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AdempimentiUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Chi paga la sanzione tributaria: autore e obbligato in solido

La persona fisica nel cui interesse si è agito risponde in solido, e verso l'autore senza dolo o colpa grave l'esecuzione si ferma a 50.000 euro

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

Quando una violazione che ha inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante, legale o negoziale, di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nel cui interesse l'autore ha agito è obbligata in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso (articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472). Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio in somma eccedente 50.000 €. Il pagamento, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni.

Per società ed enti risponde solo l'ente

La norma parla di «persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione», e quel riferimento va preso alla lettera. La menzione della sola persona fisica è il risultato della riscrittura operata dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, che si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: nel testo previgente il comma 1 nominava anche la società, l'associazione o l'ente nel cui interesse l'autore aveva agito. Per le società e gli enti dotati di personalità giuridica interviene una regola diversa e successiva: l'articolo 7 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. In una S.r.l. o in una S.p.A., quindi, l'amministratore o il dipendente che ha materialmente commesso la violazione non è obbligato alla sanzione, e non si pone alcun problema di solidarietà o di tetto.

Il perimetro operativo dell'articolo 11 resta perciò quello delle persone fisiche titolari del rapporto fiscale, cioè imprese individuali e professionisti, nel cui interesse un dipendente o un rappresentante ha agito.

Le società di persone non restano scoperte: escono dall'articolo 11 ed entrano nell'articolo 2, comma 2-bis, dello stesso decreto, introdotto anche quello dal D.Lgs. 87/2024, per cui la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, «con o senza personalità giuridica», è esclusivamente a carico della società o dell'ente. In una S.n.c. o in una S.a.s. l'obbligato è dunque la società, e il socio non è obbligato in solido al momento dell'irrogazione; la stessa norma fa però salva, «nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica», cioè la responsabilità dei soci che ne rispondono, escutibile dopo il patrimonio sociale (artt. 2291 e 2304 del codice civile). Se invece si accerta che la società o l'ente sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti di chi ha agito per loro conto.

VoceImpresa individuale o professionistaSocietà o ente con personalità giuridica
Norma applicabileArticolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472Articolo 7 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla L. 326/2003
Chi è obbligato al pagamentoL'autore della violazione, e in solido la persona fisica nel cui interesse ha agitoEsclusivamente la persona giuridica
Limite all'esecuzione verso l'autore50.000 €, se manca il dolo o la colpa grave e l'autore non ha tratto diretto vantaggioNon si pone: l'autore materiale non è obbligato alla sanzione
Ditta individuale e società di capitali: chi è obbligato alla sanzioneFonte: Elaborazione SamBooks su articolo 11 del D.Lgs. 472/1997 e articolo 7 del DL 269/2003Scarica i dati in CSV

Quando risponde chi ha indotto la violazione

Va tenuta distinta la figura dell'autore mediato dell'articolo 10 dello stesso decreto: chi, con violenza o minaccia, inducendo altri in errore incolpevole o avvalendosi di persona incapace di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione, ne risponde in luogo dell'autore materiale. Lì non c'è solidarietà, c'è una sostituzione del soggetto punibile.

Come si individua l'autore della violazione

Il comma 2 fissa una presunzione relativa: fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. La firma su una dichiarazione o su una comunicazione è quindi il primo elemento che l'ufficio guarda, e chi la contesta deve dimostrare che la condotta è riferibile ad altri. È una presunzione superabile, non una regola di imputazione automatica.

Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone e le sanzioni irrogate sono di importo diverso, il comma 3 stabilisce che la persona fisica nel cui interesse la violazione è compiuta è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave. L'obbligazione solidale, in altre parole, non si moltiplica per il numero dei concorrenti: si aggancia alla misura maggiore fra quelle irrogate.

Fin dove si può esigere dall'autore della violazione

Il tetto di 50.000 € del comma 1 non è una riduzione della sanzione: è un limite all'esecuzione nei confronti dell'autore. Opera a due condizioni che devono ricorrere insieme. La prima è che la violazione non sia commessa con dolo o colpa grave. La seconda, quella più spesso trascurata, è che l'autore non abbia tratto diretto vantaggio dalla violazione: chi ci ha guadagnato risponde per intero, anche in assenza di dolo.

La norma precisa inoltre che la sanzione rilevante ai fini del tetto è quella determinata anche all'esito dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, sulla recidiva, e dell'articolo 12, sul cumulo giuridico: il limite si misura sull'importo finale, non su quello edittale di partenza. Restano fuori dal tetto le somme dovute a titolo di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 17, comma 2, e resta salva per l'intero la responsabilità della persona fisica nel cui interesse l'autore ha agito. L'importo può essere adeguato con il meccanismo dell'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto.

