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AdempimentiUltimo aggiornamento: 23/07/2026

ISA 2026: Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale e premialità

Punteggio da 1 a 10 per il periodo d'imposta 2025: regime premiale, esonero visto di conformità e legame con il concordato preventivo biennale

Ultimo aggiornamento

23/07/2026

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In sintesi

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) misurano su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di imprese e professionisti, sulla base dei dati economici e strutturali dichiarati nel modello ISA allegato a REDDITI. Per il periodo d'imposta 2025 sono in vigore 173 indici (85 dei quali oggetto di revisione biennale), e un punteggio elevato apre l'accesso a un regime premiale con benefici che vanno dall'esonero dal visto di conformità alla riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento. Il punteggio ISA è anche il presupposto di ingresso e rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB).

Quando si applica

  • Imprese e lavoratori autonomi tenuti alla presentazione del modello ISA per il periodo d'imposta 2025 (ottava annualità di applicazione dello strumento), in base al codice attività ATECO svolto in via prevalente.
  • Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) che esercitano in via prevalente attività di ingegneria, commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, architettura, servizi veterinari o attività legali: compilano il modello ISA della specifica attività economica, pur restando escluse dall'applicazione del punteggio.
  • Contribuenti in regime forfettario (art. 1, L. 27 dicembre 2014, n. 190): esclusi dall'ambito ISA, un regime alternativo e non cumulabile — approfondimento in Regime forfettario: soglia 85.000 €.
  • Società cooperative e consortili che operano esclusivamente verso soci o utenti (mutualità prevalente esclusiva): causa di esclusione specifica; se operano anche verso terzi, anche marginalmente, l'esclusione non si applica e sul punteggio rilevano solo i componenti reddituali verso terzi.
  • Contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il 2026-2027: i dati ISA 2025 (comprensivi dei dati precalcolati forniti dall'Agenzia) sono la base per la nuova proposta.

Come si applica nella pratica

Il modello ISA si presenta insieme a REDDITI e si compone di istruzioni di parte generale più i quadri comuni A (Personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo). Il calcolo del punteggio segue questi passaggi operativi:

  1. Raccolta dei dati contabili e strutturali dell'esercizio 2025 nei quadri F o H, oltre ai dati di settore già noti all'Agenzia delle Entrate (condizione di pensionato, lavoratore dipendente, forma cooperativa), che dal periodo d'imposta 2025 sono forniti come "ulteriori dati precompilati" e non più richiesti al contribuente in tutti gli ISA in cui erano previsti.
  2. Acquisizione dei dati precalcolati dal cassetto fiscale (in autonomia) o tramite delega — dal 2024 è attiva la delega unica (art. 21, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1) che consente a un intermediario di accedere sia ai servizi dell'Agenzia delle Entrate sia a quelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione con un'unica delega.
  3. Elaborazione del software ISA, che restituisce un punteggio da 1 a 10 combinando indicatori elementari di affidabilità e di anomalia (per il 2025 sono stati aggiornati, tra gli altri, gli indicatori "costo del carburante al litro" e "costo dell'alimentazione del veicolo per chilometro").
  4. Verifica dell'accesso al regime premiale: le soglie di punteggio per ciascun beneficio sono confermate, per il periodo d'imposta 2025, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 123160 del 22 aprile 2026, in continuità con le annualità precedenti.
  5. Eventuale adeguamento in dichiarazione o mantenimento del dato dichiarato: un innalzamento del punteggio ottenuto tramite dati non fedeli fa venir meno il diritto ai benefici premiali già riconosciuti.

L'articolo 9-bis, comma 11, del decreto ISA individua sei benefici premiali, graduati per livello di punteggio:

LetteraBeneficioSoglia tipica di punteggio
a)Esonero dal visto di conformità per compensazione crediti fino a 70.000 €/anno (IVA) e 50.000 €/anno (imposte dirette e IRAP)8
b)Esonero dal visto di conformità (o dalla garanzia) per rimborsi IVA fino a 70.000 €/anno8
c)Esclusione dalla disciplina delle società di comodo (non operative)8,5 (o 9 su media biennale)
d)Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/1973 e art. 54, comma 2, DPR 633/1972)8,5 (o 9 su media biennale)
e)Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'accertamento (art. 43, comma 1, DPR 600/1973 e art. 57, comma 1, DPR 633/1972), solo per redditi d'impresa e lavoro autonomo8
f)Esclusione dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (redditometro, art. 38 DPR 600/1973), se il reddito accertabile non eccede di due terzi quello dichiarato9 (o 9 su media biennale)

Le soglie di importo delle lettere a) e b) sono state innalzate (da 50.000/20.000 € a 70.000/50.000 € per l'IVA e le imposte dirette/IRAP) dall'articolo 14 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, e restano confermate per il periodo d'imposta 2025 dal richiamato Provvedimento n. 123160/2026. I livelli minimi di punteggio per l'accesso, invece, sono fissati anno per anno con provvedimento del Direttore dell'Agenzia (per il 2025: n. 123160 del 22 aprile 2026, che conferma i criteri già in uso per le annualità precedenti) e possono essere calcolati anche come media tra due periodi d'imposta consecutivi.

