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IRESUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Regime forfetario enti non commerciali: soglie ancora in lire

Coefficienti dal 10% al 25%, scaglioni mai convertiti in euro, vincolo triennale dell'opzione e il confronto con il forfetario dell'art. 80 del CTS

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 145 del TUIR consente agli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata di rinunciare alla determinazione analitica del reddito d'impresa e di calcolarlo applicando ai ricavi dell'attività commerciale un coefficiente di redditività: 15% e 25% per le prestazioni di servizi, 10% e 15% per le altre attività, secondo la classe di ricavi. L'opzione si esercita in dichiarazione, produce effetto dall'inizio del periodo d'imposta in corso e vincola comunque per un triennio.

Due particolarità rendono questo regime diverso da tutti gli altri forfait del sistema, e sono le due cose che conviene sapere prima di sceglierlo. La prima: gli scaglioni della tabella del comma 1 sono ancora espressi in lire e non sono mai stati riconvertiti dal legislatore, quindi per capire in che classe si cade bisogna fare una conversione che la norma non fa. La seconda: il rinvio agli «articoli 54, 55, 56 e 57» per i componenti positivi da aggiungere al forfait non corrisponde più alla numerazione oggi vigente del TUIR.

I coefficienti, e la conversione che la norma non ha mai fatto

La tabella del comma 1 distingue due tipi di attività e, per ciascuna, due classi di ricavi. Al tasso di conversione irrevocabile di 1.936,27 lire per euro gli importi corrispondono a valori che nessun testo normativo riporta, e che vanno quindi calcolati: la prima classe delle prestazioni di servizi arriva a 15.493,71 €, la seconda a 185.924,48 €; per le altre attività la prima classe arriva a 25.822,84 € e la seconda a 516.456,90 €. Sono conversioni aritmetiche degli importi di legge, non valori pubblicati dall'amministrazione.

AttivitàClasse di ricavi (testo di legge)Equivalente in euroCoefficiente
Prestazioni di servizifino a 30.000.000 di lirefino a 15.493,71 €15%
Prestazioni di servizida 30.000.001 a 360.000.000 di lireda 15.493,71 a 185.924,48 €25%
Altre attivitàfino a 50.000.000 di lirefino a 25.822,84 €10%
Altre attivitàda 50.000.001 a 1.000.000.000 di lireda 25.822,84 a 516.456,90 €15%

Quando l'ente svolge insieme prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina sui ricavi dell'attività prevalente; e in mancanza di distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le prestazioni di servizi (comma 2). Poiché i coefficienti dei servizi sono i più alti, la mancata separazione contabile si traduce quasi sempre in un imponibile maggiore: è una scelta di tenuta dei conti che ha un prezzo misurabile.

Voce del calcoloImporto
Ricavi commerciali dell'esercizio, prestazioni di servizi — pari a 77.450.800 lire, seconda classe (raffronto, non sommato)40.000,00 €
Reddito forfetario: coefficiente 25% sui ricavi (art. 145, comma 1, lettera a, numero 2)10.000,00 €
Plusvalenza da cessione di bene strumentale, componente positivo aggiunto al forfait3.500,00 €
Interessi attivi, componente positivo aggiunto al forfait200,00 €
Reddito d'impresa imponibile ai fini IRES13.700,00 €
Ente di servizi con 40.000 € di ricavi: dal coefficiente al reddito d'impresa imponibileFonte: Elaborazione SamBooks su art. 145, comma 1, TUIR (importi di esempio, non dati reali)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Nell'esempio i ricavi commerciali di 40.000 € corrispondono a 77.450.800 lire, quindi alla seconda classe delle prestazioni di servizi: il coefficiente è il 25% e il reddito forfetario è 10.000 €. A questo si sommano i componenti positivi previsti dal comma 1, qui una plusvalenza da cessione di bene strumentale per 3.500 € e interessi attivi per 200 €, arrivando a 13.700 € di reddito d'impresa. I costi effettivi dell'attività commerciale non si deducono: il coefficiente li ha già scontati.

Sui componenti positivi va detta una cosa che le fonti divulgative di solito omettono. Il comma 1 rinvia agli «articoli 54, 55, 56 e 57», ma nel TUIR vigente l'art. 54 disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'art. 55 i redditi d'impresa, l'art. 56 la determinazione del reddito d'impresa e l'art. 57 i ricavi per destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore: nessuna di queste è una norma su singoli componenti positivi da sommare a un forfait. Il rinvio è rimasto alla numerazione anteriore alla riforma IRES, e si scioglie con due fonti.

La prima è la circolare del Ministero delle finanze 12 maggio 1998, n. 124/E, § 4.1, che commentando l'allora art. 109-bis — l'attuale art. 145 — elenca i quattro rinvii con la loro materia: «si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del T.U.I.R.». La seconda è l'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, per il quale i riferimenti ai vecchi articoli si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo riformato: le note di aggiornamento di Normattiva riportano la corrispondenza articolo per articolo. Il risultato è questo: art. 54 → art. 86 (plusvalenze patrimoniali), art. 55 → art. 88 (sopravvenienze attive), art. 56 → art. 89 (dividendi e interessi), art. 57 → art. 90 (proventi immobiliari). Il quarto rinvio è quello che si perde più spesso: i proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività vanno sommati al forfait, e dimenticarli è un'omissione di imponibile, non una semplificazione.

