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AdempimentiUltimo aggiornamento: 18/10/2026Verificato su Normattiva il 19/10/2026

ISCRO 2026: requisiti, importo e domanda entro il 31 ottobre

Professionisti con reddito in calo: sei mensilità da 255,53 a 817,69 euro nel 2026, e il decreto del 3 settembre 2026 sui corsi di aggiornamento.

Ultimo aggiornamento

18/10/2026

Verificato su Normattiva

19/10/2026

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In sintesi

L'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, è il sostegno che l'INPS paga per sei mesi ai professionisti iscritti alla Gestione separata quando il reddito di lavoro autonomo cala in modo marcato. Chi la vuole chiedere quest'anno deve presentare la domanda in via telematica entro il 31 ottobre 2026, e l'indennità decorre dal giorno successivo alla domanda: chi pensa di rientrare nei requisiti ha meno di due settimane.

Per una domanda del 2026 il reddito di lavoro autonomo dichiarato per il 2025 deve essere inferiore al 70% della media del 2023 e del 2024 e non superiore a 12.749,18 €: è la soglia di legge di 12.000 € rivalutata per il 2026 con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026). Servono inoltre la partita IVA attiva da almeno tre anni e la regolarità contributiva, mentre restano esclusi i titolari di una pensione diretta, chi è assicurato presso un'altra forma previdenziale obbligatoria e chi percepisce l'Assegno di inclusione.

Ogni mese l'indennità vale il 25% della metà della media dei redditi 2023 e 2024, con un minimo di 250 € e un massimo di 800 € di legge, rivalutati ogni anno: per il 2026 sono 255,53 € e 817,69 €. Non dà contributi figurativi, concorre alla formazione del reddito e, una volta ottenuta, non si può richiedere nei due anni successivi a quello in cui si è cominciato a riceverla.

La novità è il decreto interministeriale del 3 settembre 2026, che fissa criteri e modalità dei percorsi di aggiornamento professionale legati all'indennità: chi la chiede autorizza l'INPS a trasmettere i propri dati di contatto al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), dove firma un patto di attivazione digitale e trova i corsi.

Chi la può chiedere: sei condizioni da avere tutte alla data della domanda

L'ISCRO è riservata agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995 n. 335) che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo nel senso dell'art. 53, comma 1, del TUIR. Secondo la scheda informativa dell'INPS conta soltanto il reddito di lavoro autonomo esposto nella dichiarazione dei redditi: quadro RE per l'attività professionale individuale, quadro RH per chi partecipa a uno studio associato, quadro LM per chi è in regime forfettario. Il reddito da lavoro dipendente, da collaborazione parasubordinata o da partecipazione a un'impresa resta fuori dal calcolo.

Le condizioni fissate dall'art. 1, comma 144, della L. 30 dicembre 2023 n. 213 sono sei e devono esserci tutte:

  1. non avere una pensione diretta e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non percepire l'Assegno di inclusione del DL 4 maggio 2023 n. 48;
  3. avere prodotto, nell'anno precedente alla domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi di lavoro autonomo dei due anni ancora precedenti;
  4. avere dichiarato, nello stesso anno precedente, un reddito non superiore a 12.000 €, importo rivalutato ogni anno con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che per le domande del 2026 diventa 12.749,18 € (circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026);
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. avere una partita IVA attiva da almeno tre anni alla data della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione in corso.

Le prime due condizioni vanno conservate per tutta la durata dell'indennità, come prevede il comma 146: chi nel frattempo va in pensione, si iscrive a un'altra previdenza obbligatoria o ottiene l'Assegno di inclusione perde l'ISCRO. La scheda dell'INPS segnala inoltre l'incompatibilità con la NASpI, la DIS-COLL, l'ALAS, l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e le cariche elettive o politiche che danno compensi diversi dal solo gettone di presenza.

I due requisiti di reddito sono indipendenti e vanno verificati entrambi, perché fermano persone diverse. Per una domanda presentata nel 2026 l'anno di riferimento è il 2025 e la media si calcola sul 2023 e sul 2024. Un consulente con una media di 20.000 € supera la prova del calo se nel 2025 scende sotto 14.000 €, ma con 13.000 € resta comunque sopra la soglia di 12.749,18 € e l'indennità non gli spetta. Una grafica con una media di 10.000 € è invece sotto la soglia di 12.749,18 € già con un reddito 2025 di 8.000 €, ma per superare la prova del calo deve scendere sotto 7.000 €. Le parole della legge contano: il reddito deve essere «inferiore» al 70% della media, quindi un reddito pari alla soglia non basta, mentre rispetto alla soglia di reddito è sufficiente non superarla.

