Dismissione immobilizzazioni: plusvalenze e minusvalenze
Vendita, rottamazione e permuta dei cespiti: storno del valore netto contabile, voci A5 e B14 e regime fiscale degli artt. 86 e 101 del TUIR
05/08/2026
7 min lettura
In sintesi
Quando un cespite esce dal patrimonio dell'impresa se ne elimina dalla contabilità il valore netto contabile e si confronta questo importo con quanto si è ottenuto: la differenza positiva è una plusvalenza da iscrivere fra gli altri ricavi e proventi (voce A5), quella negativa una minusvalenza da iscrivere fra gli oneri diversi di gestione (voce B14), secondo lo schema dell'art. 2425 del codice civile. Prima di stornare il bene occorre completare l'ammortamento fino alla data di uscita, così che il valore da confrontare con il corrispettivo sia quello effettivo alla dismissione.
Le vie d'uscita sono diverse — vendita, rottamazione, permuta, perdita per un evento esterno — e ciascuna ha un trattamento proprio, ma la logica resta una sola: si elimina ciò che è iscritto e si rileva la differenza.
Quando si applica
La regola vale per ogni cessione a titolo oneroso, per l'eliminazione di beni obsoleti o distrutti, per gli scambi e per l'assegnazione dei beni ai soci o la loro destinazione a scopi estranei all'impresa.
Un passaggio precede spesso la dismissione vera e propria. Il cespite che l'impresa decide di vendere esce dalle immobilizzazioni e viene riclassificato in una voce apposita dell'attivo circolante: la facoltà di aggiungere voci non previste dagli schemi è riconosciuta dall'art. 2423-ter, comma 3, del codice civile. La riclassifica presuppone tre condizioni: il bene è vendibile nelle condizioni in cui si trova o non richiede modifiche tali da rinviare l'operazione, la vendita è altamente probabile alla luce delle iniziative avviate, del prezzo atteso e delle condizioni di mercato, e la conclusione è prevista in tempi brevi. Da quel momento il bene non si ammortizza più e si valuta al minore fra il valore netto contabile e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, cioè il prezzo di vendita al netto dei costi diretti di cessione e dismissione (art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile). Lo stesso trattamento si applica ai beni obsoleti e a quelli che non saranno più utilizzati in modo permanente nel ciclo produttivo.
Se invece il valore del bene è sceso ma l'impresa continua a usarlo, non siamo davanti a una dismissione: si applicano le regole illustrate nella scheda su svalutazione e ripristino di valore.
Come si applica nella pratica
Vendita. Si rileva la quota di ammortamento maturata nella frazione d'anno di utilizzo, si stornano costo storico e fondo ammortamento e si contrappone il corrispettivo.
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti | 10.980,00 € | |
| Fondo ammortamento altri beni | 26.000,00 € | |
| Altri beni | 32.000,00 € | |
| IVA a debito | 1.980,00 € | |
| Plusvalenza da alienazione (A5) | 3.000,00 € |
Eliminazione senza corrispettivo. Un bene rottamato o dismesso senza ricavo genera una minusvalenza pari all'intero valore netto contabile residuo.
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Fondo ammortamento impianti e macchinario | 38.000,00 € | |
| Minusvalenza da alienazione (B14) | 7.000,00 € | |
| Impianti e macchinario | 45.000,00 € |
Permuta. Conta la sostanza dell'operazione. Se lo scambio equivale a una vendita seguita da un acquisto, il bene ricevuto si iscrive al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione, e proprio quel valore misura la plusvalenza o la minusvalenza rispetto al valore netto contabile del bene ceduto; gli eventuali conguagli in denaro entrano nel calcolo e i costi accessori dell'operazione sono capitalizzabili per la parte riferibile all'acquisto. Se invece lo scambio serve soltanto a procurarsi un bene con caratteristiche funzionali analoghe, senza alcun intento di realizzare un componente positivo di reddito, non emerge alcun risultato: il bene entrante eredita il valore contabile netto di quello uscente, salvo ricalcolare la vita utile se differisce, e i costi accessori vanno a conto economico.
