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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Redditi fondiari: terreni e fabbricati art. 25 TUIR

Nozione di reddito fondiario ex art. 25 TUIR: terreni e fabbricati iscritti in catasto con rendita, distinto in dominicale, agrario e dei fabbricati

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 25 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) definisce i redditi fondiari come quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Tali redditi si distinguono in tre categorie: reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito dei fabbricati. Il presupposto è quindi catastale: senza iscrizione (o obbligo di iscrizione) con rendita, il reddito dell'immobile non è fondiario ma rientra in altra categoria.

Quando si applica

L'art. 25 individua il perimetro della categoria. Genera reddito fondiario ogni immobile che presenti due requisiti congiunti:

  • requisito territoriale: l'immobile è situato nel territorio dello Stato italiano. Gli immobili esteri non producono reddito fondiario ma rientrano tra i redditi diversi;
  • requisito catastale: l'immobile è iscritto, o deve essere iscritto, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

La categoria si articola in tre figure (comma 2):

  • reddito dominicale dei terreni — la componente che remunera la proprietà fondiaria;
  • reddito agrario — la componente che remunera il capitale di esercizio e il lavoro di organizzazione dell'attività agricola;
  • reddito dei fabbricati — il reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.

Non rientrano nel reddito fondiario gli immobili relativi a imprese commerciali e i beni strumentali di arti e professioni (art. 43), per i quali il reddito confluisce nel reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Come si applica nella pratica

Il reddito fondiario è un reddito medio ordinario determinato in via catastale, non per cassa: concorre al reddito complessivo IRPEF indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo le regole di imputazione dell'art. 26. La tabella seguente riepiloga le tre componenti.

ComponenteCosa remuneraDeterminazioneImputazione
Reddito dominicalela proprietà del terrenotariffe d'estimo catastali (art. 28)al possessore (art. 26)
Reddito agrariocapitale d'esercizio e lavoro di organizzazionetariffe d'estimo catastali (art. 34)al conduttore/affittuario (art. 33)
Reddito dei fabbricatil'unità immobiliare urbanarendita catastale (art. 37)al possessore (art. 26)

Per i terreni, la natura catastale del reddito implica che la rendita dominicale e agraria attribuita resti il parametro di riferimento finché non interviene una variazione o una revisione delle tariffe. Per i fabbricati, il riferimento è la rendita catastale, eventualmente superata dal canone di locazione quando questo, ridotto forfetariamente, risulta più elevato (art. 37 comma 4-bis).

Esempi pratici

Esempio 1 — Appartamento iscritto al catasto edilizio urbano

Un contribuente possiede un'abitazione in città, iscritta al catasto edilizio urbano con rendita catastale di 980,00 €. Il reddito è fondiario (categoria reddito dei fabbricati) perché ricorrono i due requisiti: immobile in Italia e iscrizione con rendita. La rendita costituisce la base di partenza per la determinazione ex art. 37.

Esempio 2 — Terreno agricolo coltivato dal proprietario

Un imprenditore agricolo possiede e coltiva direttamente un fondo iscritto al catasto dei terreni. Il fondo genera due redditi fondiari distinti: il reddito dominicale (in capo al proprietario) e il reddito agrario (in capo a chi conduce il fondo, in questo caso lo stesso proprietario). Entrambi sono determinati per via catastale.

Esempio 3 — Capannone usato dall'impresa commerciale

Una S.r.l. utilizza un capannone iscritto in catasto per la propria attività. Pur essendo un immobile iscritto con rendita e situato in Italia, esso non produce reddito fondiario: in base all'art. 43 è bene relativo all'impresa commerciale e il suo reddito confluisce nel reddito d'impresa, non nella categoria fondiaria.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere reddito fondiario e reddito diverso per gli immobili esteri: un immobile situato all'estero non produce reddito fondiario perché manca il requisito territoriale; va dichiarato secondo le regole dei redditi diversi.
  • Trattare l'immobile d'impresa come fondiario: capannoni, negozi e beni strumentali di arti e professioni sono esclusi dalla categoria ex art. 43; il loro reddito è d'impresa o di lavoro autonomo.
  • Attendere l'incasso per dichiarare il reddito: il reddito fondiario concorre indipendentemente dalla percezione (art. 26), salvo le deroghe per i canoni di locazione abitativa non percepiti.
  • Imputare il reddito agrario al proprietario anziché al conduttore: se il terreno è affittato per uso agricolo, il reddito agrario spetta all'affittuario (art. 33), non al titolare del fondo.
  • Ignorare la doppia componente del terreno: un fondo agricolo produce sia reddito dominicale sia reddito agrario, due voci da non sovrapporre.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 25 — Redditi fondiari (nozione e categorie, commi 1 e 2).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 26 — Imputazione dei redditi fondiari.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 27 — Reddito dominicale dei terreni.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 33 — Imputazione del reddito agrario.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 36 — Reddito dei fabbricati.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 43 — Immobili non produttivi di reddito fondiario.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.