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BilancioUltimo aggiornamento: 06/08/2026

Fondo rischi: quando accantonare tra probabile e possibile

Il criterio che separa rischio probabile, possibile e remoto e le tre conseguenze diverse in bilancio e in nota integrativa (art. 2424-bis c.c.)

Ultimo aggiornamento

06/08/2026

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In sintesi

Un fondo per rischi si iscrive soltanto quando, alla chiusura dell'esercizio, l'esito sfavorevole ha più probabilità di verificarsi che di non verificarsi e la perdita che ne deriverebbe può essere quantificata in modo attendibile. Se l'esito negativo è soltanto possibile, in bilancio non si scrive nulla e il rischio si descrive in nota integrativa. Se è remoto, non si fa né l'una né l'altra cosa. Il perimetro lo fissa l'art. 2424-bis, comma 3, del codice civile: gli accantonamenti sono destinati «soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza».

Tre gradi di probabilità, quindi, e tre conseguenze contabili diverse. Da questa scala discende anche il divieto più disatteso della materia: non si accantona per i rischi generici d'impresa, perché un rischio che non si collega a una situazione già in essere alla data di bilancio non è una passività, è un'aspettativa.

Quando si applica

La verifica va fatta in sede di chiusura, su ogni situazione aperta che possa tradursi in un esborso futuro:

  • controversie giudiziali e stragiudiziali in cui la società è convenuta, comprese le vertenze di lavoro (art. 2424-bis, comma 3, codice civile);
  • contestazioni di terzi non ancora formalizzate ma già prevedibili, per esempio a fronte di un prodotto immesso sul mercato che si è rivelato difettoso;
  • garanzie personali o reali rilasciate a favore di terzi, quando l'escussione diventa probabile;
  • accertamenti fiscali non definitivi e contenziosi tributari, che confluiscono nella voce dei fondi per imposte;
  • impegni contrattuali già assunti che genereranno un esborso in esercizi successivi, come le manutenzioni programmate su beni a uso ciclico.

Resta fuori tutto ciò che è già certo nell'esistenza e nell'ammontare: quello è un debito, non un fondo. Restano fuori anche le rettifiche dell'attivo, che si rilevano in diminuzione diretta della voce cui si riferiscono e non come fondo del passivo: è il caso del fondo svalutazione crediti, che nonostante il nome non appartiene alla classe B del passivo.

Come si applica nella pratica

La scala di probabilità si applica a ogni singola situazione, non al portafoglio dei rischi nel suo insieme, e va documentata: il parere del legale, la perizia tecnica, la serie storica dei reclami sono gli elementi su cui si regge la scelta in sede di controllo.

Grado di probabilitàSignificato operativoStato patrimonialeNota integrativa
ProbabileL'evento sfavorevole è più verosimile della sua assenzaAccantonamento a fondo, se l'importo è stimabileDescrizione della situazione e importo stanziato
PossibileL'esito dipende da una circostanza incerta, con probabilità inferiore alla precedenteNessuna scritturaDescrizione, importo stimato o motivo per cui non è determinabile, parere dei consulenti
RemotoL'evento si verificherebbe solo in circostanze eccezionaliNessuna scritturaNessuna informativa richiesta

Rischi e oneri non sono la stessa cosa. Il fondo per rischi copre una passività la cui stessa esistenza è incerta e solo probabile: la causa può essere persa o vinta. Il fondo per oneri copre invece un impegno che esiste già con certezza, in forza di un contratto o di una legge, e di cui restano incerti soltanto l'importo o il momento del pagamento. La distinzione non è teorica: come si vedrà nella scheda sulla stima e classificazione dei fondi, solo i fondi oneri possono essere espressi al valore attuale.

Il divieto di accantonamento non ha soltanto una forma. Non è ammesso stanziare un fondo per rettificare valori dell'attivo, per coprire rischi generici non riferibili a una situazione determinata, per anticipare oneri che derivano da fatti verificatisi dopo la chiusura e privi di legame con l'esercizio chiuso, né per una perdita che, pur probabile, non si lascia stimare se non in modo arbitrario. In quest'ultimo caso la strada corretta non è inventare un numero: è dare in nota integrativa l'informazione che l'evento è probabile, insieme agli elementi che si forniscono per i rischi possibili.

La prudenza non autorizza l'eccesso opposto. L'art. 2423-bis, comma 1, del codice civile impone di valutare secondo prudenza (n. 1) e di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura (n. 4). Sono due regole di competenza, non una licenza a costruire riserve occulte: un fondo sovrastimato falsa il risultato tanto quanto un fondo mancante, e i principi di redazione del bilancio non ammettono compensazioni fra i due errori.

Le potenzialità favorevoli non si iscrivono. Un rimborso o un indennizzo che la società confida di incassare non entra in bilancio finché il realizzo non è certo e l'importo determinabile con accuratezza: fino a quel momento se ne dà conto soltanto in nota integrativa, e a condizione che l'evento sia ritenuto probabile.