Il tetto vero del regime non è la soglia della contabilità semplificata

L'accesso al forfait è subordinato a un requisito esterno: essere ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del DPR 600/1973, cioè non aver superato nell'anno precedente 500.000 € di ricavi per le prestazioni di servizi o 800.000 € per le altre attività. È il numero che quasi tutti citano come limite del regime, ed è il numero sbagliato per rispondere alla domanda «fino a quando posso restarci».

La permanenza la governa infatti il comma 3, per il quale il regime «si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati». Nel comma 1 non esistono limiti diversi da quelli della tabella, e la tabella si ferma prima della soglia di accesso in entrambi i casi: 185.924,48 € contro 500.000 € per le prestazioni di servizi, 516.456,90 € contro 800.000 € per le altre attività. Un ente di servizi con 300.000 € di ricavi commerciali è quindi ancora ammesso alla contabilità semplificata, ma esce dall'ultima classe della tabella e non ha più un coefficiente da applicare. È il tetto della tabella a chiudere il regime, e non è una deduzione: lo afferma la circolare del Ministero delle finanze 12 maggio 1998, n. 124/E, § 4.1, secondo cui «qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito», e per cui il forfait «può trovare applicazione fino a quando non vengono superati i limiti sopraindicati». La stessa circolare chiude anche il caso intermedio: la contabilità semplificata resta valida anche nell'esercizio in cui quei limiti sono superati, ma «detto regime forfetario non si rende di fatto più applicabile all'ente non commerciale che conseguentemente determina il reddito secondo le regole generali». Due conseguenze pratiche: il superamento va verificato alla chiusura dell'esercizio e non l'anno dopo, e l'ente che lo supera torna alla determinazione analitica per quello stesso periodo d'imposta, pur restando in contabilità semplificata.

Il confronto naturale è con il regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali dell'art. 80 del Codice del Terzo settore, che l'Agenzia delle entrate ha descritto come la riproposizione sostanziale dell'art. 145 del TUIR — con una differenza che pesa proprio su questo punto.

VoceEnti non commerciali ordinari (art. 145 TUIR)ETS non commerciali (art. 80 CTS)
Chi può optareSolo gli enti non commerciali che hanno i presupposti della contabilità semplificata dell'art. 18 DPR 600/1973Anche gli ETS non commerciali in contabilità ordinaria, che quei limiti li hanno superati
Ricavi su cui si applica il coefficienteRicavi conseguiti nell'esercizio di attività commercialiRicavi delle attività di interesse generale e diverse (artt. 5 e 6 CTS) svolte con modalità commerciali, inclusi i proventi della raccolta fondi continuativa di natura commerciale
Coefficienti sulle prestazioni di servizi15% fino a 30.000.000 di lire, 25% da 30.000.001 a 360.000.000 di lire7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €
Coefficienti sulle altre attività10% fino a 50.000.000 di lire, 15% da 50.000.001 a 1.000.000.000 di lire5% fino a 130.000 €, con scaglioni superiori previsti dallo stesso art. 80 del CTS
Unità di misura degli scaglioniLire: il testo non è mai stato riconvertito, la conversione la deve fare chi applica la normaEuro
Indici sintetici di affidabilità fiscaleL'art. 145 TUIR non prevede alcuna esclusioneChi opta è escluso dall'applicazione degli ISA
Effetti ai fini IVANessuno: l'art. 145 forfetizza il solo reddito d'impresaNessuno: restano i criteri ordinari del DPR 633/1972
Forfetario dell'art. 145 TUIR e forfetario dell'art. 80 del Codice del Terzo settoreFonte: Elaborazione SamBooks su art. 145 TUIR e circolare Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, § 3.1Scarica i dati in CSV

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 (§ 3.1) chiarisce infatti che, a differenza dell'art. 145 del TUIR, l'art. 80 del Codice del Terzo settore è aperto anche agli ETS non commerciali che si trovano in contabilità ordinaria perché hanno superato i limiti dell'art. 18 del DPR 600/1973. Per gli enti iscritti al RUNTS l'alternativa esiste; per un ente non commerciale «ordinario» che cresce, no. La stessa circolare precisa che il forfait riguarda solo le imposte sui redditi: ai fini IVA restano i criteri ordinari del DPR 633/1972. Resta distinto da entrambi il regime forfetario di ODV e APS dell'art. 86 del Codice del Terzo settore, e resta distinto il forfetario delle persone fisiche della legge 190/2014, che riguarda imprenditori e professionisti, non enti.

Optare, restare, uscire: tutto passa dalla dichiarazione

Il regime non si attiva con un comportamento concludente: si opta, e si opta in un atto preciso. Chi già esercita l'attività commerciale esercita l'opzione nella dichiarazione annuale dei redditi (comma 4); chi l'attività la intraprende adesso la esercita nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prevista dall'art. 35 del DPR 633/1972 (comma 5).

