Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: soglie
Da sei mesi a quattro anni sopra 50.000 €, da uno a sei sopra 200.000 €: la soglia somma imposte, interessi e sanzioni, e non attende il pignoramento
16/09/2026
16/09/2026
6 min lettura
In sintesi
Alienare simulatamente beni propri o altrui, o compiere su di essi altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace in tutto o in parte la riscossione coattiva, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il debito che si vuole eludere supera 50.000 €, e da uno a sei anni sopra 200.000 € (art. 11, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74). La soglia non si misura sulla sola imposta: comprende gli interessi e le sanzioni amministrative relative a quelle imposte. Il comma 2 punisce con le stesse pene una condotta diversa, che si consuma dentro la procedura di transazione fiscale, quando la documentazione presentata espone elementi attivi inferiori al vero o elementi passivi fittizi.
Basta che l'atto sia idoneo a bloccare la riscossione
La norma non richiede che l'espropriazione forzata sia già iniziata, né che si sia effettivamente persa una riscossione: punisce l'atto «idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». L'idoneità si valuta al momento in cui l'atto viene compiuto, sul patrimonio che il contribuente aveva allora. La donazione di un immobile al coniuge, compiuta quando il debito è già maturato e per sottrarlo alla riscossione, integra la condotta anche se nessun pignoramento è stato notificato, e anche se l'agente della riscossione riesce poi a soddisfarsi su altri beni.
L'oggetto materiale è ampio in due direzioni. Riguarda «i propri o altrui beni», quindi copre anche gli atti compiuti su beni di terzi che garantivano il credito erariale. E riguarda qualunque atto fraudolento, non la sola vendita simulata: rientrano la costituzione di fondi patrimoniali o di vincoli di destinazione svuotanti, le cessioni a società riconducibili allo stesso soggetto, le operazioni straordinarie costruite per spostare l'attivo fuori dal patrimonio aggredibile. L'elemento soggettivo è il fine di sottrarsi al pagamento; quando chi agisce è amministratore, liquidatore o rappresentante, quel fine si intende riferito alla società o all'ente per conto del quale opera (art. 1, comma 1, lettera e)).
| Voce | Comma 1: atti sui beni | Comma 2: documenti della transazione fiscale |
|---|---|---|
| Condotta punita | Alienazione simulata o altri atti fraudolenti su beni propri o altrui | Indicazione di elementi attivi inferiori al vero o di elementi passivi fittizi |
| Scopo perseguito | Sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni | Ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e degli accessori |
| Su che cosa si misura la soglia | Imposte, interessi e sanzioni amministrative nel loro complesso | Ammontare degli elementi attivi sottostimati o dei passivi fittizi |
| Pena sopra la prima soglia di 50.000 euro | Reclusione da sei mesi a quattro anni | Reclusione da sei mesi a quattro anni |
| Pena sopra 200.000 euro | Reclusione da un anno a sei anni | Reclusione da un anno a sei anni |
| Serve un atto dispositivo sul patrimonio | Sì, o comunque un atto fraudolento sui beni | No: basta la rappresentazione falsata nella documentazione presentata |
Le sanzioni e gli interessi entrano nella soglia
La soglia si calcola su un ammontare complessivo che, accanto alle imposte sui redditi e all'IVA, comprende gli «interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte». È la ragione per cui una posizione che sembra lontana dai 200.000 € ci arriva senza che il tributo evaso li raggiunga.
Un imprenditore individuale ha un carico definitivo di 150.000 € fra IRPEF e IVA, su cui sono maturati 18.000 € di interessi e 105.000 € di sanzioni amministrative. Il debito rilevante è di 273.000 €: la donazione simulata dell'immobile al coniuge lo colloca nella fascia superiore, punita con la reclusione da uno a sei anni, mentre guardando alla sola imposta il fatto sarebbe rimasto nella fascia da sei mesi a quattro anni.
| Componente del debito | Importo |
|---|---|
| IRPEF e IVA definitivamente accertate | 150.000,00 € |
| Interessi maturati sulle stesse imposte | 18.000,00 € |
| Sanzioni amministrative relative alle stesse imposte | 105.000,00 € |
| Ammontare complessivo rilevante per la soglia del comma 1 | 273.000,00 € |
Il perimetro è quello delle imposte sui redditi e dell'IVA con i loro accessori: contributi previdenziali, tributi locali e altri debiti verso la pubblica amministrazione restano fuori dal conteggio, per quanto possano rendere l'atto rilevante su altri fronti. Quando la sottrazione avviene invece attraverso il trasferimento dell'azienda, accanto al profilo penale opera la responsabilità solidale del cessionario descritta nella scheda sulla cessione d'azienda e responsabilità per i debiti tributari.
