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BilancioUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Immobilizzazioni materiali: definizione, voce B.II e iscrizione

Beni a utilità pluriennale iscritti al costo nella voce B.II dell'attivo (artt. 2424 e 2426 c.c.): le cinque sottovoci e il momento di iscrizione

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

Le immobilizzazioni materiali sono i beni fisici che l'impresa tiene per usarli negli anni e non per rivenderli: si iscrivono al costo di acquisto o di produzione nella voce B.II dell'attivo dello stato patrimoniale ed espongono in bilancio il valore già decurtato di ammortamenti e svalutazioni (art. 2426, comma 1, n. 1, e art. 2424 del codice civile). Ciò che rende un bene "immobilizzazione" non è la sua natura fisica ma la destinazione che l'impresa gli assegna: il codice civile chiede infatti di collocare tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente (art. 2424-bis, comma 1). Il principio contabile nazionale dedicato alle immobilizzazioni materiali sviluppa questa impostazione e ne detta le regole operative di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa.

Questa scheda è l'ingresso di un gruppo di sei approfondimenti: qui si trattano definizione, classificazione, momento della prima iscrizione e informativa; le altre cinque scendono nel dettaglio di costo, ammortamento, manutenzioni, svalutazioni e dismissioni.

Quando si applica

Le regole valgono per tutte le società che redigono il bilancio secondo il codice civile, in forma ordinaria, abbreviata o di micro-impresa, e riguardano ogni bene tangibile impiegato stabilmente nell'organizzazione aziendale.

Il criterio decisivo è la destinazione, non la merceologia. Lo stesso furgone è un cespite per l'impresa di installazioni che lo usa nei cantieri ed è merce per la concessionaria che lo espone nel piazzale in attesa di venderlo: nel primo caso finisce in B.II e si ammortizza, nel secondo resta nell'attivo circolante fra le rimanenze. Restano fuori dal perimetro i beni immateriali (voce B.I) e le partecipazioni e i crediti finanziari immobilizzati (voce B.III).

Il momento della prima iscrizione coincide con il passaggio sostanziale dei rischi e dei benefici legati al bene, che di regola avviene con il trasferimento della proprietà. Quando le clausole contrattuali separano le due date, conta il momento in cui rischi e benefici passano davvero all'acquirente, e per stabilirlo occorre leggere l'intero contratto e non la sola intestazione. Per i beni realizzati in proprio l'iscrizione parte dai primi costi di costruzione, mentre gli acconti ai fornitori si rilevano quando sorge l'obbligo di pagarli.

Come si applica nella pratica

Il codice civile articola la voce B.II in cinque sottovoci obbligatorie. La tabella riassume che cosa accoglie ciascuna di esse.

VoceDenominazione di leggeContenuto tipico
B.II.1Terreni e fabbricatiAree, terreni agricoli ed estrattivi, capannoni, uffici, negozi, magazzini, piazzali e recinzioni, immobili non strumentali tenuti come investimento, costruzioni leggere
B.II.2Impianti e macchinarioImpianti generici (riscaldamento, condizionamento, allarme), impianti di produzione, forni, macchinari automatici e non automatici
B.II.3Attrezzature industriali e commercialiAttrezzi di laboratorio e di officina, utensili, attrezzatura commerciale e di mensa, dotazioni a rapida usura
B.II.4Altri beniMobili e arredi, macchine d'ufficio, autovetture e automezzi, imballaggi durevoli, beni gratuitamente devolvibili
B.II.5Immobilizzazioni in corso e accontiCespiti ancora in costruzione e anticipi versati ai fornitori per acquistarli o costruirli

Ogni sottovoce va esposta al valore netto: costo storico meno fondo ammortamento e meno eventuali svalutazioni. Il dettaglio dei fondi non compare nello stato patrimoniale ma nella nota integrativa.

Il bene resta in B.II.5 finché non è disponibile e utilizzabile; a quel punto si riclassifica nella sottovoce definitiva e solo allora comincia l'ammortamento. La scrittura tipica di un impianto entrato in funzione dopo un periodo di costruzione è quindi doppia: prima la fattura del fornitore, poi il giroconto.

ContoDareAvere
Immobilizzazioni materiali in corso40.000,00 €
IVA a credito8.800,00 €
Debiti verso fornitori48.800,00 €
ContoDareAvere
Impianti e macchinario40.000,00 €
Immobilizzazioni materiali in corso40.000,00 €

I movimenti dei cespiti attraversano poi quattro voci di conto economico previste dall'art. 2425 del codice civile: A4 "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" per i beni costruiti in economia, A5 "altri ricavi e proventi" per le plusvalenze, B10b "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" per le quote di periodo e B14 "oneri diversi di gestione" per le minusvalenze.

Chi redige il bilancio in forma abbreviata espone nello stato patrimoniale le sole voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani (art. 2435-bis, comma 2, del codice civile): le immobilizzazioni materiali compaiono quindi come importo unico, senza il dettaglio delle cinque sottovoci. Nel conto economico è inoltre consentito raggruppare le voci B10a, B10b e B10c (art. 2435-bis, comma 3). Le stesse semplificazioni valgono per le micro-imprese.

