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IRESUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Regime forfetario enti non commerciali: art. 145 TUIR

Regime forfetario opzionale degli enti non commerciali in contabilità semplificata (art. 145 TUIR): coefficienti di redditività, soglie e vincolo triennale

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 145 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) consente agli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. 600/1973) di optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando ai ricavi dell'attività commerciale un coefficiente di redditività per classe di appartenenza e aggiungendo i componenti positivi degli artt. 54-57. I coefficienti previsti dal comma 1 sono il 15% e il 25% per le prestazioni di servizi e il 10% e il 15% per le altre attività, secondo scaglioni di ricavi. L'opzione si esercita nella dichiarazione annuale, vincola per un triennio e si rinnova fino a revoca (comma 4). Il regime è riservato ai piccoli enti non commerciali e va distinto dagli altri regimi forfetari.

Quando si applica

Possono optare per il regime gli enti non commerciali (art. 73, comma 1, lett. c TUIR) che svolgono attività commerciale e sono ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973, ossia con ricavi dell'attività commerciale non superiori, nell'anno precedente, a 500.000 € per le prestazioni di servizi e 800.000 € per le altre attività. È un regime opzionale: l'ente sceglie il forfait al posto della determinazione analitica del reddito d'impresa.

Il regime dell'art. 145 va tenuto distinto da omonimi forfetari che disciplinano soggetti diversi:

  • il regime forfetario delle persone fisiche (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), riservato a persone fisiche imprenditori e professionisti con la soglia di ricavi/compensi di 85.000 €;
  • il regime forfetario degli ETS (ODV e APS) ex art. 86 del D.Lgs. 117/2017, applicabile solo agli enti iscritti al RUNTS che rispettano i relativi limiti.

L'art. 145 TUIR resta la disciplina propria degli enti non commerciali «ordinari» non assoggettati al Codice del Terzo Settore.

Come si applica nella pratica

Il reddito d'impresa forfetario si ottiene applicando ai ricavi dell'attività commerciale il coefficiente di redditività della classe e aggiungendo i componenti positivi degli artt. 54, 55, 56 e 57 (plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e simili). La tabella del comma 1 è quella seguente.

AttivitàScaglione di ricaviCoefficiente
Prestazioni di servizifino a L. 30.000.00015%
Prestazioni di servizida L. 30.000.001 a L. 360.000.00025%
Altre attivitàfino a L. 50.000.00010%
Altre attivitàda L. 50.000.001 a L. 1.000.000.00015%

Le soglie del comma 1 sono ancora espresse in lire nel testo vigente del TUIR e non sono mai state riconvertite in euro dal legislatore. Al cambio fisso di 1.936,27 lire per euro corrispondono indicativamente a 15.493,71 € e 185.924,48 € (servizi) e a 25.822,84 € e 516.456,90 € (altre attività). I valori in euro vanno comunque verificati alla luce della prassi vigente prima di applicarli.

Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina con riferimento ai ricavi dell'attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi (comma 2).

L'opzione si esercita nella dichiarazione annuale dei redditi, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in corso, vincola per un triennio e si rinnova di anno in anno fino a revoca (commi 3 e 4). La revoca si effettua anch'essa in dichiarazione. Gli enti che intraprendono l'attività d'impresa esercitano l'opzione nella dichiarazione di inizio attività IVA ex art. 35 del D.P.R. 633/1972 (comma 5).

Il forfait riguarda solo il reddito d'impresa: le altre categorie reddituali dell'ente (fondiari, capitale, diversi) restano determinate analiticamente secondo la regola generale della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali.

Esempi pratici

Esempio 1 — Associazione che presta servizi sotto la prima soglia

Un'associazione non commerciale gestisce corsi a pagamento (prestazioni di servizi) con ricavi commerciali annui pari a 14.000,00 €, sotto la prima soglia. Optando per il regime, applica il coefficiente del 15%: il reddito d'impresa forfetario è 14.000,00 × 15% = 2.100,00 €, cui vanno aggiunti gli eventuali componenti positivi degli artt. 54-57. Non rilevano i costi analitici dell'attività, già scontati dal coefficiente.

Esempio 2 — Ente con altre attività nello scaglione superiore

Una fondazione svolge un'attività commerciale di vendita di beni (altre attività) con ricavi pari a 40.000,00 €, oltre la prima soglia delle altre attività. Applica il coefficiente del 15% previsto per lo scaglione superiore: reddito d'impresa forfetario 40.000,00 × 15% = 6.000,00 €, più i componenti positivi degli artt. 54-57.

Esempio 3 — Attività mista senza distinta annotazione

Un ente esercita sia prestazioni di servizi sia vendita di beni ma non annota distintamente i ricavi delle due attività. In assenza di distinta annotazione, ai sensi del comma 2 si considerano prevalenti le prestazioni di servizi: l'intero ammontare dei ricavi commerciali è assoggettato ai coefficienti delle prestazioni di servizi (15% o 25% a seconda dello scaglione), penalizzando l'ente rispetto a una corretta separazione contabile.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere i tre forfetari: l'art. 145 TUIR riguarda gli enti non commerciali; il forfetario delle persone fisiche (L. 190/2014) e il forfetario ETS (art. 86 D.Lgs. 117/2017) hanno requisiti e soglie diversi. Applicare la disciplina sbagliata produce un reddito errato.
  • Optare senza requisito di contabilità semplificata: l'opzione è ammessa solo agli enti ammessi alla contabilità semplificata ex art. 18 D.P.R. 600/1973; se i ricavi superano le soglie di quel regime, il forfait non è esercitabile.
  • Dedurre i costi analitici dopo l'opzione: il coefficiente forfetizza già i costi dell'attività commerciale; sottrarre ulteriormente le spese analitiche dal reddito forfetario è un errore.
  • Trascurare i componenti positivi artt. 54-57: il reddito forfetario non è il solo prodotto coefficiente × ricavi; vanno aggiunti i componenti positivi degli artt. 54-57 (comma 1), pena un'imponibile sottostimato.
  • Ignorare il vincolo triennale: l'opzione vincola per un triennio e si rinnova fino a revoca (comma 4); revocare anticipatamente, fuori dalla dichiarazione annuale, non ha effetto.
  • Non annotare distintamente i ricavi nell'attività mista: in assenza di distinta annotazione prevalgono le prestazioni di servizi (comma 2), spesso con coefficiente più alto; una corretta separazione contabile può ridurre il carico.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 145 — Regime forfetario degli enti non commerciali (coefficienti di redditività, prevalenza, opzione triennale).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 73, comma 1, lett. c — Enti non commerciali residenti soggetti passivi IRES.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), artt. 54, 55, 56 e 57 — Componenti positivi del reddito da aggiungere al forfait.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 66 — Imprese minori in contabilità semplificata.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 18 — Contabilità semplificata: soglie 500.000 € (servizi) e 800.000 € (altre attività).
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 — Regime forfetario delle persone fisiche (soglia 85.000 €).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 86 — Regime forfetario per ODV e APS.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

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