Sanzione nell'avviso di accertamento: definirla a un terzo
L'atto contestuale salta la contestazione preventiva, e la sanzione si chiude a un terzo entro il termine per il ricorso, salvo i ruoli da omesso versamento
16/09/2026
16/09/2026
7 min lettura
In sintesi
In deroga al procedimento ordinario dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità (articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472). Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un terzo della sanzione irrogata, e comunque non meno di un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (comma 2). Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento iscritte a ruolo restano fuori da questo sconto (comma 3).
Perché la sanzione arriva senza contestazione preventiva
Il procedimento ordinario prevede un atto di contestazione autonomo, un termine per presentare deduzioni difensive e solo dopo l'atto di irrogazione. L'articolo 17 ne fa a meno quando la sanzione è collegata al tributo: in quel caso la sanzione nasce dallo stesso accertamento che determina la maggiore imposta, e viene irrogata con lo stesso atto, osservando in quanto compatibili le disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo. La difesa non si esercita più con le deduzioni preventive, ma con il ricorso contro l'atto unico.
Il requisito che resta, e che è presidiato dalla sanzione più severa, è la motivazione: l'atto contestuale è motivato a pena di nullità. Un avviso che liquidi la sanzione senza dare conto delle ragioni per cui è dovuta e del criterio con cui è stata quantificata è impugnabile su quel punto.
Una deroga alla deroga riguarda la dogana. Il comma 1-bis stabilisce che all'accertamento doganale effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo restano applicabili le previsioni dell'articolo 16: per quei controlli torna il procedimento ordinario, con l'atto di contestazione e le deduzioni.
Un terzo della sanzione, con un pavimento sotto
La definizione agevolata del comma 2 opera a due condizioni: il pagamento entro il termine previsto per la proposizione del ricorso e l'importo di un terzo della sanzione irrogata. Sotto quell'importo c'è però un pavimento: la somma non può comunque essere inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Su sanzioni calcolate in percentuale sull'imposta il pavimento quasi mai morde; su sanzioni ridotte in sede di irrogazione, invece, può alzare il conto rispetto al semplice calcolo di un terzo.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Sanzione irrogata contestualmente all'avviso | 31.500,00 € |
| Maggiore IVA accertata, non definibile in via agevolata | 45.000,00 € |
| Sanzione definita a un terzo | 10.500,00 € |
| Imposta accertata e sanzione definita a un terzo | 55.500,00 € |
Il caso: a un'impresa viene notificato un avviso con 45.000 € di maggiore IVA accertata e una sanzione per dichiarazione infedele di 31.500 €, pari al settanta per cento della maggiore imposta (articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 471/1997), irrogata contestualmente. Definendo entro il termine per il ricorso, la sanzione scende a 10.500 €: sommata all'imposta, la somma da versare è 55.500 €, con un risparmio di 21.000 € rispetto all'atto notificato. Se invece la sanzione irrogata fosse stata di 2.400 € e un terzo dei minimi edittali della violazione più grave valesse 1.000 €, la definizione non potrebbe chiudersi a 800 € ma si fermerebbe a 1.000 €.
La definizione ha carattere definitivo, e questo è il profilo che genera più errori a valle. Nella risposta a interpello n. 305 del 24 aprile 2023 l'Agenzia delle entrate ha escluso che le sanzioni già definite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, possano rientrare nella successiva definizione agevolata delle controversie tributarie: quelle sanzioni, essendo già definite, «non sono mai state in contestazione» e restano fuori dalla materia del contendere. Nello stesso documento l'Agenzia ricorda che, quando la definizione è pagata a rate ai sensi dell'articolo 24, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio: il debito residuo resta commisurato alla sanzione ridotta a un terzo solo se versato entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, altrimenti torna a essere commisurato alla sanzione intera.