  • Domanda: È iscritto alla Gestione separata ed esercita per professione abituale un'attività di lavoro autonomo?
    • Sì → Ha una pensione diretta, un'altra assicurazione previdenziale obbligatoria o l'Assegno di inclusione?
    • No → L'ISCRO non spetta
  • Domanda: Ha una pensione diretta, un'altra assicurazione previdenziale obbligatoria o l'Assegno di inclusione?
    • Sì → L'ISCRO non spetta
    • No → La partita IVA è attiva da almeno tre anni alla data della domanda?
  • Domanda: La partita IVA è attiva da almeno tre anni alla data della domanda?
    • Sì → Il reddito di lavoro autonomo 2025 è sotto il 70% della media 2023-2024?
    • No → L'ISCRO non spetta
  • Domanda: Il reddito di lavoro autonomo 2025 è sotto il 70% della media 2023-2024?
    • Sì → Il reddito 2025 dichiarato è entro 12.749,18 euro, cioè 12.000 rivalutati per il 2026?
    • No → L'ISCRO non spetta
  • Domanda: Il reddito 2025 dichiarato è entro 12.749,18 euro, cioè 12.000 rivalutati per il 2026?
    • Sì → È in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria?
    • No → L'ISCRO non spetta
  • Domanda: È in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria?
    • Sì → Ha iniziato a fruire dell'ISCRO nel 2024 o nel 2025?
    • No → Prima di chiederla va regolarizzata la posizione contributiva
  • Domanda: Ha iniziato a fruire dell'ISCRO nel 2024 o nel 2025?
    • Sì → L'ISCRO non spetta
    • No → Può presentare la domanda all'INPS entro il 31 ottobre 2026
  • Esito: Può presentare la domanda all'INPS entro il 31 ottobre 2026
  • Esito: L'ISCRO non spetta
  • Esito: Prima di chiederla va regolarizzata la posizione contributiva
ISCRO: le domande da farsi prima di presentare la richiesta all'INPSFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, commi 143, 144 e 150, L. 213/2023

Quanto spetta: un quarto della media semestrale, da 255,53 a 817,69 euro al mese nel 2026

Il comma 147 fissa l'indennità al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all'anno precedente alla domanda. Il conto si fa in tre passaggi: si calcola la media dei due anni, la si divide per due per ottenere la base semestrale e si prende il 25% del risultato, che è l'importo di ciascuna mensilità. Nell'esempio pubblicato dall'INPS, con redditi di 6.000 € e 5.000 €, la media è 5.500 €, la base semestrale 2.750 € e l'indennità mensile 687,50 €.

L'importo mensile non può superare 800 € né scendere sotto 250 € (comma 148), e i due limiti si rivalutano ogni anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (comma 149). Con i valori di legge il minimo scatta quando la media è sotto 2.000 €, perché 2.000 € diviso due dà 1.000 € e il 25% di 1.000 € è 250 €; il massimo scatta quando la media supera 6.400 €, perché con 6.400 € la base semestrale è 3.200 € e la mensilità teorica è già 800 €. Per sei mensilità l'indennità complessiva va quindi da 1.500 € a 4.800 €, prima della rivalutazione annuale dei limiti. Con i limiti del 2026 della circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 (255,53 € e 817,69 €) il minimo scatta sotto una media di 2.044,24 €, il massimo sopra 6.541,52 €, e le sei mensilità vanno da 1.533,18 € a 4.906,14 €.

Ne viene una conseguenza pratica: chi aveva redditi medi anche solo moderati riceve il massimo. Un consulente informatico con una media 2023-2024 di 18.600 € avrebbe una mensilità teorica di 2.325 €, ma riceve il tetto mensile; per lui la questione vera è un'altra, cioè se il reddito 2025 è sceso sotto 13.020 €, il 70% della sua media, e non supera 12.749,18 €, la soglia di reddito del 2026.

Una traduttrice con il reddito quasi dimezzato: requisiti e sei mensilità

Giulia è una traduttrice tecnica di Treviso, in regime forfettario, con partita IVA aperta nel 2019 e iscrizione alla Gestione separata. Nel quadro LM ha dichiarato un reddito di 5.800 € per il 2023 e di 4.600 € per il 2024; nel 2025 due clienti abituali hanno smesso di affidarle le traduzioni e il reddito è sceso a 2.900 €. Non ha pensioni né altre coperture previdenziali e non percepisce l'Assegno di inclusione.