Sul fronte informativo l'art. 2427 del codice civile chiede di indicare in nota integrativa i criteri di valutazione adottati (n. 1) e la movimentazione completa di ciascuna voce: costo iniziale, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni pregressi, acquisti, riclassifiche e vendite dell'esercizio, ammortamenti e svalutazioni del periodo (n. 2). Si aggiungono la motivazione delle riduzioni di valore (n. 3-bis), gli oneri finanziari capitalizzati (n. 8) e i vincoli gravanti sui beni, come ipoteche e privilegi (n. 9). Il tabellone dei movimenti è il documento su cui il revisore e il socio ricostruiscono la vita del parco cespiti: va tenuto allineato al registro dei beni ammortizzabili, che assolve la funzione parallela sul piano fiscale.

Una valvola di sfogo utile alle imprese minori è il principio di rilevanza dell'art. 2423, comma 4, del codice civile: gli obblighi di rilevazione, valutazione e informativa possono essere disattesi quando osservarli produrrebbe effetti trascurabili sulla rappresentazione del bilancio, purché la scelta sia illustrata in nota integrativa e ferma restando la regolare tenuta delle scritture. Su questo fondamento poggia una semplificazione poco conosciuta ma pratica: le attrezzature industriali e commerciali continuamente rinnovate e di peso complessivamente modesto rispetto all'attivo possono restare iscritte a un valore fisso, senza ammortamento sistematico, spesando direttamente gli acquisti degli anni successivi. La scorciatoia regge solo finché quantità, valore e composizione di quel parco non cambiano in misura apprezzabile.

Esempi pratici

Esempio 1 — Carpenteria che acquista un capannone da 400.000 € con terreno incluso

L'atto notarile indica un prezzo unico di 400.000 €. Poiché il terreno non si ammortizza e il fabbricato sì, la società ne separa i valori con una stima, attribuendo 100.000 € all'area e 300.000 € al fabbricato. Entrambi restano nella sottovoce B.II.1, ma il piano di ammortamento riguarda solo la seconda componente. I 6.000 € di spese notarili e imposte di registro si aggiungono al costo, ripartiti proporzionalmente fra terreno e fabbricato.

Esempio 2 — Concessionaria che immatricola un'auto da usare come vettura di cortesia

Un veicolo iscritto a magazzino come merce viene destinato al servizio di cortesia per i clienti dell'officina. Cambiando la destinazione cambia la classificazione: il valore del veicolo esce dalle rimanenze ed entra in B.II.4 "altri beni", e da quel momento entra nel piano di ammortamento. La riclassifica va documentata, perché incide su ammortamenti e deducibilità.

Esempio 3 — Impianto da 40.000 € ordinato a novembre e collaudato a marzo

L'impianto è fatturato a novembre ma il collaudo si chiude a marzo dell'anno successivo. Al 31 dicembre il bene compare in B.II.5 "immobilizzazioni in corso e acconti" per 40.000 €, senza alcuna quota di ammortamento, perché non è ancora utilizzabile. A marzo si gira il saldo su B.II.2 "impianti e macchinario" e parte l'ammortamento, calcolato sui mesi di effettivo utilizzo del nuovo esercizio.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: classificare i beni in base al fornitore o alla fattura anziché all'uso. Si evita partendo dalla domanda su come il bene verrà impiegato: destinazione durevole significa immobilizzazione, destinazione alla vendita significa rimanenza.
  • Errore: lasciare in "immobilizzazioni in corso" cespiti già entrati in funzione. Si evita presidiando a fine anno i verbali di collaudo e le date di messa in servizio, perché finché il bene resta in B.II.5 non matura alcun ammortamento e il risultato d'esercizio risulta gonfiato.
  • Errore: esporre i cespiti al lordo dei fondi nello stato patrimoniale. Si evita ricordando che in bilancio va il valore netto contabile, mentre costi storici e fondi trovano posto nella tabella dei movimenti in nota integrativa.
  • Errore: non separare il valore del terreno da quello del fabbricato. Si evita richiedendo una stima già in sede di rogito o subito dopo, perché ammortizzare anche l'area produce quote civilisticamente e fiscalmente non corrette.
  • Errore: considerare la forma abbreviata un'esenzione dagli obblighi informativi sui cespiti. Si evita verificando che anche in forma abbreviata la nota integrativa riporti criteri di valutazione, movimenti delle immobilizzazioni, oneri finanziari imputati all'attivo e garanzie prestate.

Riferimenti normativi

  • Art. 2423, comma 4, del codice civile — principio di rilevanza e obbligo di illustrarne l'applicazione in nota integrativa.
  • Art. 2424, comma 1, del codice civile — schema dello stato patrimoniale e articolazione della voce B.II in cinque sottovoci.
  • Art. 2424-bis, comma 1, del codice civile — iscrizione tra le immobilizzazioni degli elementi destinati a uso durevole.
  • Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci di conto economico interessate dai cespiti (A4, A5, B10b, B14).
  • Art. 2426, comma 1, n. 1, del codice civile — criterio del costo di acquisto o di produzione.
  • Art. 2427, comma 1, del codice civile — informativa di nota integrativa su criteri e movimenti delle immobilizzazioni.
  • Art. 2435-bis, commi 2 e 3, del codice civile — semplificazioni di schema per il bilancio in forma abbreviata.
  • Principio contabile nazionale OIC 16 — Immobilizzazioni materiali.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.

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