Perdite per eventi estranei all'attività. Un cespite distrutto da un evento non riconducibile alla normale attività si considera dismesso e la perdita si rileva fra gli oneri diversi di gestione; l'eventuale indennizzo, tipicamente assicurativo, si rileva fra gli altri ricavi e proventi. Se il terzo responsabile rimpiazza il bene con uno equivalente per stato d'uso e funzionalità nello stesso esercizio, non emerge alcuna componente straordinaria da rilevare.
Il trattamento fiscale. Le plusvalenze sui beni relativi all'impresa concorrono al reddito se realizzate con cessione a titolo oneroso, se derivano dal risarcimento per perdita o danneggiamento dei beni, oppure se i beni sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 86, comma 1, del TUIR). L'importo è dato dalla differenza fra corrispettivo o indennizzo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e costo non ammortizzato (art. 86, comma 2). Sul piano temporale la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo; la ripartizione facoltativa in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi è prevista dallo stesso art. 86, comma 4, per le cessioni di azienda o di ramo d'azienda posseduti da almeno tre anni, e la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Sulla dismissione di un singolo cespite la rateizzazione non è ammessa, per quanto a lungo il bene sia stato posseduto: il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1, comma 42, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 e si applica in questa formulazione alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Sul versante negativo, le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento (art. 101, comma 1, del TUIR), mentre le perdite di beni, commisurate al costo non ammortizzato, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5): per una rottamazione servono quindi formulario di smaltimento, verbale di distruzione o documentazione equivalente. L'eliminazione dal complesso produttivo di beni non ancora completamente ammortizzati consente in ogni caso la deduzione del costo residuo (art. 102, comma 4, del TUIR). Il momento in cui l'operazione rileva fiscalmente è quello indicato dall'art. 109, comma 2, lettera a): consegna o spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per gli immobili, salvo effetto traslativo successivo, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
| Situazione | Effetto civilistico | Effetto fiscale |
|---|---|---|
| Vendita con corrispettivo superiore al valore netto contabile | Plusvalenza in A5 | Concorre al reddito nell'esercizio di realizzo |
| Vendita con corrispettivo inferiore al valore netto contabile | Minusvalenza in B14 | Deducibile perché realizzata |
| Rottamazione di bene non completamente ammortizzato | Minusvalenza in B14 | Costo residuo deducibile, con prova documentale della distruzione |
| Risarcimento assicurativo superiore al valore netto contabile | Sopravvenienza attiva in A5 | Plusvalenza da risarcimento imponibile |
| Assegnazione ai soci o uso extraimprenditoriale | Storno del cespite | Plusvalenza imponibile anche senza corrispettivo |
Esempi pratici
Esempio 1 — Rivendita di un carrello elevatore a 9.000 € dopo quattro anni e mezzo
Il carrello è costato 32.000 € e al primo gennaio presentava un fondo di 24.000 €. Prima della cessione, avvenuta il 30 giugno, si rileva la quota dei sei mesi di utilizzo, pari a 2.000 €: il fondo sale a 26.000 € e il valore netto contabile scende a 6.000 €. Il corrispettivo di 9.000 € genera una plusvalenza di 3.000 €, iscritta in A5 e imponibile per intero nell'esercizio. Omettere la quota di competenza dei sei mesi gonfierebbe la plusvalenza di 2.000 €.
Esempio 2 — Rottamazione di una linea di confezionamento non ancora ammortizzata
La linea è costata 45.000 € e ha un fondo di 38.000 €. L'impresa la fa smaltire da un operatore autorizzato, che rilascia il formulario di identificazione del rifiuto. Il valore netto contabile di 7.000 € si rileva come minusvalenza in B14 ed è fiscalmente deducibile, sia come costo residuo di un bene eliminato dal complesso produttivo sia come perdita sorretta da elementi certi e precisi. Senza la documentazione dello smaltimento la deduzione sarebbe contestabile.