La media del 2023 e del 2024 è 5.200 €, cioè 5.800 € più 4.600 € diviso due, e il 70% della media è 3.640 €. Il reddito 2025 di 2.900 € è sotto 3.640 €, quindi la prova del calo è superata, e resta largamente sotto la soglia di reddito del 2026, 12.749,18 €. La partita IVA, aperta nel 2019, ha più di tre anni. Prima di inviare la domanda il commercialista controlla l'estratto conto della Gestione separata, perché la regolarità contributiva è una delle sei condizioni.

L'importo si ricava dalla stessa media: la base semestrale è 2.600 € e il 25% è 650 € al mese, lontano sia dal minimo sia dal massimo, per cui la rivalutazione dei limiti non lo tocca.

Passaggio del calcoloImportoCome si ottiene ed esito
Reddito di lavoro autonomo 20235.800,00 €Dichiarazione dei redditi, quadro LM
Reddito di lavoro autonomo 20244.600,00 €Dichiarazione dei redditi, quadro LM
Media 2023-20245.200,00 €(5.800 + 4.600) / 2
Soglia del calo: 70% della media3.640,00 €Il reddito 2025 deve stare sotto
Reddito di lavoro autonomo 20252.900,00 €Sotto 3.640 e sotto 12.749,18: requisiti reddituali rispettati
Base semestrale: metà della media2.600,00 €5.200 / 2
ISCRO mensile: 25% della base semestrale650,00 €Fra il minimo di 255,53 e il massimo di 817,69 per il 2026
ISCRO per sei mensilità3.900,00 €650 x 6, dal giorno dopo la domanda
Una traduttrice in Gestione separata: verifica dei requisiti reddituali e ISCRO mensileFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, commi 144, 147 e 148, L. 213/2023, e circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 (dati del caso inventati)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Giulia presenta la domanda all'INPS il 20/10/2026. L'indennità decorre dal 21/10/2026 e le spettano sei mensilità da 650 €, in tutto 3.900 €, senza contributi figurativi sulla sua posizione. Non c'è nulla da versare: i 3.900 € concorrono però alla formazione del suo reddito, e chi prepara la dichiarazione dei redditi deve tenerne conto. Giulia non potrà presentare una nuova domanda nel 2027 né nel 2028, e potrà richiederla di nuovo dal 2029, se avrà ancora i requisiti.

La domanda entro il 31 ottobre, e che cosa succede dopo

La domanda si presenta all'INPS soltanto in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno in cui si vuole ricevere l'indennità (comma 145). L'INPS indica tre canali: il servizio online del sito, con le proprie credenziali; il Contact Center al numero 803 164 da rete fissa, gratuito, o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento; i patronati e gli intermediari dell'Istituto. Nella domanda si autocertificano i redditi degli anni che servono, se l'INPS non li ha già.

La verifica dei requisiti di reddito passa dall'Agenzia delle entrate: l'INPS le comunica i dati identificativi di chi ha presentato domanda e l'Agenzia restituisce l'esito dei riscontri. Per la definizione del provvedimento l'INPS indica un termine di 30 giorni.

Due ragioni consigliano di non aspettare l'ultimo giorno. L'indennità decorre dal giorno successivo alla domanda (comma 147), quindi ogni giorno di ritardo sposta in avanti l'inizio dei pagamenti. E la spesa è contenuta in un limite annuo, per il 2026 di 20,8 milioni di euro: se il monitoraggio dell'INPS rileva scostamenti dal limite, non si adottano altri provvedimenti di concessione (comma 153).

Dopo l'accoglimento l'indennità può interrompersi. La chiusura della partita IVA durante l'erogazione la fa cessare subito, e le mensilità pagate dopo la chiusura vengono recuperate (comma 151). Per l'INPS il diritto decade anche se arrivano una pensione diretta, un'altra assicurazione previdenziale obbligatoria o l'Assegno di inclusione. Chi ha ricevuto l'ISCRO, infine, non può chiederla di nuovo nei due anni successivi a quello di inizio (comma 150).

