Omesso versamento IVA art. 10-ter: 250.000 € e rateazione
Il reato matura il 31 dicembre dell'anno successivo sopra 250.000 €, una rateazione in corso lo esclude e dopo la decadenza la soglia è 75.000 €
16/09/2026
15/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Qui non c'è nulla di nascosto: l'imposta è stata dichiarata dal contribuente stesso, e ciò che manca è soltanto il pagamento. L'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 € per ciascun periodo d'imposta. Il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 ha aggiunto due elementi che cambiano la sostanza della fattispecie: il reato è escluso se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, e in caso di decadenza dalla rateazione ai sensi dell'art. 15-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 602 la punibilità resta solo se il debito residuo supera 75.000 €.
Una scadenza sola: il 31 dicembre dell'anno successivo
Il termine penale non coincide con quello tributario. Il saldo IVA annuale va versato molto prima, e ogni giorno di ritardo fa maturare la sanzione amministrativa del venticinque per cento di ogni importo non versato, ridotta alla metà per i ritardi non superiori a novanta giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno nei primi quindici (art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, nelle misure in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). Il reato invece matura in un solo istante: la mezzanotte del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Una dichiarazione IVA presentata nel 2026 apre quindi una finestra che si chiude il 31 dicembre 2027, e fino a quel momento il versamento tardivo esclude la fattispecie in radice.
La soglia di 250.000 € si misura per ciascun periodo d'imposta e sull'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, non sulle liquidazioni periodiche: gli omessi versamenti mensili o trimestrali rilevano solo in quanto confluiscono nel saldo annuale, e il quadro degli adempimenti periodici sta nella scheda sulle liquidazioni e i versamenti periodici IVA. Il binario amministrativo resta autonomo e corre in parallelo: la sanzione del venticinque per cento è dovuta anche quando il debito è sotto soglia penale, come illustrato nella scheda sulle sanzioni per omesso versamento.
Rateazione in corso, decadenza e la soglia dei 75.000 €
La rateazione richiamata dalla norma è quella dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, cioè il piano concesso sulle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Finché quel piano è in corso di estinzione, il presupposto del reato non si perfeziona: il legislatore del 2024 ha scelto di premiare chi ha formalizzato il debito e lo sta pagando, anche se il 31 dicembre passa con il debito ancora aperto.
- Domanda: L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale supera 250.000 € per il periodo d'imposta?
- no → Nessun reato: resta dovuta la sanzione amministrativa del 25% sull'importo non versato
- sì → Sul debito esiste una rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 aperta entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione?
- Esito: Nessun reato: resta dovuta la sanzione amministrativa del 25% sull'importo non versato
- Domanda: Sul debito esiste una rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 aperta entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione?
- sì → Il piano è decaduto ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/1973?
- no → Reato integrato: reclusione da sei mesi a due anni
- Esito: Reato integrato: reclusione da sei mesi a due anni
- Domanda: Il piano è decaduto ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/1973?
- sì → Il debito residuo dopo la decadenza supera 75.000 €?
- no, il piano è regolare → Reato escluso finché il piano è regolarmente in corso di estinzione
- Esito: Reato escluso finché il piano è regolarmente in corso di estinzione
- Domanda: Il debito residuo dopo la decadenza supera 75.000 €?
- sì → Punibile sul debito residuo: reclusione da sei mesi a due anni
- no → Nessun reato: resta dovuta la sanzione amministrativa del 25% sull'importo non versato
- Esito: Punibile sul debito residuo: reclusione da sei mesi a due anni
La decadenza dal beneficio è disciplinata dall'art. 15-ter del DPR 602/1973 e si verifica con il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, oppure di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. A quel punto la norma penale torna a operare, ma con una soglia diversa e molto più bassa: il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo supera 75.000 €. Un piano decaduto con 90.000 € ancora da pagare resta quindi punibile; lo stesso piano decaduto con 60.000 € residui no, anche se il debito iniziale era ben sopra i 250.000 €. Chi deve valutare un piano di rientro trova le regole generali nella scheda sulla dilazione delle cartelle di pagamento, che riguarda però una rateazione diversa, quella dei ruoli.
Dal 1° gennaio 2027 cambia la collocazione di entrambe le norme richiamate. L'art. 10-ter è abrogato e la fattispecie confluisce nell'art. 83 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato come allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 e differito nella decorrenza dal DL 31 dicembre 2025 n. 200; la disciplina della decadenza dalla rateazione si legge all'art. 96 del testo unico dei versamenti e della riscossione, approvato come allegato al D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che si applica anch'esso dal 1° gennaio 2027.