Esempio 3 — Permuta di un furgone usato contro uno nuovo da 30.000 €
Il concessionario riconosce 6.000 € per il furgone usato, che ha un valore netto contabile di 4.000 €, e fattura la differenza di 24.000 € oltre IVA. L'operazione ha sostanza di compravendita: il furgone nuovo entra a 30.000 €, il vecchio esce e la plusvalenza di 2.000 € si iscrive in A5. Se invece lo scambio avvenisse fra due mezzi equivalenti, per sola sostituzione funzionale e senza conguaglio, il veicolo entrante erediterebbe il valore contabile di 4.000 € senza far emergere alcun risultato.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: stornare il cespite senza rilevare l'ammortamento dell'ultima frazione d'anno. Si evita calcolando la quota fino alla data di uscita prima di eliminare costo e fondo, perché altrimenti plusvalenze e minusvalenze risultano distorte.
- Errore: continuare ad ammortizzare un bene già destinato alla vendita. Si evita riclassificandolo nell'attivo circolante quando ricorrono le condizioni previste e valutandolo al minore fra valore netto contabile e valore di realizzo.
- Errore: rilevare la plusvalenza per differenza fra prezzo di vendita e costo storico. Si evita partendo sempre dal valore netto contabile, cioè dal costo diminuito del fondo ammortamento e delle eventuali svalutazioni.
- Errore: rottamare un bene senza conservare la prova della distruzione. Si evita archiviando formulari, verbali o dichiarazioni dello smaltitore, indispensabili perché la perdita risulti da elementi certi e precisi.
- Errore: trattare come neutra ogni permuta. Si evita distinguendo lo scambio che equivale a una compravendita, dal quale emergono plusvalenze o minusvalenze, dalla sostituzione funzionale fra beni analoghi, che avviene in continuità di valori.
- Errore: dare per scontata la rateizzazione quinquennale sulla vendita di un macchinario o di un immobile. Dopo la riscrittura del comma 4 la ripartizione resta solo per le cessioni di azienda o di ramo: sul singolo bene la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo, e l'opzione, dove spetta, va manifestata nella dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi
- Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci A5 per le plusvalenze e B14 per le minusvalenze da alienazione.
- Art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile — valutazione al minore fra costo e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato per i beni riclassificati nel circolante.
- Art. 2423-ter, comma 3, del codice civile — facoltà di aggiungere voci non previste dagli schemi di bilancio.
- Art. 86, commi 1, 2 e 4, del TUIR — realizzo, determinazione e imputazione temporale delle plusvalenze.
- Art. 101, commi 1 e 5, del TUIR — deducibilità delle minusvalenze realizzate e delle perdite di beni supportate da elementi certi e precisi.
- Art. 102, comma 4, del TUIR — deducibilità del costo residuo dei beni eliminati dal complesso produttivo.
- Art. 109, comma 2, del TUIR — momento di rilevanza fiscale delle cessioni di beni mobili e immobili.
- Principio contabile nazionale OIC 16 — Immobilizzazioni materiali.
Risorse correlate
- Immobilizzazioni materiali: definizione e voce B.II
- Ammortamento, vita utile e valore residuo
- Manutenzioni ordinarie e incrementative
- Plusvalenze patrimoniali secondo l'art. 86 TUIR
- Registro dei beni ammortizzabili
- OIC 16: il principio contabile in sintesi
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
Risorse correlate
Disposizioni sulle singole voci dello stato patrimoniale (art. 2424-bis c.c.)
L'art. 2424-bis del codice civile detta i criteri di classificazione delle voci dello stato patrimoniale: immobilizzazioni, fondi rischi, TFR, ratei e risconti
Leggi la schedaDoveri dell'organo di controllo: artt. 2396-quinquies e 2403 c.c.
Vigilanza su legge, statuto e adeguatezza degli assetti, e controllo contabile nei casi previsti dall'art. 2409-bis: i doveri dell'organo
Leggi la schedaImmobilizzazioni materiali: classificazione e iscrizione in bilancio
Beni a utilità pluriennale iscritti al costo nella voce B.II dell'attivo (artt. 2424 e 2426 c.c.): le cinque sottovoci e il momento di iscrizione
Leggi la schedaInformazioni sul fair value degli strumenti finanziari (art. 2427-bis c.c.)
L'art. 2427-bis del codice civile impone in nota integrativa l'informativa sul fair value dei derivati e sulle immobilizzazioni finanziarie sopravvalutate
Leggi la scheda