Scritture contabili enti Terzo settore art. 87 D.Lgs. 117/2017
Scritture contabili e bilancio degli ETS ex art. 87 CTS: obblighi per fascia di ricavi, soglie 60.000 e 300.000 euro, contabilità separata, decorrenza 2026
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) disciplina la tenuta e la conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore non commerciali che non applicano il regime forfetario. A pena di decadenza dai benefici fiscali, l'ente deve redigere scritture cronologiche e sistematiche dell'attività complessiva e rappresentare distintamente nel bilancio le attività di interesse generale e quelle diverse; per le attività svolte con modalità commerciali deve tenere le scritture previste dall'art. 18 del DPR 600/1973 e la contabilità separata. Gli enti con proventi sotto le soglie dell'art. 13 possono adottare il rendiconto per cassa. Le disposizioni decorrono dal periodo d'imposta 2026.
Quando si applica
L'obbligo riguarda gli enti del Terzo settore non commerciali individuati dall'art. 79, comma 5, che non si avvalgono del regime forfetario dell'art. 86. La conseguenza dell'inadempimento è grave: l'art. 87, comma 1, sanziona la mancata tenuta delle scritture con la decadenza dai benefici fiscali previsti dal Codice.
L'ente che, nelle attività di interesse generale (art. 5) e diverse (art. 6), non supera in un anno gli importi stabiliti dall'art. 13 può adottare nell'anno successivo, in luogo delle scritture ordinarie, il rendiconto per cassa (art. 87, comma 3). Le soglie rilevanti sono quelle dell'art. 13: il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa fino a 300.000 euro di ricavi, rendite, proventi o entrate (art. 13, comma 2), mentre fino a 60.000 euro il rendiconto per cassa può indicare entrate e uscite in forma aggregata (art. 13, comma 2-bis).
Come si applica nella pratica
Il sistema contabile dell'ETS non commerciale si articola su due livelli. In relazione all'attività complessivamente svolta, l'ente redige scritture cronologiche e sistematiche e predispone il bilancio di esercizio ex art. 13, distinguendo le attività diverse (art. 6) da quelle di interesse generale (art. 5). L'obbligo si considera assolto anche tenendo il libro giornale e il libro degli inventari ai sensi degli artt. 2216 e 2217 del codice civile (art. 87, comma 2). In relazione alle sole attività svolte con modalità commerciali, l'ente tiene le scritture dell'art. 18 del DPR 600/1973, anche oltre i limiti quantitativi di quell'articolo (art. 87, comma 1, lett. b), con obbligo di contabilità separata (art. 87, comma 4).
| Proventi annui (art. 5 e 6) | Documento contabile | Riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 60.000 € | Rendiconto per cassa in forma aggregata | art. 13, comma 2-bis |
| Fino a 300.000 € | Rendiconto per cassa | art. 13, comma 2 |
| Oltre 300.000 € | Bilancio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) e scritture cronologiche/sistematiche | art. 13, comma 1; art. 87, comma 1, lett. a |
| Attività commerciale (qualsiasi importo) | Scritture ex art. 18 DPR 600/1973 e contabilità separata | art. 87, commi 1, lett. b, e 4 |
La conservazione delle scritture e della documentazione segue i termini dell'art. 22 del DPR 600/1973. Per le attività non commerciali di cui agli artt. 5 e 6 l'ente non è soggetto all'obbligo di certificazione dei corrispettivi né alla memorizzazione e trasmissione telematica ex D.Lgs. 127/2015 (art. 87, comma 5). Gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi inseriscono nel bilancio un rendiconto specifico per ciascuna celebrazione o campagna (art. 87, comma 6). In caso di mutamento della qualifica in ente commerciale, entro tre mesi i beni vanno compresi nell'inventario e va attivata la contabilità ordinaria d'impresa (art. 87, comma 7).
Esempi pratici
Esempio 1 — APS piccola con rendiconto per cassa aggregato
Un'APS svolge solo attività di interesse generale e chiude l'anno con proventi per 45.000,00 €. Restando sotto la soglia di 60.000 € dell'art. 13, comma 2-bis, può redigere per l'anno successivo il rendiconto per cassa in forma aggregata, con entrate e uscite raggruppate, senza necessità di bilancio analitico.
Esempio 2 — ETS con attività di interesse generale e commerciale
Un ETS incassa 220.000,00 € da attività di interesse generale e 50.000,00 € da un'attività commerciale accessoria. Per la parte sotto i 300.000 € complessivi può adottare il rendiconto per cassa (art. 13, comma 2), ma per l'attività commerciale deve comunque tenere le scritture dell'art. 18 del DPR 600/1973 e la contabilità separata (art. 87, commi 1, lett. b, e 4).
Esempio 3 — ETS oltre soglia con bilancio completo
Una fondazione del Terzo settore consegue proventi per 480.000,00 €, oltre la soglia di 300.000 €. Deve redigere il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (art. 13, comma 1) e tenere scritture cronologiche e sistematiche ex art. 87, comma 1, lett. a, pena la decadenza dai benefici fiscali.
Errori comuni e come evitarli
- Ritenere la contabilità un mero obbligo formale: la mancata tenuta delle scritture comporta la decadenza dai benefici fiscali del Codice (art. 87, comma 1).
- Non separare l'attività commerciale: per l'attività con modalità commerciali è sempre obbligatoria la contabilità separata e le scritture dell'art. 18 DPR 600/1973 (art. 87, comma 4), anche sotto i limiti di quell'articolo.
- Confondere le due soglie dell'art. 13: 60.000 € abilita la forma aggregata, 300.000 € il rendiconto per cassa; sopra i 300.000 € serve il bilancio completo.
- Trascurare il rendiconto delle raccolte fondi: per ogni campagna pubblica va redatto un rendiconto specifico inserito in bilancio (art. 87, comma 6), obbligo esteso anche agli enti in regime forfetario.
- Ignorare il termine di tre mesi al mutamento di qualifica: al passaggio a ente commerciale i beni vanno inventariati e le registrazioni completate entro tre mesi (art. 87, comma 7).
- Anticipare l'applicazione: gli obblighi del Titolo X, art. 87 compreso, decorrono dal periodo d'imposta 2026 (art. 104, comma 2).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 87 — Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 13 — Scritture contabili e bilancio (soglie 60.000 € e 300.000 €).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 79, comma 5 — Qualificazione degli enti del Terzo settore non commerciali.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 104, comma 2 — Decorrenza delle disposizioni del Titolo X dal periodo d'imposta 2026.
- Codice civile, artt. 2214 e seguenti — Scritture contabili dell'imprenditore commerciale.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 18 — Contabilità semplificata delle imprese minori (richiamato dall'art. 87).
Risorse correlate
- Regime forfetario per le attività commerciali di ODV e APS (art. 86)
- Regime fiscale e imposte dirette degli ETS (art. 79-80)
- Scritture contabili civilistiche (art. 2214 codice civile)
- Scritture contabili delle imprese (art. 14 DPR 600/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 31 maggio 2026.
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