Un debito IVA da 300.000 €: quattro esiti e due uscite
Una S.r.l. presenta nel 2026 la dichiarazione IVA per il 2025, da cui risulta un'imposta dovuta di 300.000 €, e non versa il saldo.
| Voce | Importo |
|---|---|
| IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e non versata | 300.000,00 € |
| Sanzione amministrativa per omesso versamento, 25% (art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/1997) | 75.000,00 € |
| Imposta e sanzione dovute, esclusi gli interessi | 375.000,00 € |
Al 31 dicembre 2027 gli esiti possibili sono quattro. Senza alcun piano di rientro il reato è integrato, perché 300.000 € supera i 250.000 € di soglia. Con una rateazione ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 regolarmente in corso il reato è escluso. Se il piano decade con 90.000 € di residuo la punibilità torna, perché il residuo supera i 75.000 €. Se decade con 60.000 € di residuo il fatto non è punibile. In tutti e quattro i casi la sanzione amministrativa del venticinque per cento, pari a 75.000 €, resta dovuta sull'importo non versato.
Le uscite dal penale sono due, e hanno presupposti diversi. La prima è l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 74/2000: il reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento, anche a seguito delle procedure conciliative, dell'adesione all'accertamento o del ravvedimento operoso. È una finestra più generosa di quella prevista per i reati dichiarativi, che si chiude invece alla formale conoscenza del controllo. La seconda è l'art. 13, comma 3-bis: il reato non è punibile se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso dell'IVA, e il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta all'inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche, e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Il quadro completo sta nella scheda sulla causa di non punibilità dell'art. 13.
Se il procedimento penale si chiude con un'assoluzione dibattimentale, l'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 le attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali. Con la sentenza n. 3800 del 2025 la Sezione Tributaria della Corte di cassazione ha però circoscritto quell'efficacia alle sole sanzioni tributarie, escludendo l'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la pronuncia assolutoria vale come elemento di prova da valutare autonomamente insieme agli altri. Nel contenzioso sull'omesso versamento, dove l'imposta è stata dichiarata dal contribuente stesso e non è in discussione, la differenza pesa soprattutto sulla sorte delle sanzioni.
Le domande di chi ci arriva
Cosa rischio se non verso l'IVA dichiarata entro il 31 dicembre dell'anno dopo?
La reclusione da sei mesi a due anni, se l'imposta non versata supera 250.000 € per il periodo d'imposta e non è in corso una rateazione ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Resta in ogni caso dovuta la sanzione amministrativa del venticinque per cento sull'importo non versato.
Qual è la soglia minima di IVA non versata per cui scatta il penale?
250.000 € per ciascun periodo d'imposta, calcolati sull'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale. Dopo la decadenza da una rateazione la soglia scende a 75.000 € di debito residuo. Le liquidazioni periodiche non si confrontano separatamente con la soglia: conta il saldo annuale.
Se ho un piano di rateazione attivo, posso comunque essere denunciato?
No, finché il debito è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997: la norma esclude in radice il presupposto del reato. La regola vale solo per quella rateazione, non per un generico accordo di rientro con un creditore diverso dall'amministrazione finanziaria.
Cosa succede se decade la rateazione?
La punibilità torna, ma con una soglia propria: il colpevole è punito se il debito residuo supera 75.000 €. La decadenza si verifica secondo l'art. 15-ter del DPR 602/1973, con il mancato pagamento della prima rata nel termine o di una rata successiva entro la scadenza di quella dopo.
Se i clienti non mi pagano e non riesco a versare l'IVA, rischio comunque il penale?
Non necessariamente. L'art. 13, comma 3-bis, esclude la punibilità quando il fatto dipende da cause non imputabili sopravvenute all'incasso dell'imposta, e il giudice valuta la crisi non transitoria di liquidità dovuta all'insolvenza accertata di terzi o al mancato pagamento da parte di amministrazioni pubbliche.
Riferimenti normativi
- Art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (omesso versamento di IVA)
- Art. 13, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (cause di non punibilità)
- Art. 21-bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (efficacia delle sentenze penali nel processo tributario)
- Art. 13, c. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (sanzione amministrativa per omesso versamento)
- Corte di cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 3800 del 2025 (limiti dell'efficacia del giudicato penale nel processo tributario)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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