VoceImporto
Sanzione irrogata all'autore della violazione70.000,00 €
Eseguibile verso l'autore, limite del comma 150.000,00 €
Eccedenza esigibile dal titolare dell'impresa dopo il pagamento dell'autore20.000,00 €
Sanzione complessivamente riscossa70.000,00 €
Sanzione di 70.000 euro senza dolo: quanto si esige dall'autoreFonte: Elaborazione SamBooks su articolo 11, commi 1 e 5, del D.Lgs. 472/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il caso: il responsabile amministrativo di una ditta individuale commette, senza dolo né colpa grave e senza trarne alcun vantaggio personale, una violazione cui corrisponde una sanzione di 70.000 €. Nei suoi confronti l'esecuzione si ferma a 50.000 €; i restanti 20.000 € restano esigibili dal titolare dell'impresa, che per l'intero è comunque obbligato in solido. Se invece la sanzione fosse stata di 40.000 €, il tetto non avrebbe avuto alcun effetto pratico.

Chi paga libera tutti, e chi può accollarsi il debito

Il comma 5 attribuisce al pagamento un effetto liberatorio pieno: il versamento della sanzione, o della più grave fra quelle irrogate, da chiunque eseguito compreso l'autore, estingue tutte le obbligazioni. Se a pagare è stato l'autore nel limite del comma 1, la responsabilità della persona fisica nel cui interesse ha agito resta limitata all'eventuale eccedenza. Il comma 6 aggiunge la facoltà opposta: la persona fisica interessata può assumere per intero il debito dell'autore.

Il comma 7 chiude con un'ipotesi che si presenta di rado ma va conosciuta: la morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione, non estingue la responsabilità della persona fisica nel cui interesse ha agito.

Le domande di chi ci arriva

Se un dipendente sbaglia una dichiarazione, la sanzione la paga il titolare?

La sanzione è irrogata all'autore, ma la persona fisica nel cui interesse ha agito è obbligata in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione, con diritto di regresso verso l'autore (articolo 11, comma 1). In una società, invece, la sanzione resta esclusivamente a carico della società o dell'ente, con o senza personalità giuridica.

Il tetto di 50.000 euro vale sempre per chi ha commesso la violazione?

No. Servono due condizioni insieme: assenza di dolo o colpa grave e assenza di diretto vantaggio tratto dalla violazione. Chi ha ricavato un vantaggio diretto risponde per intero, e il limite non si applica alle somme dovute per la definizione agevolata degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2.

Come si dimostra di non essere l'autore della violazione contestata?

Il comma 2 presume autore chi ha sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi, ma è una presunzione relativa: si supera fornendo la prova contraria, cioè dimostrando che la condotta è materialmente riferibile a un altro soggetto. La firma è l'indizio di partenza, non una responsabilità automatica.

Se la sanzione è pagata da uno solo, gli altri restano obbligati?

No. Il comma 5 stabilisce che il pagamento, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Se a versare è stato l'autore entro il limite del comma 1, la responsabilità della persona fisica nel cui interesse ha agito si riduce all'eventuale eccedenza non pagata.

La morte di chi ha commesso la violazione chiude la posizione?

No per il soggetto solidalmente obbligato. Il comma 7 prevede che la morte dell'autore, anche se avvenuta prima dell'irrogazione, non estingue la responsabilità della persona fisica nel cui interesse egli ha agito, che resta tenuta al pagamento.

Riferimenti normativi

  • Articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: obbligazione solidale della persona fisica interessata, diritto di regresso e limite di 50.000 € all'esecuzione verso l'autore.
  • Articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 472/1997: presunzione relativa di autore e concorso con sanzioni di importo diverso.
  • Articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 472/1997: abrogato dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158.
  • Articolo 11, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 472/1997: effetto liberatorio del pagamento, accollo del debito dell'autore, morte dell'autore.
  • Articolo 10 del D.Lgs. 472/1997: autore mediato, che risponde in luogo dell'autore materiale.
  • Articolo 7, comma 3, e articolo 12 del D.Lgs. 472/1997: recidiva e cumulo giuridico, che concorrono a determinare la sanzione su cui si misura il limite.
  • Articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997: definizione agevolata nel procedimento di contestazione, fatta salva dal comma 1.
  • Articolo 2, comma 2-bis, del D.Lgs. 472/1997, introdotto dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87: la sanzione pecuniaria del rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o dell'ente, salva in riscossione la responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica, e salva l'irrogazione a chi ha agito per conto di enti fittiziamente costituiti o interposti.
  • Articolo 7 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326: le sanzioni relative al rapporto fiscale di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
  • Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173) riprende la disposizione all'articolo 12; l'articolo 11 del D.Lgs. 472/1997 resta applicabile fino al 31 dicembre 2026.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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