1Entro il 31/10/2026Domanda telematica all'INPSCon i redditi 2023, 2024 e 2025autocertificati se l'INPS non li ha già;all'atto della domanda si autorizza latrasmissione dei dati di contatto al SIISL2Giorno successivo alla domandaDecorre l'indennitàSei mensilità, senza contribuzionefigurativa3Dopo la domandaPatto di attivazione digitale sulSIISLCurriculum vitae e patto arrivanoprecompilati con i dati delle banche datipubbliche490 giorni dopo il pattoSegnalazione se non è stato avviatoalcun percorsoIl SIISL trasmette i nominativi tramite ilSIU, per il monitoraggio e l'orientamentoindividuale5Durante le sei mensilitàRequisiti da mantenereNiente pensione diretta, altra previdenzaobbligatoria o Assegno di inclusione;partita IVA aperta62027 e 2028Nuova domanda non ammessaBiennio successivo all'anno di inizio difruizione7Dal 2029Si può chiedere di nuovo, se irequisiti ci sono
  1. Entro il 31/10/2026: Domanda telematica all'INPS — Con i redditi 2023, 2024 e 2025 autocertificati se l'INPS non li ha già; all'atto della domanda si autorizza la trasmissione dei dati di contatto al SIISL
  2. Giorno successivo alla domanda: Decorre l'indennità — Sei mensilità, senza contribuzione figurativa
  3. Dopo la domanda: Patto di attivazione digitale sul SIISL — Curriculum vitae e patto arrivano precompilati con i dati delle banche dati pubbliche
  4. 90 giorni dopo il patto: Segnalazione se non è stato avviato alcun percorso — Il SIISL trasmette i nominativi tramite il SIU, per il monitoraggio e l'orientamento individuale
  5. Durante le sei mensilità: Requisiti da mantenere — Niente pensione diretta, altra previdenza obbligatoria o Assegno di inclusione; partita IVA aperta
  6. 2027 e 2028: Nuova domanda non ammessa — Biennio successivo all'anno di inizio di fruizione
  7. Dal 2029: Si può chiedere di nuovo, se i requisiti ci sono
ISCRO chiesta nel 2026: dalla domanda alla prossima richiesta possibileFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, commi 145, 147 e 150, L. 213/2023, e DI 3 settembre 2026

Il decreto del 3 settembre 2026: patto digitale sul SIISL e corsi di aggiornamento

La legge lega l'erogazione dell'ISCRO alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale e rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni (comma 155, nel testo modificato dall'art. 17-bis del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024 n. 95). Quel decreto è il decreto interministeriale del 3 settembre 2026: l'intesa in Conferenza è del 7 luglio 2026, la Corte dei conti lo ha ammesso alla registrazione il 1° ottobre 2026 con il n. 901 e il testo è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro.

Il primo passaggio è la presa in carico. Con la domanda il richiedente autorizza l'INPS a trasmettere i propri dati di contatto alle regioni e alle province autonome attraverso il SIISL e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). Per le domande presentate dal 2025 il beneficiario arriva sul SIISL per il tramite dell'INPS, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Il curriculum vitae e il patto si trovano già precompilati, nei limiti delle informazioni disponibili, con i dati delle banche dati pubbliche: situazione anagrafica, condizione lavorativa presente e passata, percorso scolastico e formativo, abilitazioni, titoli professionali, attestazioni e certificazioni di competenze. Il SIISL li acquisisce, fra le altre, dalle banche dati del Ministero del lavoro, dell'INPS e del Ministero dell'istruzione e del merito, anche attraverso i sistemi informativi regionali o il SIU. La precompilazione non toglie la responsabilità per le dichiarazioni mendaci, che resta quella disciplinata dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Firmato il patto, attraverso il SIISL il beneficiario può ricevere o cercare da sé offerte di lavoro e percorsi di aggiornamento professionale. Se a 90 giorni dalla stipula del patto risulta ancora beneficiario e non ha avviato alcun percorso, il SIISL lo segnala tramite il SIU, ai fini del monitoraggio e di un'attività di orientamento individuale verso un percorso adeguato. I beneficiari hanno inoltre facoltà di contattare o raggiungere il servizio per il lavoro competente per territorio, secondo le disposizioni di regioni e province autonome, e chiedere un patto di servizio personalizzato secondo il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150.

Quanto ai contenuti, i percorsi rispondono a due criteri: mantenere e aggiornare le competenze in base ai cambiamenti della domanda nel proprio settore di mercato; far acquisire competenze in più rispetto a quelle di partenza, spendibili nel proprio contesto lavorativo e coerenti con il fabbisogno formativo del lavoratore. Li erogano enti titolati secondo il D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 o enti accreditati dalle regioni per la formazione professionale, devono portare a competenze riferite agli standard del Repertorio nazionale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e si chiudono con il rilascio di almeno un documento di trasparenza. In attesa del fascicolo elettronico del lavoratore le attestazioni sono digitali, firmate digitalmente e conservate sul SIISL. I corsi disponibili li pubblicano sul SIISL gli enti titolati e gli enti di formazione accreditati dalle regioni, compresi gli enti bilaterali, mentre regioni e province autonome li rendono consultabili anche sui propri portali, divisi per settore economico-professionale, con un'area per iscriversi.

