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IRESUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Compensi amministratori art. 95 TUIR: deducibilità per cassa

L'art. 95 del TUIR deduce i compensi agli amministratori per cassa, nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati come utili hanno regola propria

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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In sintesi

L'art. 95, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti soggetti a IRES (art. 73, comma 1) sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, secondo il principio di cassa, in deroga al generale criterio di competenza che governa il reddito d'impresa. I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili — anche quelli spettanti a promotori e soci fondatori — sono deducibili anche se non imputati al conto economico. La regola di cassa significa che, perché la società possa dedurre il compenso in un dato esercizio, l'amministratore deve averlo effettivamente percepito entro quell'esercizio: un compenso deliberato ma non pagato non è deducibile fino all'anno del pagamento.

Quando si applica

La regola dell'art. 95, comma 5, riguarda le società ed enti soggetti a IRES (S.r.l., S.p.A. ed enti dell'art. 73). È rilevante per:

  • la deduzione dei compensi deliberati agli amministratori;
  • i compensi erogati come partecipazione agli utili;
  • il corretto timing della deduzione (cassa) rispetto agli altri costi del personale (competenza);
  • il coordinamento con la tassazione in capo all'amministratore, per il quale i compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50).

Come si applica nella pratica

Il principio di cassa (comma 5)

A differenza degli altri componenti del reddito d'impresa, deducibili per competenza, i compensi agli amministratori si deducono nell'esercizio in cui sono corrisposti. Se un compenso è deliberato a fine 2025 ma pagato nel 2026, la deduzione spetta nel 2026, anno del pagamento. Il principio evita asimmetrie tra il costo dedotto dalla società e il reddito tassato in capo all'amministratore.

Compensi come partecipazione agli utili

I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili — anche a favore di promotori e soci fondatori — sono deducibili anche se non imputati al conto economico: la deroga consente la deduzione pur in assenza di transito a conto economico, in coerenza con la natura dell'erogazione.

Coordinamento con la tassazione dell'amministratore

In capo all'amministratore i compensi costituiscono, di regola, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50): la deduzione per cassa in capo alla società si specchia nel criterio di imputazione del reddito in capo al percettore. È buona prassi che il compenso risulti da apposita delibera dell'organo competente, presupposto sostanziale e procedurale della deducibilità.

Esempi pratici

Esempio 1 — Compenso deliberato 2025, pagato 2026

L'assemblea di una S.r.l. delibera a dicembre 2025 un compenso di 30.000,00 € all'amministratore, che lo incassa a gennaio 2026. La società deduce il compenso nel 2026, esercizio di effettivo pagamento (comma 5), non nel 2025.

Esempio 2 — Compenso pagato entro l'esercizio

Se lo stesso compenso fosse stato pagato a dicembre 2025, la società lo dedurrebbe nel 2025: deduzione e percezione coincidono nello stesso esercizio (comma 5).

Esempio 3 — Compenso come partecipazione agli utili

A un amministratore-socio è riconosciuto un compenso sotto forma di partecipazione agli utili. La società lo deduce anche se non imputato a conto economico (comma 5), purché regolarmente deliberato.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre per competenza il compenso non ancora pagato: la deduzione segue la cassa; il compenso deliberato ma non corrisposto non è deducibile fino al pagamento (comma 5).
  • Omettere la delibera del compenso: la deducibilità presuppone che il compenso sia regolarmente deliberato dall'organo competente.
  • Confondere compensi amministratori e costo del personale dipendente: i primi seguono la cassa (comma 5), il secondo la competenza (commi 1-4 dell'art. 95).
  • Ritenere indeducibili gli utili erogati agli amministratori: i compensi come partecipazione agli utili sono deducibili anche senza imputazione a conto economico (comma 5).
  • Dimenticare la tassazione in capo all'amministratore: i compensi sono redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50) e vanno gestiti con le relative ritenute.

Riferimenti normativi

  • Art. 95, comma 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità per cassa dei compensi agli amministratori; utili deducibili anche se non imputati a conto economico
  • Art. 73, comma 1, TUIR — società ed enti soggetti a IRES i cui amministratori rientrano nella disciplina
  • Art. 50 TUIR — redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tassazione del compenso in capo all'amministratore)
  • Art. 109 TUIR — principio di competenza, derogato dalla regola di cassa del comma 5

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

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