Fondo rischi: quando accantonare tra probabile e possibile
Il criterio che separa rischio probabile, possibile e remoto e le tre conseguenze diverse in bilancio e in nota integrativa (art. 2424-bis c.c.)
06/08/2026
7 min lettura
In sintesi
Un fondo per rischi si iscrive soltanto quando, alla chiusura dell'esercizio, l'esito sfavorevole ha più probabilità di verificarsi che di non verificarsi e la perdita che ne deriverebbe può essere quantificata in modo attendibile. Se l'esito negativo è soltanto possibile, in bilancio non si scrive nulla e il rischio si descrive in nota integrativa. Se è remoto, non si fa né l'una né l'altra cosa. Il perimetro lo fissa l'art. 2424-bis, comma 3, del codice civile: gli accantonamenti sono destinati «soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza».
Tre gradi di probabilità, quindi, e tre conseguenze contabili diverse. Da questa scala discende anche il divieto più disatteso della materia: non si accantona per i rischi generici d'impresa, perché un rischio che non si collega a una situazione già in essere alla data di bilancio non è una passività, è un'aspettativa.
Quando si applica
La verifica va fatta in sede di chiusura, su ogni situazione aperta che possa tradursi in un esborso futuro:
- controversie giudiziali e stragiudiziali in cui la società è convenuta, comprese le vertenze di lavoro (art. 2424-bis, comma 3, codice civile);
- contestazioni di terzi non ancora formalizzate ma già prevedibili, per esempio a fronte di un prodotto immesso sul mercato che si è rivelato difettoso;
- garanzie personali o reali rilasciate a favore di terzi, quando l'escussione diventa probabile;
- accertamenti fiscali non definitivi e contenziosi tributari, che confluiscono nella voce dei fondi per imposte;
- impegni contrattuali già assunti che genereranno un esborso in esercizi successivi, come le manutenzioni programmate su beni a uso ciclico.
Resta fuori tutto ciò che è già certo nell'esistenza e nell'ammontare: quello è un debito, non un fondo. Restano fuori anche le rettifiche dell'attivo, che si rilevano in diminuzione diretta della voce cui si riferiscono e non come fondo del passivo: è il caso del fondo svalutazione crediti, che nonostante il nome non appartiene alla classe B del passivo.
Come si applica nella pratica
La scala di probabilità si applica a ogni singola situazione, non al portafoglio dei rischi nel suo insieme, e va documentata: il parere del legale, la perizia tecnica, la serie storica dei reclami sono gli elementi su cui si regge la scelta in sede di controllo.
| Grado di probabilità | Significato operativo | Stato patrimoniale | Nota integrativa |
|---|---|---|---|
| Probabile | L'evento sfavorevole è più verosimile della sua assenza | Accantonamento a fondo, se l'importo è stimabile | Descrizione della situazione e importo stanziato |
| Possibile | L'esito dipende da una circostanza incerta, con probabilità inferiore alla precedente | Nessuna scrittura | Descrizione, importo stimato o motivo per cui non è determinabile, parere dei consulenti |
| Remoto | L'evento si verificherebbe solo in circostanze eccezionali | Nessuna scrittura | Nessuna informativa richiesta |
Rischi e oneri non sono la stessa cosa. Il fondo per rischi copre una passività la cui stessa esistenza è incerta e solo probabile: la causa può essere persa o vinta. Il fondo per oneri copre invece un impegno che esiste già con certezza, in forza di un contratto o di una legge, e di cui restano incerti soltanto l'importo o il momento del pagamento. La distinzione non è teorica: come si vedrà nella scheda sulla stima e classificazione dei fondi, solo i fondi oneri possono essere espressi al valore attuale.
Il divieto di accantonamento non ha soltanto una forma. Non è ammesso stanziare un fondo per rettificare valori dell'attivo, per coprire rischi generici non riferibili a una situazione determinata, per anticipare oneri che derivano da fatti verificatisi dopo la chiusura e privi di legame con l'esercizio chiuso, né per una perdita che, pur probabile, non si lascia stimare se non in modo arbitrario. In quest'ultimo caso la strada corretta non è inventare un numero: è dare in nota integrativa l'informazione che l'evento è probabile, insieme agli elementi che si forniscono per i rischi possibili.
La prudenza non autorizza l'eccesso opposto. L'art. 2423-bis, comma 1, del codice civile impone di valutare secondo prudenza (n. 1) e di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura (n. 4). Sono due regole di competenza, non una licenza a costruire riserve occulte: un fondo sovrastimato falsa il risultato tanto quanto un fondo mancante, e i principi di redazione del bilancio non ammettono compensazioni fra i due errori.
Le potenzialità favorevoli non si iscrivono. Un rimborso o un indennizzo che la società confida di incassare non entra in bilancio finché il realizzo non è certo e l'importo determinabile con accuratezza: fino a quel momento se ne dà conto soltanto in nota integrativa, e a condizione che l'evento sia ritenuto probabile.