La scrittura del caso probabile è semplice e va sempre datata alla chiusura dell'esercizio:

ContoDareAvere
Accantonamenti per rischi (B.12)59.000,00 €
Fondo per rischi e oneri (B.4)59.000,00 €

Esempi pratici

Esempio 1 — S.r.l. convenuta in giudizio da un cliente per 120.000 €

Il cliente chiede 120.000 € per un danno da fornitura difettosa. Il legale incaricato ritiene la soccombenza probabile e colloca l'esborso in un intervallo fra 40.000 € e 70.000 €, indicando in 50.000 € il valore più attendibile; le spese legali e processuali fino all'esito del primo grado sono stimate in 9.000 €. L'accantonamento è di 59.000 €, imputato agli accantonamenti per rischi della voce B.12 del conto economico con contropartita il fondo della voce B.4 del passivo. In nota integrativa si descrivono la controversia e l'importo stanziato. Non rileva che la domanda dell'attore sia di 120.000 €: il fondo misura la perdita attesa, non la pretesa avversaria.

Esempio 2 — Contestazione di un fornitore ritenuta soltanto possibile

Un fornitore contesta l'applicazione di una penale e prospetta un'azione per 30.000 €. Il legale ritiene che l'esito sfavorevole sia poco probabile, ma non lo esclude. Non si rileva alcun accantonamento: in bilancio non compare nulla. In nota integrativa si indicano la situazione di incertezza, l'importo stimato di 30.000 € e il parere acquisito, senza che l'informazione induca il lettore a considerare la perdita già maturata. Se lo stesso legale avesse qualificato l'ipotesi come remota, per esempio perché la penale è stata già rinunciata per iscritto, non sarebbe dovuta neppure l'informativa.

Esempio 3 — Danno probabile ma non stimabile in modo attendibile

Una società riceve una diffida collettiva per un difetto di produzione. Le due perizie disponibili collocano il possibile risarcimento fra 0 e 250.000 €, con esiti tecnici opposti e nessun elemento che consenta di individuare un valore minimo ragionevole. La perdita è probabile ma non è attendibilmente stimabile, neppure come importo minimo: manca uno dei requisiti dell'art. 2424-bis, comma 3, e l'accantonamento non si può iscrivere. In nota integrativa si dà atto che l'evento è ritenuto probabile, si descrive la situazione e si dichiara che l'ammontare non è determinabile. Nell'esercizio successivo, se la perizia disposta dal giudice fisserà il danno in 90.000 €, il fondo nascerà allora, quando il requisito della stima si è realizzato.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: accantonare un fondo rischi generico per «prudenza», senza collegarlo a una situazione determinata già esistente alla chiusura. Si evita ricostruendo per ogni fondo il fatto specifico che lo genera: se non esiste, l'accantonamento è privo dei requisiti dell'art. 2424-bis, comma 3, e va eliminato.
  • Errore: stanziare il fondo per l'intero importo richiesto dalla controparte. Si evita quantificando la perdita attesa alla luce del parere legale, e non la domanda giudiziale, che è solo il limite superiore del rischio.
  • Errore: trattare come possibile un rischio che il legale definisce probabile solo perché l'importo è incerto. Si evita separando i due giudizi: la probabilità riguarda l'evento, la stimabilità riguarda l'importo, e sono requisiti distinti da verificare uno per uno.
  • Errore: iscrivere fra i fondi del passivo una rettifica dell'attivo, per esempio la svalutazione dei crediti o delle rimanenze. Si evita portando la rettifica in diminuzione diretta della voce dell'attivo interessata, come prevede lo schema dell'art. 2424 del codice civile.
  • Errore: accantonare a fine anno per un evento verificatosi dopo la chiusura e privo di radice nell'esercizio chiuso, come un incendio del mese di febbraio. Si evita distinguendo i fatti che confermano condizioni già esistenti al 31 dicembre, che modificano il bilancio, da quelli che nascono dopo, che si illustrano soltanto in nota integrativa.
  • Errore: rilevare un provento atteso a compensazione di un rischio accantonato. Si evita ricordando che le potenzialità favorevoli non si iscrivono finché il realizzo non è certo, e che i compensi di partite sono vietati dall'art. 2423-ter, comma 6, del codice civile.

Riferimenti normativi

  • Art. 2424-bis, comma 3, del codice civile — gli accantonamenti per rischi e oneri coprono solo perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, con importo o data di sopravvenienza indeterminati.
  • Art. 2423-bis, comma 1, nn. 1 e 4, del codice civile — valutazione secondo prudenza e rilevanza dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura.
  • Art. 2424, comma 1, del codice civile — schema dello stato patrimoniale e collocazione dei fondi per rischi e oneri nella classe B del passivo.
  • Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci B.12 accantonamenti per rischi e B.13 altri accantonamenti del conto economico.
  • Art. 2427, comma 1, nn. 7 e 9, del codice civile — composizione della voce «altri fondi» e importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
  • Art. 2423-ter, comma 6, del codice civile — divieto di compensi di partite.
  • Principio contabile nazionale OIC 31 — Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-06.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 06/08/2026.

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