901 del 17 dicembre 2018) ha stabilito che la notifica al socio accomandante dell'atto emesso nei confronti della società in accomandita semplice non gli fa acquisire la soggettività passiva delle imposte addebitate alla società, né la legittimazione a impugnare l'avviso notificato alla società e al socio accomandatario; l'accomandante potrà sollevare le proprie eccezioni di merito, anche sull'accertamento societario presupposto, nel giudizio relativo alla rettifica del suo reddito personale. La Commissione tributaria provinciale di Torino (sezione II, sentenza n. 17 del 2 gennaio 2019) ha escluso il litisconsorzio necessario fra società di capitali a ristretta base sociale e soci, «diversamente da quanto accade per le società di persone».

Proprio quest'ultimo inciso segna la conseguenza processuale del secondo comma dell'articolo 40: la pronuncia presuppone che nelle società di persone, come la s.n.c. dell'esempio, il giudizio sull'accertamento societario coinvolga necessariamente anche i soci, mentre per una società di capitali a ristretta base ciascuno resta sul proprio. Chi riceve un atto di questo tipo deve quindi stabilire, prima di impugnare, in quale dei due ruoli si trova, perché da lì dipende se la difesa vada portata nel giudizio sulla società o in quello sul proprio reddito. Sono pronunce di merito, non vincolanti per altri giudici: indicano un orientamento, non una regola certa.

Le regole di calcolo non stanno qui, ma negli articoli 39 e 38

L'articolo 40 è una norma di raccordo: descrive la forma dell'atto e i destinatari, non i metodi con cui si ricostruisce il reddito. Per il reddito complessivo imponibile rinvia infatti alle disposizioni dell'articolo 39 sul reddito d'impresa, e nel secondo comma rinvia in alternativa all'articolo 38 a seconda del tipo societario.

La conseguenza pratica è che le contestazioni di merito nascono altrove. La scelta fra ricostruzione analitica, analitico-induttiva e induttiva, con i presupposti che ciascuna richiede, è materia dell'accertamento analitico-induttivo dell'articolo 39; i requisiti di forma e motivazione dell'atto che chiude il procedimento stanno nell'avviso di accertamento dell'articolo 42. Prima dell'emissione resta dovuto il contraddittorio preventivo nei casi in cui la legge lo impone.

Senza dichiarazione le presunzioni non devono essere gravi, precise e concordanti

È il punto che rende l'articolo 41 più severo di ogni altra forma di accertamento sulle imposte dirette. Il secondo comma consente all'ufficio di determinare il reddito complessivo «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza», e gli riconosce due facoltà esplicite: avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 38, cioè presunzioni che non devono essere gravi, precise e concordanti, e prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e delle scritture contabili, «ancorché regolarmente tenute».

L'ultima clausola merita attenzione perché ribalta l'aspettativa comune: una contabilità tenuta bene non protegge dall'accertamento d'ufficio, perché il presupposto non è l'inattendibilità delle scritture ma l'assenza della dichiarazione. Il presupposto è duplice e alternativo: omessa presentazione oppure presentazione di una dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I. L'analogo meccanismo ai fini IVA è nell'accertamento induttivo dell'articolo 55 del DPR 633/1972.

Che cosa resta fermo quando l'ufficio procede d'ufficio

La libertà nella scelta delle prove non è illimitata, e l'articolo 41 stesso pone tre punti fissi.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali: su quella categoria l'ufficio non ricostruisce nulla e la libertà probatoria non opera. Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, la norma esclude la deducibilità degli oneri, richiamando l'articolo 10 del DPR 29 settembre 1973 n. 597, oggi articolo 10 del TUIR. E resta applicabile il quinto comma dell'articolo 38, che l'articolo 41 richiama espressamente.

Anche l'articolo 40 conserva una simmetria con il catasto, perché il suo primo comma impone di procedere con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile «ma tenendo distinti i redditi fondiari». In entrambe le norme i redditi fondiari sono trattati come una massa separata, che non entra nella ricostruzione del reddito d'impresa.

Le domande di chi ci arriva

Come funziona la rettifica della dichiarazione per noi che siamo una società?

Con unico atto, riferito in modo unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari; per il calcolo si applicano le disposizioni dell'articolo 39 sul reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o al rendiconto (articolo 40, primo comma, DPR 600/1973).

Cosa succede se devono rettificare la dichiarazione di una società di persone o di un'associazione?

L'atto resta unico ma produce effetti anche sui soci: la rettifica vale ai fini dell'imposta dovuta dalla società e delle imposte sul reddito dovute dai singoli soci o associati (articolo 40, secondo comma). Il maggior reddito si imputa in proporzione alla quota, come mostra il caso della società in nome collettivo.

Se l'ufficio determina il mio reddito d'ufficio, possono ignorare le mie scritture contabili?

Sì. L'articolo 41 consente di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione e delle scritture contabili «ancorché regolarmente tenute», e di usare presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il presupposto è l'assenza della dichiarazione, non un difetto della contabilità.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 40, c. 1 e 2 — rettifica dei soggetti diversi dalle persone fisiche con unico atto e rinvio all'art. 39; società e associazioni dell'art. 5 DPR 597/1973 (oggi art. 5 TUIR) con effetti sui singoli soci o associati
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 41 — accertamento d'ufficio per dichiarazione omessa o nulla; presunzioni prive dei requisiti dell'art. 38, c. 3; redditi fondiari catastali
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, artt. 38, 39, 42 e 43 — rettifica delle persone fisiche, metodi sul reddito d'impresa, avviso di accertamento e termine per la notifica
  • D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141 — testo unico degli adempimenti e dell'accertamento: abroga gli artt. 40 e 41 dal 1° gennaio 2027
  • CNDCEC, Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito, II edizione — CTR Emilia-Romagna sez. IX n. 2901 del 17 dicembre 2018 e CTP Torino sez. II n. 17 del 2 gennaio 2019

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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