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IRESUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Compensi agli amministratori: quando la società li deduce

Il costo si deduce nell'esercizio del pagamento e non in quello della delibera: cosa cambia con il fine mandato e con i compensi reversibili

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

I compensi spettanti agli amministratori delle società e degli enti soggetti a IRES si deducono nell'esercizio in cui sono corrisposti (art. 95, comma 5, DPR 22 dicembre 1986 n. 917). La delibera fa nascere il diritto dell'amministratore; il pagamento decide in quale anno la società porta il costo in deduzione. Un compenso deliberato a dicembre e incassato a marzo dell'anno dopo si deduce nell'anno dopo, e nel frattempo genera una variazione in aumento in dichiarazione.

Lo stesso comma aggiunge una seconda regola, di segno opposto: i compensi erogati come partecipazione agli utili, anche quelli spettanti a promotori e soci fondatori, si deducono anche se non imputati al conto economico.

Due situazioni escono dal criterio di cassa e vanno riconosciute per tempo: l'accantonamento al trattamento di fine mandato, deducibile per competenza quando il diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (art. 105, comma 4, che rinvia all'art. 17, comma 1, lettera c); e il compenso che, per clausola contrattuale, l'amministratore deve riversare al proprio datore di lavoro, che l'Agenzia delle entrate qualifica come corrispettivo di una prestazione di servizi fra società e quindi deducibile per competenza (risposta a interpello n. 330 del 22 maggio 2023).

L'anno della deduzione lo decide l'uscita di cassa

Il comma 5 dell'art. 95 deroga al principio generale dell'art. 109: per i compensi agli amministratori conta l'esercizio in cui sono corrisposti, non quello in cui il costo matura. È una regola pensata per far coincidere il momento in cui la società deduce con quello in cui l'amministratore dichiara: il compenso, in capo a chi lo riceve, è di norma reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis), tassato per cassa.

La conseguenza pratica si vede nel bilancio di chi chiude l'esercizio con una parte del compenso ancora da pagare.

VoceImporto
Compenso deliberato dall'assemblea per l'esercizio 202560.000,00 €
Quota corrisposta entro il 31/12/2025: deducibile nel 202545.000,00 €
Quota corrisposta il 15/03/2026: deducibile nel 202615.000,00 €
Compenso deducibile, ripartito su due esercizi60.000,00 €
Compenso 2025 di 60.000,00 € pagato a cavallo di due eserciziFonte: Elaborazione SamBooks su art. 95, c. 5, e art. 77, c. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'assemblea di una S.r.l. delibera per l'esercizio 2025 un compenso di 60.000,00 € all'amministratore unico. Entro il 31 dicembre 2025 la società ne versa 45.000,00 €; il saldo di 15.000,00 € esce il 15 marzo 2026. In bilancio il costo è per intero del 2025, per competenza; fiscalmente nel 2025 se ne deduce solo la quota pagata, e i 15.000,00 € residui diventano una variazione in aumento nel modello REDDITI 2026, con 3.600,00 € di IRES anticipata al 24 per cento (art. 77, comma 1). Nel 2026 la stessa somma torna come variazione in diminuzione, nell'esercizio in cui il pagamento avviene.

Il compenso, prima ancora, dev'essere stabilito da chi ne ha il potere: all'atto della nomina, dall'organo competente, salvo diversa disposizione dello statuto (art. 2389, primo comma, del codice civile), e per gli amministratori investiti di particolari cariche dal consiglio, sentito l'organo di controllo (art. 2389, terzo comma). Senza una determinazione valida non c'è un costo certo nell'esistenza e obiettivamente determinabile, e la deducibilità si espone a contestazione a monte del criterio temporale.

Attenzione a non estendere il comma 5 oltre il suo perimetro: le spese per il personale dipendente restano deducibili per competenza secondo i commi da 1 a 4 dello stesso articolo, e i rimborsi di vitto, alloggio e viaggio erogati a un amministratore titolare di collaborazione coordinata e continuativa seguono i limiti giornalieri e le condizioni di tracciabilità del comma 3 e del comma 3-bis, trattati in Trasferte e rimborsi spese ai dipendenti (artt. 51 e 95 TUIR).