Il comma 2 guarda dentro la transazione fiscale
La seconda fattispecie sposta l'attenzione dal patrimonio ai documenti. Chi, per ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi per oltre 50.000 € risponde della stessa pena del comma 1, che sale da uno a sei anni oltre 200.000 €. Qui non serve alcun atto dispositivo: basta la rappresentazione falsata dell'attivo o del passivo nella proposta.
L'Agenzia delle entrate ha descritto come vengono lette queste condotte nella circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 sulla gestione delle proposte di transazione fiscale. Il documento individua le «attività distrattive o decettive» che incidono sulla veridicità dei dati e provocano «una sottostima delle attività, una loro sottrazione fraudolenta, ovvero una sovrastima delle passività», ed elenca fra gli esempi l'avere «simulato la cessione di asset aziendali a soggetti correlati» o costruito operazioni di riorganizzazione per trasferire poste dell'attivo nel patrimonio personale. La presenza di queste condotte viene segnalata all'autorità competente e incide sulla valutazione di legittimità della proposta.
La stessa circolare ricorda che la «particolare offensività» dei delitti degli artt. 2, 3, 8 e 11 ha portato il legislatore a renderli presupposto della confisca per sproporzione dell'art. 240-bis del codice penale e della responsabilità amministrativa degli enti: l'art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lettera g), D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede per la sottrazione fraudolenta una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote a carico della società. Sul versante della confisca ordinaria, l'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000 stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto quando il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, salvo un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Dal 1° gennaio 2027 la fattispecie si ritrova, con soglie e pene invariate, nell'art. 85 del testo unico approvato con D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173. Il pagamento integrale del debito, infine, non estingue questo reato: non compare negli elenchi dell'art. 13, e opera soltanto l'attenuante dell'art. 13-bis, comma 1, come chiarisce la scheda su pagamento del debito e non punibilità.
Le domande di chi ci arriva
Cosa rischio se sposto i miei beni per evitare che l'Agenzia delle entrate riscuota i crediti?
La reclusione da sei mesi a quattro anni se il debito complessivo supera 50.000 €, da uno a sei anni sopra 200.000 € (art. 11, comma 1, D.Lgs. 74/2000). Non serve che la riscossione coattiva sia già partita: basta che l'atto sia idoneo a renderla inefficace.
A quanto ammonta il debito che fa scattare la soglia, se le sanzioni sono più alte dell'imposta?
Il conteggio somma imposte sui redditi e IVA, interessi e sanzioni amministrative relative a quelle imposte. Un tributo da 150.000 € con 18.000 € di interessi e 105.000 € di sanzioni porta il debito rilevante a 273.000 €, quindi nella fascia superiore.
Cosa rischio se durante una transazione fiscale dichiaro passività false per più di 50.000 euro?
Si applica il comma 2 dell'art. 11, con le stesse pene del comma 1. La condotta punita è documentale: indicare elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi nella documentazione presentata per ottenere un pagamento parziale dei tributi.
Il sequestro dei beni scatta anche se sto pagando a rate?
L'art. 12-bis, comma 2, esclude il sequestro finalizzato alla confisca quando il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione e i pagamenti sono regolari. L'esclusione cade se emerge un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo e dalla gravità del reato.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 11, comma 1 — alienazione simulata e atti fraudolenti, soglie di 50.000 € e 200.000 €
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 11, comma 2 — elementi attivi sottostimati o passivi fittizi nella transazione fiscale
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 1, comma 1, lettera e) — fine di sottrarsi al pagamento riferito alla società per conto della quale si agisce
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12-bis, comma 1 — confisca del profitto o del prezzo del reato, anche per equivalente
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12-bis, comma 2 — sequestro non disposto quando la rateizzazione è regolare
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 13, comma 1 — elenco chiuso dei reati che il pagamento rende non punibili
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 13-bis, comma 1 — pene diminuite fino alla metà se il debito tributario è estinto
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lettera g) — sanzione pecuniaria dell'ente fino a quattrocento quote
- Agenzia delle entrate, circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 — gestione delle proposte di transazione fiscale e attività distrattive o decettive
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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