1Nella dichiarazione annuale dei redditiL'ente che già esercita l'attivitàcommerciale esercita l'opzioneArt. 145, comma 4; chi intraprende oral'impresa opta invece nella dichiarazionedi inizio attività ai fini IVA ex art. 35DPR 633/1972 (comma 5)2Dall'inizio del periodo d'imposta in cui èesercitataL'opzione produce effetto, quindianche sui mesi anteriori allapresentazione della dichiarazioneArt. 145, comma 4: l'efficacia non decorredalla data di presentazione3Per un triennio, comunqueIl vincolo copre tre periodi d'impostaanche se nel frattempo si presenta larevocaArt. 145, comma 4: «fino a quando non èrevocata e comunque per un triennio»4Di anno in anno, dopo il triennioIl regime si estende automaticamentefinché non sono superati i limiti delcomma 1Art. 145, comma 3: sono i limiti dellatabella dei coefficienti, non quellidell'art. 18 DPR 600/1973 richiesti perl'accesso5Con la dichiarazione di revocaLa revoca ha effetto dall'inizio delperiodo d'imposta nel corso del qualela dichiarazione è presentataArt. 145, comma 4: anche la revoca è unatto dichiarativo, non un comportamentoconcludente
  1. Nella dichiarazione annuale dei redditi: L'ente che già esercita l'attività commerciale esercita l'opzione — Art. 145, comma 4; chi intraprende ora l'impresa opta invece nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA ex art. 35 DPR 633/1972 (comma 5)
  2. Dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata: L'opzione produce effetto, quindi anche sui mesi anteriori alla presentazione della dichiarazione — Art. 145, comma 4: l'efficacia non decorre dalla data di presentazione
  3. Per un triennio, comunque: Il vincolo copre tre periodi d'imposta anche se nel frattempo si presenta la revoca — Art. 145, comma 4: «fino a quando non è revocata e comunque per un triennio»
  4. Di anno in anno, dopo il triennio: Il regime si estende automaticamente finché non sono superati i limiti del comma 1 — Art. 145, comma 3: sono i limiti della tabella dei coefficienti, non quelli dell'art. 18 DPR 600/1973 richiesti per l'accesso
  5. Con la dichiarazione di revoca: La revoca ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione è presentata — Art. 145, comma 4: anche la revoca è un atto dichiarativo, non un comportamento concludente
Opzione per il forfetario dell'art. 145 TUIR: dall'esercizio alla revocaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 145, commi 3, 4 e 5, TUIRScarica i dati in CSV

Due dettagli del comma 4 vengono spesso letti male. Il primo è l'efficacia: l'opzione ha effetto «dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata», quindi copre anche i mesi anteriori alla presentazione della dichiarazione, non da essa in avanti. Il secondo è la durata: il vincolo è «fino a quando non è revocata e comunque per un triennio», dove il «comunque» significa che una revoca presentata nel secondo anno non abbrevia il triennio. La revoca, anch'essa in dichiarazione, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione è presentata.

Il forfait copre soltanto il reddito d'impresa: le altre categorie reddituali dell'ente — fondiari, di capitale, diversi — restano determinate analiticamente secondo la regola generale della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali. Restano infine impregiudicati i regimi speciali che il comma 1 fa salvi in apertura: quello delle associazioni sportive dilettantistiche della legge 16 dicembre 1991 n. 398 e quello delle associazioni senza scopo di lucro e delle pro-loco dell'art. 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991 n. 417.

Riferimenti normativi

  • Art. 145, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — regime forfetario degli enti non commerciali: coefficienti per classe di ricavi, attività prevalente, estensione annuale, opzione triennale e revoca, opzione per chi inizia l'attività.
  • Art. 73, comma 1, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — enti non commerciali residenti soggetti passivi IRES.
  • Artt. 86, 88, 89 e 90 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi, proventi immobiliari: sono le disposizioni cui corrispondono, nella numerazione vigente, i rinvii del comma 1 agli artt. 54, 55, 56 e 57.
  • Art. 2, comma 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 — i riferimenti agli articoli del TUIR contenuti in norme vigenti alla riforma IRES si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo riformato.
  • Circolare Ministero delle finanze 12 maggio 1998, n. 124/E, § 4.1 — regime forfetario dell'allora art. 109-bis: materie dei quattro rinvii ai componenti positivi; il superamento dei limiti di 360 milioni e 1 miliardo di lire alla chiusura del periodo d'imposta esclude il forfait già per quel periodo, ferma restando la contabilità semplificata.
  • Artt. 54, 55, 56 e 57 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — articoli richiamati alla lettera dal comma 1 dell'art. 145, oggi dedicati ad altre materie.
  • Art. 18, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 — contabilità semplificata: 500.000 € per le prestazioni di servizi, 800.000 € per le altre attività.
  • Circolare Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, § 3.1 — il regime dell'art. 80 del Codice del Terzo settore ripropone in sostanza l'art. 145 del TUIR, ma è aperto anche agli ETS in contabilità ordinaria; nessuna forfetizzazione ai fini IVA; esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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