I ruoli da omesso versamento restano fuori dallo sconto
Il comma 3 disegna un binario separato. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, anche quando risultano dalle liquidazioni automatiche degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633. Per quelle sanzioni, aggiunge la norma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 e dall'articolo 16, comma 3.
| Voce | Sanzione collegata al tributo (comma 1) | Omesso o ritardato pagamento iscritto a ruolo (comma 3) |
|---|---|---|
| Atto con cui arriva | Atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità | Iscrizione a ruolo senza previa contestazione, anche da liquidazione automatica |
| Definizione a un terzo | Ammessa entro il termine per la proposizione del ricorso | Esclusa in ogni caso, anche rispetto all'articolo 16, comma 3 |
| Come si riduce la sanzione | Pagamento di un terzo, con il minimo di un terzo dei minimi edittali | Solo con il ravvedimento operoso, prima dell'iscrizione a ruolo |
La conseguenza pratica è che, sull'omesso versamento dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, l'unica leva di riduzione è il ravvedimento operoso, e va usata prima che l'iscrizione a ruolo intervenga. Chi aspetta la cartella non trova più uno sconto disponibile.
L'annullamento parziale riapre la definizione
L'articolo 17-bis, inserito nel decreto dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 e completato dal D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81, copre un caso che prima restava scoperto. Se l'ufficio annulla parzialmente l'atto in autotutela, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni dell'articolo 16 del decreto e dell'articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non sia divenuto definitivo. In caso di rinuncia, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il comma 1-bis estende la possibilità agli atti già divenuti definitivi per mancata impugnazione, ma solo quando l'istanza di autotutela sia stata presentata nei termini per proporre ricorso. Fuori da quella finestra la definizione non si riapre.
Le domande di chi ci arriva
La sanzione può arrivare nell'avviso di accertamento senza un atto separato?
Sì: per le sanzioni collegate al tributo l'articolo 17, comma 1, prevede l'irrogazione senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. L'atto deve però essere motivato a pena di nullità, e la difesa si esercita con il ricorso anziché con le deduzioni preventive.
Quanto si paga definendo la sanzione in via agevolata?
Un terzo della sanzione irrogata, con il limite minimo di un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (articolo 17, comma 2). Il versamento va eseguito entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, e definisce la sanzione in modo stabile.
Su una cartella da omesso versamento si può chiedere lo sconto a un terzo?
No. Il comma 3 esclude espressamente la definizione agevolata per le sanzioni da omesso o ritardato pagamento iscritte a ruolo, comprese quelle emerse dalle liquidazioni automatiche. L'unica riduzione possibile passa dal ravvedimento operoso, prima che l'iscrizione a ruolo intervenga.
Saltare una rata della definizione fa perdere lo sconto?
Sì. Nella risposta a interpello n. 305 del 24 aprile 2023 l'Agenzia delle entrate ricorda che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza: il debito residuo resta rapportato alla sanzione ridotta a un terzo solo se versato entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, altrimenti si torna alla sanzione intera.
Se l'ufficio annulla in parte l'atto, la definizione si può ancora fare?
Sì, con l'articolo 17-bis: in caso di annullamento parziale il contribuente può accedere alla definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. Sugli atti già definitivi serve che l'istanza di autotutela sia stata presentata nei termini per ricorrere.
Riferimenti normativi
- Articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: irrogazione senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- Articolo 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 472/1997: accertamento doganale con criteri di selettività prima dello svincolo, per cui resta applicabile l'articolo 16.
- Articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997: definizione agevolata a un terzo della sanzione irrogata, non inferiore a un terzo dei minimi edittali, entro il termine per il ricorso.
- Articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997: sanzioni da omesso o ritardato pagamento iscritte a ruolo, con esclusione della definizione agevolata.
- Articolo 17-bis del D.Lgs. 472/1997, inserito dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 e integrato con il comma 1-bis dal D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81: definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, anche su atti divenuti definitivi se l'istanza è nei termini per ricorrere.
- Articolo 24 del D.Lgs. 472/1997: riscossione della sanzione e decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento di una rata.
- Articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e articoli 54-bis e 60, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633: controlli automatizzati e formali richiamati dal comma 3, da cui derivano le sanzioni iscritte a ruolo.
- Articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: settanta per cento della maggiore imposta per la dichiarazione IVA infedele.
- Articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: sanzioni per omesso versamento dei tributi.
- Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 305 del 24 aprile 2023: le sanzioni già definite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, non rientrano nella successiva definizione agevolata delle controversie.
- Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173) riunisce gli articoli 17 e 17-bis nell'articolo 20; le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 restano applicabili fino al 31 dicembre 2026.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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