La programmazione e il finanziamento dei percorsi spettano agli enti titolari, nei limiti delle risorse già previste e senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero del lavoro monitora la partecipazione e pubblica ogni anno un bollettino sul proprio sito, con dati trattati in modo che nessuno sia identificabile. Il trattamento dei dati sul SIISL segue le stesse modalità e garanzie del decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del DL n. 48/2023, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Fisco e contributi: l'indennità fa reddito, la Gestione separata costa 0,35 punti in più

L'ISCRO non è esente: concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (comma 152). Va quindi considerata nella dichiarazione dei redditi insieme agli altri redditi del professionista. Sul piano previdenziale non comporta accredito di contribuzione figurativa (comma 147): l'indennità non aggiunge contributi alla posizione previdenziale dell'iscritto.

La stessa legge ha previsto, dal 2024, un aumento di 0,35 punti percentuali dell'aliquota contributiva aggiuntiva della Gestione separata, quella dell'art. 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997 n. 449, per gli stessi iscritti a cui si rivolge l'ISCRO, cioè chi esercita per professione abituale un'attività di lavoro autonomo (comma 154). L'aumento non riguarda solo chi chiede l'indennità: nel 2026, secondo la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, lo 0,35 è compreso nell'aliquota complessiva del 26,07% dovuta dai professionisti non assicurati presso altra forma obbligatoria e non pensionati, mentre chi è pensionato o assicurato altrove paga il 24%. Su un reddito di 30.000 € soggetto a contributi vale 105 € l'anno.

Le domande di chi ci arriva

Fino a quando si può chiedere l'ISCRO nel 2026?

Entro il 31 ottobre 2026, solo in via telematica: servizio online dell'INPS, Contact Center o patronato. L'indennità decorre dal giorno successivo alla domanda e la spesa ha un limite annuo, quindi conviene non arrivare all'ultimo giorno. I passaggi sono nella sezione sulla domanda.

Sono in regime forfettario: quale reddito conta per l'ISCRO?

Il reddito di lavoro autonomo del quadro LM, come indica l'INPS; per l'attività professionale individuale in regime ordinario conta il quadro RE, per chi partecipa a uno studio associato il quadro RH. Redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o da partecipazione a un'impresa non entrano nel conto.

Con l'ISCRO bisogna anche seguire un corso di aggiornamento?

Sì, l'erogazione è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Dopo il patto di attivazione digitale sul SIISL si scelgono i corsi pubblicati da enti titolati o accreditati dalle regioni; dopo 90 giorni senza un percorso avviato scattano monitoraggio e orientamento. Il dettaglio è nella sezione sul decreto del 3 settembre 2026.

Sull'ISCRO si pagano le tasse e maturano contributi?

Le tasse sì, perché l'indennità concorre alla formazione del reddito. I contributi no: non dà accredito di contribuzione figurativa. Il conto dell'aumento di 0,35 punti dell'aliquota della Gestione separata è nella sezione su fisco e contributi.

Ho avuto l'ISCRO nel 2024: posso chiederla di nuovo quest'anno?

No. Non si può richiedere nel biennio successivo all'anno di inizio della fruizione: chi ha cominciato a riceverla nel 2024 resta escluso nel 2025 e nel 2026 e può tornare a chiederla dal 2027, se ha i requisiti.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi 142-155, della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024): ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024, requisiti, domanda, importo, limiti, decadenza, regime fiscale, aliquota aggiuntiva e percorsi di aggiornamento.
  • Art. 1, comma 386, della L. 30 dicembre 2020 n. 178: ISCRO in via sperimentale.
  • Art. 17-bis del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024 n. 95: testo attuale del comma 155 sui percorsi di aggiornamento e sul SIISL.
  • Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2026: criteri e modalità di definizione e di finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.
  • Art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995 n. 335: Gestione separata dell'INPS.
  • Art. 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997 n. 449: aliquota contributiva aggiuntiva della Gestione separata.
  • Art. 5 del DL 4 maggio 2023 n. 48: sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
  • D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 e D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150: certificazione delle competenze e servizi per il lavoro.
  • DPR 28 dicembre 2000 n. 445: responsabilità per le dichiarazioni mendaci.
  • Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, paragrafo 10: soglia di reddito e limiti mensili dell'ISCRO per il 2026.
  • Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, paragrafo 2: aliquote della Gestione separata per il 2026, compreso lo 0,35% dell'ISCRO.
  • Scheda INPS «Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)», aggiornata al 4 luglio 2025: redditi considerati, incompatibilità, canali della domanda.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 18 ottobre 2026.

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