Trattamento di fine mandato: l'accantonamento che si deduce per competenza

Molte società affiancano al compenso periodico un'indennità da corrispondere alla cessazione della carica, il trattamento di fine mandato. Qui la regola di cassa non opera, perché non si tratta di un compenso corrisposto ma di un accantonamento.

L'art. 105, comma 4, estende agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto dell'art. 17, comma 1, lettere c), d) e f), le stesse regole dei commi 1 e 2: deduzione nei limiti delle quote maturate nell'esercizio. La lettera c) individua però le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa «se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto». La condizione è duplice e va verificata prima, non dopo:

Come è stato costituito il diritto al trattamento di fine mandatoDeduzione per la società
Atto di data certa (verbale registrato, atto notarile, posta elettronica certificata) anteriore all'inizio del rapportoAccantonamento deducibile per competenza, nei limiti della quota maturata nell'esercizio (art. 105, comma 4)
Delibera successiva all'accettazione della carica, o priva di data certaNessuna deduzione dell'accantonamento: il costo si deduce quando l'indennità è pagata, per cassa (art. 95, comma 5)

Il requisito non riguarda la sola forma. Serve un documento la cui data sia opponibile ai terzi e sia anteriore all'inizio del mandato: una delibera assunta a metà mandato, per quanto formalmente perfetta, sposta l'intero costo dell'indennità nell'esercizio del pagamento. Chi accantona senza quel presupposto deduce oggi ciò che dovrà riprendere a tassazione, e lo scopre in sede di verifica.

Sul confine con gli altri accantonamenti di quiescenza e previdenza — e sul trattamento del TFR maturando dei dipendenti — la scheda dedicata è Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 TUIR).

Il compenso che l'amministratore non incassa: la deduzione torna alla competenza

Nei gruppi capita che l'amministratore di una società italiana sia dipendente di una consociata e che il contratto di lavoro lo obblighi a riversare al proprio datore qualunque compenso percepito per incarichi svolti in quella qualità. In quel caso la società italiana non paga l'amministratore: paga la consociata.

L'Agenzia delle entrate ha esaminato la fattispecie nella risposta a interpello n. 330 del 22 maggio 2023 e ha escluso l'applicazione dell'art. 95, comma 5. Il ragionamento parte dal percettore: i compensi reversibili non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettera e) e non sono nemmeno redditi assimilati, perché per clausola contrattuale sono imputati direttamente al soggetto cui devono essere riversati; l'amministratore non ne ha in alcun modo la disponibilità. Venuto meno il compenso in capo alla persona fisica, quello che resta è un pagamento fra due società per una prestazione di servizi, che la società italiana deve «considerare deducibile secondo il criterio generale di competenza».

Il passaggio ha due conseguenze operative. La prima: il costo si deduce nell'esercizio di maturazione, anche se il pagamento alla consociata avviene l'anno successivo. La seconda vale nel perimetro esatto su cui l'interpello si pronuncia, cioè un pagamento diretto a una società residente in un altro Stato dell'Unione europea e priva di stabile organizzazione in Italia: in quel caso non c'è ritenuta da operare all'atto del pagamento, e l'Agenzia lo fa discendere da tre norme che operano insieme: l'art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni, che attribuisce gli utili d'impresa al solo Stato di residenza del percettore, l'art. 23, comma 1, lettera c), del TUIR sulla territorialità dei redditi, e l'art. 24, comma 1-ter, del DPR 600/1973, che riguarda i soli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con un percettore residente in Italia la verifica va rifatta su quelle stesse basi, non ereditata.

  • Domanda: Il compenso spetta all'amministratore in proprio, o una clausola contrattuale lo obbliga a riversarlo al proprio datore di lavoro?
    • deve riversarlo alla società datrice di lavoro → Corrispettivo di una prestazione di servizi fra società: deduzione per competenza e nessuna ritenuta (risposta AdE n. 330/2023)
    • spetta a lui in proprio → La società lo ha corrisposto entro la chiusura dell'esercizio?
  • Domanda: La società lo ha corrisposto entro la chiusura dell'esercizio?
    • sì → Deduzione nell'esercizio del pagamento, per cassa (art. 95, comma 5)
    • no → Deduzione rinviata all'esercizio in cui il compenso sarà pagato: variazione in aumento in dichiarazione
  • Esito: Deduzione nell'esercizio del pagamento, per cassa (art. 95, comma 5)
  • Esito: Deduzione rinviata all'esercizio in cui il compenso sarà pagato: variazione in aumento in dichiarazione
  • Esito: Corrispettivo di una prestazione di servizi fra società: deduzione per competenza e nessuna ritenuta (risposta AdE n. 330/2023)
Quale criterio si applica al compenso dell'amministratoreFonte: Elaborazione SamBooks su art. 95, c. 5, e art. 109 DPR 917/1986 e risposta a interpello AdE n. 330 del 22 maggio 2023

