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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Bollo conti correnti e prodotti finanziari: art. 13 DPR 642/1972

L'art. 13 del DPR 642/1972 fissa il bollo su estratti conto (34,20 € PF, 100 € società) e prodotti finanziari (2 per mille, max 14.000 €), cripto incluse

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 13 della Tariffa Allegato A al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 disciplina, oltre al bollo su fatture e ricevute, l'imposta di bollo su estratti conto, rendiconti, libretti di risparmio e comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari. Sugli estratti di conto corrente e libretti con periodicità annuale l'imposta è fissa: 34,20 € se il cliente è persona fisica, 100,00 € se è soggetto diverso (società ed enti). Le comunicazioni periodiche su prodotti finanziari scontano invece l'imposta proporzionale del 2 per mille annuo (0,2%) sul valore di mercato, con tetto massimo di 14.000,00 € annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La disciplina ricomprende anche le cripto-attività.

Quando si applica

L'imposta colpisce i documenti del rapporto bancario e finanziario inviati alla clientela. Si distinguono due grandi famiglie, regolate da note distinte dell'art. 13.

  • Estratti conto e rendiconti di conto corrente bancario e postale, libretti di risparmio anche postali, con periodicità annuale (nota 3-bis): imposta in misura fissa annua per esemplare.
  • Comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari (comma 2-ter), anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali e i certificati: imposta in misura proporzionale annua sul valore complessivo.

L'estratto conto e il rendiconto si considerano inviati almeno una volta l'anno anche in assenza di un obbligo di invio; se inviati periodicamente, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato. La medesima regola vale per le comunicazioni sui prodotti finanziari, comprese le cripto-attività di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, espressamente richiamate dal testo.

Questa scheda copre la facet finanziaria dell'art. 13. Per il bollo su fatture, note, ricevute e quietanze commerciali si rinvia alla scheda dedicata al bollo sui documenti commerciali.

Come si applica nella pratica

Per gli estratti conto e libretti (nota 3-bis) la misura è fissa e dipende dalla natura del cliente. Per i prodotti finanziari (comma 2-ter) la misura è proporzionale e cresciuta nel tempo: 1 per mille nel 2012, 1,5 per mille nel 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014.

DocumentoClienteImposta vigente
Estratto conto / rendiconto c/c, libretto risparmioPersona fisica34,20 € annui per esemplare
Estratto conto / rendiconto c/c, libretto risparmioSoggetto diverso da PF100,00 € annui per esemplare
Comunicazione su prodotti finanziariPersona fisica2 per mille sul valore di mercato
Comunicazione su prodotti finanziariSoggetto diverso da PF2 per mille, massimo 14.000,00 € annui
Buoni postali fruttiferi cartacei ante 1/1/2009Qualsiasimisura minima 1,81 € sul valore nominale

Nota di redenominazione: il testo originario della Tariffa è espresso in lire e in parte corrotto nella resa tabellare. Gli importi sopra riportati sono i valori vigenti in euro consolidati dall'art. 19 del DL 201/2011 e successive modifiche.

Esenzione per le persone fisiche (nota 3-bis): se il cliente è persona fisica, l'imposta sugli estratti conto e libretti non è dovuta quando il valore medio di giacenza complessivo risultante dagli estratti e dai libretti è non superiore a 5.000,00 €.

Base imponibile dei prodotti finanziari: il valore complessivo di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso, per ogni esemplare di comunicazione.

Esenzioni soggettive (comma 2-ter): l'imposta proporzionale non è dovuta per le comunicazioni dei fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP, regolamento UE 2019/1238) e dei fondi sanitari.

Effetto sostitutivo (nota 3-ter): l'imposta sugli estratti conto è sostitutiva di quella dovuta su tutti gli atti e documenti formati, emessi o ricevuti dalle banche e da Poste relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli. Il bollo sul conto "assorbe" così il bollo sui singoli documenti bancari del rapporto. L'inquadramento generale della liquidazione si trova nella scheda sul bollo in modo virtuale.

Esempi pratici

Esempio 1 — Conto corrente di una S.r.l.

Una S.r.l. detiene un conto corrente aziendale presso una banca. Trattandosi di soggetto diverso da persona fisica, l'estratto conto annuale sconta l'imposta di bollo fissa di 100,00 €, dovuta per ciascun esemplare a prescindere dalla giacenza. La somma è addebitata direttamente dalla banca sul conto.

Esempio 2 — Persona fisica sotto la soglia di giacenza

Un correntista persona fisica ha sul conto e su un libretto di risparmio una giacenza media complessiva di 3.800,00 €. Poiché il valore medio è non superiore a 5.000,00 €, l'imposta di bollo di 34,20 € non è dovuta. Se la giacenza media salisse a 6.000,00 €, scatterebbe il bollo di 34,20 € annui.

Esempio 3 — Deposito titoli di una PMI

Una PMI detiene un deposito titoli con valore di mercato di 250.000,00 € al 31 dicembre. La comunicazione periodica sconta l'imposta proporzionale del 2 per mille: 250.000,00 × 0,2% = 500,00 €. L'importo resta ampiamente entro il tetto massimo di 14.000,00 € previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Errori comuni e come evitarli

  • Usare l'importo 118,00 € per i soggetti diversi: la misura fissa vigente sull'estratto conto delle società è 100,00 € annui; il valore va riferito alla disciplina consolidata, non a rese tabellari errate del testo storico.
  • Applicare il bollo fisso alla persona fisica sotto soglia: se la giacenza media complessiva è ≤ 5.000,00 €, il bollo di 34,20 € non è dovuto. Verificare la giacenza prima di addebitare.
  • Confondere estratto conto e prodotto finanziario: l'estratto conto sconta il bollo fisso (nota 3-bis), il prodotto finanziario il bollo proporzionale del 2 per mille (comma 2-ter). Sono regimi distinti.
  • Dimenticare il tetto di 14.000,00 €: per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta proporzionale sui prodotti finanziari non supera 14.000,00 € annui, a decorrere dal 2014.
  • Trascurare le cripto-attività: le comunicazioni relative alle cripto-attività (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR) rientrano nell'ambito del comma 2-ter e scontano il 2 per mille.
  • Ignorare l'effetto sostitutivo (nota 3-ter): il bollo sul conto corrente assorbe quello sui singoli documenti bancari del rapporto; non vanno tassati due volte.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13 — Imposta di bollo su fatture, estratti conto, libretti e comunicazioni su prodotti finanziari.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13, nota 3-bis — Estratti conto e libretti: misura fissa ed esenzione persone fisiche.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13, comma 2-ter — Comunicazioni su prodotti finanziari: misura proporzionale 2 per mille e tetto 14.000 €.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13, nota 3-ter — Carattere sostitutivo dell'imposta sugli atti del rapporto di conto corrente.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. c-sexies — Cripto-attività (rinvio operato dall'art. 13).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.