La scrittura del caso probabile è semplice e va sempre datata alla chiusura dell'esercizio:
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Accantonamenti per rischi (B.12) | 59.000,00 € | |
| Fondo per rischi e oneri (B.4) | 59.000,00 € |
Esempi pratici
Esempio 1 — S.r.l. convenuta in giudizio da un cliente per 120.000 €
Il cliente chiede 120.000 € per un danno da fornitura difettosa. Il legale incaricato ritiene la soccombenza probabile e colloca l'esborso in un intervallo fra 40.000 € e 70.000 €, indicando in 50.000 € il valore più attendibile; le spese legali e processuali fino all'esito del primo grado sono stimate in 9.000 €. L'accantonamento è di 59.000 €, imputato agli accantonamenti per rischi della voce B.12 del conto economico con contropartita il fondo della voce B.4 del passivo. In nota integrativa si descrivono la controversia e l'importo stanziato. Non rileva che la domanda dell'attore sia di 120.000 €: il fondo misura la perdita attesa, non la pretesa avversaria.
Esempio 2 — Contestazione di un fornitore ritenuta soltanto possibile
Un fornitore contesta l'applicazione di una penale e prospetta un'azione per 30.000 €. Il legale ritiene che l'esito sfavorevole sia poco probabile, ma non lo esclude. Non si rileva alcun accantonamento: in bilancio non compare nulla. In nota integrativa si indicano la situazione di incertezza, l'importo stimato di 30.000 € e il parere acquisito, senza che l'informazione induca il lettore a considerare la perdita già maturata. Se lo stesso legale avesse qualificato l'ipotesi come remota, per esempio perché la penale è stata già rinunciata per iscritto, non sarebbe dovuta neppure l'informativa.
Esempio 3 — Danno probabile ma non stimabile in modo attendibile
Una società riceve una diffida collettiva per un difetto di produzione. Le due perizie disponibili collocano il possibile risarcimento fra 0 e 250.000 €, con esiti tecnici opposti e nessun elemento che consenta di individuare un valore minimo ragionevole. La perdita è probabile ma non è attendibilmente stimabile, neppure come importo minimo: manca uno dei requisiti dell'art. 2424-bis, comma 3, e l'accantonamento non si può iscrivere. In nota integrativa si dà atto che l'evento è ritenuto probabile, si descrive la situazione e si dichiara che l'ammontare non è determinabile. Nell'esercizio successivo, se la perizia disposta dal giudice fisserà il danno in 90.000 €, il fondo nascerà allora, quando il requisito della stima si è realizzato.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: accantonare un fondo rischi generico per «prudenza», senza collegarlo a una situazione determinata già esistente alla chiusura. Si evita ricostruendo per ogni fondo il fatto specifico che lo genera: se non esiste, l'accantonamento è privo dei requisiti dell'art. 2424-bis, comma 3, e va eliminato.
- Errore: stanziare il fondo per l'intero importo richiesto dalla controparte. Si evita quantificando la perdita attesa alla luce del parere legale, e non la domanda giudiziale, che è solo il limite superiore del rischio.
- Errore: trattare come possibile un rischio che il legale definisce probabile solo perché l'importo è incerto. Si evita separando i due giudizi: la probabilità riguarda l'evento, la stimabilità riguarda l'importo, e sono requisiti distinti da verificare uno per uno.
- Errore: iscrivere fra i fondi del passivo una rettifica dell'attivo, per esempio la svalutazione dei crediti o delle rimanenze. Si evita portando la rettifica in diminuzione diretta della voce dell'attivo interessata, come prevede lo schema dell'art. 2424 del codice civile.
- Errore: accantonare a fine anno per un evento verificatosi dopo la chiusura e privo di radice nell'esercizio chiuso, come un incendio del mese di febbraio. Si evita distinguendo i fatti che confermano condizioni già esistenti al 31 dicembre, che modificano il bilancio, da quelli che nascono dopo, che si illustrano soltanto in nota integrativa.
- Errore: rilevare un provento atteso a compensazione di un rischio accantonato. Si evita ricordando che le potenzialità favorevoli non si iscrivono finché il realizzo non è certo, e che i compensi di partite sono vietati dall'art. 2423-ter, comma 6, del codice civile.
Riferimenti normativi
- Art. 2424-bis, comma 3, del codice civile — gli accantonamenti per rischi e oneri coprono solo perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, con importo o data di sopravvenienza indeterminati.
- Art. 2423-bis, comma 1, nn. 1 e 4, del codice civile — valutazione secondo prudenza e rilevanza dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura.
- Art. 2424, comma 1, del codice civile — schema dello stato patrimoniale e collocazione dei fondi per rischi e oneri nella classe B del passivo.
- Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci B.12 accantonamenti per rischi e B.13 altri accantonamenti del conto economico.
- Art. 2427, comma 1, nn. 7 e 9, del codice civile — composizione della voce «altri fondi» e importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
- Art. 2423-ter, comma 6, del codice civile — divieto di compensi di partite.
- Principio contabile nazionale OIC 31 — Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.
Risorse correlate
- OIC 31: fondi per rischi e oneri e TFR
- Stima e classificazione dei fondi per rischi e oneri
- Utilizzo dei fondi, esuberi e fondi tipici
- Disposizioni sulle singole voci dello stato patrimoniale (art. 2424-bis c.c.)
- Nota integrativa: contenuto e funzione (art. 2427 c.c.)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-06.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 06/08/2026.
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