Controllo dichiarazioni e accertamento parziale art. 37-41-bis
Criteri selettivi annuali per il controllo delle dichiarazioni (art. 37) e accertamento parziale su elementi certi e segnalazioni che non consuma il potere
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina il controllo delle dichiarazioni: gli uffici procedono al controllo e all'individuazione degli omessi sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro, tenendo conto delle capacità operative. L'art. 41-bis disciplina invece l'accertamento parziale: senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini dell'art. 43, gli uffici, quando da attività istruttorie (art. 32, primo comma, nn. 1-4) o da segnalazioni qualificate emergano elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, possono limitarsi ad accertare in base a tali elementi. La caratteristica essenziale è che l'accertamento parziale non consuma il potere di accertamento ordinario.
Quando si applica
L'art. 37 individua la cornice della selezione: l'attività di controllo non è esercitata a tappeto, ma su posizioni scelte secondo criteri selettivi fissati ogni anno dal Ministro delle finanze, sulla scorta dei dati acquisiti, delle dichiarazioni di sostituti e terzi e delle informazioni dell'anagrafe tributaria. Il medesimo articolo, al comma 3, consente di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato — anche con presunzioni gravi, precise e concordanti — che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
L'art. 41-bis si applica quando emergono elementi puntuali e certi che consentono di stabilire l'esistenza di:
- un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, compresi i redditi da partecipazione in società e associazioni di cui all'art. 5 TUIR;
- deduzioni, esenzioni o agevolazioni in tutto o in parte non spettanti;
- imposte o maggiori imposte non versate.
Sono espressamente escluse le ipotesi di controllo automatizzato (art. 36-bis) e di controllo formale (art. 36-ter), che hanno una procedura propria. La fonte degli elementi può essere: le attività istruttorie dei poteri degli uffici (art. 32, nn. 1-4), oppure le segnalazioni della Direzione centrale o regionale, di altri uffici o Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, o i dati dell'anagrafe tributaria.
Come si applica nella pratica
La differenza operativa decisiva è il rapporto con il potere di accertamento. L'accertamento ordinario, una volta emesso, tendenzialmente consuma il potere sull'annualità; l'accertamento parziale è invece emesso «senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43». L'ufficio può quindi recuperare subito un elemento certo e tornare poi sulla stessa annualità con ulteriori accertamenti, finché non sia spirato il termine di decadenza dell'art. 43.
| Profilo | Art. 37 — controllo | Art. 41-bis — accertamento parziale |
|---|---|---|
| Funzione | Selezione delle posizioni da controllare | Recupero immediato di elementi certi |
| Atto prodotto | Nessuno (attività preliminare) | Avviso di accertamento parziale |
| Presupposto | Criteri selettivi annuali del Ministro | Elementi da istruttoria o segnalazioni |
| Effetto sul potere | — | Non consuma: ulteriore azione possibile |
| Esclusioni | — | Ipotesi art. 36-bis e 36-ter |
L'art. 41-bis consente di avvalersi anche delle procedure di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e dispone che non si applichi l'art. 44 (partecipazione dei comuni). L'atto resta comunque un avviso di accertamento a tutti gli effetti, soggetto agli obblighi di motivazione e notifica.
Esempi pratici
Esempio 1 — Segnalazione della Guardia di finanza
A seguito di una verifica presso un cliente, la Guardia di finanza segnala all'ufficio fatture per operazioni inesistenti dedotte da una S.r.l. per 40.000,00 €. L'ufficio emette accertamento parziale ex art. 41-bis recuperando il costo indeducibile, riservandosi di proseguire l'azione accertatrice sugli altri profili dell'annualità entro i termini dell'art. 43.
Esempio 2 — Reddito di partecipazione non dichiarato
Dall'anagrafe tributaria emerge che un contribuente, socio di una S.n.c. accertata, non ha dichiarato il reddito da partecipazione di 18.500,00 € imputatogli per trasparenza. L'ufficio procede con accertamento parziale ex art. 41-bis, limitandosi a recuperare quel reddito certo senza dover ricostruire l'intera posizione.
Esempio 3 — Criteri selettivi e interposizione fittizia
Nell'ambito dei criteri selettivi annuali (art. 37), l'ufficio rileva che immobili intestati a una società di comodo sono di fatto nella disponibilità del socio. Dimostrata con presunzioni gravi, precise e concordanti l'interposizione, ai sensi dell'art. 37 c. 3 i redditi sono imputati al socio effettivo possessore; il socio interposto che abbia pagato imposte potrà chiederne il rimborso una volta definitivo l'accertamento.
Errori comuni e come evitarli
- Ritenere che l'accertamento parziale consumi il potere: è l'errore più grave. L'art. 41-bis opera «senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice»: ricevere un parziale non significa che l'annualità sia chiusa, l'ufficio può tornare entro i termini dell'art. 43.
- Confondere il parziale con il controllo automatizzato o formale: l'art. 41-bis esclude espressamente le ipotesi degli artt. 36-bis e 36-ter. Il parziale è un vero accertamento basato su elementi sostanziali, non una mera liquidazione cartolare.
- Pretendere per il parziale presunzioni complesse: l'art. 41-bis si fonda su elementi che «consentono di stabilire» l'esistenza del reddito, tipicamente certi e diretti (segnalazioni, dati anagrafe tributaria), non su ricostruzioni induttive complesse.
- Trascurare i criteri selettivi dell'art. 37: il controllo non è casuale; comprendere che la posizione è stata selezionata in base ai criteri annuali aiuta a inquadrare l'origine della contestazione e a impostare correttamente la difesa.
- Sottovalutare l'imputazione per interposta persona: l'art. 37 c. 3 consente di imputare al contribuente redditi formalmente di terzi se è l'effettivo possessore; ignorare questa norma espone a contestazioni su intestazioni fittizie di beni e partecipazioni.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 37 — Controllo delle dichiarazioni (criteri selettivi annuali del Ministro; imputazione dei redditi per interposta persona, comma 3).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 41-bis, comma 1 — Accertamento parziale (elementi da istruttorie art. 32 nn. 1-4 e segnalazioni; senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice; esclusione ipotesi artt. 36-bis e 36-ter; inapplicabilità dell'art. 44).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32, comma 1, nn. 1-4 — Poteri degli uffici (attività istruttorie fonte degli elementi).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis — Liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni (controllo automatizzato, escluso dal parziale).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43 — Termine per l'accertamento (entro cui resta possibile l'ulteriore azione).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42 — Avviso di accertamento (forma dell'atto parziale).
Risorse correlate
- Poteri degli uffici nell'accertamento (art. 32 DPR 600/1973)
- Controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973)
- Termini per l'accertamento (art. 43 DPR 600/1973)
- Avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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