Esempi pratici

Esempio 1 — Impresa commerciale con punteggio ISA elevato

Una SRL che svolge commercio al dettaglio (ISA EM01A) dichiara per il 2025 dati coerenti con la propria territorialità e ottiene un punteggio di 9. Il livello raggiunto le consente, per il periodo d'imposta 2025: l'esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 70.000 € annui (lettera a), l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (lettera d) e l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento sul reddito d'impresa (lettera e).

Esempio 2 — Professionista che rinnova il concordato preventivo biennale

Un commercialista (STP, codice attività 69.20.01) ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e a fine 2025 conserva i requisiti di accesso (art. 10, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) senza cause di esclusione (art. 11). I dati ISA 2025, comprensivi dei dati precalcolati, alimentano la nuova proposta di concordato per il 2026-2027: il punteggio ISA raggiunto nel periodo precedente incide anche sull'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato (dal 10% al 15%, in base al livello di affidabilità).

Esempio 3 — Cooperativa a mutualità prevalente con operazioni residuali verso terzi

Una cooperativa di servizi opera per il 95% verso i propri soci ma per il restante 5% effettua prestazioni verso soggetti terzi a condizioni di mercato. Non potendo beneficiare della causa di esclusione (l'esclusività richiesta dalla norma viene meno), la cooperativa applica l'ISA di settore: nel quadro "Note aggiuntive" del software indica che la componente mutualistica ha inciso sul risultato, e nel punteggio finale rilevano solo i ricavi e i costi delle operazioni verso terzi.

Errori comuni e come evitarli

  • Dichiarare dati non corrispondenti alla realtà contabile per migliorare artificialmente il punteggio — la Corte di Cassazione (ordinanza 5 novembre 2024, n. 28457) ha chiarito che i benefici premiali presuppongono la fedele esposizione dei dati: un punteggio "gonfiato" da dati non veritieri non dà diritto ai benefici, con recupero degli stessi in caso di accertamento.
  • Confondere l'esclusione dall'ISA con l'esonero dalla presentazione del modello — STP e STA restano escluse dal punteggio ma devono comunque compilare il modello della propria attività economica: omettere la presentazione è un errore distinto e sanzionabile.
  • Ignorare l'aggiornamento delle soglie sugli indicatori di anomalia — indicatori come quelli sui costi di carburante sono rivisti ogni anno: applicare parametri dell'annualità precedente altera il punteggio calcolato dal software.
  • Non verificare la causa di esclusione delle cooperative in presenza di operazioni verso terzi — anche un'attività residuale verso terzi fa decadere l'esclusione per mutualità prevalente: verificare sempre l'incidenza percentuale prima di non applicare l'ISA.
  • Ritenere automatico il rinnovo del concordato preventivo biennale — il rinnovo (art. 14, D.Lgs. 13/2024) richiede la permanenza dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione: un punteggio ISA in calo nel 2025 può precludere l'accesso alla nuova proposta.
  • Dimenticare la delega unica per l'acquisizione massiva dei dati precalcolati — dal 2024 gli intermediari devono trasmettere l'elenco dei contribuenti delegati tramite Entratel per attivare la fornitura massiva: una delega al solo cassetto fiscale non basta per l'acquisizione automatica dei dati ISA/CPB.

Riferimenti normativi

  • Art. 9-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (decreto ISA) — istituzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale e del regime premiale.
  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2026, "Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2025" — istruzioni operative agli Uffici sulla revisione biennale e straordinaria degli ISA, sulla modulistica e sul regime premiale.
  • Art. 5, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 — obbligo di adeguamento degli ISA alle evoluzioni della classificazione ATECO.
  • Art. 14, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB) — rinnovo del concordato preventivo biennale.
  • Art. 20-bis, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 — imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, graduata in base al livello di affidabilità ISA.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto ha scopo informativo e divulgativo. La materia fiscale e contabile è soggetta a frequenti aggiornamenti normativi e interpretativi. Verifica sempre la versione vigente delle norme citate e, per casi specifici, consulta un commercialista abilitato. SamBooks non è responsabile per decisioni assunte sulla base esclusiva di questa scheda.

Ultimo aggiornamento: 2026-07-22.

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