Resta fermo che la qualificazione dipende dai fatti, non dall'etichetta: serve una clausola contrattuale che imponga il riversamento e la prova che il pagamento è effettivamente andato alla società, non alla persona.

Le domande di chi ci arriva

I soldi che do agli amministratori per il loro lavoro, quando li posso portare in deduzione?

Nell'esercizio in cui li paghi, non in quello in cui l'assemblea li delibera (art. 95, comma 5, TUIR). Se il compenso 2025 lo versi in parte nel 2026, la quota non pagata si deduce nel 2026 e per il 2025 va indicata come variazione in aumento. Il calcolo completo è nella sezione «L'anno della deduzione lo decide l'uscita di cassa».

Se pago un amministratore con una quota degli utili, posso dedurre quella spesa anche se non la metto nel conto economico?

Sì. Il secondo periodo del comma 5 dice che i compensi erogati come partecipazione agli utili, compresi quelli spettanti a promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. È una delle poche deroghe espresse all'imputazione a conto economico richiesta in via generale dall'art. 109, comma 4.

L'accantonamento al trattamento di fine mandato lo posso dedurre ogni anno?

Solo se il diritto all'indennità risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (art. 105, comma 4, che rinvia all'art. 17, comma 1, lettera c). Con quel presupposto la quota maturata si deduce per competenza; senza, il costo si deduce solo quando l'indennità viene pagata. La tabella è nella sezione sul trattamento di fine mandato.

L'amministratore è un dipendente di un'altra società del gruppo e il compenso va riversato a lei: cambia qualcosa?

Sì, cambia il criterio. Secondo la risposta a interpello n. 330 del 22 maggio 2023 il pagamento è il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dall'altra società, quindi si deduce per competenza (art. 109) e non per cassa. Nel caso esaminato, con una consociata residente nell'Unione europea e senza stabile organizzazione in Italia, non era dovuta nemmeno la ritenuta all'atto del pagamento.

Il compenso deve per forza essere deliberato?

Sì, e dall'organo competente: all'atto della nomina, salvo diversa disposizione dello statuto (art. 2389, primo comma, del codice civile); per gli amministratori con particolari cariche lo determina il consiglio, sentito l'organo di controllo (terzo comma). Una determinazione mancante o assunta da chi non ne ha il potere apre la contestazione sulla certezza del costo, prima ancora che sul suo anno di deduzione.

Riferimenti normativi

  • Art. 95, c. 5, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — deducibilità per cassa dei compensi agli amministratori; partecipazioni agli utili deducibili anche se non imputate al conto economico
  • Art. 73, c. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — società ed enti soggetti a IRES i cui amministratori rientrano nel comma 5
  • Art. 105, c. 4, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — accantonamenti alle indennità di fine rapporto dell'art. 17, c. 1, lettere c), d) e f)
  • Art. 17, c. 1, lett. c), DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto
  • Art. 109 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — competenza, derogata dal criterio di cassa del comma 5
  • Art. 77, c. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — aliquota IRES del 24 per cento
  • Art. 2389 del codice civile — determinazione dei compensi degli amministratori
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 330 del 22 maggio 2023 — compenso reversibile a una consociata UE: deducibilità per competenza e assenza di ritenuta all'atto del pagamento

Dal 1° gennaio 2027 la materia è riordinata nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, che riproduce la regola di cassa dei compensi agli amministratori nell'art. 104, comma 7. Fino a quella data resta applicabile l'art. 95 del TUIR, il cui comma 6-bis è stato riscritto dal D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 per le operazioni con pagamento basato su azioni deliberate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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